Prospettive assistenziali, n. 152, ottobre - dicembre 2005
UN VALIDO MODELLO DI UNITÀ VALUTATIVA GERIATRICA
In data 4 agosto 2005 il Direttore generale dell’Asl
5 del Piemonte ha approvato il nuovo regolamento dell’Unità valutativa
geriatria (Uvg), il cui testo
è stato concordato con i rappresentanti degli Enti gestori delle funzioni
socio-assistenziali competenti territorialmente. Alla consultazione indetta il 1° luglio 2005, il Csa
(Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) ha espresso
un parere sostanzialmente favorevole (1).
Come risulta dal regolamento, integralmente
riportato di seguito, all’Uvg (2) dell’Asl 5 si è attribuito il compito di
unica struttura (3) a disposizione
degli anziani non autosufficienti, dei malati di Alzheimer e dei pazienti
colpiti da altre forme di demenza senile per ottenere (cfr.
l’articolo 8):
a) le cure domiciliari;
b) i servizi di telesoccorso e di teleassistenza;
c) l’assegno di servizio;
d) l’affidamento intra ed etero
familiare;
e) l’inserimento in centri diurni dei malati di Alzheimer
o in altri centri rivolti agli anziani parzialmente o totalmente non
autosufficienti;
f) l’inserimento temporaneo o definitivo in strutture residenziali.
Dal momento della presa in carico tramite l’intervento ritenuto più idoneo
in sede di valutazione, viene garantito all’utente il
costante monitoraggio delle sue condizioni di salute, per cui, nei casi di
aggravamento, viene effettuata la rivalutazione con la proposta di interventi
di volta in volta più adeguati all’evoluzione della situazione.
L’Uvg è altresì (cfr. l’articolo 4) «lo strumento attraverso il quale l’Asl
5 assicura il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali», compito che da un lato dovrebbe facilitare
i rapporti fra le Asl e gli Enti gestori delle
attività socio-assistenziali e dall’altro lato individua la sede in cui
risolvere gli eventuali contrasti che potrebbero insorgere fra i suddetti
organismi nelle materie di competenza dell’Uvg.
Allo scopo di consentire all’Uvg centrale di
svolgere le funzioni sopra indicate, è prevista la creazione di cinque Uvg distrettuali (cfr. la seconda parte dell’articolo 4) e dei relativi Nia (Nuclei interdisciplinari anziani) nei quali sono
presenti competenze mediche, infermieristiche e sociali.
Ai Nia sono affidati (cfr.
l’articolo 6) i seguenti compiti:
- individuare i bisogni sanitari e assistenziali
delle persone anziane;
- predisporre e approvare il Pai (Piano assistenziale individuale);
- approntare la documentazione necessaria per l’integrazione delle rette da
parte degli enti gestori delle attività assistenziali;
- effettuare le valutazioni volte a definire le
condizioni di auto o non autosufficienza degli anziani inseriti nelle strutture
afferenti al bacino territoriale di competenza, se richieste dalle Commissioni
di vigilanza e/o dai Nas (Nuclei antisofisticazioni).
Da segnalare che all’interno dei Nia è
individuato per ogni singolo paziente un referente con
il compito di svolgere le funzioni di monitoraggio dei Pai
approvati dall’Uvg.
Inoltre, è particolarmente valido l’articolo
Infine, sono positive sia la norma in base alla
quale (articolo 8, punto 3) l’Asl 5 prevede per gli
anziani non autosufficienti la possibilità «di essere collocati in strutture situate in
ambito territoriale regionale extra aziendale, previa verifica dei requisiti
sanitari di legge, in caso di avvicinamento al familiare di riferimento per
garantirne assidua frequentazione, a condizione che i familiari stessi si
impegnino a seguire con regolarità il congiunto», sia l’impegno della stessa Asl di «cooperare
per facilitare il ricovero nelle strutture del proprio territorio di anziani
residenti in altre zone che vogliono avvicinarsi ai loro congiunti».
