Prospettive assistenziali, n. 151, luglio - settembre 2005

 

 

SOGGETTI CON HANDICAP E LIMITATA AUTONOMIA: UN ESEMPIO DI COME GLI ENTI LOCALI POSSONO PROMUOVERE OCCUPAZIONE

 

 

Pubblichiamo il regolamento adottato dal Consiglio comunale di Torino riguardante le procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e in situazione di handicap (1).

A nostro avviso si tratta di un buon esempio di come le amministrazioni degli enti locali (Regioni, Province, Comuni, Consorzi socio-assistenziali, Asl) possano promuovere l’assunzione di persone che hanno difficoltà ad inserirsi autonomamente nel mercato del lavoro o per gravi problemi sociali e/o personali o perché presentano minorazioni fisiche e/o intellettive, che limitano la loro autonomia e, conseguentemente, riducono la loro capacità lavorativa.

Con questo atto amministrativo il Comune di Torino ottempera a quanto previsto dall’articolo 13 della legge regionale 18/1994, che richiede agli enti pubblici di destinare «una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge 381/1991 (cooperative sociali di tipo B)», ma utilizza la propria autonomia decisionale per aggiungere una tutela in più per chi ha maggiori difficoltà di inserimento.

Infatti, alla lettera d) dell’art. 10 del regolamento si prevede che sia garantito l’inserimento di portatori di handicap intellettivo o fisico con limitata autonomia o psichiatrico in misura non inferiore al 20% delle persone inserite.

A questo riguardo, mentre era in corso la discussione della delibera in Consiglio comunale, abbiamo ritenuto opportuno incontrare i rappresentanti della cooperazione sociale, principale oggetto del provvedimento, perché non era scontato il loro appoggio: senza il vincolo del 20% da noi richiesto, le cooperative sociali potevano inserire soggetti svantaggiati o persone con handicap fisico con piena capacità lavorativa, piuttosto che giovani con handicap intellettivo, che hanno oggettive maggiori difficoltà e una resa produttiva inferiore.

In questa occasione il loro appoggio è stato immediato, così come quello dei rappresentanti sindacali, intervenuti nelle audizioni indette dal Consiglio comunale.

Tuttavia, va precisato, che non è stato facile ottenere l’approvazione di questo nuovo regolamento.

Inizialmente il Comune di Torino, che aveva già approvato nel 1998 un regolamento analogo, intendeva eliminare proprio la clausola che prevedeva la quota del 20% di assunzioni di soggetti con handicap intellettivo e fisico con limitata autonomia.

Questa clausola, che il Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino, aveva faticosamente conquistato allora, aveva permesso di ottenere, dal 1998 ad oggi, circa 150 assunzioni nelle imprese e cooperative sociali, che avevano ottenuto dalla Città di Torino lavori di gestione di aree verdi, nonché di servizi di pulizia e di piccola manutenzione.

Visti i risultati positivi ottenuti, era del tutto incomprensibile che nel nuovo testo proposto fosse sparita la tutela per tale categoria di soggetti.

Immediata è stata la mobilitazione del Csa nei confronti dell’Assessorato al lavoro al quale non abbiamo mancato di esprimere tutto il nostro dissenso per la scarsa attenzione dimostrata nei confronti di chi ha un handicap intellettivo o fisico con limitata autonomia. Si tratta, infatti, di persone che, a causa della ridotta capacità lavorativa,  hanno una evidente e riconosciuta maggiore debolezza ad inserirsi nel mercato del lavoro, anche mediante i servizi del collocamento mirato dei centri provinciali per l’impiego.

Prima increduli, poi amareggiati, infine arrabbiati per tale pervicacia nel penalizzare chi è più debole, ci siamo attivati in primo luogo nei confronti dell’Assessore al lavoro e della terza commissione consiliare del Comune di Torino, competente in materia, allargando poi il fronte del confronto con le altre parti sociali.

