Prospettive assistenziali, n. 152, ottobre - dicembre 2005
I
SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI PER LE PERSONE CON HANDICAP INTELLETTIVO E/O
FISICO GRAVE
MAURO PERINO *
Secondo l’impostazione voluta dai Comuni di Collegno
e Grugliasco, l’attività del Cisap
(1) deve essere espletata a beneficio della comunità
locale nel suo complesso ed a tal fine deve concretizzarsi nella fornitura di
prestazioni e servizi – gratuiti o a pagamento – a tutti i cittadini in
condizioni di difficoltà personale o familiare.
Assicurare il diritto
all’assistenza sociale e sociosanitaria
Tutela dei diritti ed offerta di opportunità sono
dunque gli elementi sui quali si è incentrata l’attenzione del Consorzio. Diritti
esigibili per i (relativamente pochi) cittadini in condizioni di grave disagio
ed opportunità per i cittadini
(potenzialmente “tutti”) che, pur essendo in difficoltà personale o familiare, sono in grado di “mettere in campo” risorse proprie.
Ai minori privi delle cure
familiari, ai soggetti con handicap intellettivo, agli anziani non in grado di
provvedere alle proprie esigenze, alle gestanti e madri in difficoltà ed a
tutte le persone che necessitano di prestazioni
specifiche per uscire dalla schiavitù dell’emarginazione, non basta infatti
assicurare che non verranno esclusi e che non saranno ostacolati da barriere
informative, culturali o fisiche nell’accesso ai servizi[1]
(2).
La legge 8 gennaio 2004 n. 1
della Regione Piemonte[1] (3), che detta le
“Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali e riordino
della legislazione di riferimento”, pur ribadendo, all’articolo 22, il concetto
di «accesso prioritario» per le fasce
più deboli, riconosce, «a ciascun
cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dall’ente gestore
istituzionale, le prestazioni sociali di livello essenziale di cui all’articolo
18».
Nonostante la mancata definizione degli standard delle prestazioni da
garantire (l’articolo 18 si limita infatti ad elencare
le prestazioni di livello essenziale), è dunque opportuno che gli Enti gestori
si impegnino ad assicurare, alle
persone in condizione di maggiore debolezza, il diritto all’assistenza, non in
via prioritaria, ma in regime di certezza.
Il quadro regolamentare e la programmazione locale devono pertanto
prevedere che a queste persone vengano, in ogni caso, garantite le prestazioni necessarie. A tal fine
gli Enti titolari delle funzioni sociali - così come le Aziende sanitarie
locali, titolari delle funzioni sanitarie a rilievo
sociale e di quelle ad elevata integrazione sanitaria - devono provvedere alla
puntuale quantificazione delle risorse finanziarie, umane e patrimoniali
destinate alla realizzazione dei servizi preposti ad erogare le prestazioni di
livello essenziale (4)[1].
Se è (relativamente) semplice vincolare le risorse consortili da destinare
all’assolvimento dei doveri istituzionali nei confronti dei destinatari di
prestazioni socio assistenziali di livello essenziale,
meno agevole è ottenere che l’Azienda sanitaria di riferimento assolva ai
propri obblighi per quanto attiene alle prestazioni afferenti all’area socio
sanitaria (5).
Il Consorzio è pertanto chiamato a svolgere una funzione promozionale nei
confronti dell’Azienda sanitaria locale affinché, a livello distrettuale, venga garantito, agli aventi diritto,
l’accesso alle prestazioni socio sanitarie di livello essenziale.
L’articolazione dell’assistenza
sociosanitaria a favore dei soggetti con handicap
Un primo importante risultato delle azioni messe in atto dai Consorzi
dell’area ovest di Torino è rappresentato dalla firma – avvenuta nel 2004 – di
un accordo di programma con l’Azienda sanitaria locale n. 5 finalizzato
all’applicazione, a livello territoriale, dei livelli essenziali di assistenza relativi all’articolazione delle cure
domiciliari e dell’assistenza territoriale, semi residenziale e residenziale
degli anziani non autosufficienti e dei soggetti con handicap[1] (6).