REGOLAMENTO DELL’UNITÀ VALUTATIVA
GERIATRICA
Art. 1 (Oggetto)
Il presente regolamento
disciplina, nell’ambito dei principi dell’ordinamento e nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e della regolamentazione locale, le modalità di
funzionamento dell’Unità di valutazione geriatrica aziendale composta da un nucleo centralizzato e da cinque articolazioni
distrettuali.
Art. 2 (Principi generali )
1. Il regolamento è redatto sulla
base dei contenuti del decreto legislativo 502/1992, del Dpcm
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 29 novembre 2001 e della Dgr (Decreto Giunta regionale) n. 51 del 23 dicembre 2003
che ha stabilito, nell’allegato 1, punto 1.c. le prestazioni che il Servizio
sanitario nazionale deve garantire con riferimento all’area sanitaria e
socio-sanitaria attraverso gli interventi di prevenzione, diagnosi cura e
riabilitazione, previsti dalla normativa vigente e
riconducibili ai Lea (livelli essenziali d’assistenza).
2. L’area dell’integrazione
socio-sanitaria è normata dall’articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992 e s.m.i. e, in attuazione, dal Dpcm
14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio sanitarie”. Tale normativa individua e definisce,
nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, le prestazioni socio sanitarie ad
elevata integrazione sanitaria, quelle sanitarie a
rilievo sociale e quelle sociali a rilievo sanitario.
3. Il Dpcm
29 novembre 2001, Allegato 1, punto c, come recepito
dalla Dgr n. 51-11389 del 23 dicembre 2003 “Accordo
Regione territorio per l’applicazione dei Lea all’area dell’integrazione
sanitaria”, nell’ambito della titolarità sanitaria delle prestazioni comprese
nei livelli essenziali di assistenza, individua, per ciascuna tipologia
erogante di carattere socio-sanitario, quelle che sono le prestazioni sociali a
rilevanza sanitaria e quelle sanitarie a rilevanza sociale, nelle quali la
componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente
distinguibili e per le quali è stata prevista una percentuale di costo non
attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale.
4. L’area delle prestazioni
interessata dal presente regolamento afferisce a quest’ultima tipologia e riguarda l’assistenza
territoriale, semi residenziale e residenziale a
favore di anziani non autosufficienti.
Art. 3 (Fonti normative specifiche)
1. Il Progetto obiettivo anziani individua nell’Unità valutativa geriatrica (Uvg) il nucleo centrale del coordinamento per accedere ai
diversi servizi socio-sanitari rivolti agli anziani.
2. Le unità di valutazione
geriatriche sono state istituite dalla Regione Piemonte con Dgr
n. 14-26366 del 28 dicembre 1998 “Deliberazione settoriale attuativa
del Progetto obiettivo ‘Tutela della salute degli anziani’.
Unità di valutazione geriatrica” ed il funzionamento delle stesse è stato regolamentato con le
Dge n. 113-16221 del 22 giugno 1992 e 188-24789 del 3
maggio 1993.
3.
5. Relativamente
all’ambito territoriale dell’Asl n. 5 i
compiti e le funzioni dell’Unità di Valutazione Geriatrica, articolata come
specificato nell’articolo 1, sono stati ridefiniti con l’Accordo di Programma,
stipulato in data 28 settembre 2004, tra l’Azienda stessa e gli Enti gestori
delle funzioni socio-assistenziali afferenti agli ambiti distrettuali.
Art. 4 (Funzioni dell’Unità di
valutazione geriatrica)
1. L’Unità di valutazione
geriatrica è lo strumento attraverso il quale l’Azienda assicura il rispetto
delle disposizioni normative nazionali e regionali.