Un passo importante si è rivelato il coinvolgimento delle dieci circoscrizioni comunali torinesi, chiamate dal Comune stesso ad  esprimere un parere a proposito della delibera in oggetto. Il Csa in primo luogo ha inviato una lettera ai presidenti e ai coordinatori della terza e quarta commissione delle Circoscrizioni, nella quale venivano illustrate le motivazioni a sostegno della nostra richiesta di ripristino della precedente clausola.

Successivamente volontari dell’Aias, Associazio­ne italiana assistenti spastici, sezione di Torino, del Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro e dell’Utim (Unione per la tutela degli insufficienti mentali), organizzazioni aderenti al Csa, hanno partecipato a quasi tutte le commissioni delle circoscrizioni in cui veniva discusso il provvedimento.

Ogni volta è stato concesso a loro di intervenire per evidenziare gli aspetti problematici e sostenere la richiesta, già avanzata con la lettera alle Circoscrizioni, di esprimere il loro parere positivo alla delibera, ma condizionato al ripristino della norma contenuta nel precedente regolamento, che assicurava per l’appunto l’inserimento di una quota non inferiore al  20% di persone con handicap intellettivo e fisico con limitata autonomia, nelle imprese che ottenevano la gestione di servizi per conto del Comune di Torino.

Questo passaggio è stato determinante ai fini del risultato ottenuto. Infatti tutte le circoscrizioni in cui sono intervenuti i rappresentanti del Csa (8 su 10) hanno chiesto di reintrodurre la clausola  del 20% a tutela dell’inserimento delle persone con handicap intellettivo e fisico con limitata autonomia.

Analoga pressione è stata fatta nei confronti delle commissioni lavoro e assistenza del Consiglio comunale di Torino, i cui presidenti hanno condiviso e sostenuto le nostre motivazioni nei confronti dell’Assessore al lavoro e dei suoi dirigenti.

Alla fine il regolamento è stato approvato ed è, come dicevamo all’inizio, un buon esempio, che ci auguriamo sia seguito da altri enti locali.

 

 

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI TORINO CONCERNENTE LE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E DISABILI

 

Articolo 1 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. Nell’ambito di un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell’occupazione, la Città di Torino, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi, promuove l’inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili, come definiti nel successivo articolo 4, comma 1, utilizzando i seguenti strumenti:

a) contratti per il servizio di inserimento lavorativo;

b) convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, legge 381/1991;

c) contratti di cui all’articolo 5, comma 4, legge 381/1991.

2. I capitolati di gara, ovvero le richieste di offerta saranno formulate tenendo conto delle linee guida predisposte dalla Giunta comunale su proposta della Divisione lavoro.

 

Articolo 2 - Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. Come previsto dalla normativa regionale (legge regionale n. 18, articolo 13, comma 1), il Comune di Torino destina agli affidamenti di cui all’articolo 1 una percentuale di almeno il 3% dell’importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi. Analoghe condizioni potranno essere definite con il rinnovo dei contratti di servizio.

2. La Divisione lavoro, sentite le Divisioni, i Servizi centrali e le Circoscrizioni, propone annualmente al Codir (Comitato di direzione), per l’inserimento nel Peg (Piano esecutivo di gestione), l’elenco di beni e servizi da destinare alle convenzioni con cooperative sociali ed ai contratti per il servizio di inserimento lavorativo.

3. Il Direttore generale, con il supporto della Divisione lavoro, garantisce il raggiungimento della percentuale stabilita.

Nel corso dell’anno dovranno essere comunicati alla Divisione lavoro i nuovi appalti di fornitura che le Divisioni, i Servizi centrali e le Circoscrizioni del Comune intendono attivare, intendendosi per tali sia i servizi esternalizzati per la prima volta, sia i servizi già esternalizzati ma non affidati secondo le procedure previste dal presente regolamento.