In attuazione dell’accordo si è provveduto alla revisione
del modello organizzativo del Distretto sanitario n. 1 dell’Asl
5 (coincidente con l’ambito territoriale del Cisap)
al fine di assicurare – agli adulti ed anziani affetti da patologie che
determinano condizioni di non autosufficienza ed ai soggetti con handicap – il
diritto di accesso ai servizi socio sanitari e, quindi, alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed alla definizione di un
progetto individualizzato di intervento che sia costantemente monitorato e
valutato.
Lo strumento idoneo ad assicurare ai cittadini l’esercizio del diritto di accesso al complesso delle prestazioni sanitarie,
sanitarie a rilevanza sociale e sociali a rilevanza sanitaria è stato
individuato nello sportello socio sanitario distrettuale che viene gestito in
forma integrata attraverso le strutture operative consortili e del Distretto 1
dell’Asl 5 (7).
Lo sportello distrettuale consente di fornire una puntuale informazione sulle diverse opportunità di cura
offerte dalla rete dei servizi domiciliari, semi residenziali e residenziali del Distretto 1 dell’Asl
5 e sui criteri e le procedure previsti per la richiesta e l’erogazione degli
interventi. Lo sportello svolge inoltre una funzione di orientamento
della domanda attraverso il sostegno del cittadino che manifesta l’esigenza di
essere coadiuvato nell’assunzione di una decisione consapevole in merito al
piano assistenziale da attivare per sé o per i congiunti in difficoltà.
Altro importante obiettivo realizzato è la gestione unificata delle
procedure amministrative (sanitarie e consortili) connesse all’erogazione degli
interventi (dalla istruttoria delle richieste, alla
valutazione, sino alla definizione degli impegni economici). Al cittadino
viene, in tal modo, offerta la possibilità di interloquire con un’unica
struttura per quanto attiene allo svolgimento delle procedure finalizzate alla
determinazione del valore del buono di servizio o dell’assegno di cura – da
utilizzare per l’acquisto delle prestazioni domiciliari non erogate
direttamente da operatori sanitari – e del valore dell’integrazione della retta
da porre a carico dell’Asl/Utente/ Consorzio nei casi
di attivazione di interventi semi
residenziali/residenziali.
Agli operatori dello sportello distrettuale viene
richiesto - in buona sostanza - di svolgere la funzione di “case manager” e di attivare e coordinare
i “caregiver”
di cooperativa o assunti direttamente dalle famiglie attraverso l’assegno di
cura. Devono inoltre offrire consulenza ai “caregiver informali” (familiari)
al fine di agevolarli nella fruizione delle
prestazioni offerte nell’ambito della rete distrettuale.
Lo sportello distrettuale opera in stretto raccordo con le Unità di
valutazione distrettuali alle quali è richiesto di:
• individuare, attraverso la valutazione multi dimensionale, i bisogni
sanitari e socio sanitari dei cittadini indicando le risposte più idonee al
loro soddisfacimento e privilegiando – ove possibile –
il mantenimento al domicilio delle persone che lo desiderino;
• garantire completa informazione – anche mediante documentazione scritta –
alle persone ed alle famiglie sui loro diritti e relativamente
alle procedure per fruire del complesso delle prestazioni sanitarie,
socio sanitarie e sociali erogabili dal sistema sanitario e sociale della
Regione Piemonte;
• predisporre e/o approvare il Progetto assistenziale
individuale (Pai) identificando la fascia d’intensità
assistenziale ed il livello di prestazioni adeguato;
• assicurare il monitoraggio e l’eventuale revisione
dei Progetti assistenziali attivati.
