Prospettive assistenziali, n. 152, ottobre - dicembre 2005
Notizie
Convegno
“IL DIRITTO DI TUTTI
I BAMBINI FIN DALLA NASCITA ALLA FAMIGLIA E
Alla
presenza di oltre 350 partecipanti il 21 ottobre 2005 si è tenuto a Torino il
convegno “Il diritto di tutti i bambini fin dalla nascita alla famiglia e
prevenzione dell’abbandono”, organizzato dall’Associazione promozione sociale e
dall’Assessorato alla solidarietà sociale della
Provincia di Torino, con il patrocinio della Città di Torino e dell’Assessorato
al Welfare e lavoro della Regione Piemonte.
In una
situazione in cui molti dei diritti dei bambini appaiono labili e scarsamente
esigibili, scopo del convegno è stata
l’individuazione, sulla base delle pluriennali esperienze realizzate nel nostro
Paese, degli atti occorrenti per garantire interventi idonei a: prevenire gli
abbandoni che mettono in pericolo la vita dei neonati; evitare gli infanticidi;
fornire alle gestanti le prestazioni necessarie perché possano assumere con la
massima responsabilizzazione possibile le decisioni circa il riconoscimento o
il non riconoscimento dei loro nati (ogni anno in Italia nascono circa 400
minori non riconosciuti); garantire ai minori, con particolare riguardo a
quelli in condizioni di disagio, le prestazioni previste dalle leggi 184/1983 e
149/2001 per la loro migliore crescita possibile (sostegno al nucleo familiare
di origine, adozione, affidamento a scopo educativo, comunità, a seconda delle
situazioni).
Al fine
di evitare gli infanticidi e gli abbandoni che mettono a repentaglio la
sopravvivenza dei bambini, le vigenti disposizioni di legge (v. l’allegata nota
giuridica) attribuiscono a tutte le donne tre importanti diritti: garanzia del
segreto del parto, scelta se riconoscere o meno come
figlio il proprio nato, informazioni esaurienti, comprese quelle relative alla
possibilità di un periodo di riflessione successivo al parto in merito alla
decisione concernente il riconoscimento.
Il convegno è stato promosso anche nella prospettiva
di costruire un sistema di iniziative permanenti di “Gemellaggio sociale” che
metta in relazione istituzioni, enti pubblici e organizzazioni private con
l’obiettivo di assicurare diritti esigibili anche ai cittadini in difficoltà,
per quanto concerne le loro esigenze fondamentali di vita.
Preso
atto delle competenze attribuite alle Province dalla legge 2838 del 1928, richiamate dal 5° comma dell’articolo 8 della legge 328/2000, le
questioni importanti, su cui lavorare sono le seguenti:
1. il
trasferimento ai Comuni delle funzioni riguardanti l’assistenza ai minori nati
fuori del matrimonio, nonché quelle assegnate alle
Province dalla legge di scioglimento dell’Onmi. Inoltre,
sarebbe auspicabile che detto trasferimento venisse
effettuato anche nei confronti dei soggetti (adulti e minori) definiti dal
regio decreto 383/1934 «ciechi e sordi
poveri rieducabili» in modo da eliminare l’odiosa separazione delle
competenze relative ai nati nel o fuori dal matrimonio e l’assurda distinzione
fra ciechi e sordi «poveri rieducabili» e
gli altri soggetti colpiti da
handicap sensoriale ma non in condizione di povertà;
2. la
predisposizione di servizi (almeno uno per ciascuna Regione con un numero
limitato di abitanti; per
3. le
disposizioni per l’attuazione dei punti precedenti dovrebbero essere assunte
mediante legge, come previsto dal 5° comma dell’articolo 8
della legge 328/2000.
Di
particolare importanza il documento inviato ai partecipanti dall’On. Antonio De
Poli, Assessore alle politiche sociali della Regione Veneto e Presidente del
Coordinamento degli Assessori regionali preposti ai servizi
socio-assistenziali, che si è impegnato a farsi portavoce in sede nazionale
dell’esigenza della predisposizione di linee guida
concernenti:
- l’attivazione delle iniziative di prevenzione da attuare attraverso
campagne pubblicitarie anche a livello locale;
- l’individuazione degli atti necessari per garantire gli interventi
occorrenti alle gestanti e alle madri in condizioni di disagio e ai loro nati;
- la definizione di
percorsi formativi rivolti a tutti coloro che operano
nel settore, affinché siano in possesso di una preparazione specifica riferita
anche alle conseguenze negative a medio e lungo termine derivanti dai
riconoscimenti forzati.
