Prospettive assistenziali, n. 152, ottobre - dicembre 2005

 

 

UN VALIDO MODELLO DI UNITÀ VALUTATIVA GERIATRICA

 

 

In data 4 agosto 2005 il Direttore generale dell’Asl 5 del Piemonte ha approvato il nuovo regolamento dell’Unità valutativa geriatria (Uvg), il cui testo è stato concordato con i rappresentanti degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali competenti territorialmente. Alla consultazione indetta il 1° luglio 2005, il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) ha espresso un parere sostanzialmente favorevole (1).

Come risulta dal regolamento, integralmente riportato di seguito, all’Uvg (2) dell’Asl 5 si è attribuito il compito di unica struttura (3) a disposizione degli anziani non autosufficienti, dei malati di Alzheimer e dei pazienti colpiti da altre forme di demenza senile per ottenere (cfr. l’articolo 8):

a) le cure domiciliari;

b) i servizi di telesoccorso e di teleassistenza;

c) l’assegno di servizio;

d) l’affidamento intra ed etero familiare;

e) l’inserimento in centri diurni dei malati di Alzheimer o in altri centri rivolti agli anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti;

f) l’inserimento temporaneo o definitivo in strutture residenziali.

Dal momento della presa in carico tramite l’intervento ritenuto più idoneo in sede di valutazione, viene garantito all’utente il costante monitoraggio delle sue condizioni di salute, per cui, nei casi di aggravamento, viene effettuata la rivalutazione con la proposta di interventi di volta in volta più adeguati all’evoluzione della situazione.

L’Uvg è altresì (cfr. l’articolo 4) «lo strumento attraverso il quale l’Asl 5 assicura il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali», compito che da un lato dovrebbe facilitare i rapporti fra le Asl e gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali e dall’altro lato individua la sede in cui risolvere gli eventuali contrasti che potrebbero insorgere fra i suddetti organismi nelle materie di competenza dell’Uvg.

Allo scopo di consentire all’Uvg centrale di svolgere le funzioni sopra indicate, è prevista la creazione di cinque Uvg distrettuali (cfr. la seconda parte dell’articolo 4) e dei relativi Nia (Nuclei interdisciplinari anziani) nei quali sono presenti competenze mediche, infermieristiche e sociali.

Ai Nia sono affidati (cfr. l’articolo 6) i seguenti compiti:

- individuare i bisogni sanitari e assistenziali delle persone anziane;

- predisporre e approvare il Pai (Piano assistenziale individuale);

- approntare la documentazione necessaria per l’integrazione delle rette da parte degli enti gestori delle attività assistenziali;

- effettuare le valutazioni volte a definire le condizioni di auto o non autosufficienza degli anziani inseriti nelle strutture afferenti al bacino territoriale di competenza, se richieste dalle Commissioni di vigilanza e/o dai Nas (Nuclei antisofisticazioni).

Da segnalare che all’interno dei Nia è individuato per ogni singolo paziente un referente con il compito di svolgere le funzioni di monitoraggio dei Pai approvati dall’Uvg.

Inoltre, è particolarmente valido l’articolo 12 in base al quale l’Uvg provvede a segnalare all’autorità giudiziaria competente le situazioni in cui «riscontra la necessità di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia per effetto di infermità, che si trovano nell’impossibilità o nell’incapacità di provvedere ai propri interessi», evitando in tal modo che i soggetti interessati e/o i loro congiunti siano costretti a rivolgersi ai legali e a corrispondere i relativi onorari, spesso assai gravosi, il cui ammontare può arrivare a 3-4-mila euro.

Infine, sono positive sia la norma in base alla quale (articolo 8, punto 3) l’Asl 5 prevede per gli anziani non autosufficienti la possibilità «di essere collocati in strutture situate in ambito territoriale regionale extra aziendale, previa verifica dei requisiti sanitari di legge, in caso di avvicinamento al familiare di riferimento per garantirne assidua frequentazione, a condizione che i familiari stessi si impegnino a seguire con regolarità il congiunto», sia l’impegno della stessa Asl di «cooperare per facilitare il ricovero nelle strutture del proprio territorio di anziani residenti in altre zone che vogliono avvicinarsi ai loro congiunti».

 

 

REGOLAMENTO DELL’UNITÀ VALUTATIVA GERIATRICA

 

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dei principi dell’ordinamento e nel rispetto della normativa nazionale, regionale e della regolamentazione locale, le modalità di funzionamento dell’Unità di valutazione geriatrica aziendale composta da un nucleo centralizzato e da cinque articolazioni distrettuali.

 

Art. 2 (Principi generali )

1. Il regolamento è redatto sulla base dei contenuti del decreto legislativo 502/1992, del Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 29 novembre 2001 e della Dgr (Decreto Giunta regionale) n. 51 del 23 dicembre 2003 che ha stabilito, nell’allegato 1, punto 1.c. le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire con riferimento all’area sanitaria e socio-sanitaria attraverso gli interventi di prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione, previsti dalla normativa vigente e riconducibili ai Lea (livelli essenziali d’assistenza).