 

Articolo 3 - Trattamento del personale destinatario dell’inserimento lavorativo

1. Ai lavoratori disabili e svantaggiati, come definiti dall’articolo 4, comma 1, del presente regolamento, inseriti in aziende che hanno in essere contratti di fornitura di beni o servizi con la Città di Torino, dovrà essere assicurato l’inquadramento contrattuale con applicazione del Contratto collettivo nazionale della categoria di riferimento stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, essa può inquadrare le persone inserite come soci lavoratori purché lo statuto od il regolamento prevedano:

a) condizioni retributive e previdenziali non peggiorative rispetto al contratto nazionale applicato ai lavoratori dipendenti (in ogni caso le condizioni normative, retributive e previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto nazionale delle cooperative sociali); i titolari di borse lavoro, i lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio, gli obiettori di coscienza, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla cooperativa o all’ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio;

b) che il mancato pagamento di tasse di ammissione e la mancata sottoscrizione di quote sociali eccedenti il minimo previsto per le società cooperative non possano costituire causa di risoluzione del rapporto.

3. Nel caso l’impresa aggiudicataria subentri ad una impresa ove erano avviati inserimenti lavorativi di cui al presente regolamento, la nuova impresa si impegna ad assumere i lavoratori già inseriti con progetto sociale alle condizioni di miglior favore contrattuale.

4. L’impresa aggiudicataria, se cooperativa, si impegna a non applicare ai lavoratori impegnati nella esecuzione della prestazione il regime previdenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, integrato dal decreto legislativo 6 novembre 2003 n. 423 ed il salario medio convenzionale.

 

TITOLO I: CONTRATTI PER IL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

 

Articolo 4 - Destinatari dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo

1. Sono destinatari dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo le persone di cui all’articolo 2, lettera k) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e più precisamente:

a) i soggetti di cui all’articolo 4 della legge 381/1991;

b) i soggetti di cui all’articolo 2, lettera f) e g) del regolamento (Ce) 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002.

2. L’individuazione dei soggetti da inserire avviene sulla base di elenchi predisposti dalla Divisione lavoro, di concerto con i Servizi socio-assistenziali cittadini, comprendente le varie tipologie di svantaggio e in collaborazione con i Centri per l’impiego e le Asl cittadine.

3. La gestione degli elenchi avviene nel rispetto:

- dei principi di cui alla legge 125/1991;

- di quanto disposto agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;

- di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 3003 n. 196.

 

Articolo 5 - Contenuto del capitolato speciale di gara relativamente al progetto sociale

1. Il capitolato speciale di gara contiene, in ordine al progetto sociale, l’indicazione della percentuale di soggetti da inserire in misura non inferiore al 30% dei lavoratori utilizzati per l’esecuzione della prestazione: tale percentuale è riferita all’appalto nel caso di fornitura di servizi, mentre è riferita all’azienda nel suo complesso per le forniture di beni. Il capitolato definisce altresì le specifiche tipologie di soggetti da inserire al fine di assicurare il rispetto dei criteri di cui all’articolo 10, comma 1.

2. Per quanto concerne le forniture di beni e servizi in precedenza affidate a cooperative sociali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, legge 381/1991, la percentuale di soggetti svantaggiati da inserire non è inferiore al 30%. In tal caso l’aggiudicatario è tenuto ad assumere le persone svantaggiate già utilizzate dalle cooperative sociali, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali di maggior favore.

 

Articolo 6 - Modalità di gara

1. I contratti per il servizio di inserimento lavorativo sono conclusi in esito a gara pubblica, in applicazione delle vigenti norme nazionali od europee a seconda dell’importo, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 8 del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, della legge regionale 1/2004.

2. Le imprese partecipanti alla gara devono attestare, sotto forma di dichiarazione successivamente verificabile, di essere in regola con la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (legge 68/1999 e successive modifiche e integrazioni).