2. L’Unità di valutazione
geriatrica centrale opera in stretto raccordo con i nuclei distrettuali, per le
sottoelencate funzioni:
a) la predisposizione degli atti
deliberativi finalizzati all’attuazione delle normative nazionali, regionali e
degli accordi locali nonché gli atti di nomina dei
componenti delle Unità di valutazione e dei relativi supplenti;
b) la stesura
del regolamento e le successive eventuali modifiche ed integrazioni. Il regolamento è approvato
previa intesa tra l’Azienda sanitaria e gli Enti gestori, e viene
adottato con atto formale;
c) l’individuazione del fabbisogno di
consulenze di medici specialisti (geriatri e neurologi) e a tal fine ne
definisce annualmente le necessità;
d) la definizione dei posti letto
da dedicare ai ricoveri temporanei per garantire la continuità assistenziale sia ai pazienti ricoverati sia per sollevare
temporaneamente la famiglia dal carico assistenziale di un congiunto assistito
al domicilio;
e) il monitoraggio delle modalità
di attuazione del regolamento al fine di realizzare
una omogenea applicazione dei criteri e degli strumenti clinici di valutazione.
L’Uvg centrale assicura la raccolta, l’elaborazione,
la verifica di dati, uniformi e rispondenti al debito
informativo verso
f) la definizione di strumenti validati di valutazione dell’appropriatezza, dell’efficienza e dell’efficacia degli
interventi attuati in funzione degli esiti di salute attesi e, con riferimento
all’ambito aziendale, assicura:
q la
raccolta e il coordinamento dei bisogni territoriali emersi a seguito di
un’analisi puntuale svolta dalle unità distrettuali, in merito agli interventi
afferenti all’area della domiciliarità, a quella
della semi residenzialità e della residenzialità;
q la messa a punto di programmi e
progetti atti a rispondere, nel modo più adeguato, ai reali bisogni delle
persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie in ottemperanza ai
precetti di garanzia della continuità delle cure in ogni fase del percorso
clinico assistenziale, di sviluppo degli interventi domiciliari e di
implementazione delle strutture semiresidenziali e residenziali;
g) la
consulenza tecnico scientifica per l’adeguata organizzazione e verifica
dei servizi socio-sanitari rivolti agli anziani;
h) la contribuzione alla definizione di
linee guida per la formazione degli operatori sanitari e sociali operanti
nell’ambito dei servizi rivolti agli anziani non autosufficienti.
3. Ai nuclei distrettuali
compete:
a) l’individuazione, attraverso
la valutazione multidimensionale e con assunzione
della relativa responsabilità dal punto di vista clinico e socio-sanitario, dei
bisogni sanitari e assistenziali delle persone
anziane, identificando le risposte più idonee al loro soddisfacimento e
privilegiando, ove possibile, il loro mantenimento a domicilio;
b) la predisposizione e/o
approvazione del Progetto assistenziale individuale (Pai) identificando la fascia d’intensità, il livello di
complessità ed il conseguente livello prestazionale;
c) la
predisposizione della documentazione necessaria per l’eventuale integrazione
della retta da parte del Comune o ente gestore socio-assistenziale competente;
d) l’invio, su
richiesta dell’interessato, della documentazione al Servizio di medicina legale
per il rilascio delle provvidenze;
e) il monitoraggio e l’eventuale revisione dei progetti assistenziali attivati;
f) l’Uvg
può intervenire anche per pazienti di età inferiore ai
65 anni, in presenza di patologie invalidanti, tali da far ravvisare nel caso
in oggetto caratteristiche di norma proprie dell’anziano, raccordandosi con l’Uvap (Unità valutazione attività e partecipazione) operante
nel territorio; nel caso di patologie connesse alla salute mentale o alle
dipendenze, l’Uvg può avvalersi di consulenze delle
figure professionali confacenti alla patologia individuata e definisce con i
relativi servizi di riferimento dei protocolli di collaborazione;
g) l’Unità di valutazione
geriatrica effettua la valutazione volta a definire la
condizione di auto o non autosufficienza degli anziani ospiti in strutture
afferenti al bacino territoriale di competenza quando richiesta dalle
Commissioni di vigilanza e/o dai Nas.