2. L’area dell’integrazione socio-sanitaria è normata dall’articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992 e s.m.i. e, in attuazione, dal Dpcm 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”. Tale normativa individua e definisce, nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, le prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, quelle sanitarie a rilievo sociale e quelle sociali a rilievo sanitario.

3. Il Dpcm 29 novembre 2001, Allegato 1, punto c, come recepito dalla Dgr n. 51-11389 del 23 dicembre 2003 “Accordo Regione territorio per l’applicazione dei Lea all’area dell’integrazione sanitaria”, nell’ambito della titolarità sanitaria delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, individua, per ciascuna tipologia erogante di carattere socio-sanitario, quelle che sono le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e quelle sanitarie a rilevanza sociale, nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali è stata prevista una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.

4. L’area delle prestazioni interessata dal presente regolamento afferisce a quest’ultima tipologia e riguarda l’assistenza territoriale, semi residenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti.

 

Art. 3 (Fonti normative specifiche)

1. Il Progetto obiettivo anziani individua nell’Unità valutativa geriatrica (Uvg) il nucleo centrale del coordinamento per accedere ai diversi servizi socio-sanitari rivolti agli anziani.

2. Le unità di valutazione geriatriche sono state istituite dalla Regione Piemonte con Dgr n. 14-26366 del 28 dicembre 1998 “Deliberazione settoriale attuativa del Progetto obiettivo ‘Tutela della salute degli anziani’. Unità di valutazione geriatrica” ed il funzionamento delle stesse è stato regolamentato con le Dge n. 113-16221 del 22 giugno 1992 e 188-24789 del 3 maggio 1993.

3. La Regione Piemonte con Dgr n. 17-15226 del 30 marzo 2005 “Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifiche e integrazioni alla Dgr n. 51-11389 del 23 dicembre 2003”, Dpcm 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.c. Applicazione livelli essenziali di assistenza al­l’area dell’integrazione socio-sanitaria. Allegato 1.a, ha ulteriormente definito le modalità e i criteri di funzionamento dell’Uvg.

4. In ottemperanza alle normative vigenti l’Asl 5 con atto deliberativo n. 1765 del 30 novembre 2000 aveva istituito l’Unità di valutazione geriatrica arti­colata in un nucleo centrale e cinque nuclei distrettuali.

5. Relativamente all’ambito territoriale dell’Asl n. 5 i compiti e le funzioni dell’Unità di Valutazione Geriatrica, articolata come specificato nell’articolo 1, sono stati ridefiniti con l’Accordo di Programma, stipulato in data 28 settembre 2004, tra l’Azienda stessa e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali afferenti agli ambiti distrettuali.

 

Art. 4 (Funzioni dell’Unità di valutazione geriatrica)

1. L’Unità di valutazione geriatrica è lo strumento attraverso il quale l’Azienda assicura il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali.

2. L’Unità di valutazione geriatrica centrale opera in stretto raccordo con i nuclei distrettuali, per le sottoelencate funzioni:

a) la predisposizione degli atti deliberativi finalizzati all’attuazione delle normative nazionali, regionali e degli accordi locali nonché gli atti di nomina dei componenti delle Unità di valutazione e dei relativi supplenti;

b) la stesura del regolamento e le successive eventuali modifiche ed integrazioni. Il regolamento è approvato previa intesa tra l’Azienda sanitaria e gli Enti gestori, e viene adottato con atto formale;

c)  l’individuazione del fabbisogno di consulenze di medici specialisti (geriatri e neurologi) e a tal fine ne definisce annualmente le necessità;

d) la definizione dei posti letto da dedicare ai ricoveri temporanei per garantire la continuità assistenziale sia ai pazienti ricoverati sia per sollevare temporaneamente la famiglia dal carico assistenziale di un congiunto assistito al domicilio;

e) il monitoraggio delle modalità di attuazione del regolamento al fine di realizzare una omogenea applicazione dei criteri e degli strumenti clinici di valutazione. L’Uvg centrale assicura la raccolta, l’elaborazione, la verifica di dati, uniformi e rispondenti al debito informativo verso la Regione, il Ministero, la Direzione generale dell’azienda e restituisce alla Direzione del Distretto e alla Direzione degli Enti gestori i dati elaborati;

f) la definizione di strumenti validati di valutazione dell’appropriatezza, dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi attuati in funzione degli esiti di salute attesi e, con riferimento all’ambito aziendale, assicura:

q la raccolta e il coordinamento dei bisogni territoriali emersi a seguito di un’analisi puntuale svolta dalle unità distrettuali, in merito agli interventi afferenti all’area della domiciliarità, a quella della semi residenzialità e della residenzialità;

q la messa a punto di programmi e progetti atti a rispondere, nel modo più adeguato, ai reali bisogni delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie in ottemperanza ai precetti di garanzia della continuità delle cure in ogni fase del percorso clinico assistenziale, di sviluppo degli interventi domiciliari e di implementazione delle strutture semiresidenziali e residenziali;

g) la consulenza tecnico scientifica per l’adeguata organizzazione e verifica dei servizi socio-sanitari rivolti agli anziani;

h)  la contribuzione alla definizione di linee guida per la formazione degli operatori sanitari e sociali operanti nell’ambito dei servizi rivolti agli anziani non autosufficienti.

