Prospettive assistenziali, n. 151, luglio - settembre 2005
SOGGETTI CON HANDICAP E LIMITATA AUTONOMIA: UN
ESEMPIO DI COME GLI ENTI LOCALI POSSONO PROMUOVERE OCCUPAZIONE
Pubblichiamo il regolamento adottato dal Consiglio
comunale di Torino riguardante le procedure contrattuali per l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate e in situazione di handicap (1).
A nostro avviso si tratta di un buon esempio di come le
amministrazioni degli enti locali (Regioni, Province, Comuni, Consorzi
socio-assistenziali, Asl) possano
promuovere l’assunzione di persone che hanno difficoltà ad inserirsi
autonomamente nel mercato del lavoro o per gravi problemi sociali e/o personali
o perché presentano minorazioni fisiche e/o intellettive, che limitano la loro
autonomia e, conseguentemente, riducono la loro capacità lavorativa.
Con questo atto amministrativo
il Comune di Torino ottempera a quanto previsto dall’articolo 13 della legge
regionale 18/1994, che richiede agli enti pubblici di destinare «una quota degli stanziamenti,
per forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1
dell’articolo 5 della legge 381/1991 (cooperative sociali di tipo B)», ma utilizza la propria autonomia
decisionale per aggiungere una tutela in più per chi ha maggiori difficoltà di
inserimento.
Infatti, alla lettera d) dell’art. 10 del regolamento si prevede che sia garantito
l’inserimento di portatori di handicap intellettivo o fisico con limitata
autonomia o psichiatrico in misura non inferiore al 20% delle persone inserite.
A questo riguardo, mentre era in corso la discussione
della delibera in Consiglio comunale, abbiamo ritenuto opportuno incontrare i
rappresentanti della cooperazione sociale, principale oggetto del
provvedimento, perché non era scontato il loro appoggio: senza il vincolo del
20% da noi richiesto, le cooperative sociali potevano inserire soggetti
svantaggiati o persone con handicap fisico con piena capacità lavorativa,
piuttosto che giovani con handicap intellettivo, che hanno oggettive maggiori
difficoltà e una resa produttiva inferiore.
In questa occasione il loro
appoggio è stato immediato, così come quello dei rappresentanti sindacali,
intervenuti nelle audizioni indette dal Consiglio comunale.
Tuttavia, va precisato, che non è stato facile ottenere l’approvazione di questo
nuovo regolamento.
Inizialmente il Comune di Torino, che aveva già approvato
nel 1998 un regolamento analogo, intendeva eliminare proprio la clausola che
prevedeva la quota del 20% di assunzioni di soggetti
con handicap intellettivo e fisico con limitata
autonomia.
Questa clausola, che il Csa,
Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino, aveva
faticosamente conquistato allora, aveva permesso di
ottenere, dal 1998 ad oggi, circa 150 assunzioni nelle imprese e cooperative
sociali, che avevano ottenuto dalla Città di Torino lavori di gestione di aree
verdi, nonché di servizi di pulizia e di piccola manutenzione.
Visti i risultati positivi
ottenuti, era del tutto incomprensibile che nel nuovo testo proposto fosse
sparita la tutela per tale categoria di soggetti.
Immediata è stata la mobilitazione del Csa nei confronti dell’Assessorato al lavoro al quale non
abbiamo mancato di esprimere tutto il nostro dissenso per la scarsa attenzione
dimostrata nei confronti di chi ha un handicap intellettivo o fisico con
limitata autonomia. Si tratta, infatti, di persone che, a causa della ridotta
capacità lavorativa, hanno
una evidente e riconosciuta maggiore debolezza ad inserirsi nel mercato del
lavoro, anche mediante i servizi del collocamento mirato dei centri provinciali
per l’impiego.
Prima increduli, poi amareggiati, infine arrabbiati per
tale pervicacia nel penalizzare chi è più debole, ci siamo attivati in primo
luogo nei confronti dell’Assessore al lavoro e della terza commissione consiliare del Comune di Torino, competente in materia, allargando poi il fronte
del confronto con le altre parti sociali.
Un passo importante si è rivelato il coinvolgimento delle
dieci circoscrizioni comunali
torinesi, chiamate dal Comune stesso ad esprimere un parere a proposito della
delibera in oggetto. Il Csa in primo luogo ha inviato
una lettera ai presidenti e ai coordinatori della terza e quarta
commissione delle Circoscrizioni, nella quale venivano
illustrate le motivazioni a sostegno della nostra richiesta di ripristino della
precedente clausola.
