Prospettive assistenziali, n. 152, ottobre - dicembre 2005

 

 

Notizie

 

 

 

Convegno “IL DIRITTO DI TUTTI I BAMBINI FIN DALLA NASCITA ALLA FAMIGLIA E LA PREVENZIONE DELL’ABBANDONO”

 

Alla presenza di oltre 350 partecipanti il 21 ottobre 2005 si è tenuto a Torino il convegno “Il diritto di tutti i bambini fin dalla nascita alla famiglia e prevenzione dell’abbandono”, organizzato dall’Associazione promozione sociale e dall’Assessorato alla solidarietà sociale della Provincia di Torino, con il patrocinio della Città di Torino e dell’Assessorato al Welfare e lavoro della Regione Piemonte.

In una situazione in cui molti dei diritti dei bambini appaiono labili e scarsamente esigibili, scopo del convegno è stata l’individuazione, sulla base delle pluriennali esperienze realizzate nel nostro Paese, degli atti occorrenti per garantire interventi idonei a: prevenire gli abbandoni che mettono in pericolo la vita dei neonati; evitare gli infanticidi; fornire alle gestanti le prestazioni necessarie perché possano assumere con la massima responsabilizzazione possibile le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati (ogni anno in Italia nascono circa 400 minori non riconosciuti); garantire ai minori, con particolare riguardo a quelli in condizioni di disagio, le prestazioni previste dalle leggi 184/1983 e 149/2001 per la loro migliore crescita possibile (sostegno al nucleo familiare di origine, adozione, affidamento a scopo educativo, comunità, a seconda delle situazioni).

Al fine di evitare gli infanticidi e gli abbandoni che mettono a repentaglio la sopravvivenza dei bambini, le vigenti disposizioni di legge (v. l’allegata nota giuridica) attribuiscono a tutte le donne tre importanti diritti: garanzia del segreto del parto, scelta se riconoscere o meno come figlio il proprio nato, informazioni esaurienti, comprese quelle relative alla possibilità di un periodo di riflessione successivo al parto in merito alla decisione concernente il riconoscimento.

Il convegno è stato promosso anche nella prospettiva di costruire un sistema di iniziative permanenti di “Gemellaggio sociale” che metta in relazione istituzioni, enti pubblici e organizzazioni private con l’obiettivo di assicurare diritti esigibili anche ai cittadini in difficoltà, per quanto concerne le loro esigenze fondamentali di vita.

Preso atto delle competenze attribuite alle Province dalla legge 2838 del 1928, richiamate dal 5° comma dell’articolo 8 della legge 328/2000, le questioni importanti, su cui lavorare sono le se­guenti:

1. il trasferimento ai Comuni delle funzioni riguardanti l’assistenza ai minori nati fuori del matrimonio, nonché quelle assegnate alle Province dalla legge di scioglimento dell’Onmi. Inoltre, sarebbe auspicabile che detto trasferimento venisse effettuato anche nei confronti dei soggetti (adulti e minori) definiti dal regio decreto 383/1934 «ciechi e sordi poveri rieducabili» in modo da eliminare l’odiosa separazione delle competenze relative ai nati nel o fuori dal matrimonio e l’assurda distinzione fra ciechi e sordi «poveri rieducabili» e gli altri soggetti colpiti da
handicap sensoriale ma non in condizione di povertà;

2. la predisposizione di servizi (almeno uno per ciascuna Regione con un numero limitato di abitanti; per la Regione Piemonte l’Assessore Migliasso ne ipotizza tre) altamente specializzati in grado di fornire alla gestanti le prestazioni necessarie perché possano assumere le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati. Detti servizi, istituiti dai Comuni singoli o associati preposti alla gestione delle attività socio-assistenziali, dovrebbero assicurare, occorrendo, anche accoglienze residenziali per le donne, specialmente quelle giovanissime anche di 13-14 anni, espulse dal loro nucleo familiare;

3. le disposizioni per l’attuazione dei punti precedenti dovrebbero essere assunte mediante legge, come previsto dal 5° comma dell’articolo 8 della legge 328/2000.

Di particolare importanza il documento inviato ai partecipanti dall’On. Antonio De Poli, Assessore alle politiche sociali della Regione Veneto e Pre­sidente del Coordinamento degli Assessori regionali preposti ai servizi socio-assistenziali, che si è impegnato a farsi portavoce in sede nazionale dell’esigenza della predisposizione di linee guida concernenti:

- l’attivazione delle iniziative di prevenzione da attuare attraverso campagne pubblicitarie anche a livello locale;

- l’individuazione degli atti necessari per garantire gli interventi occorrenti alle gestanti e alle madri in condizioni di disagio e ai loro nati;

- la definizione di percorsi formativi rivolti a tutti coloro che operano nel settore, affinché siano in possesso di una preparazione specifica riferita anche alle conseguenze negative a medio e lungo termine derivanti dai riconoscimenti forzati.