Art. 5 (Composizione dell’Unità di
valutazione geriatrica)
1. L’Uvg centrale è
convocata e presieduta dal Responsabile Unità
operativa sanitaria residenzialità anziani e vede
quali componenti i presidenti delle Uvg distrettuali,
i Direttori di distretto e i Direttori degli Enti gestori o loro delegati.
2. Le singole unità distrettuali
sono convocate e presiedute da un medico Ast
(Assistenza sanitaria territoriale), e sono composte da
un coordinatore infermieristico, un operatore amministrativo e un
rappresentante dell’Ente gestore afferente all’ambito distrettuale.
3. Le decisioni sono assunte in
sede di commissione: la seduta della commissione è valida
quando sono presenti almeno 3 componenti, tra cui l’assistente sociale
dell’Ente gestore, escluso il segretario. I componenti
della commissione possono essere sostituiti da persone da loro indicate, con
competenze analoghe. I nominativi vengono segnalati
per iscritto e solo con essi per effetto di delega avviene la rappresentanza. L’eventuale
delegato del presidente ne assume le funzioni. La
delega non si intende permanente, ma si esercita per
impedimento o assenza del titolare.
4. Il medico di medicina generale
che ha in carico l’assistito da valutare, su richiesta
di quest’ultimo, può partecipare ai lavori; nel caso
in cui sia presente in commissione, ne diventa membro effettivo per l’esame di
quel singolo caso.
6. L’Uvg
può inoltre avvalersi della consulenza di medici specialisti (geriatra, fisiatra, ecc..) e/o delle altre
professionalità sanitarie e sociali necessarie.
Art. 6 (I Nuclei interdisciplinari
anziani - Nia)
1. L’Unità di valutazione
geriatrica distrettuale svolge le funzioni ad essa
attribuite, avvalendosi dei Nuclei interdisciplinari preposti all’assistenza
territoriale domiciliare, semi residenziale e residenziale degli anziani.
2. I nuclei rappresentano una
modalità operativa dell’Unità di valutazione e sono composti da
figure professionali sanitarie e sociali individuate dalle Direzioni
distrettuali e degli Enti gestori. Essi costituiscono un “gruppo operativo”
nel quale sono presenti competenze mediche, infermieristiche e sociali.
3. Ai nuclei compete lo
svolgimento delle attività istruttorie finalizzate
alla valutazione delle situazioni ed alla definizione dei progetti individuali
da sottoporre all’Uvg che settimanalmente viene
chiamata a riunirsi con la presenza di tutti i componenti (oltre agli operatori
appartenenti ai Nuclei interdisciplinari, è prevista la partecipazione
dell’operatore amministrativo responsabile del procedimento e, a richiesta
dell’interessato, del suo medico di fiducia). Le Unità vengono
inoltre integrate da figure professionali specialistiche o che abbiano
conoscenza diretta del caso in esame.
4. Il Nia
individua al suo interno il referente del progetto per il singolo paziente e
svolge le funzioni di monitoraggio dei progetti individualizzati approvati
dall’Uvg ed assegnati ai responsabili dei casi
individuati nell’ambito della rete dei servizi
distrettuali.
Art. 7 (Il percorso di accesso alla domiciliarità)
3. Nel caso di accesso diretto alla lungo assistenza viene coinvolta l’Uvg che, avvalendosi del Nucleo interdisciplinare anziani,
definisce il piano assistenziale individuando il referente deputato al
monitoraggio degli interventi ed il responsabile del caso assegnato ai servizi
domiciliari.
4. Nel caso di dimissione da un
reparto di acuzie o di post acuzie all’assistenza
territoriale (domiciliare o in struttura residenziale), la proposta di
trasferimento viene recepita dalla segreteria distrettuale che provvede a
raccordare il medico del reparto che dimette il paziente con il medico Ast e/o il coordinatore infermieristico addetti alle cure
domiciliari e con l’Unità di valutazione distrettuale. Successivamente
si procede con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora non
ricorrano le condizioni per l’erogazione delle cure domiciliari, l’Unità di
valutazione distrettuale provvede a verificare la
possibilità di inserimento del paziente in uno dei posti aziendali riservati
alla dimissione protetta dei ricoverati in ospedale.