3. Ai nuclei distrettuali compete:

a) l’individuazione, attraverso la valutazione multidimensionale e con assunzione della relativa responsabilità dal punto di vista clinico e socio-sanitario, dei bisogni sanitari e assistenziali delle persone anziane, identificando le risposte più idonee al loro soddisfacimento e privilegiando, ove possibile, il loro mantenimento a domicilio;

b) la predisposizione e/o approvazione del Progetto assistenziale individuale (Pai) identificando la fascia d’intensità, il livello di complessità ed il conseguente livello prestazionale;

c) la predisposizione della documentazione necessaria per l’eventuale integrazione della retta da parte del Comune o ente gestore socio-assistenziale competente;

d) l’invio, su richiesta dell’interessato, della documentazione al Servizio di medicina legale per il rilascio delle provvidenze;

e) il monitoraggio e l’eventuale revisione dei progetti assistenziali attivati;

f) l’Uvg può intervenire anche per pazienti di età inferiore ai 65 anni, in presenza di patologie invalidanti, tali da far ravvisare nel caso in oggetto caratteristiche di norma proprie dell’anziano, raccordandosi con l’Uvap (Unità valutazione attività e partecipazione) operante nel territorio; nel caso di patologie connesse alla salute mentale o alle dipendenze, l’Uvg può avvalersi di consulenze delle figure professionali confacenti alla patologia individuata e definisce con i relativi servizi di riferimento dei protocolli di collaborazione;

g) l’Unità di valutazione geriatrica effettua la valutazione volta a definire la condizione di auto o non autosufficienza degli anziani ospiti in strutture afferenti al bacino territoriale di competenza quando richiesta dalle Commissioni di vigilanza e/o dai Nas.

 

Art. 5 (Composizione dell’Unità di valutazione geriatrica)

 1. L’Uvg centrale è convocata e presieduta dal Responsabile Unità operativa sanitaria residenzialità anziani e vede quali componenti i presidenti delle Uvg distrettuali, i Direttori di distretto e i Direttori degli Enti gestori o loro delegati.

2. Le singole unità distrettuali sono convocate e presiedute da un medico Ast (Assistenza sanitaria territoriale), e sono composte da un coordinatore infermieristico, un operatore amministrativo e un rappresentante dell’Ente gestore afferente all’am­bito distrettuale.

3. Le decisioni sono assunte in sede di commissione: la seduta della commissione è valida quando sono presenti almeno 3 componenti, tra cui l’assistente sociale dell’Ente gestore, escluso il segretario. I componenti della commissione possono essere sostituiti da persone da loro indicate, con competenze analoghe. I nominativi vengono segnalati per iscritto e solo con essi per effetto di delega avviene la rappresentanza. L’eventuale delegato del presidente ne assume le funzioni. La delega non si intende permanente, ma si esercita per impedimento o assenza del titolare.

4. Il medico di medicina generale che ha in carico l’assistito da valutare, su richiesta di quest’ultimo, può partecipare ai lavori; nel caso in cui sia presente in commissione, ne diventa membro effettivo per l’esame di quel singolo caso.

5. A richiesta della persona sottoposta a valutazione, in esito alla presentazione di ricorso da parte dell’interessato, partecipa ai lavori dell’équipe il suo medico di fiducia che diviene, a tutti gli effetti, componente dell’Uvg.

6. L’Uvg può inoltre avvalersi della consulenza di medici specialisti (geriatra, fisiatra, ecc..) e/o delle altre professionalità sanitarie e sociali necessarie.

 

Art. 6 (I Nuclei interdisciplinari anziani - Nia)

1. L’Unità di valutazione geriatrica distrettuale svolge le funzioni ad essa attribuite, avvalendosi dei Nuclei interdisciplinari preposti all’assistenza territoriale domiciliare, semi residenziale e residenziale degli anziani.

2. I nuclei rappresentano una modalità operativa dell’Unità di valutazione e sono composti da figure professionali sanitarie e sociali individuate dalle Direzioni distrettuali e degli Enti gestori. Essi co­stituiscono un “gruppo operativo” nel quale sono presenti competenze mediche, infermieristiche e sociali.

