Prospettive assistenziali, n. 152, ottobre - dicembre 2005
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE SULLA
NON AUTOSUFFICIENZA PROMOSSA DAi
sindacati dei pensionati CGIL, CISL E UIL *
Articolo 1 (Finalità)
1. Nell’ambito del
sistema integrato di interventi e servizi sociali di
cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e nel rispetto degli articoli 117 e 119
della Costituzione, la presente legge, al fine di incrementare il sistema di
prevenzione, contrasto e riabilitazione dei processi di non autosufficienza e
per il sostegno ed il benessere delle persone non autosufficienti e delle
rispettive famiglie, determina i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti sociali da erogarsi nei casi di non autosufficienza,
definisce i principi per la loro garanzia attraverso il Piano per la non
autosufficienza, istituisce il Fondo nazionale per la non autosufficienza.
2. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e servizi
di cui alla presente legge i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi
internazionali e con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali,
anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari,
nonché gli stranieri individuati ai sensi
dell’articolo 41 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
Articolo 2
(Definizione di non autosufficienza
e Piano individualizzato per la
non autosufficienza)
1. Sono definite non
autosufficienti le persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale,
relazionale accertata attraverso l’adozione di criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e
dell’Icf e attraverso la valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali e sociali.
2. la
valutazione multidimensionale è effettuata
nell’ambito del distretto da apposite unità pluriprofessionali appartenenti ai servizi sociosanitari,
composte da medici specialisti nelle discipline cliniche oggetto della
disabilità, da personale sanitario dell’area infermieristica e della
riabilitazione e da assistenti sociali designati dai Comuni, nonché dal medico
di medicina generale della persona da valutare.
3. per la
valutazione della non autosufficienza le Unità di cui al precedente comma si
avvalgono di strumenti e metodologie validati e
uniformi su tutto il territorio nazionale e idonei alla misurazione del grado di autonomia funzionale, quale risultante delle condizioni
organiche delle patologie cronico-degenerative e di comorbilità e dei loro esiti, delle condizioni psichiche,
sensoriali, cognitive e relazionali ai fini dello svolgimento delle funzioni
della vita quotidiana, della cura di sé e dell’uso degli strumenti e mezzi di
comunicazione.
4. le fasce della non autosufficienza
e le corrispondenti misure assistenziali differenziate
sono definite in rapporto ai seguenti livelli di disabilità;
- incapacità di provvedere
autonomamente al governo della casa, all’approvvigionamento e alla
predisposizione dei pasti;
- incapacità di provvedere
autonomamente alla cura di sé, ad alimentarsi ed al governo della
casa;
-
incapacità di provvedere autonomamente alle funzioni della vita quotidiana,
alle relazioni esterne e presenza di problemi di mobilità e instabilità clinica.
6. I criteri e le modalità di
attuazione del presente articolo sono disciplinate e periodicamente
aggiornate nell’ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza di cui
all’articolo 5.
Articolo 3 (Livelli
essenziali delle prestazioni
socio-assistenziali e diritti
esigibili)
1. I livelli
essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti (Lesna) che devono essere parte integrante dei livelli
essenziali sociali da definire ai sensi degli articoli 18, comma 3 e 22 della
legge 8 novembre 2000 n. 328 ed i relativi parametri sono definiti nel Piano
nazionale per la non autosufficienza e sono a carico del Fondo nazionale per la
non autosufficienza.
2. i Lesna
garantiscono su tutto il territorio nazionale l’esigibilità
dei seguenti diritti:
a) informazione e
consulenza sulla rete di prestazioni offerte per la non autosufficienza e
accesso unificato ai servizi sociosanitari, nonché
misure di pronto intervento;
b) valutazione multidimensionale individuale;
c) Piano
individualizzato di assistenza (Pia) e accompagnamento
nel percorso assistenziale stabilito;
d) prestazioni
integrate (domiciliari, semiresidenziali, residenziali,
ricovero di sollievo) nelle diverse componenti di cura, assistenza,
sostegno personale, familiare e sociale.