Art. 8 (Il percorso di accesso all’assistenza territoriale, semi residenziale e
residenziale)
1. Le persone anziane che necessitano di prestazioni socio sanitarie possono
rivolgersi alla segreteria del distretto (e/o agli uffici territoriali degli
Enti gestori) facendo richiesta su apposito modulo. Sarà compito dell’Uvg orientare l’utente e/o la famiglia sulla tipologia di
prestazione più idonea.
2. Le prestazioni essenziali
socio sanitarie che possono essere fornite alle persone anziane non
autosufficienti attraverso l’Unità di valutazione distrettuale
sono:
a) cure domiciliari con
compartecipazione sanitaria alla spesa nella misura del 100% nelle fasi
intensive ed estensive e del 50% nella fase di lungo
assistenza;
b) servizio di
tele soccorso e tele assistenza con compartecipazione sanitaria alla spesa
nella misura del 50%;
c) assegno di servizio, purché
rispondente a spese di assistenza documentate e con il
rispetto degli obblighi previdenziali, con compartecipazione sanitaria alla
spesa nella misura del 50%;
d) affidamento intra ed etero familiare con
compartecipazione sanitaria alla spesa nella misura del 50%;
e) inserimento
in centro diurno Alzheimer con copertura sanitaria alla spesa nella misura del
100%;
f) inserimento
in centri diurni per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti con
compartecipazione sanitaria alla spesa nella misura del 50%;
g) inserimenti in strutture
residenziali, temporanei e definitivi, per non autosufficienti, secondo i
valori tariffari e la compartecipazione alla spesa prevista dalla normativa
vigente:
Fasce assistenziali Livello base Livello
base
carico Asl carico utente
Alta intensità 54% 46%
Media intensità 50% 50%
Bassa intensità 50% 50%
Per le prestazioni sopraelencate l’Ente gestore integra, se del caso, la quota
di spesa posta a carico del cittadino, secondo criteri e modalità definite da
ciascun Ente gestore nelle more dell’individuazione, da parte della Regione
Piemonte, di linee guida omogenee e fino ad un massimo corrispondente alle
percentuali indicate nel presente regolamento.
3. Le strutture semi residenziali e residenziali sono individuate
prioritariamente tra quelle accreditate/ convenzionate nel territorio del
distretto sanitario. Nelle more del reperimento dei posti residenziali
necessari al fabbisogno distrettuale, si potrà operare in ambito aziendale. È
fatta salva la possibilità per gli aventi diritto che
ne facciano richiesta, di essere collocati in strutture situate in ambito
territoriale regionale extra aziendale, previa verifica dei requisiti sanitari
di legge, in caso di costanza di ricovero da almeno un anno con piena
soddisfazione dell’utente e dei familiari, oppure in caso di avvicinamento al
familiare di riferimento per garantirne assidua frequentazione.
Le strutture regionali extra
aziendali devono già essere state autorizzate al convenzionamento
con l’Asl 5 ed i consorzi socio-assistenziali così
come previsto dalla Dgr 18-15227 del 30 marzo 2005.
4. La domanda, corredata dalla
scheda medica compilata dal medico di medicina generale o da altro medico
curante; dall’autocertificazione della residenza e del patrimonio; dalla copia
del verbale di invalidità, se posseduto; da eventuali
certificati medici e/o copie di cartelle cliniche, viene trasmessa alla
segreteria Uvg che attiva il Nia
che effettua le necessarie verifiche sulla condizione del richiedente
(direttamente e/o per tramite degli operatori territoriali), attiva il medico
di medicina generale del richiedente e le necessarie consulenze (geriatra,
psichiatra, neurologo), formula una proposta di progetto individualizzato da
sottoporre all’Unità di valutazione.