Lo sportello del distretto è il riferimento unico per l’attivazione delle
risposte sociosanitarie che comportano una valutazione
multidisciplinare. L’Unità preposta alle persone
disabili effettua la valutazione della situazione
fisica, intellettiva e sociale dei soggetti con handicap di ogni età con
esclusione degli ultra sessantacinquenni – che rientrano nelle competenze
dell’Unità di valutazione geriatrica – su richiesta dei soggetti stessi, degli
esercenti la potestà genitoriale o degli eventuali
tutori.
Come nel caso degli anziani cronici non autosufficienti, le richieste di
valutazione e di intervento vengono formulate su
apposito modulo nel quale sono elencate le prestazioni di livello essenziale
alle quali è possibile accedere (8)[1]. Nel modulo è inoltre
previsto un apposito spazio per l’espressione del
consenso ad eventuali processi di rivalutazione, richiesti dai soggetti
coinvolti nel progetto individualizzato, fermo restando il diritto del
cittadino ad opporsi a conclusioni della rivalutazione con le quali non
concordasse.
A tutela del cittadino sottoposto a valutazione, è prevista la possibilità
che ai lavori dell’équipe possa
partecipare il medico di fiducia dallo stesso indicato che diviene, a tutti gli
effetti, componente dell’Unità di valutazione.
Con specifico riferimento alle persone con handicap è previsto che l’Unità
di valutazione individui, per ogni persona seguita, un referente del progetto assistenziale ed un
referente sanitario che assume la responsabilità sul piano clinico-riabilitativo
dell’intervento. L’esito della valutazione viene
comunicato all’interessato in forma scritta e gli viene data facoltà di
presentare ricorso contro le decisioni dell’Unità di valutazione.
L’obiettivo che si intende perseguire con il nuovo
modello organizzativo è di integrare gli interventi socio sanitari offerti in
ambito distrettuale, al fine di perseguire efficacemente la completezza e la
continuità assistenziale, assicurando l’esigibilità delle prestazioni inserite tra i livelli essenziali di
assistenza alle persone in condizioni di non autosufficienza o con
problematiche connesse all’handicap.
Coerentemente con tale impostazione, ad ogni persona valutata viene data facoltà di richiedere uno o più interventi – tra
quelli indicati nell’accordo di programma tra Azienda sanitaria ed Enti gestori
– e non obbligatoriamente il ricovero in struttura. Inoltre – dal momento della
presa in carico con l’intervento ritenuto più idoneo in sede di valutazione – viene garantito all’assistito il costante monitoraggio della
sua situazione, prevedendo di rispondere agli aggravamenti con la proposizione
degli interventi di volta in volta più adeguati all’evoluzione della
situazione.
Le prestazioni essenziali erogate
alle persone con handicap
Nel corso del 2004 il Cisap ha fornito assistenza
a 368 persone con handicap (275 adulti e 93 minori) con una spesa di 1.722.000
euro che rappresenta il 31% degli impieghi finanziari
per la realizzazione del programma complessivo annuale. Alla spesa consortile
(una media annua pro capite quantificata in circa
4.700 euro) va aggiunta quella sostenuta direttamente dall’Azienda sanitaria. Gli
interventi erogati a livello domiciliare e territoriale hanno coinvolto 313
persone. I soggetti con handicap ospitati in strutture residenziali sono stati
55.
Informazione e consulenza per favorire
la fruizione dei servizi
Tra le prestazioni essenziali destinate a soggetti con handicap che secondo
l’articolo 19, comma 2, della legge regionale 1/2004 «costituiscono la risposta minima ed omogenea che i Comuni tramite gli
enti gestori sono tenuti a garantire su tutto il territorio piemontese»
assume grande importanza la fornitura dell’informazione e della consulenza
necessarie a favorire la fruizione dei servizi. A
livello consortile l’attività viene svolta attraverso
le sedi territoriali di servizio sociale, lo “sportello sociale” attivato in
accordo con
Superamento delle carenze del
reddito familiare
e contrasto alla povertà
Le persone con handicap in situazioni di indigenza
possono accedere ai servizi preposti a fornire sostegno economico. Di tali
interventi (erogazione di contributi economici, fornitura di buoni pasto e di
tessere di esenzione dal pagamento dei ticket
sanitari) hanno beneficiato, nel 2004, 43 adulti disabili e 7 minori.