Successivamente volontari dell’Aias, Associazione italiana
assistenti spastici, sezione di Torino, del Ggl,
Gruppo genitori per il diritto al lavoro e dell’Utim
(Unione per la tutela degli insufficienti mentali), organizzazioni aderenti al Csa, hanno partecipato a quasi tutte le commissioni delle circoscrizioni in cui veniva discusso
il provvedimento.
Ogni volta è stato concesso a loro di intervenire per evidenziare gli
aspetti problematici e sostenere la richiesta, già
avanzata con la lettera alle Circoscrizioni, di esprimere il loro parere
positivo alla delibera, ma condizionato al ripristino della norma contenuta nel
precedente regolamento, che assicurava per l’appunto l’inserimento di una quota
non inferiore al 20% di persone con
handicap intellettivo e fisico con limitata autonomia, nelle imprese che
ottenevano la gestione di servizi per conto del Comune di Torino.
Questo passaggio è stato determinante ai fini del risultato ottenuto. Infatti tutte le circoscrizioni in cui sono intervenuti
i rappresentanti del Csa (8 su 10) hanno chiesto di
reintrodurre la clausola del 20% a
tutela dell’inserimento delle persone con handicap intellettivo e fisico con
limitata autonomia.
Analoga pressione è stata fatta nei confronti delle commissioni lavoro e assistenza del Consiglio comunale di
Torino, i cui presidenti hanno
condiviso e sostenuto le nostre motivazioni nei confronti dell’Assessore al
lavoro e dei suoi dirigenti.
Alla fine il regolamento è stato approvato ed è, come dicevamo all’inizio,
un buon esempio, che ci auguriamo sia seguito da altri
enti locali.
REGOLAMENTO DEL COMUNE DI TORINO CONCERNENTE
LE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E
DISABILI
Articolo 1 -
Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi
1. Nell’ambito di un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell’occupazione,
la Città di Torino, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi,
promuove l’inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati e lavoratori
disabili, come definiti nel successivo articolo 4, comma 1, utilizzando i
seguenti strumenti:
a) contratti per il servizio di inserimento lavorativo;
b) convenzioni con cooperative
sociali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, legge
381/1991;
c) contratti di cui all’articolo 5, comma 4, legge 381/1991.
2. I capitolati di gara, ovvero le richieste di offerta saranno formulate tenendo
conto delle linee guida predisposte dalla Giunta comunale su proposta della
Divisione lavoro.
Articolo 2 -
Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi
1. Come previsto dalla normativa
regionale (legge regionale n. 18, articolo 13, comma
1), il Comune di Torino destina agli affidamenti di cui all’articolo 1 una
percentuale di almeno il 3% dell’importo complessivo degli affidamenti a terzi
delle forniture di beni e servizi. Analoghe condizioni potranno essere definite
con il rinnovo dei contratti di servizio.
2. La Divisione lavoro, sentite
le Divisioni, i Servizi centrali e le Circoscrizioni, propone annualmente al Codir (Comitato di direzione), per l’inserimento nel Peg (Piano esecutivo di gestione), l’elenco di beni e
servizi da destinare alle convenzioni con cooperative sociali ed ai contratti
per il servizio di inserimento lavorativo.
3. Il Direttore generale, con il
supporto della Divisione lavoro, garantisce il raggiungimento della percentuale
stabilita.
Nel corso dell’anno dovranno
essere comunicati alla Divisione lavoro i nuovi
appalti di fornitura che le Divisioni, i Servizi centrali e le Circoscrizioni del
Comune intendono attivare, intendendosi per tali sia i servizi esternalizzati per la prima volta, sia i servizi già esternalizzati ma non affidati secondo le procedure
previste dal presente regolamento.
Articolo 3 -
Trattamento del personale destinatario dell’inserimento lavorativo
1. Ai lavoratori disabili e
svantaggiati, come definiti dall’articolo 4, comma 1, del presente regolamento,
inseriti in aziende che hanno in essere contratti di fornitura di beni o
servizi con la Città di Torino, dovrà essere
assicurato l’inquadramento contrattuale con applicazione del Contratto
collettivo nazionale della categoria di riferimento stipulato con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.