5. L’esito della valutazione viene comunicato dalla segreteria del distretto, in forma
scritta all’interessato dal responsabile del procedimento, entro un massimo di
sessanta giorni dalla ricezione della domanda corredata dalla documentazione, a
firma del presidente Uvg e del Direttore del
distretto.
All’interessato è data facoltà di
presentare ricorso secondo le indicazioni dell’art. 13.
Art. 9 (Il processo di valutazione)
1. L’Unità di valutazione
garantisce la massima partecipazione dell’interessato e dei familiari al
processo di valutazione. Il processo di valutazione si sviluppa attraverso:
a) indagine sociale e sanitaria
finalizzata all’acquisizione di elementi relativi alle
condizioni dell’anziano con particolare attenzione all’individuazione dei
requisiti per la realizzazione di un progetto domiciliare;
b) valutazione complessiva e definizione del
percorso assistenziale concordato con il beneficiario
e con la sua famiglia.
2. L’indagine viene
svolta mediante l’esame della documentazione ed attraverso la visita presso il
domicilio del paziente (casa, ospedale, casa di cura, struttura residenziale). Qualora l’anziano soggiorni presso strutture collocate in
ambiti territoriali esterni all’Asl n. 5, l’Unità di
valutazione può svolgere le visite per rogatoria (attraverso l’Unità di
valutazione competente per il territorio).
3. Lo strumento adottato per la
valutazione è la cartella geriatrica il cui contenuto verrà
definito con apposito provvedimento dalla Regione Piemonte.
La cartella geriatrica conterrà
per la valutazione:
a) le scale sanitarie di
valutazione (Adl, Iadl,
Disco, Spmsq, Dmi)
attraverso le quali si quantifica il grado di salute
ed autosufficienza del soggetto, fino ad un punteggio massimo di 14 punti;
b) la scheda di valutazione
sociale attraverso la quale si analizza la situazione di bisogno connessa alla
condizione socio-economica, ambientale e assistenziale
dell’anziano, anche in relazione alla sua famiglia, fino ad un punteggio
massimo di 14 punti.
4. Nelle more dell’emanazione del
provvedimento per la valutazione vengono utilizzate:
a) le scale sanitarie di
valutazione (Adl, Iadl,
Disco, Spmsq, Dmi)
attraverso le quali si quantifica il grado di non
autosufficienza del soggetto, fino a un massimo di 35 punti;
b) la scheda di valutazione
sociale attraverso la quale si analizza la situazione di bisogno connessa alla
condizione socio-economica, ambientale e assistenziale
dell’anziano, anche in relazione al suo nucleo familiare, fino a un massimo di
40 punti.
5. È opportuno che l’indagine
sociale e sanitaria vengano svolte in modo congiunto –
di norma attraverso il Nucleo interdisciplinare anziani – e che, in ogni caso,
le risultanze siano oggetto di confronto prima della seduta dell’Unità di
valutazione.
6. La rivalutazione del progetto
individuale può essere richiesta anche dall’utente stesso, o dal tutore, con
richiesta diretta all’Uvg dell’Asl
di residenza e con facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia e/o
da un’associazione di tutela.
7. Rispetto alla valutazione
effettuata a livello locale (Uvg dell’Asl di residenza o struttura ospitante), l’interessato, se
ne ha la capacità, o il familiare o il tutore o l’amministratore di sostegno,
può avvalersi, in sede valutativa o comunque prima che
le commissioni si siano formalmente espresse, della perizia di propri esperti
e/o farsi rappresentare da un’associazione di categoria e/o di volontariato che
opera a difesa dei diritti delle persone anziane.
8. Visti i bisogni e gli obiettivi definiti, viene redatto il programma assistenziale individuale (Pai in allegato) che deve contenere, tra l’altro:
a) l’indicazione dei tempi di
verifica e/o di rivalutazione del medesimo, da effettuarsi
in via diretta – per tramite del referente individuato – attraverso il rapporto
con i responsabili del caso individuati all’interno dei servizi sociali,
sanitari o delle strutture;
b) l’indicazione dei termini
entro i quali l’Unità di valutazione è tenuta a valutare le proposte di
modifica progettuale, formulate dai servizi che erogano gli interventi, a
seguito del mutamento della fascia assistenziale e/o
del livello di intensità delle prestazioni.