Segnaliamo che è in corso la
predisposizione di un’ampia sintesi del convegno, che verrà
pubblicata appena disponibile su Prospettive assistenziali.
Nota giuridica
Ai sensi del 5°
comma dell’articolo 8 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” alle Regioni è stato attribuito il compito di disciplinare il
trasferimento ai Comuni o ad altri enti locali delle funzioni di cui alle leggi
6 dicembre 1928 n. 2838 e 18 marzo 1993 n. 67 concernenti le prestazioni
obbligatorie relative alle gestanti e madri, ai nati fuori dal matrimonio, ai
bambini non riconosciuti, nonché ai ciechi e sordi poveri rieducabili (così
definiti dal regio decreto 3 marzo 1934 n. 383).
Con la legge di cui
sopra le Regioni devono, inoltre, definire il passaggio ai Comuni o ad altri
enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali occorrenti per
l’esercizio delle succitate funzioni.
La legge 6 dicembre
1928 n. 2838 stabilisce che le Amministrazioni provinciali devono assistere i fanciulli figli di ignoti ed i bambini nati fuori dal
matrimonio riconosciuti dalla madre e in condizione di disagio socio-economico.
È, altresì, previsto
che «nelle Province, nelle quali lo
consiglino le condizioni locali, l’assistenza del fanciullo
deve, ove sia possibile, avere inizio all’epoca della gestazione della madre».
La legge 18 marzo
1993 n.
Poiché la sentenza
della Corte costituzionale 171 del 5 maggio 1994 dispone che «qualunque donna partoriente, ancorché da
elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può
dichiarare di non volere essere nominata nell’atto di nascita», anche le
donne coniugate possono non riconoscere i loro nati.
Ai sensi
dell’articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, il certificato di assistenza
al parto o la cartella clinica in cui siano contenuti dati personali che
rendono identificabile la donna che non ha riconosciuto il proprio nato,
possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi ha interesse in
conformità della legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
Al
bambino non riconosciuto viene attribuito
dall’ufficiale di stato civile un cognome e un nome; è quindi segnalato al
Tribunale per i minorenni ai fini della dichiarazione di adottabilità.
Dichiarazione dei redditi 2006: le
nuove norme riguardanti i familiari a carico con
handicap
Per le
persone con handicap e i loro familiari è stato
introdotto un significativo cambiamento riguardante l’imposta sui redditi. Infatti la normativa fiscale valida fino al 31 dicembre
2004, dichiarazione dei redditi del 2005, prevedeva di poter detrarre
dall’imposta lorda dovuta al fisco i cosiddetti oneri di famiglia (fatte salve
tutte le altre disposizioni), cioè una cifra forfetaria per ogni familiare a
carico (nel caso di un figlio con handicap la cifra era di 774,69 euro).
Quindi,
nel caso di un ipotetico signor A.B.,
avente a carico un familiare handicappato, una volta determinata l’imposta
sulla base del reddito imponibile si detraeva dall’imposta la cifra di euro
774,69 e si aveva la cifra da versare al fisco.
La legge
finanziaria del
• 3.200
euro per il coniuge;
• 2.900 euro per ciascun figlio;
• 3.450 euro per figlio minore di
tre anni;
• 3.200 euro per primo figlio (in
mancanza dell’altro coniuge);
• 3.700 euro per figlio
handicappato;
• 2.900 euro per altri familiari
a carico.
I nuovi importi introdotti dalla
legge finanziaria, vanno applicati attraverso un calcolo che si effettua applicando una apposita formula:
(78.000 +
oneri deducibili + deduzione familiari a carico – reddito complessivo) diviso
78.000;
se il risultato che si ottiene dal
calcolo è:
• maggiore o uguale ad uno la deduzione spetta per intero;
• pari a zero o negativo la
deduzione non spetta;
• compreso tra zero e uno, la deduzione spetta parzialmente e si calcola
moltiplicando il coefficiente ottenuto (primi quattro decimali) per la
deduzione familiari a carico.
Come si può intuire l’ammontare
effettivo varia in funzione del reddito e sarà sempre minore man mano che il
reddito aumenta, fino ad azzerarsi.
Prendiamo ad esempio sempre il
signor A.B. che ha a carico un figlio handicappato
nel caso avesse per l’anno 2005 un reddito imponibile pari a
euro 40.000. Nel suo caso si ha: 78.000 + 3.700 – 40.000 = 41.700 che diviso
78.000 fa 0,5346. Questo risultato moltiplicato 3.700 è uguale a 1.978,08 che sarà l’importo deducibile dal reddito complessivo del signor
A.B. sul quale sarà poi calcolata l’imposta dovuta.