3. Ai nuclei compete lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla valutazione delle situazioni ed alla definizione dei progetti individuali da sottoporre all’Uvg che settimanalmente viene chiamata a riunirsi con la presenza di tutti i componenti (oltre agli operatori appartenenti ai Nuclei interdisciplinari, è prevista la partecipazione dell’operatore amministrativo responsabile del procedimento e, a richiesta dell’interessato, del suo medico di fiducia). Le Unità vengono inoltre integrate da figure professionali specialistiche o che abbiano conoscenza diretta del caso in esame.

4. Il Nia individua al suo interno il referente del progetto per il singolo paziente e svolge le funzioni di monitoraggio dei progetti individualizzati approvati dall’Uvg ed assegnati ai responsabili dei casi individuati nell’ambito della rete dei servizi distrettuali.

 

Art. 7 (Il percorso di accesso alla domiciliarità)

1. In via ordinaria l’accesso alle cure domiciliari (Adi - Assistenza domiciliare integrata, Adp - Assistenza domiciliare programmata, Sid - Servizio infermieristico domiciliare) avviene a seguito della segnalazione effettuata dal medico di medicina generale, dal servizio sociale, dall’utente o dai congiunti. In tale fattispecie il medico Ast e/o il coordinatore infermieristico visionano la segnalazione, contattano il medico (qualora la segnalazione non sia effettuata dal curante) ed eventualmente il servizio sociale. L’attivazione degli interventi avviene, in ogni caso, con richiesta scritta del medico di medi­cina generale.

2. In sede di definizione del piano assistenziale, si procede alla quantificazione del peso sanitario ed eventualmente sociale in base al quale il paziente accede alla fase intensiva/estensiva come da modalità previste dal regolamento cure domiciliari o direttamente alla fase di lungo assistenza. Qualora in un progetto in fase intensiva/estensiva vengano rilevate variazioni della complessità assistenziale, tali da configurare un regime di lungo assistenza, si provvede, da parte del Nucleo interdisciplinare, a definire un nuovo piano assistenziale da sottoporre alla competente Unità di valutazione distrettuale. In attesa dell’attivazione del nuovo piano assistenziale all’utente viene garantita la continuità delle cure in atto.

3. Nel caso di accesso diretto alla lungo assistenza viene coinvolta l’Uvg che, avvalendosi del Nucleo interdisciplinare anziani, definisce il piano assistenziale individuando il referente deputato al monitoraggio degli interventi ed il responsabile del caso assegnato ai servizi domiciliari.

4. Nel caso di dimissione da un reparto di acuzie o di post acuzie all’assistenza territoriale (domiciliare o in struttura residenziale), la proposta di trasferimento viene recepita dalla segreteria distrettuale che provvede a raccordare il medico del reparto che dimette il paziente con il medico Ast e/o il coordinatore infermieristico addetti alle cure domiciliari e con l’Unità di valutazione distrettuale. Successivamente si procede con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora non ricorrano le condizioni per l’erogazione delle cure domiciliari, l’Unità di valutazione distrettuale provvede a verificare la possibilità di inserimento del paziente in uno dei posti aziendali riservati alla dimissione protetta dei ricoverati in ospedale.

 

Art. 8 (Il percorso di accesso all’assistenza territoriale, semi residenziale e residenziale)

1. Le persone anziane che necessitano di prestazioni socio sanitarie possono rivolgersi alla segreteria del distretto (e/o agli uffici territoriali degli Enti gestori) facendo richiesta su apposito modulo. Sarà compito dell’Uvg orientare l’utente e/o la famiglia sulla tipologia di prestazione più idonea.

2. Le prestazioni essenziali socio sanitarie che possono essere fornite alle persone anziane non autosufficienti attraverso l’Unità di valutazione distrettuale sono:

a) cure domiciliari con compartecipazione sanitaria alla spesa nella misura del 100% nelle fasi intensive ed estensive e del 50% nella fase di lungo assistenza;

b) servizio di tele soccorso e tele assistenza con compartecipazione sanitaria alla spesa nella misura del 50%;

c) assegno di servizio, purché rispondente a spese di assistenza documentate e con il rispetto degli obblighi previdenziali, con compartecipazione sanitaria alla spesa nella misura del 50%;

d) affidamento intra ed etero familiare con compartecipazione sanitaria alla spesa nella misura del 50%;

e) inserimento in centro diurno Alzheimer con copertura sanitaria alla spesa nella misura del 100%;

f) inserimento in centri diurni per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti con compartecipazione sanitaria alla spesa nella misura del 50%;

g) inserimenti in strutture residenziali, temporanei e definitivi, per non autosufficienti, secondo i valori tariffari e la compartecipazione alla spesa prevista dalla normativa vigente:

 

Fasce assistenziali       Livello base     Livello base

                                    carico Asl      carico utente

Alta intensità                     54%                46%

Media intensità                  50%                50%

Bassa intensità                 50%                50%

 

Per le prestazioni sopraelencate l’Ente gestore integra, se del caso, la quota di spesa posta a carico del cittadino, secondo criteri e modalità definite da ciascun Ente gestore nelle more dell’individuazione, da parte della Regione Piemonte, di linee guida omogenee e fino ad un massimo corrispondente alle percentuali indicate nel presente regolamento.