Mantenimento a domicilio delle
persone e sviluppo della loro autonomia
Di fondamentale importanza è la fornitura di servizi di assistenza
domiciliare sociale e socio sanitaria. Nel corso del 2004 i soggetti con
handicap adulti in carico con interventi svolti presso il domicilio sono stati
52 ed i minori 12.
Le richieste di prestazioni domiciliari afferenti all’area socio-sanitaria vengono soddisfatte con la fornitura di interventi
domiciliari, svolti dalle cooperative sociali accreditate, oppure attraverso
l’erogazione di un assegno di cura finalizzato alla regolare assunzione di un
assistente personale da parte dell’utente o dei suoi familiari.
Nell’ambito degli interventi domiciliari rivolti specificamente ai minori
con handicap, il Consorzio ha inoltre attivato, da alcuni anni, il progetto
“Verso casa” che si rivolge ai bambini con handicap diagnosticato alla nascita
ed alle loro famiglie e prevede l’accompagnamento del nucleo, dall’ospedale a
casa, ed il sostegno psicologico, educativo ed assistenziale
sino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Il progetto è realizzato
attraverso l’azione integrata dei servizi ospedalieri e di quelli sociali e
sanitari territoriali. Nei prossimi anni si opererà per il graduale
“abbattimento” della barriera dei tre anni, al fine di mantenere costante la
presa in carico nel corso del successivo percorso di vita del
bambino e della sua famiglia. Nel 2004 le famiglie coinvolte nel progetto sono
state 19 per complessivi 20 minori presi in carico.
Per favorire la piena integrazione delle persone con handicap permanente e
grave limitazione dell’autonomia personale, il Cisap
ha attivato sin dal 2000 – in applicazione della legge 162/1998 (9) – il progetto “Savi
(Servizio di aiuto alla vita indipendente)”. Si tratta di una
attività rivolta a persone con handicap fisico di età compresa tra i 18
ed i 64 anni che – in alternativa alla fruizione dei normali servizi di
assistenza domiciliare – optano per una “assistenza personale autogestita” (10). A tal fine elaborano un proprio
“progetto di vita indipendente” che comprende un programma assistenziale
per il quale richiedono il finanziamento. Il Consorzio “negozia” l’entità del
contributo economico con gli interessati e provvede alla periodica erogazione,
attingendo ad un fondo annuale composto da uno
stanziamento consortile e da un contributo regionale finalizzato alla
promozione dell’assistenza autogestita. La persona
con handicap è libera di scegliere il proprio assistente personale ed è tenuta
a regolarizzare il rapporto di lavoro, assumendosi ogni onere assicurativo e
previdenziale. La persona che sceglie questo percorso si impegna
a fornire al Consorzio tutta la documentazione necessaria ad effettuare gli
opportuni controlli.
Accanto agli interventi finalizzati ad assicurare l’assistenza a livello
domiciliare ed agli interventi di supporto all’autonomia svolti in ambito
scolastico da parte dei Comuni, sono previsti specifici interventi educativi
rivolti ai soggetti disabili che – a causa delle condizioni di gravità – non
possono accedere all’inserimento lavorativo. Per le
persone – in genere giovani – che necessitano di tali
interventi la competente Unità di valutazione concorda con gli utenti e con le
famiglie specifici progetti individuali che si articolano a livello
territoriale attraverso l’inserimento, non finalizzato all’assunzione, in
contesti occupazionali e/o socializzanti (18 persone in carico nel 2004) oppure
nell’ambito di strutture diurne.
Specifiche attività educative in ambito intra ed
extra scolastico vengono inoltre svolte a beneficio
dei disabili sensoriali in carico al Consorzio (12 nel 2004).