Se il nostro ipotetico signor A.B. percepisse per il 2005 un reddito complessivo di
30.000 euro la cifra da portare in deduzione sarebbe
pari a 2452,44.
Particolare attenzione è da
riportare nel caso di entrambi i coniugi che lavorano.
Infatti, in questo caso, poiché la legge riconosce la possibilità di ripartire
in modo discrezionale la percentuale del carico familiare fra i genitori, il
dividere il carico in parti uguali o meno (fino al totale carico per l’uno o
l’altro) può determinare anche significative diversità
dell’imposta da pagare una volta determinate le deduzioni spettanti.
La verifica va fatta caso per
caso perché non è affatto scontato che sia più
conveniente attribuire il carico familiare al coniuge che ha un reddito
maggiore.
Va infine detto che resta il
diritto alla detrazione per alcune spese, peraltro già conosciute, quali
l’acquisto di un veicolo destinato ad un handicappato, le spese mediche, le
spese per ausili, gli interessi di un eventuale mutuo, ecc. La detrazione si
può effettuare se il contribuente deve una imposta al
fisco e al massimo fino ad azzerare l’imposta stessa.
INIZIATIVA DI FORMAZIONE RIVOLTA A VOLONTARI
si segnala che l’Associazione
promozione sociale, in collaborazione con il Centro di servizi per il
volontariato della Provincia di Torino “Idea solidale” ha organizzato un ciclo di incontri rivolto ai volontari sul tema “Una solida base
formativa per un volontariato effettivamente solidale”.
Lo svolgimento è stato il seguente:
1° incontro mercoledì 5 ottobre 2005
Presentazione
dell’iniziativa e delle proposte per la verifica di fine corso.
Illustrazione degli interventi
praticabili per evitare le dimissioni imposte da ospedali e case di cura
private convenzionate di anziani cronici non
autosufficienti, di malati di Alzheimer e di soggetti affetti da altre forme di
demenza senile, quando non è possibile il loro rientro a domicilio.
2° incontro mercoledì 12 ottobre 2005
Le disposizioni della Regione
Piemonte: delibere 72/2004 sulla continuità terapeutica e 51/2003 e 17/2005 sui
Lea (Livelli essenziali di assistenza): nuovi
orientamenti sui ricoveri presso strutture sanitarie e socio-sanitarie.
3° incontro mercoledì 19 ottobre 2005
I contributi economici a carico
dei ricoverati presso Rsa/Raf e dei loro congiunti:
le norme vigenti, le disposizioni concernenti l’eredità
e le donazioni, i problemi relativi alla capacità dell’interessato
(interdizione, amministrazione di sostegno, ecc.), la questione delle famiglie
monoreddito.
4° incontro mercoledì 26 ottobre 2005
Approfondimenti sugli argomenti
sollevati dai partecipanti in relazione alla loro
attività di volontariato per quanto riguarda i temi trattati negli incontri
precedenti.
5° incontro mercoledì 9 novembre 2005
Perché e come
promuovere l’istituzione a livello locale di un solo sportello gestito
unitariamente dall’Asl e dall’ente gestore dei
servizi socio-assistenziali
(Comune singolo, Consorzio di Comuni, Comunità montana, ecc.). Le iniziative
che possono essere attivate dalle associazioni di volontariato.
6° incontro mercoledì 16 novembre 2005
Le iniziative
da assumere per ottenere l’inserimento nella normativa dei Comuni singoli e
associati delle disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 1/2004
concernenti i diritti esigibili da parte degli utenti e le relative possibilità
di presentazione di ricorsi.
7° incontro mercoledì 23 novembre 2005
Verifica di fine
corso secondo le modalità concordate con i partecipanti.
Su richiesta l’iniziativa può
essere replicata, in tutto o in parte, in qualsiasi altra zona. Rivolgersi all’Associazione promozione sociale, Via Artisti 36,
10124 Torino, tel. 011.812.44.69.
GLI USA PRETENDONO 250 MILA
DOLLARI PER
durante una vacanza a Los Angeles la signora M.B. di Moncalieri, Torino, muore a 52 anni per una cirrosi
epatica.
Poi,
come informa
La somma
è richiesta al marito della defunta «per
la dialisi, le cure mediche all’arrivo all’ospedale, tre trasfusioni e
un’operazione di rimozione dei calcoli alla cistifellea».
Da
segnalare che «la notte in cui la moglie
si sentì male, al telefono non chiesero al marito i sintomi, ma il numero della
carta di credito».
Di questa allucinante esperienza dovrebbero tener conto coloro
che intendono cambiare l’impostazione del nostro Servizio sanitario nazionale.
www.fondazionepromozionesociale.it