9. La fascia di
intensità assistenziale è individuata nell’ambito del progetto
personalizzato, in base alla tipologia del bisogno.
Il livello di complessità della
prestazione è determinato in riferimento alla
composizione delle risorse professionali impegnate ed alla loro articolazione
nel progetto personalizzato.
Il monitoraggio dell’andamento
dei progetti è governato dall’Uvg ed attuato dagli
enti erogatori delle prestazioni residenziali.
10. L’esito della valutazione viene comunicato al richiedente per iscritto, tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dalla data di protocollo
della domanda completa.
Per particolari situazioni necessitanti di
ulteriori approfondimenti si sospende temporaneamente la decisione, dandone
comunicazione per iscritto al richiedente. Dalla data di tale comunicazione
decorrono nuovamente i suddetti termini.
11. Per il raggiungimento degli obiettivi
fissati con il presente regolamento è indispensabile che il livello qualitativo
e quantitativo del soddisfacimento delle domande in rapporto al fabbisogno
avvenga mediante l’informatizzazione di tutte le attività socio-sanitarie espletate nella rete integrata dei servizi distrettuali ed
aziendali.
12. Qualora all’atto
dell’ingresso in struttura l’evoluzione del bisogno dell’utente sia tale da
richiedere un adeguamento del progetto individuale definito dall’Uvg, l’équipe multidisciplinare
lo propone nell’ambito del Pai, con riferimento alla
valutazione sullo stato di salute dell’ospite effettuata dal medico di medicina
generale che ha in cura il paziente, dandone immediata
comunicazione all’Uvg, la quale è tenuta ad
esprimere eventuali diverse determinazioni entro i successivi trenta giorni.
L’andamento del Pai è soggetto
a periodiche verifiche da parte dell’équipe della
struttura, entro i termini previsti nel progetto individuale o, comunque, a fronte dell’insorgere di variazioni delle
condizioni psico-fisiche dell’ospite.
La struttura residenziale
comunica all’Uvg eventuali variazioni dei bisogni,
unitamente alla valutazione sullo stato di salute dell’ospite effettuata dal
medico di medicina generale, proponendo la relativa
fascia/livello prestazionale adeguati all’evolvere
della situazione monitorata.
Art. 10 (Selezione ed attivazione
degli interventi)
1. Il modello operativo delle
Unità di valutazione dell’Asl 5 è finalizzato alla
presa in carico delle persone anziane non autosufficienti alle quali si intende garantire la continuità delle cure. Ogni persona
valutata ha pertanto facoltà di richiedere uno o più interventi, tra quelli
indicati all’articolo 8, comma 2, del presente regolamento, e non
obbligatoriamente il ricovero in struttura.
2. Dal momento della presa in
carico con l’intervento ritenuto più idoneo in sede di valutazione, viene garantito all’assistito il costante monitoraggio della
sua situazione. All’aggravarsi della condizione dell’anziano si risponde
pertanto con la rivalutazione del caso e con la proposizione degli interventi
di volta in volta più adeguati all’evoluzione della situazione. Il fine ultimo
della presa in carico così condotta è di assicurare la continuità assistenziale dell’anziano accompagnando l’evoluzione della
sua storia.
3. Qualora le risorse necessarie
a realizzare il progetto assistenziale
individualizzato non risultino immediatamente disponibili, la continuità
assistenziale è messa in atto mediante la programmazione di interventi
alternativi appropriati alla situazione da trattare, impiegando le risorse
disponibili nell’ambito delle rete complessiva dei servizi per anziani
esistenti nell’Asl, a livello territoriale e/o
ospedaliero e/o nell’Ente gestore socio-assistenziale.