Il Consorzio e l’Azienda sanitaria riconoscono il volontariato
intrafamiliare. Alle famiglie che continuano a farsi carico di un congiunto
ultra diciottenne in situazione di particolare gravità e frequentante i centri
diurni viene fornito un contributo mensile a titolo di
riconoscimento del carico (in termini di fatica e di spesa) che grava sul
nucleo (11).
Soddisfacimento delle esigenze di tutela
semi residenziale e residenziale delle persone non autonome e non
autosufficienti
I soggetti con handicap intellettivo ultra diciottenni in carico al
Consorzio attualmente inseriti in Centri diurni sono
74 (68 sul territorio e
La rete dei servizi semiresidenziali e residenziali territoriali è articolata in Centri diurni e Comunità alloggio
differenziati per tipologia e modalità di funzionamento sulla base delle
esigenze e delle caratteristiche dell’utenza. Entro la fine del 2006 tutte le
strutture opereranno a regime ed il Consorzio potrà disporre
di:
• 90 posti presso i 5 presidi
diurni per soggetti più gravi (1 centro ogni 18.000 abitanti) e di 10 posti presso un “Centro di produttività sociale” destinato a persone che – nonostante il
buon grado di autonomia – non possono accedere all’inserimento lavorativo;
• 30 posti in 3 presidi
residenziali per soggetti più gravi (1 comunità da 8 posti più 2 di pronto intervento ogni 30.000 abitanti) e di 16 posti in
3 gruppi appartamento per persone con maggiore autonomia (1 gruppo da 4/6 posti
ogni 30.000 abitanti).
I Centri diurni per i soggetti
con handicap intellettivo grave erogano il servizio per otto ore al giorno per cinque giorni la settimana ed è previsto che
almeno un centro assicuri l’attività anche nel periodo delle ferie estive (12)[1].
Ai soggetti con handicap inseriti nelle strutture
residenziali viene garantito l’accompagnamento in caso
di ricovero in ospedale e tutta l’assistenza personale necessaria, evitando
ogni richiesta di “assistenza aggiuntiva” ai familiari, sia durante il ricovero
ospedaliero che in regime di permanenza presso le comunità o i gruppi
appartamento.
Le strutture diurne, così come le
comunità alloggio, sono di proprietà comunale ed i servizi sono assegnati in
“concessione” a cooperative sociali. La “concessione di pubblico servizio” è infatti lo strumento di cui la legge si serve per delegare
a privati l’esercizio di servizi di esclusiva pertinenza, relativamente alla
titolarità, delle pubbliche amministrazioni (13).
In tal modo il Consorzio ha cercato di coniugare, in modo corretto, il
principio di sussidiarietà – che prevede il coinvolgimento del
Terzo Settore nella programmazione e nella gestione dei servizi – con la
necessità di affermare che la titolarità – e quindi la responsabilità – dei
servizi preposti ad erogare prestazioni di livello essenziale deve rimanere
pubblica.
I contratti di concessione prevedono che le cooperative assicurino uno
standard numerico di personale educativo ed assistenziale
maggiorato del 25% rispetto agli standard minimi regionali previsti dalla Dgr n. 230/1997. A tutto il personale deve inoltre essere
applicato il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali.
Nelle more di una (quanto mai opportuna) revisione
degli standard regionali, il Consorzio si fa interamente carico della maggior
spesa derivante dall’utilizzo di un più adeguato contingente di personale. L’Azienda
sanitaria compartecipa pertanto al pagamento delle rette solamente sino al
massimale derivante dall’applicazione degli standard minimi regionali. In
cambio l’Azienda si è impegnata ad assicurare il finanziamento degli interventi
necessari ad evitare il formarsi di liste d’attesa.
Al fine di effettuare le opportune verifiche sul
funzionamento dei servizi è previsto che i contratti di concessione indichino –
oltre alle clausole necessarie a tutelare l’utenza – anche le modalità di
controllo che il Consorzio adotta relativamente al personale (numero, qualifica
ed orari, documentazione attestante il possesso dei requisiti di studio e
professionali, attestazioni comprovanti il regolare versamento degli oneri
contributivi, ecc.).