2. Qualora risulti
aggiudicataria una cooperativa, essa può inquadrare le persone inserite come
soci lavoratori purché lo statuto od il regolamento prevedano:
a) condizioni retributive e
previdenziali non peggiorative rispetto al contratto nazionale applicato ai
lavoratori dipendenti (in ogni caso le condizioni normative, retributive e
previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal
contratto nazionale delle cooperative sociali); i titolari di borse lavoro, i
lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio, gli obiettori di
coscienza, i volontari o comunque coloro che prestano
la loro attività alla cooperativa o all’ente a titolo gratuito sono da
considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al
servizio;
b) che il mancato pagamento di
tasse di ammissione e la mancata sottoscrizione di
quote sociali eccedenti il minimo previsto per le società cooperative non
possano costituire causa di risoluzione del rapporto.
3. Nel caso l’impresa
aggiudicataria subentri ad una impresa ove erano avviati
inserimenti lavorativi di cui al presente regolamento, la nuova impresa si
impegna ad assumere i lavoratori già inseriti con progetto sociale alle
condizioni di miglior favore contrattuale.
4. L’impresa aggiudicataria, se
cooperativa, si impegna a non applicare ai lavoratori
impegnati nella esecuzione della prestazione il regime previdenziale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, integrato dal decreto
legislativo 6 novembre 2003 n. 423 ed il salario medio convenzionale.
TITOLO I: CONTRATTI PER IL
SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Articolo 4 -
Destinatari dei contratti per il servizio di inserimento
lavorativo
1. Sono destinatari dei contratti
per il servizio di inserimento lavorativo le persone
di cui all’articolo 2, lettera k) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.
276 e più precisamente:
a) i soggetti
di cui all’articolo 4 della legge 381/1991;
b) i soggetti
di cui all’articolo 2, lettera f) e g) del regolamento (Ce) 2204/2002 della
Commissione del 5 dicembre 2002.
2. L’individuazione dei soggetti
da inserire avviene sulla base di elenchi predisposti
dalla Divisione lavoro, di concerto con i Servizi socio-assistenziali
cittadini, comprendente le varie tipologie di svantaggio e in collaborazione
con i Centri per l’impiego e le Asl cittadine.
3. La gestione degli elenchi
avviene nel rispetto:
- dei principi di cui alla legge
125/1991;
- di quanto
disposto agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 10 settembre 2003
n. 276;
- di quanto disposto dal decreto
legislativo 30 giugno 3003 n. 196.
Articolo 5 -
Contenuto del capitolato speciale di gara relativamente al
progetto sociale
1. Il capitolato speciale di gara
contiene, in ordine al progetto sociale, l’indicazione
della percentuale di soggetti da inserire in misura non inferiore al 30% dei
lavoratori utilizzati per l’esecuzione della prestazione: tale percentuale è
riferita all’appalto nel caso di fornitura di servizi, mentre è riferita
all’azienda nel suo complesso per le forniture di beni. Il capitolato definisce
altresì le specifiche tipologie di soggetti da inserire al fine di assicurare
il rispetto dei criteri di cui all’articolo 10, comma
1.
2. Per quanto concerne le
forniture di beni e servizi in precedenza affidate a
cooperative sociali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, legge 381/1991, la
percentuale di soggetti svantaggiati da inserire non è inferiore al 30%. In tal
caso l’aggiudicatario è tenuto ad assumere le persone svantaggiate già
utilizzate dalle cooperative sociali, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle
condizioni contrattuali di maggior favore.
Articolo 6 -
Modalità di gara
1. I contratti per il servizio di inserimento lavorativo sono conclusi in esito a gara
pubblica, in applicazione delle vigenti norme nazionali od europee a seconda
dell’importo, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 8 del presente
regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, della
legge regionale 1/2004.
2. Le imprese partecipanti alla
gara devono attestare, sotto forma di dichiarazione successivamente
verificabile, di essere in regola con la disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie (legge 68/1999 e successive modifiche e integrazioni).
Articolo 7 -
Contenuto delle offerte relativamente al progetto
sociale ed alle potenzialità operative dell’impresa
1. Le offerte contengono, in ordine al progetto sociale, le seguenti indicazioni:
a) numero, tipologia e residenza
dei soggetti da inserire;
b) obiettivi perseguiti con
l’inserimento lavorativo e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
c) modalità di organizzazione
del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane e monte ore complessivo dei
lavoratori inseriti;
d) mansioni e
condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello,
regime previdenziale, monte ore complessivo per le forniture di beni e settimanale
per le forniture di servizi e per l’esecuzione delle prestazioni);
e) metodologia applicata nelle
fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei
lavoratori inseriti;
f) metodologia di
accompagnamento delle persone inserite durante lo svolgimento del
lavoro;
g) percorsi formativi, con
l’indicazione degli obiettivi perseguiti;
h) referenti dell’inserimento
lavorativo, con i relativi curricula;
i) soluzioni per garantire la
continuità del rapporto di lavoro.