3. Le strutture semi residenziali e residenziali sono individuate prioritariamente tra quelle accreditate/ convenzionate nel territorio del distretto sanitario. Nelle more del reperimento dei posti residenziali necessari al fabbisogno distrettuale, si potrà operare in ambito aziendale. È fatta salva la possibilità per gli aventi diritto che ne facciano richiesta, di essere collocati in strutture situate in ambito territoriale regionale extra aziendale, previa verifica dei requisiti sanitari di legge, in caso di costanza di ricovero da almeno un anno con piena soddisfazione dell’utente e dei familiari, oppure in caso di avvicinamento al familiare di riferimento per garantirne assidua frequentazione.

Le strutture regionali extra aziendali devono già essere state autorizzate al convenzionamento con l’Asl 5 ed i consorzi socio-assistenziali così come previsto dalla Dgr 18-15227 del 30 marzo 2005.

4. La domanda, corredata dalla scheda medica compilata dal medico di medicina generale o da altro medico curante; dall’autocertificazione della residenza e del patrimonio; dalla copia del verbale di invalidità, se posseduto; da eventuali certificati medici e/o copie di cartelle cliniche, viene trasmessa alla segreteria Uvg che attiva il Nia che effettua le necessarie verifiche sulla condizione del richiedente (direttamente e/o per tramite degli operatori territoriali), attiva il medico di medicina generale del richiedente e le necessarie consulenze (geriatra, psichiatra, neurologo), formula una proposta di progetto individualizzato da sottoporre all’Unità di valutazione.

5. L’esito della valutazione viene comunicato dalla segreteria del distretto, in forma scritta all’interessato dal responsabile del procedimento, entro un massimo di sessanta giorni dalla ricezione della domanda corredata dalla documentazione, a firma del presidente Uvg e del Direttore del distretto.

All’interessato è data facoltà di presentare ricorso secondo le indicazioni dell’art. 13.

 

Art. 9 (Il processo di valutazione)

1. L’Unità di valutazione garantisce la massima partecipazione dell’interessato e dei familiari al processo di valutazione. Il processo di valutazione si sviluppa attraverso:

a) indagine sociale e sanitaria finalizzata all’acquisizione di elementi relativi alle condizioni dell’anziano con particolare attenzione all’individuazione dei requisiti per la realizzazione di un progetto domiciliare;

 b) valutazione complessiva e definizione del percorso assistenziale concordato con il beneficiario e con la sua famiglia.

 2. L’indagine viene svolta mediante l’esame della documentazione ed attraverso la visita presso il domicilio del paziente (casa, ospedale, casa di cura, struttura residenziale). Qualora l’anziano soggiorni presso strutture collocate in ambiti territoriali esterni all’Asl n. 5, l’Unità di valutazione può svolgere le visite per rogatoria (attraverso l’Unità di valutazione competente per il territorio).

3. Lo strumento adottato per la valutazione è la cartella geriatrica il cui contenuto verrà definito con apposito provvedimento dalla Regione Piemonte.

La cartella geriatrica conterrà per la valutazione:

a) le scale sanitarie di valutazione (Adl, Iadl, Disco, Spmsq, Dmi) attraverso le quali si quantifica il grado di salute ed autosufficienza del soggetto, fino ad un punteggio massimo di 14 punti;

b) la scheda di valutazione sociale attraverso la quale si analizza la situazione di bisogno connessa alla condizione socio-economica, ambientale e assistenziale dell’anziano, anche in relazione alla sua famiglia, fino ad un punteggio massimo di 14 punti.

4. Nelle more dell’emanazione del provvedimento per la valutazione vengono utilizzate:

a) le scale sanitarie di valutazione (Adl, Iadl, Disco, Spmsq, Dmi) attraverso le quali si quantifica il grado di non autosufficienza del soggetto, fino a un massimo di 35 punti;

b) la scheda di valutazione sociale attraverso la quale si analizza la situazione di bisogno connessa alla condizione socio-economica, ambientale e assistenziale dell’anziano, anche in relazione al suo nucleo familiare, fino a un massimo di 40 punti.

5. È opportuno che l’indagine sociale e sanitaria vengano svolte in modo congiunto – di norma attraverso il Nucleo interdisciplinare anziani – e che, in ogni caso, le risultanze siano oggetto di confronto prima della seduta dell’Unità di valutazione.

6. La rivalutazione del progetto individuale può essere richiesta anche dall’utente stesso, o dal tutore, con richiesta diretta all’Uvg dell’Asl di residenza e con facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia e/o da un’associazione di tutela.