Ad ulteriore garanzia dell’utenza, oltre alla
vigilanza sulle strutture effettuata dalla Commissione aziendale Asl/Consorzio – che opera sulla base delle vigenti
disposizioni regionali – è data facoltà alle associazioni degli utenti di
accedere liberamente ai presidi per effettuare ogni opportuna verifica sulle
reali condizioni di permanenza degli assi-stiti (14).
* Mauro
Perino, direttore Cisap (Consorzio intercomunale dei
servizi alla persona tra i Comuni di Collegno e Grugliasco).
(1) Consorzio intercomunale dei servizi alla persona
tra i Comuni di Collegno e Grugliasco
(Torino). Il territorio dei Comuni di Collegno e Grugliasco si estende su una superficie di 31,24 Km2
collocata al confine ovest del Comune di Torino. I due Comuni hanno una lunga
tradizione di gestione associata dei servizi socio sanitari. Il primo consorzio
viene formato nel 1978 e viene poi sciolto quando nel
1983 i servizi vengono conferiti all’Ussl. Dal 1996 i
Comuni ritirano la delega alla neonata Azienda sanitaria locale e formano il Cisap. Nell’ambito intercomunale di competenza del
Consorzio risiedono, al 31 dicembre 2004, 87.609 abitanti. Di questi 5.872 (il
6% circa) appartengono a nuclei familiari seguiti dal Cisap
nel corso dell’anno.
(2)
Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 “Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali 2001-
(3) Legge
regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema
regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
legislazione di riferimento”.
(4) Con
riferimento alle “Funzioni delle Aziende sanitarie locali” nell’articolo 7,
comma 1, della legge regionale 1/2004 si precisa infatti che queste ultime «assicurano, secondo la normativa vigente e
secondo le modalità individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi
delle attività territoriali e nei piani di zona, le attività sanitarie a
rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria garantendone
l’integrazione, su base distrettuale, con le attività sociali a rilievo
sanitario di competenza dei comuni». Coerentemente con tale impostazione,
l’articolo 9, comma 5, della legge regionale assegna alla competenza dei
soggetti gestori dei servizi sociali «le
attività sociali a rilievo sanitario» con
l’obbligo di garantirne «l’integrazione,
su base distrettuale, con le attività sanitarie a rilievo sociale e con le
prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle Asl».
(5) Il
riferimento è alle prestazioni sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale e
sociali a rilevanza sanitaria – di cui all’articolo 3 septies
del decreto legislativo 502/1992 – che l’allegato 1, Punto
(6) Il
testo dell’Accordo è disponibile sul sito del Cisap
www.cisap.to.it.
(7) Il
gruppo degli operatori addetti allo sportello – composto da personale
appartenente al comparto sanitario ed al Consorzio – viene integrato con gli
operatori (di cooperativa) che hanno maturato esperienza pluriennale nella
gestione degli sportelli delle agenzie accreditate dal Consorzio per la
fornitura dei servizi di assistenza domiciliare nell’area intercomunale.
(8) Le
prestazioni essenziali socio sanitarie che l’Unità di valutazione fornisce alle
persone disabili, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di programma
tra l’Asl n. 5 e gli Enti gestori ad essa afferenti,
sono: affidamento intra ed etero
familiare con compartecipazione sanitaria alla spesa nella misura del 50%; cure
domiciliari con compartecipazione sanitaria alla spesa nella misura del 100%
nelle fasi intensive ed estensive e del 50% nella fase di lungo assistenza;
assegno di cura – purché rispondente a spese di assistenza documentate e con il
rispetto degli obblighi previdenziali – con compartecipazione sanitaria alla
spesa nella misura del 50%; assistenza educativa territoriale con compartecipazione
sanitaria calcolata come da Dgr n. 51 - 11389 del 23
dicembre 2003; inserimento in centro di addestramento disabili con
compartecipazione sanitaria calcolata come da Dgr n.