2. Nel caso in cui non si effettuino nuovi inserimenti, ma si ampli l’orario di lavoro
di persone già inserite, senza superare i limiti di orario previsti dal
contratto nazionale di riferimento, l’offerta è corredata da una relazione
illustrante lo stato di attuazione del progetto individuale relativamente alle
persone interessate, con puntuale indicazione degli orari in atto e futuri.
3. Le offerte possono contenere, in ordine alle potenzialità operative dell’impresa,
dichiarazioni di positiva collaborazione con enti pubblici.
4. L’offerta
può essere presentata da imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o
da consorzi. In tal caso essa contiene specificazioni in
ordine al progetto sociale ed alle potenzialità operative di ciascuna
impresa.
Articolo 8 -
Criteri di scelta del contraente
1. Il contratto è stipulato con
l’impresa che abbia presentato l’offerta migliore
sotto il profilo tecnico-economico, tenendo conto dei seguenti elementi, da
indicare nel bando, nel rispetto dei limiti seguenti:
1) qualora non si richieda la
presentazione di un progetto tecnico:
progetto sociale: da 30 a 50 punti;
potenzialità di integrazione sociale offerte
dall’impresa: da 5 a 15 punti;
prezzo: da 40 a 60 punti;
2) qualora si richieda la
presentazione di un progetto tecnico:
progetto tecnico: da 15 a 25 punti;
progetto sociale: da 25 a 40 punti;
potenzialità integrazione sociale offerte
dall’impresa: da 5 a 15 punti;
prezzo: da 30 a 50 punti.
In ogni caso la sommatoria dei
punteggi previsti dal bando deve essere pari a 100.
2. La valutazione del progetto
sociale è effettuata sulla base dei seguenti elementi:
a) incidenza occupazionale relativamente ai soggetti di cui all’articolo 3 del presente
regolamento: da 5 a 15 punti nell’ipotesi sub 1); da 6 a 13 punti nell’ipotesi
sub 2);
b) progetto di inserimento
lavorativo: da 5 a 15 punti nell’ipotesi sub 1); da 6 a 13 punti nell’ipotesi
sub 2);
c)
organizzazione del lavoro, orari e monte ore, e sistema di gestione delle
risorse umane: da 5 a 15 punti nell’ipotesi sub 1); da 5 a 13 punti
nell’ipotesi sub 2);
d) curricula dei responsabili degli inserimenti lavorativi: da
4 a 9 punti nell’ipotesi sub 1); da 4 a 10 punti nell’ipotesi sub 2).
3. La
valutazione delle potenzialità integrazione sociale offerte dall’impresa
è effettuata sulla base dei seguenti elementi:
a) precedenti esperienze
nell’ambito degli inserimenti lavorativi, autocertificate
per il Comune di Torino e corredati da dichiarazioni dei servizi assistenziali e sanitari per gli altri enti che abbiano in
carico le persone interessate: da 5 a 13 punti;
b) occasioni di
integrazione sociale offerte alle persone inserite: da 1 a 5 punti.
4. Della commissione di gara fa
parte un esperto in inserimenti lavorativi designato all’interno
dell’Amministrazione comunale, dal Direttore della Divisione lavoro.
5. Per quanto concerne il prezzo,
il punteggio massimo è assegnato all’offerta con il prezzo più basso, la quale
costituisce parametro per la valutazione proporzionale delle restanti offerte
secondo la seguente equazione: punteggio = (punteggio
del prezzo) x A/B, dove A = offerta economicamente più vantaggiosa; B = offerta
in esame.
Articolo 9 -
Rinnovi e nuovi affidamenti
1. Il bando può prevedere la
facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori
annualità nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7, comma 2,
lettera f) del decreto legislativo 157/1995.
2. Qualora l’attuazione del
progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa,
l’impresa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto per
l’inserimento lavorativo è tenuta ad assumere le persone svantaggiate e
appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall’impresa
precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed
il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere qualora più favorevoli.