3. Per assicurare in
ambito sociale gli interventi di cui al comma 2, sono definiti i seguenti
livelli essenziali delle prestazioni:
a)
assistenza tutelare alla persona a carattere domiciliare;
b)
aiuto domestico familiare, ivi compreso quello a sostegno delle cure prestate
dai familiari;
c) assistenza
economica;
d) adeguamento e
miglioramento delle condizioni abitative ai fini di una miglior fruizione dell’abitazione;
e) sostegno alla mobilità.
4. le
prestazioni garantite dai Lesna non sono sostitutive
di quelle sanitarie, si integrano con le stesse ed in
particolare con quelle indicate nell’allegato c del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29
novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e concorrono alla
copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza integrata
socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. I livelli
essenziali sanitari e socio-sanitari, erogati con continuità temporale e senza
restrizioni per le persone non autosufficienti, si integrano
con le prestazioni garantite dai Lesna. Resta fermo
quanto disposto dall’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, come sostituito dall’articolo 2 del
decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
5. Le Regioni possono stabilire ulteriori e più elevati
livelli essenziali, assumendosene l’onere finanziario.
Articolo 4
(Coordinamento delle misure
economiche erogate dallo
Stato nei Lesna)
1. Per le persone
riconosciute non autosufficienti ai sensi della presente legge, nei livelli essenziali
delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (Lesna),
si affiancano e si coordinano anche le misure di carattere economico erogate dallo Stato alle persone con invalidità,
sordomutismo e cecità, di cui alle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio
1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980,
n. 18, ed ai decreti legislativi 21 novembre 1988, n. 508, e 23 novembre 1988,
n. 509. Fatti salvi i benefici in atto e i diritti maturati fino all’entrata in
vigore del Piano di cui all’articolo 5, la concessione
delle prestazioni economiche di cui al primo comma, a decorrere dalla data
dallo stesso prevista, è effettuata all’interno della valutazione delle
condizioni psico-fisiche del richiedente, con le modalità indicate all’articolo
2.
2. Le prestazioni economiche di
cui al presente articolo sono erogate anche nel caso in cui la persona non
autosufficiente sia ospitata in strutture semiresidenziali e residenziali non
riabilitative, prevedendo l’utilizzo degli emolumenti economici percepiti, come
concorso ai costi della tariffa alberghiera, ferma restando l’attribuzione alla
persona non autosufficiente di una somma non inferiore al 25% dell’assegno
sociale di cui all’articolo 3 della
legge 8 agosto 1995 n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 5 (Piano
nazionale
per la non autosufficienza)
1. La definizione,
le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei Lesna, le priorità di intervento,
le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi per la
non autosufficienza, gli indicatori ed i parametri per la verifica della
realizzazione dei livelli essenziali e della utilizzazione delle risorse del
Fondo nazionale per la non autosufficienza sono definiti nel Piano nazionale
per la non autosufficienza approvato con le procedure di cui all’articolo 18
della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. il primo
Piano è approvato entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. il sistema
informativo dei Servizi sociali di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre
2000, n. 328, integrato con i dati del Servizio informativo sanitario e della
spesa sociale degli Enti locali per la non autosufficienza, provvede al
monitoraggio annuale dello Stato dell’erogazione dei Lesna,
del loro grado di efficienza ed efficacia, dei
risultati conseguiti anche rispetto al contenimento della spesa ospedaliera
impropria secondo le modalità ed i criteri del monitoraggio stabiliti con il
Piano nazionale di cui al presente articolo.
4. le iniziative collegate
all’affermazione di nuovi stili di vita, volti a rallentare il decadimento
psichico e fisico e a mantenere attivi interessi culturali e mobilità nelle
persone non autosufficienti, sono promossi sulla base di
programmi nazionali e regionali d’intesa
con le organizzazioni sociali e di tutela dei cittadini.
Articolo 6 (Soggetti erogatori)
1. Ai livelli
essenziali provvedono i Comuni e il Servizio sanitario, in forma diretta o
accreditata, secondo le rispettive competenze, come disciplinate dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie”; alle prestazioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c),
provvede lo Stato. Nelle forme di accreditamento è riservato un ruolo primario alle
organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n.
328.