 

Articolo 7 - Contenuto delle offerte relativamente al progetto sociale ed alle potenzialità operative dell’impresa

1. Le offerte contengono, in ordine al progetto sociale, le seguenti indicazioni:

a) numero, tipologia e residenza dei soggetti da inserire;

b) obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo e modalità organizzative per il loro raggiungimento;

c) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane e monte ore complessivo dei lavoratori inseriti;

d) mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore complessivo per le forniture di beni e settimanale per le forniture di servizi e per l’esecuzione delle prestazioni);

e) metodologia applicata nelle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;

f) metodologia di accompagnamento delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro;

g) percorsi formativi, con l’indicazione degli obiettivi perseguiti;

h) referenti dell’inserimento lavorativo, con i relativi curricula;

i) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro.

2. Nel caso in cui non si effettuino nuovi inserimenti, ma si ampli l’orario di lavoro di persone già inserite, senza superare i limiti di orario previsti dal contratto nazionale di riferimento, l’offerta è corredata da una relazione illustrante lo stato di attuazione del progetto individuale relativamente alle persone interessate, con puntuale indicazione degli orari in atto e futuri.

3. Le offerte possono contenere, in ordine alle potenzialità operative dell’impresa, dichiarazioni di positiva collaborazione con enti pubblici.

4. L’offerta può essere presentata da imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o da consorzi. In tal caso essa contiene specificazioni in ordine al progetto sociale ed alle potenzialità operative di ciascuna impresa.

 

Articolo 8 - Criteri di scelta del contraente

1. Il contratto è stipulato con l’impresa che abbia presentato l’offerta migliore sotto il profilo tecnico-economico, tenendo conto dei seguenti elementi, da indicare nel bando, nel rispetto dei limiti seguenti:

1) qualora non si richieda la presentazione di un progetto tecnico:

progetto sociale: da 30 a 50 punti;

potenzialità di integrazione sociale offerte dall’impresa: da 5 a 15 punti;

prezzo: da 40 a 60 punti;

2) qualora si richieda la presentazione di un progetto tecnico:

progetto tecnico: da 15 a 25 punti;

progetto sociale: da 25 a 40 punti;

potenzialità integrazione sociale offerte dall’impresa: da 5 a 15 punti;

prezzo: da 30 a 50 punti.

In ogni caso la sommatoria dei punteggi previsti dal bando deve essere pari a 100.

2. La valutazione del progetto sociale è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

a) incidenza occupazionale relativamente ai soggetti di cui all’articolo 3 del presente regolamento: da 5 a 15 punti nell’ipotesi sub 1); da 6 a 13 punti nell’ipotesi sub 2);

b) progetto di inserimento lavorativo: da 5 a 15 punti nell’ipotesi sub 1); da 6 a 13 punti nell’ipotesi sub 2);

c) organizzazione del lavoro, orari e monte ore, e sistema di gestione delle risorse umane: da 5 a 15 punti nell’ipotesi sub 1); da 5 a 13 punti nell’ipotesi sub 2);

d) curricula dei responsabili degli inserimenti lavorativi: da 4 a 9 punti nell’ipotesi sub 1); da 4 a 10 punti nell’ipotesi sub 2).

3. La valutazione delle potenzialità integrazione sociale offerte dall’impresa è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

a) precedenti esperienze nell’ambito degli inserimenti lavorativi, autocertificate per il Comune di Torino e corredati da dichiarazioni dei servizi assistenziali e sanitari per gli altri enti che abbiano in carico le persone interessate: da 5 a 13 punti;

b) occasioni di integrazione sociale offerte alle persone inserite: da 1 a 5 punti.

4. Della commissione di gara fa parte un esperto in inserimenti lavorativi designato all’interno dell’Amministrazione comunale, dal Direttore della Divisione lavoro.

5. Per quanto concerne il prezzo, il punteggio massimo è assegnato all’offerta con il prezzo più basso, la quale costituisce parametro per la valutazione proporzionale delle restanti offerte secondo la seguente equazione: punteggio = (punteggio del prezzo) x A/B, dove A = offerta economicamente più vantaggiosa; B = offerta in esame.

 

Articolo 9 - Rinnovi e nuovi affidamenti

1. Il bando può prevedere la facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori annualità nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 157/1995.