Segnaliamo che è in corso la predisposizione di un’ampia sintesi del convegno, che verrà pubblicata appena disponibile su Prospettive assistenziali.

 

Nota giuridica

Ai sensi del 5° comma dell’articolo 8 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” alle Regioni è stato attribuito il compito di disci­plinare il trasferimento ai Comuni o ad altri enti locali delle funzioni di cui alle leggi 6 dicembre 1928 n. 2838 e 18 marzo 1993 n. 67 concernenti le prestazioni obbligatorie relative alle gestanti e madri, ai nati fuori dal matrimonio, ai bambini non riconosciuti, nonché ai ciechi e sordi poveri riedu­cabili (così definiti dal regio decreto 3 marzo 1934 n. 383).

Con la legge di cui sopra le Regioni devono, inoltre, definire il passaggio ai Comuni o ad altri enti locali delle risorse umane, finanziarie e patri­moniali occorrenti per l’esercizio delle succitate funzioni.

La legge 6 dicembre 1928 n. 2838 stabilisce che le Amministrazioni provinciali devono assistere i fanciulli figli di ignoti ed i bambini nati fuori dal matrimonio riconosciuti dalla madre e in condizione di disagio socio-economico.

È, altresì, previsto che «nelle Province, nelle quali lo consiglino le condizioni locali, l’assistenza del fanciullo deve, ove sia possibile, avere inizio all’epoca della gestazione della madre».

La legge 18 marzo 1993 n. 67 ha disposto la restituzione alle Province delle funzioni assistenziali, concernenti i minori figli di ignoti, i fanciulli nati fuori dal matrimonio, le gestanti e madri, ciechi e sordi poveri rieducabili, che erano state attribuite ai Comuni dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”.

Poiché la sentenza della Corte costituzionale 171 del 5 maggio 1994 dispone che «qualunque donna partoriente, ancorché da elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di non volere essere nominata nell’atto di nascita», anche le donne coniugate possono non riconoscere i loro nati.

Ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica in cui siano contenuti dati personali che rendono identificabile la donna che non ha riconosciuto il proprio nato, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi ha interesse in conformità della legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

Al bambino non riconosciuto viene attribuito dall’ufficiale di stato civile un cognome e un nome; è quindi segnalato al Tribunale per i minorenni ai fini della dichiarazione di adottabilità.

 

 

Dichiarazione dei redditi 2006: le nuove norme riguardanti i familiari a carico con handicap

 

Per le persone con handicap e i loro familiari è stato introdotto un significativo cambiamento riguardante l’imposta sui redditi. Infatti la normativa fiscale valida fino al 31 dicembre 2004, dichiarazione dei redditi del 2005, prevedeva di poter detrarre dall’imposta lorda dovuta al fisco i cosiddetti oneri di famiglia (fatte salve tutte le altre disposizioni), cioè una cifra forfetaria per ogni familiare a carico (nel caso di un figlio con handicap la cifra era di 774,69 euro).

Quindi, nel caso di un ipotetico signor A.B., avente a carico un familiare handicappato, una volta determinata l’imposta sulla base del reddito imponibile si detraeva dall’imposta la cifra di euro 774,69 e si aveva la cifra da versare al fisco.

La legge finanziaria del 2005 ha modificato la disciplina precedente rivedendo le aliquote per calcolare l’imposta, le modalità di calcolo ed ha sostituito le precedenti detrazioni con deduzioni dal reddito imponibile. Le deduzioni introdotte con il nuovo sistema per i familiari a carico sono:

• 3.200 euro per il coniuge;

• 2.900 euro per ciascun figlio;

• 3.450 euro per figlio minore di tre anni;

• 3.200 euro per primo figlio (in mancanza dell’altro coniuge);

• 3.700 euro per figlio handicappato;

• 2.900 euro per altri familiari a carico.

I nuovi importi introdotti dalla legge finanziaria, vanno applicati attraverso un calcolo che si effettua applicando una apposita formula:

 (78.000 + oneri deducibili + deduzione familiari a carico – reddito complessivo) diviso 78.000;

se il risultato che si ottiene dal calcolo è:

• maggiore o uguale ad uno la deduzione spetta per intero;

• pari a zero o negativo la deduzione non spetta;

• compreso tra zero e uno, la deduzione spetta parzialmente e si calcola moltiplicando il coefficiente ottenuto (primi quattro decimali) per la deduzione familiari a carico.

Come si può intuire l’ammontare effettivo varia in funzione del reddito e sarà sempre minore man mano che il reddito aumenta, fino ad azzerarsi.

Prendiamo ad esempio sempre il signor A.B. che ha a carico un figlio handicappato nel caso avesse per l’anno 2005 un reddito imponibile pari a euro 40.000. Nel suo caso si ha: 78.000 + 3.700 – 40.000 = 41.700 che diviso 78.000 fa 0,5346. Questo risultato moltiplicato 3.700 è uguale a 1.978,08 che sarà l’importo deducibile dal reddito complessivo del signor A.B. sul quale sarà poi calcolata l’imposta dovuta.