2. i livelli essenziali di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), ove sia carente
l’offerta dei servizi da parte dei soggetti di cui al precedente comma, possono
essere erogati anche secondo le indicazioni previste dell’articolo 17 della
legge 8 novembre 2000, n. 328. L’erogazione delle prestazioni di cui
all’articolo 3, comma 3, lettere a), b), d), può avvenire anche attraverso
persone singole, in possesso di adeguata
qualificazione, o comunque disponibili a percorsi formativi di base. I criteri
e le modalità di attuazione del presente comma sono
stabiliti, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle province
autonome, dal Piano nazionale per la non
autosufficienza di cui all’articolo 5.
Articolo 7 (Esigibilità dei
diritti)
1. Le persone non autosufficienti
come sopra definite e, per quanto di competenza, le rispettive famiglie, hanno
diritto alle prestazioni incluse nei Lesna anche su richiesta della persona interessata o di chi la
rappresenta. In caso di inadempimento da parte del
competente ente è ammesso ricorso in via giurisdizionale. Gli interessati
possono essere assistiti in giudizio dagli istituti di patronato, dalle
associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.
Articolo 8 (Fondo nazionale per
la non autosufficienza)
1. Per l’attuazione
della presente legge è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il “Fondo nazionale per la non autosufficienza”, di seguito
denominato “Fondo”.
2. il Fondo
persegue, con i criteri previsti dal Piano nazionale per la non
autosufficienza, le seguenti finalità in favore delle persone non
autosufficienti:
a)
attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 3 e 4;
b) potenziamento dei
servizi, delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali;
c) finanziamento dei
titoli per la fruizione di prestazioni sociali;
d) sostegno delle
famiglie, ivi compresi quello economico e la copertura previdenziale dei
familiari addetti all’assistenza della persona non autosufficiente, e
riconoscimento del lavoro informale delle famiglie anche attraverso servizi di
sollievo ed agevolazioni tariffarie;
e)
erogazione delle risorse necessarie per il pagamento della quota sociale a
carico dell’utente in caso di ricovero in strutture residenziali o di ricorso ad altre
strutture anche a carattere diurno;
f)
assistenza economica, ivi compresa l’erogazione degli assegni ed indennità di
cui all’articolo 4, comma 1.
3. alla programmazione ed erogazione
dei servizi, prestazioni ed interventi di cui al comma precedente provvedono i
soggetti titolari in base alle leggi delle rispettive Regioni e province autonome ed alle indicazioni
del Piano nazionale per la non autosufficienza e dei rispettivi Piani
regionali.
4. restano ferme le competenze del
Servizio sanitario nazionale e le modalità di finanziamento in materia di
prevenzione, di cura e di riabilitazione con continuità temporale e senza
restrizioni per le persone individuate come non autosufficienti.
Articolo 9 (Finanziamento del
Fondo)
1. Il finanziamento
del Fondo nazionale per la non autosufficienza è a carico dello Stato, che
assicura, comunque, la copertura delle prestazioni di
cui all’articolo 3.
2. al Fondo
affluiscono altresì le somme derivanti:
a)
dalle risorse destinate all’erogazione ai soggetti beneficiari degli assegni ed
indennità di cui all’articolo 4, comma 1;
b) dai contributi di
solidarietà di cui all’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2004 n.
311, calcolato ai fini dell’Ire sui redditi di importo
superiore ad euro 100.000 annui;
c)
dall’importo dei premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie
nazionali;
d) dai finanziamenti
derivanti da programmi europei;
e)
da donazioni di soggetti privati, comprese le fondazioni ex-bancarie;
su tali donazioni si applicano i benefici fiscali vigenti in favore delle Onlus;
f) dal recupero di entrate conseguenti all’emersione del lavoro irregolare
derivante dall’applicazione dell’articolo 6, comma 2;
g) dal recupero
dell’evasione fiscale.
3. la ripartizione fra le Regioni
delle risorse del Fondo è effettuata, entro il 31 dicembre di
ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e finanze, di
intesa con
Articolo 10 (Fondi integrativi
regionali)
1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire Fondi regionali ed interprovinciali integrativi per
la non autosufficienza al fine di integrare le risorse finanziarie disponibili
e di erogare prestazioni, interventi e servizi integrativi od ulteriori
rispetto a quelli assicurati attraverso il Fondo nazionale per la non
autosufficienza.
* La
proposta di legge dei Sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil
reca il titolo “Un piano per interventi integrati sulla non autosufficienza
finanziato da un fondo nazionale”.
www.fondazionepromozionesociale.it