2. Qualora l’attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa, l’impresa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto per l’inserimento lavorativo è tenuta ad assumere le persone svantaggiate e appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall’impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere qualora più favorevoli.

 

Articolo 10 - Monitoraggio degli inserimenti

1. La Divisione lavoro opera un costante monitoraggio delle persone inserite, contribuendo ad indicare nei capitolati, tra le categorie di cui all’articolo 4, quelle destinatarie di specifici interventi, al fine di:

a) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese un equilibrato inserimento delle diverse categorie di soggetti svantaggiati e disabili;

b) offrire adeguate risposte a specifiche situazioni di emergenza occupazionale;

c) assicurare, in collaborazione con i servizi di provenienza del soggetto, la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le progettualità in atto dei soggetti da inserire;

d) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese l’inserimento di portatori di handicap intellettivo o fisico con limitata autonomia o psichiatrico in misura non inferiore al 20% delle persone inserite.

2. I Servizi centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni inviano alla Divisione lavoro copia del progetto sociale presentato dall’aggiudicatario, del contratto e delle determinazioni dirigenziali ad esso conseguenti, al fine di consentire l’effettuazione di azioni di monitoraggio, controllo e verifica.

3. Individuate le persone che saranno inserite, l’impresa aggiudicataria invia alla Divisione lavoro, nel rispetto della normativa sulla privacy, i progetti individuali di inserimento lavorativo.

4. L’impresa invia alla Divisione lavoro relazioni entro il 30 giugno di ciascun anno sugli inserimenti realizzati, siglate dai Servizi di cui al comma 2.

5. La Divisione lavoro verifica l’adempimento degli obblighi relativi agli inserimenti lavorativi, anche attraverso colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate. L’impresa aggiudicataria fornisce alla Divisione lavoro per iscritto le informazioni richieste a tale scopo.

6. La violazione dell’obbligo di inserire la prevista percentuale di soggetti svantaggiati o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro comporta la risoluzione del contratto.

7. L’impresa aggiudicataria deve fornire alla Divisione lavoro i seguenti dati:

a) elenco di tutti i lavoratori (utilizzando le forme di crittografia previste dal decreto legislativo n. 196/2003 ed adottate dalla Città di Torino nel documento programmatico sulla sicurezza) e relativo numero di matricola Inps;

b) copia del modello decreto ministeriale10;

c) copia del modello Cud (Certificazione unica dei redditi).

8. La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto sociale comporta l’applicazione di una penale da determinarsi ad opera del Dirigente del settore interessato, di concerto con il Direttore della Divisione lavoro, nella misura non inferiore al 2‰ (due per mille) e non superiore al 2% dell’importo del contratto. Il permanere dell’inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.

9. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (legge n. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni). Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

TITOLO II: CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 1, LEGGE 381/1991

 

Articolo 11 - Individuazione di beni e servizi

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 18/1994 la Divisione lavoro riceve, istruisce e valuta proposte di cooperative sociali indicanti gli ambiti in cui stipulare le suddette convenzioni, verificandone la realizzabilità con i servizi centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni interessate.

2. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di beni di qualsiasi natura.

3. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di servizi che presentino uno dei seguenti connotati:

a) alta incidenza di manodopera;

b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;

c) idoneità a consentire l’ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.

4. Forniture di beni e servizi precedentemente aggiudicate in applicazione della ordinaria disciplina sui contratti dell’Amministrazione possono essere affidate a cooperative sociali solo nel caso in cui la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 non comporti una diminuzione dei livelli occupazionali presso le imprese già aggiudicatarie.

 

Articolo 12 - Individuazione delle cooperative sociali da interpellare

1. I Servizi centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni inviano la richiesta di offerta, ove possibile, ad almeno tre cooperative sociali in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’Albo regionale, sezione provinciale di Torino, delle cooperative sociali;

b) esperienza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;

c) sede operativa in Torino o nei Comuni limitrofi specificamente indicati nella richiesta di offerta.