Se il nostro ipotetico signor A.B. percepisse per il 2005 un reddito complessivo di 30.000 euro la cifra da portare in deduzione sarebbe pari a 2452,44.

Particolare attenzione è da riportare nel caso di entrambi i coniugi che lavorano. Infatti, in questo caso, poiché la legge riconosce la possibilità di ripartire in modo discrezionale la percentuale del carico familiare fra i genitori, il dividere il carico in parti uguali o meno (fino al totale carico per l’uno o l’altro) può determinare anche significative diversità dell’imposta da pagare una volta determinate le deduzioni spettanti.

La verifica va fatta caso per caso perché non è affatto scontato che sia più conveniente attribuire il carico familiare al coniuge che ha un reddito maggiore.

Va infine detto che resta il diritto alla detrazione per alcune spese, peraltro già conosciute, quali l’acquisto di un veicolo destinato ad un handicappato, le spese mediche, le spese per ausili, gli interessi di un eventuale mutuo, ecc. La detrazione si può effettuare se il contribuente deve una imposta al fisco e al massimo fino ad azzerare l’imposta stessa.

 

 

INIZIATIVA DI FORMAZIONE RIVOLTA A VOLONTARI

 

si segnala che l’Associazione promozione sociale, in collaborazione con il Centro di servizi per il volontariato della Provincia di Torino “Idea solidale” ha organizzato un ciclo di incontri rivolto ai volontari sul tema “Una solida base formativa per un volontariato effettivamente solidale”.

Lo svolgimento è stato il seguente:

1° incontro mercoledì 5 ottobre 2005

Presentazione dell’iniziativa e delle proposte per la verifica di fine corso.

Illustrazione degli interventi praticabili per evitare le dimissioni imposte da ospedali e case di cura private convenzionate di anziani cronici non autosufficienti, di malati di Alzheimer e di soggetti affetti da altre forme di demenza senile, quando non è possibile il loro rientro a domicilio.

2° incontro mercoledì 12 ottobre 2005

Le disposizioni della Regione Piemonte: delibere 72/2004 sulla continuità terapeutica e 51/2003 e 17/2005 sui Lea (Livelli essenziali di assistenza): nuovi orientamenti sui ricoveri presso strutture sanitarie e socio-sanitarie.

3° incontro mercoledì 19 ottobre 2005

I contributi economici a carico dei ricoverati presso Rsa/Raf e dei loro congiunti: le norme vigenti, le disposizioni concernenti l’eredità e le donazioni, i problemi relativi alla capacità dell’interessato (interdizione, amministrazione di sostegno, ecc.), la questione delle famiglie monoreddito.

4° incontro mercoledì 26 ottobre 2005

Approfondimenti sugli argomenti sollevati dai partecipanti in relazione alla loro attività di volontariato per quanto riguarda i temi trattati negli incontri precedenti.

5° incontro mercoledì 9 novembre 2005

Perché e come promuovere l’istituzione a livello locale di un solo sportello gestito unitariamente dall’Asl e dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali (Comune singolo, Consorzio di Comuni, Comunità montana, ecc.). Le iniziative che possono essere attivate dalle associazioni di volontariato.

6° incontro mercoledì 16 novembre 2005

Le iniziative da assumere per ottenere l’inserimento nella normativa dei Comuni singoli e associati delle disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 1/2004 concernenti i diritti esigibili da parte degli utenti e le relative possibilità di presentazione di ricorsi.

7° incontro mercoledì 23 novembre 2005

Verifica di fine corso secondo le modalità concordate con i partecipanti.

Su richiesta l’iniziativa può essere replicata, in tutto o in parte, in qualsiasi altra zona. Rivolgersi all’Associazione promozione sociale, Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011.812.44.69.

 

 

GLI USA PRETENDONO 250 MILA DOLLARI PER LA DEGENZA DELLA MOGLIE DEFUNTA

 

durante una vacanza a Los Angeles la signora M.B. di Moncalieri, Torino, muore a 52 anni per una cirrosi epatica.

Poi, come informa La Stampa del 28 ottobre 2005 «due mesi dopo quando la moglie è sepolta (…), l’ospedale americano invia, tramite una società svizzera di recupero crediti, un’ingiunzione di pagamento di 250 mila dollari per le prestazioni concesse a M.B. nei giorni precedenti il decesso».

La somma è richiesta al marito della defunta «per la dialisi, le cure mediche all’arrivo all’ospedale, tre trasfusioni e un’operazione di rimozione dei calcoli alla cistifellea».

Da segnalare che «la notte in cui la moglie si sentì male, al telefono non chiesero al marito i sintomi, ma il numero della carta di credito».

Di questa allucinante esperienza dovrebbero tener conto coloro che intendono cambiare l’impostazione del nostro Servizio sanitario nazionale.

 

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