51 - 11389 del 23 dicembre 2003; inserimento in centri diurni con
compartecipazione sanitaria calcolata come da Dgr n.
51 - 11389 del 23 dicembre 2003; inserimenti in comunità residenziali
convenzionate con compartecipazione sanitaria calcolata come da Dgr n. 51 - 11389 del 23 dicembre 2003; servizio di
telesoccorso e teleassistenza con compartecipazione
sanitaria alla spesa nella misura del 50%.
(9) Nel
maggio 1998 il Parlamento approva la legge n. 162, che modifica e aggiorna
alcune parti della legge n. 104 del
(10)
L’esperienza è descritta nell’articolo
di Gianni Pellis “L’assistenza personale autogestita: una realtà innovativa per le persone con
handicap”, in Prospettive Assistenziali,
n. 137, 2002 e nel volume Handicap grave:
autonomia e vita indipendente, edito dal Gruppo Solidarietà di Moie di Maiolati Spontini (Ancona).
(11) Sulle
modalità e sui criteri di erogazione dei contributi finalizzati al sostegno
dell’affidamento intrafamiliare si veda: “Proposta di delibera sul volontariato
intrafamiliare”, Prospettive
assistenziali, n. 123, 1998; “Seconda proposta di delibera sul volontariato
intrafamiliare rivolto ai congiunti colpiti da malattie invalidanti e da non
autosufficienza” in Prospettive
assistenziali, n. 124, 1998; “Approvata la prima delibera sul volontariato
intrafamiliare”, Ibidem, n. 133,
2001; Mauro Perino, “Volontariato intrafamiliare:
dalla sperimentazione alla regolamentazione definitiva”, Ibidem, n. 144, 2003; Mauro Perino,
“Esperienze di affidamento intrafamiliare di disabili intellettivi adulti”, Appunti sulle politiche sociali, n. 2,
2002.
(12) Sui
Centri diurni del Consorzio si veda: Elena Galetto,
Bruno Cravero, “I Centri diurni per disabili nella
realtà del Cisap” in Appunti sulle politiche sociali, n. 3, 2002.
(13) Il
dettato dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – prevedendo la
concessione tra le varie forme di gestione dei servizi pubblici locali – dà
facoltà ai comuni – attraverso il rilascio della concessione – di trasferire ad
un soggetto privato non la titolarità del servizio, che rimane comunque
all’ente pubblico, ma il suo esercizio doveroso. La concessione consente dunque
di garantire, all’ente gestore, penetranti poteri di intervento,
specie in merito ai criteri gestionali generali, nei confronti dei soggetti
privati chiamati ad espletare i servizi. Altro elemento importante che
caratterizza l’istituto è che il concessionario assume su di sé il rischio
della gestione dell’opera o del servizio e si remunera
mediante la riscossione di un prezzo. Prezzo che viene
determinato secondo criteri fissati, dall’amministrazione concedente, in sede
di espletamento delle procedure di selezione ad evidenza pubblica per
l’affidamento dei servizi. Infine occorre sottolineare
una ulteriore prerogativa della concessione: la possibilità di collegare
gestione dei servizi ed esecuzione di lavori. Nel senso che laddove la gestione
di un’opera sia strumentale alla sua costruzione – in
quanto consente il reperimento dei mezzi finanziari per realizzarla – è
configurabile la fattispecie della “concessione di costruzione ed esercizio”,
mentre nel caso in cui l’espletamento di lavori pubblici sia strumentale –
sotto il profilo della manutenzione e dell’implementazione – alla gestione di
un servizio pubblico, il cui funzionamento è già assicurato da un’opera
esistente, è configurabile la “concessione di servizi”.
(14) Il testo del “Regolamento sull’accesso a strutture
diurne e residenziali da parte delle associazioni dell’utenza e dei movimenti
di base con facoltà di osservazione e verifica della gestione” è disponibile
sul sito del Cisap www.cisap.to.it.
www.fondazionepromozionesociale.it