Articolo 10 -
Monitoraggio degli inserimenti
1. La Divisione lavoro opera un
costante monitoraggio delle persone inserite, contribuendo ad indicare nei
capitolati, tra le categorie di cui all’articolo 4, quelle destinatarie di
specifici interventi, al fine di:
a) garantire che si realizzi
annualmente in tutte le tipologie di imprese un
equilibrato inserimento delle diverse categorie di soggetti svantaggiati e
disabili;
b) offrire adeguate risposte a
specifiche situazioni di emergenza occupazionale;
c) assicurare, in collaborazione
con i servizi di provenienza del soggetto, la corrispondenza tra le mansioni da
svolgere e le progettualità
in atto dei soggetti da inserire;
d) garantire che si realizzi
annualmente in tutte le tipologie di imprese
l’inserimento di portatori di handicap intellettivo o fisico con limitata autonomia
o psichiatrico in misura non inferiore al 20% delle persone inserite.
2. I Servizi centrali, le
Divisioni e le Circoscrizioni inviano alla Divisione lavoro copia del progetto
sociale presentato dall’aggiudicatario, del contratto e delle determinazioni
dirigenziali ad esso conseguenti, al fine di
consentire l’effettuazione di azioni di monitoraggio, controllo e verifica.
3. Individuate le persone che
saranno inserite, l’impresa aggiudicataria invia alla Divisione lavoro, nel
rispetto della normativa sulla privacy, i progetti individuali di inserimento lavorativo.
4. L’impresa invia alla Divisione
lavoro relazioni entro il 30 giugno di ciascun anno
sugli inserimenti realizzati, siglate dai Servizi di cui al comma 2.
5. La Divisione lavoro verifica
l’adempimento degli obblighi relativi agli inserimenti
lavorativi, anche attraverso colloqui sul luogo di lavoro con le persone
interessate. L’impresa aggiudicataria fornisce alla Divisione
lavoro per iscritto le informazioni richieste a tale scopo.
6. La violazione dell’obbligo di
inserire la prevista percentuale di soggetti svantaggiati o appartenenti alle
fasce deboli del mercato del lavoro comporta la risoluzione del contratto.
7. L’impresa aggiudicataria deve fornire alla Divisione lavoro i seguenti dati:
a) elenco di
tutti i lavoratori (utilizzando le forme di crittografia previste dal decreto
legislativo n. 196/2003 ed adottate dalla Città di Torino nel documento
programmatico sulla sicurezza) e relativo numero di matricola Inps;
b) copia del modello decreto
ministeriale10;
c) copia del modello Cud (Certificazione unica dei redditi).
8. La violazione degli altri
obblighi relativi alla realizzazione del progetto
sociale comporta l’applicazione di una penale da determinarsi ad opera del
Dirigente del settore interessato, di concerto con il Direttore della Divisione
lavoro, nella misura non inferiore al 2‰ (due per mille) e non superiore al 2%
dell’importo del contratto. Il permanere dell’inadempimento per più di due
trimestri comporta la risoluzione del contratto.
9. L’aggiudicatario è tenuto al
rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (legge n.
68/1999 e successive modifiche e integrazioni). Le penalità indicate nei commi
precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina
accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
TITOLO II: CONVENZIONI CON
COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 1,
LEGGE 381/1991
Articolo 11 -
Individuazione di beni e servizi
1. Ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della legge regionale n. 18/1994 la Divisione lavoro riceve, istruisce
e valuta proposte di cooperative sociali indicanti gli
ambiti in cui stipulare le suddette convenzioni, verificandone la
realizzabilità con i servizi
centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni interessate.
2. Possono essere affidate a
cooperative sociali forniture di beni di qualsiasi natura.
3. Possono essere affidate a
cooperative sociali forniture di servizi che presentino
uno dei seguenti connotati:
a) alta incidenza di manodopera;
b) mansioni e/o
caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate,
anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;
c) idoneità a
consentire l’ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa
sociale affidataria.
4. Forniture di beni e servizi precedentemente aggiudicate in applicazione della ordinaria
disciplina sui contratti dell’Amministrazione possono essere affidate a
cooperative sociali solo nel caso in cui la stipulazione di convenzioni ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 non comporti una
diminuzione dei livelli occupazionali presso le imprese già aggiudicatarie.
Articolo 12 -
Individuazione delle cooperative sociali da interpellare
1. I Servizi centrali, le Divisioni
e le Circoscrizioni inviano la richiesta di offerta,
ove possibile, ad almeno tre cooperative sociali in possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione
all’Albo regionale, sezione provinciale di Torino, delle cooperative sociali;
b) esperienza nell’esecuzione
delle prestazioni oggetto della convenzione;
c) sede operativa in Torino o nei
Comuni limitrofi specificamente indicati nella richiesta di offerta.