7. Rispetto alla valutazione effettuata a livello locale (Uvg dell’Asl di residenza o struttura ospitante), l’interessato, se ne ha la capacità, o il familiare o il tutore o l’amministratore di sostegno, può avvalersi, in sede valutativa o comunque prima che le commissioni si siano formalmente espresse, della perizia di propri esperti e/o farsi rappresentare da un’associazione di categoria e/o di volontariato che opera a difesa dei diritti delle persone anziane.

 8. Visti i bisogni e gli obiettivi definiti, viene redatto il programma assistenziale individuale (Pai in allegato) che deve contenere, tra l’altro:

a) l’indicazione dei tempi di verifica e/o di rivalutazione del medesimo, da effettuarsi in via diretta – per tramite del referente individuato – attraverso il rapporto con i responsabili del caso individuati all’interno dei servizi sociali, sanitari o delle strutture;

b) l’indicazione dei termini entro i quali l’Unità di valutazione è tenuta a valutare le proposte di modifica progettuale, formulate dai servizi che erogano gli interventi, a seguito del mutamento della fascia assistenziale e/o del livello di intensità delle prestazioni.

9. La fascia di intensità assistenziale è individuata nell’ambito del progetto personalizzato, in base alla tipologia del bisogno.

Il livello di complessità della prestazione è determinato in riferimento alla composizione delle risorse professionali impegnate ed alla loro articolazione nel progetto personalizzato.

Il monitoraggio dell’andamento dei progetti è governato dall’Uvg ed attuato dagli enti erogatori delle prestazioni residenziali.

10. L’esito della valutazione viene comunicato al richiedente per iscritto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda completa.

Per  particolari situazioni necessitanti di ulteriori approfondimenti si sospende temporaneamente la decisione, dandone comunicazione per iscritto al richiedente. Dalla data di tale comunicazione decorrono nuovamente i suddetti termini.

 11. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati con il presente regolamento è indispensabile che il livello qualitativo e quantitativo del soddisfacimento delle domande in rapporto al fabbisogno avvenga mediante l’informatizzazione di tutte le attività socio-sanitarie espletate nella rete integrata dei servizi distrettuali ed aziendali.

12. Qualora all’atto dell’ingresso in struttura l’evoluzione del bisogno dell’utente sia tale da richiedere un adeguamento del progetto individuale definito dall’Uvg, l’équipe multidisciplinare lo propone nell’ambito del Pai, con riferimento alla valutazione sullo stato di salute dell’ospite effettuata dal medico di medicina generale che ha in cura il paziente, dandone immediata comunicazione all’Uvg, la quale è tenuta ad esprimere eventuali diverse determinazioni entro i successivi trenta giorni.

L’andamento del Pai è soggetto a periodiche verifiche da parte dell’équipe della struttura, entro i termini previsti nel progetto individuale o, comunque, a fronte dell’insorgere di variazioni delle condizioni psico-fisiche dell’ospite.

La struttura residenziale comunica all’Uvg eventuali variazioni dei bisogni, unitamente alla valutazione sullo stato di salute dell’ospite effettuata dal medico di medicina generale, proponendo la relativa fascia/livello prestazionale adeguati all’evolvere della situazione monitorata.

 

Art. 10 (Selezione ed attivazione degli interventi)

1. Il modello operativo delle Unità di valutazione dell’Asl 5 è finalizzato alla presa in carico delle persone anziane non autosufficienti alle quali si intende garantire la continuità delle cure. Ogni persona valutata ha pertanto facoltà di richiedere uno o più interventi, tra quelli indicati all’articolo 8, comma 2, del presente regolamento, e non obbligatoriamente il ricovero in struttura.

2. Dal momento della presa in carico con l’intervento ritenuto più idoneo in sede di valutazione, viene garantito all’assistito il costante monitoraggio della sua situazione. All’aggravarsi della condizione dell’anziano si risponde pertanto con la rivalutazione del caso e con la proposizione degli interventi di volta in volta più adeguati all’evoluzione della situazione. Il fine ultimo della presa in carico così condotta è di assicurare la continuità assistenziale dell’anziano accompagnando l’evoluzione della sua storia.

3. Qualora le risorse necessarie a realizzare il progetto assistenziale individualizzato non risultino immediatamente disponibili, la continuità assistenziale è messa in atto mediante la programmazione di interventi alternativi appropriati alla situazione da trattare, impiegando le risorse disponibili nell’ambito delle rete complessiva dei servizi per anziani esistenti nell’Asl, a livello territoriale e/o ospedaliero e/o nell’Ente gestore socio-assistenziale.

Contemporaneamente la segreteria dell’Unità di valutazione geriatrica distrettuale provvede alla compilazione di graduatorie, distinte per tipologie di interventi, mediante l’attribuzione del punteggio derivante dalla valutazione/rivalutazione sanitaria e sociale. In caso di parità di punteggio si tiene conto dell’ordine cronologico della richiesta di prima valutazione.