2. È possibile interpellare un’unica cooperativa sociale qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il valore dei beni o dei servizi non superi euro 25.000;

b) ricorrano particolari condizioni di unicità del prestatore di servizio.

 

Articolo 13 - Elementi della richiesta di offerta e condizioni di ammissione alla gara

1. La richiesta di offerta indica i tempi e le modalità di pagamento delle prestazioni eseguite dalla cooperativa sociale.

2. Il legale rappresentante della cooperativa sociale invitata attesta sotto la propria responsabilità l’assenza delle cause di esclusione e la presenza dei requisiti di ammissione a pubblici appalti indicati nella richiesta di offerta. La documentazione comprovante la sussistenza di tali condizioni è acquisita d’ufficio dalla civica Amministrazione ed è preliminare alla stipulazione della convenzione.

 

Articolo 14 - Contenuto delle offerte relativamente al progetto sociale ed alle potenzialità operative della cooperativa

1. Le offerte contengono, in ordine al progetto sociale, le indicazioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

 

Articolo 15 - Valutazione del progetto sociale e delle potenzialità operative della cooperativa

1. Per la valutazione del progetto sociale e delle potenzialità operative della cooperativa il Dirigente del Servizio centrale, della Divisione o della Circoscrizione si avvale della consulenza di un esperto in inserimenti lavorativi designato, all’interno dell’Amministrazione Comunale, dal Direttore della Divisione lavoro.

 

Articolo 16 - Subappalto

1. La cooperativa sociale può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza occupazionale che comportino l’uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità, purché il valore di tali attività non
superi il 10% dell’importo complessivo della con­venzione.

2. Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.

 

Articolo 17 - Norme applicabili

1. Per quanto concerne l’inquadramento delle persone inserite, i criteri di scelta del contraente, i rinnovi ed i nuovi affidamenti, il monitoraggio degli inserimenti, si applicano, rispettivamente, gli articoli 3, 8 (commi 1, 2, 3 e 5), 9 e 10 del presente regolamento.

 

TITOLO III: CONTRATTI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, COMMA 4, LEGGE 381/1991

 

Articolo 18 - Bandi di gara e capitolati

1. Per le forniture di beni e servizi il cui importo stimato al netto dell’Iva sia pari o superiore alle somme stabilite dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, il Comune di Torino, nel bando di gara e nei capitolati d’oneri, può introdurre tra le condizioni di esecuzione l’obbligo per l’aggiudicatario di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate come individuate dall’articolo 4 del presente regolamento.

2. Il capitolato speciale di gara contiene l’indicazione della percentuale di soggetti da inserire in misura non inferiore al 20% dei lavoratori utilizzati per l’esecuzione della prestazione. In caso di forniture di beni e servizi in precedenza affidate a cooperative sociali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, legge 381/1991, si applica il disposto dell’articolo 5, comma 2, del presente regolamento.

 

Articolo 19 - Progetto sociale e monitoraggio degli inserimenti

1. L’impresa aggiudicataria presenta un progetto sociale contenente le indicazioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

2. Un esperto in inserimenti lavorativi, designato all’interno dell’Amministrazione comunale dal Direttore della Divisione lavoro, valuta la congruità del progetto sociale rispetto alle indicazioni contenute nel capitolato speciale di gara, indicando all’impresa le integrazioni e le modifiche eventualmente necessarie.

3. Il mancato accoglimento di tali indicazioni entro il termine indicato è condizione ostativa alla stipulazione del contratto. In tal caso, si procede alla valutazione delle ulteriori offerte secondo l’ordine della graduatoria di gara.

4. Per quanto concerne il monitoraggio degli inserimenti, si applica l’articolo 10 del presente regolamento.

 

Articolo 20 - Esecuzione di lavori

1. Sulla base di un espresso richiamo contenuto nel capitolato speciale di gara, la disciplina di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento può applicarsi anche all’esecuzione di lavori di qualsiasi importo.

 

 

 

(1) Il regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale di Torino in data 31 marzo 2005.

 

 

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