2. È possibile interpellare
un’unica cooperativa sociale qualora si verifichi una
delle seguenti condizioni:
a) il valore dei beni o dei
servizi non superi euro 25.000;
b) ricorrano particolari
condizioni di unicità del prestatore di servizio.
Articolo 13 -
Elementi della richiesta di offerta e condizioni di
ammissione alla gara
1. La richiesta di offerta indica i tempi e le modalità di pagamento delle
prestazioni eseguite dalla cooperativa sociale.
2. Il legale rappresentante della
cooperativa sociale invitata attesta sotto la propria responsabilità l’assenza
delle cause di esclusione e la presenza dei requisiti
di ammissione a pubblici appalti indicati nella richiesta di offerta. La
documentazione comprovante la sussistenza di tali condizioni è acquisita
d’ufficio dalla civica Amministrazione ed è preliminare alla stipulazione della
convenzione.
Articolo 14 -
Contenuto delle offerte relativamente al progetto
sociale ed alle potenzialità operative della cooperativa
1. Le offerte contengono, in ordine al progetto sociale, le indicazioni di cui
all’articolo 7 del presente regolamento.
Articolo 15 -
Valutazione del progetto sociale e delle potenzialità operative della cooperativa
1. Per la valutazione del
progetto sociale e delle potenzialità operative della cooperativa il Dirigente
del Servizio centrale, della Divisione o della Circoscrizione si avvale della
consulenza di un esperto in inserimenti lavorativi
designato, all’interno dell’Amministrazione Comunale, dal Direttore della
Divisione lavoro.
Articolo 16 - Subappalto
1. La cooperativa sociale può
subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività
a scarsa incidenza occupazionale che comportino l’uso di macchinari o
attrezzature di particolare complessità, purché il valore di tali attività non
superi il 10% dell’importo complessivo della convenzione.
2. Il subappalto è subordinato
alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
Articolo 17 - Norme
applicabili
1. Per quanto concerne
l’inquadramento delle persone inserite, i criteri di scelta del contraente, i
rinnovi ed i nuovi affidamenti, il monitoraggio degli inserimenti, si applicano,
rispettivamente, gli articoli 3, 8 (commi 1, 2, 3 e 5),
9 e 10 del presente regolamento.
TITOLO III: CONTRATTI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, COMMA 4, LEGGE 381/1991
Articolo 18 - Bandi
di gara e capitolati
1. Per le forniture di beni e
servizi il cui importo stimato al netto dell’Iva sia
pari o superiore alle somme stabilite dalle direttive comunitarie in materia di
appalti pubblici, il Comune di Torino, nel bando di gara e nei capitolati
d’oneri, può introdurre tra le condizioni di esecuzione l’obbligo per
l’aggiudicatario di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate
come individuate dall’articolo 4 del presente regolamento.
2. Il capitolato speciale di gara
contiene l’indicazione della percentuale di soggetti da inserire in misura non inferiore
al 20% dei lavoratori utilizzati per l’esecuzione della prestazione. In caso di
forniture di beni e servizi in precedenza affidate a
cooperative sociali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, legge 381/1991, si
applica il disposto dell’articolo 5, comma 2, del presente regolamento.
Articolo 19 -
Progetto sociale e monitoraggio degli inserimenti
1. L’impresa aggiudicataria
presenta un progetto sociale contenente le indicazioni di cui all’articolo 7
del presente regolamento.
2. Un esperto
in inserimenti lavorativi, designato all’interno dell’Amministrazione comunale
dal Direttore della Divisione lavoro, valuta la congruità del progetto
sociale rispetto alle indicazioni contenute nel capitolato speciale di gara,
indicando all’impresa le integrazioni e le modifiche eventualmente necessarie.
3. Il mancato accoglimento di
tali indicazioni entro il termine indicato è condizione ostativa alla
stipulazione del contratto. In tal caso, si procede alla valutazione delle ulteriori offerte secondo l’ordine della graduatoria di
gara.
4. Per quanto concerne il
monitoraggio degli inserimenti, si applica l’articolo 10 del presente
regolamento.
Articolo 20 - Esecuzione di lavori
1. Sulla base
di un espresso richiamo contenuto nel capitolato speciale di gara, la
disciplina di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento può applicarsi
anche all’esecuzione di lavori di qualsiasi importo.
(1) Il regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale
di Torino in data 31 marzo 2005.
www.fondazionepromozionesociale.it