4. Le persone anziane che richiedono gli interventi di cui all’art. 8 del presente regolamento vengono inserite nella specifica graduatoria secondo i criteri di cui al comma precedente e non maturano alcun aumento automatico del punteggio legato alla data della domanda. Gli utenti hanno facoltà di richiedere, trascorsi sei mesi dalla precedente valutazione, una successiva valutazione in caso di aggravamento delle proprie condizioni. Tale rivalutazione può anche avvenire su proposta del responsabile del caso.

5. L’utente, e/o la persona individuata a rappresentarlo, è tenuto a pronunciarsi sull’accettazione o meno dell’intervento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della proposta da parte delle segreterie dell’Uvg distrettuale. La mancata comunicazione scritta nel termine previsto viene considerata alla stregua di un rifiuto temporaneo, che consente al­l’amministrazione di proporre l’intervento all’utente successivo in graduatoria. Il rifiuto temporaneo di­viene cancellazione definitiva dalla graduatoria, qua­lora l’utente non comunichi, con raccomandata, la sua volontà dopo 5 giorni dalla successiva notifica.

6. Nel caso in cui l’anziano collocato in graduatoria rifiuti l’intervento richiesto viene depennato dalla specifica lista d’attesa. È fatta salva la possibilità di permanere nelle graduatorie relative ad altri interventi, così come di presentare nuove richieste di valutazione di norma dopo 6 mesi dalla formalizzazione della rinuncia all’intervento.

7. L’Unità di valutazione geriatrica distrettuale compila ed aggiorna puntualmente l’elenco gene­rale di tutte le persone anziane non autosufficienti in carico/lista d’attesa per gli interventi di cui all’articolo 8, comma 2, del presente regolamento. Detto elenco non costituisce graduatoria in quanto tale, ma viene utilizzato per il monitoraggio e per la programmazione delle attività distrettuali. La rilevazione delle liste d’attesa avviene esclusivamente attraverso l’esame delle singole graduatorie d’intervento, a loro volta aggiornate attraverso le procedure di rivalutazione descritte nei commi precedenti.

8. L’Uvg distrettuale redige un verbale sintetico della singola seduta, sottoscritto al termine della stessa da parte dei partecipanti. Il verbale viene depositato ed è consultabile presso la segreteria dell’Uvg distrettuale.

9. Il sistema di cui sopra, valido per la quasi totalità dei casi, non può tenere conto di situazioni in cui si ravvisino caratteri di urgenza per aspetti sanitari e/o sociali, che andranno definiti nell’ambito dei lavori della commissione, dal momento che possono variare a seconda delle problematiche di ciascun territorio. In queste situazioni il presidente può assumere un provvedimento, dandone comunicazione nella prima seduta della commissione.

 

Art. 11 (Inserimenti residenziali)

I ricoveri presso le strutture residenziali possono essere di due tipi:

• definitivi (tra i quali le convenzioni ad personam);

• temporanei (ricoveri di sollievo, percorsi di continuità assistenziali).

Ricoveri temporanei:

a) Ricoveri di sollievo. Per ricovero di sollievo si intende un ricovero temporaneo della durata massima di due mesi avente la finalità di alleviare i familiari nell’assistenza e/o cura del soggetto, inserito in un progetto assistenziale condiviso con l’interessato. È realizzabile qualora l’anziano sia inserito in una rete familiare in grado di rispondere ai bisogni assistenziali dello stesso qualora compaia un evento che scompensi temporaneamente la situazione, risolvibile attraverso l’allontanamento temporaneo dell’anziano dal suo contesto di vita, qualora sia possibile il rientro a domicilio dopo valutazione della sua fattibilità. Si considerano eventi temporanei che giustificano il ricovero di sollievo: la carenza o l’assenza di assistenza erogata dalla rete (malattia del familiare di supporto, ferie del familiare o del personale addetto all’assistenza, chiusura estiva dei servizi di supporto, stress dei familiari, adeguamento strutturale dell’abitazione). Di norma non è rinnovabile, né ripetibile prima che sia trascorso un anno. All’atto del ricovero il familiare deve sottoscrivere una dichiarazione di impegno a creare le condizioni necessarie per consentire il rientro nel proprio domicilio all’atto delle dimissioni, nel caso in cui le condizioni cliniche non si siano aggravate rispetto alla data di inserimento dell’ospite. Sarà data priorità alle richieste dell’anziano/richiedente che non ha richiesto il ricovero definitivo;

b) Percorsi di continuità assistenziale. Si richiamano le Dgr n. 41-5952 del 7 maggio 2002 e n. 72-14420 del 20 dicembre 2004 per quanto attiene il percorso definito nell’allegato A, che prevedono la stipula di protocolli d’intesa tra Aso (Aziende sanitarie ospedaliere), Asl ed Enti gestori.

 

Art. 12 (Tutele)

L’Uvg distrettuale segnala, all’autorità giudiziaria competente, quando nel corso della valutazione riscontra la necessità di misure di protezione delle persone prive in tutto, o in parte, di autonomia per effetto di infermità, menomazioni fisiche o psichiche che si trovano nell’impossibilità o nell’incapacità di provvedere ai propri interessi.

 

Art. 13 (Ricorsi e accesso agli atti)

La Commissione centrale per le rivalutazioni cliniche di cui alla Dgr n. 74-28035 del 2 agosto 1999, integrata con le figure professionali in possesso di specifica competenza sull’area degli anziani, da individuarsi con apposito provvedimento regionale, costituisce il livello di riferimento e di garanzia in ordine alle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i diversi soggetti (Asl, soggetti gestori socio-assistenziali, gestori dei presidi residenziali o relativi organismi rappresentativi, utenti/familiari/ tutori/associazioni rappresentative) in merito alle valutazioni e rivalutazioni espresse a livello locale.

 

Art. 14 (Norme transitorie)

L’applicazione del presente regolamento decorre dalla data di deliberazione.

Nei 30 giorni successivi le segreterie delle Uvg distrettuali procedono a congelare i punteggi degli utenti in graduatoria. Dopodiché i nuovi inserimenti in graduatoria avverranno secondo i criteri di cui al presente regolamento.

In caso di rivalutazione di un utente già presente in graduatoria, quest’ultimo mantiene il punteggio più favorevole tra quello accumulato alla data di congelamento dei punteggi e quello della nuova valutazione.

 

N.B. Fanno parte integrante del regolamento il modello di presentazione delle domande e quello relativo al Piano assistenziale individuale.

 

 

 

 

 

(1) Il Csa aveva segnalato la propria contrarietà alla previsione di liste d’attesa (cfr. l’articolo 10 del regolamento) tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 54 della legge 289/2002, è confermato anche nei riguardi degli anziani non autosufficienti, il diritto esigibile alla continuità delle cure sanitarie e socio-sanitarie. Per ottenere il rispetto di detto diritto è, tuttavia, sufficiente la non accettazione delle dimissioni da ospedali e da case di cura private e convenzionate fino a quando, nei casi in cui non siano praticabili le cure domiciliari, non è disponibile il posto letto presso una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale). Il Csa aveva, inoltre, chiesto che all’Uvg venissero attribuiti i compiti delle Uvh (Unità valutative handicap) per quanto concerne le provvidenze (permessi, ecc.) concernenti gli anziani cronici non autosufficienti ed i dementi senili in modo che gli utenti avessero un unico riferimento. L’Asl 5 ha segnalato al Csa di non poter aderire alla richiesta, in assenza di una apposita normativa regionale. Inoltre il Csa ha presentato all’Asl le seguenti considerazioni: «Premesso che la responsabilità circa il trattamento dei soggetti frequentanti i Centri diurni e di quelli ricoverati presso Rsa/Raf spetta alle Asl ed ai Comuni singoli e associati (e non ai pazienti e ai loro congiunti), non dovrebbe essere previsto il versamento da parte dei Comuni singoli e associati della retta alberghiera sotto la forma di prestazione integrativa. Come l’Asl versa direttamente la quota sanitaria ai Centri diurni e alle Rsa/Raf, altrettanto dovrebbero fare i Comuni singoli e associati. Infatti sono le Asl ed i Comuni singoli e associati e non i pazienti e nemmeno i loro congiunti che stipulano gli accordi con le suddette strutture. Di conseguenza i soggetti che utilizzano i Centri diurni e le strutture residenziali dovrebbero versare al Comune o al Consorzio la contribuzione economica a loro carico. Qualora, per motivi burocratici, il Comune singolo o associato disponesse che la quota a carico dell’utente deve essere versata direttamente alla struttura, dovrebbe essere chiarito che si tratta di una procedura che non comporta l’instaurazione di rapporti contrattuali dell’utente e/o dei suoi congiunti con l’ente gestore del Centro diurno o della Rsa/Raf. Per quanto riguarda gli oneri a carico dell’utente, dovrebbero essere richiamate le leggi nazionali di riferimento». A questo proposito si veda l’articolo “L’integrazione delle rette di ricovero assistenziale da parte degli enti pubblici: un altro imbroglio”, Prospettive assistenziali, n. 142, 2003. Il Csa ha chiesto, altresì, che «anche l’Asl 5, come ha già fatto l’Asl 1, predisponga un opuscolo in cui siano precisati i diritti /doveri degli anziani non autosufficienti e dei loro congiunti».

(2) Molto opportunamente l’Asl 5 ha attribuito all’Uvg anche i compiti in materia di demenza senile.

(3) Le domande possono essere presentate anche alla segreteria dei distretti sanitari o agli uffici territoriali degli Enti gestori della attività socio-assistenziale.

 

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