Contemporaneamente la segreteria
dell’Unità di valutazione geriatrica distrettuale provvede alla compilazione di
graduatorie, distinte per tipologie di interventi,
mediante l’attribuzione del punteggio derivante dalla valutazione/rivalutazione
sanitaria e sociale. In caso di parità di punteggio si tiene conto dell’ordine
cronologico della richiesta di prima valutazione.
4. Le persone anziane che
richiedono gli interventi di cui all’art. 8 del presente regolamento vengono inserite nella specifica graduatoria secondo i
criteri di cui al comma precedente e non maturano alcun aumento automatico del
punteggio legato alla data della domanda. Gli utenti hanno facoltà di
richiedere, trascorsi sei mesi dalla precedente valutazione, una successiva
valutazione in caso di aggravamento delle proprie
condizioni. Tale rivalutazione può anche avvenire su
proposta del responsabile del caso.
5. L’utente, e/o la persona
individuata a rappresentarlo, è tenuto a pronunciarsi sull’accettazione o meno
dell’intervento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della proposta da
parte delle segreterie dell’Uvg
distrettuale. La mancata comunicazione scritta nel termine previsto viene considerata alla stregua di un rifiuto temporaneo, che
consente all’amministrazione di proporre
l’intervento all’utente successivo in graduatoria. Il rifiuto temporaneo diviene cancellazione definitiva dalla graduatoria, qualora l’utente
non comunichi, con raccomandata, la sua volontà dopo 5 giorni dalla
successiva notifica.
6. Nel caso in cui l’anziano
collocato in graduatoria rifiuti l’intervento
richiesto viene depennato dalla specifica lista d’attesa. È
fatta salva la possibilità di permanere nelle graduatorie relative ad
altri interventi, così come di presentare nuove richieste di valutazione di
norma dopo 6 mesi dalla formalizzazione della rinuncia all’intervento.
7. L’Unità di valutazione
geriatrica distrettuale compila ed aggiorna puntualmente l’elenco generale di
tutte le persone anziane non autosufficienti in carico/lista d’attesa per gli
interventi di cui all’articolo 8, comma 2, del presente regolamento. Detto
elenco non costituisce graduatoria in quanto tale, ma viene
utilizzato per il monitoraggio e per la programmazione delle attività
distrettuali. La rilevazione delle liste d’attesa avviene
esclusivamente attraverso l’esame delle singole graduatorie d’intervento, a
loro volta aggiornate attraverso le procedure di rivalutazione descritte
nei commi precedenti.
8. L’Uvg
distrettuale redige un verbale sintetico della singola seduta, sottoscritto al
termine della stessa da parte dei partecipanti. Il verbale viene
depositato ed è consultabile presso la segreteria dell’Uvg
distrettuale.
9. Il sistema di cui sopra,
valido per la quasi totalità dei casi, non può tenere conto di situazioni in
cui si ravvisino caratteri di urgenza per aspetti
sanitari e/o sociali, che andranno definiti nell’ambito dei lavori della
commissione, dal momento che possono variare a seconda delle problematiche di
ciascun territorio. In queste situazioni il presidente può assumere un
provvedimento, dandone comunicazione nella prima
seduta della commissione.
Art. 11 (Inserimenti residenziali)
I ricoveri presso le strutture residenziali possono
essere di due tipi:
• definitivi (tra i quali le
convenzioni ad personam);
• temporanei (ricoveri di
sollievo, percorsi di continuità assistenziali).
Ricoveri temporanei:
a) Ricoveri di sollievo. Per
ricovero di sollievo si intende un ricovero temporaneo
della durata massima di due mesi avente la finalità di alleviare i familiari
nell’assistenza e/o cura del soggetto, inserito in un progetto assistenziale
condiviso con l’interessato. È realizzabile qualora l’anziano sia inserito in
una rete familiare in grado di rispondere ai bisogni assistenziali
dello stesso qualora compaia un evento che scompensi temporaneamente la
situazione, risolvibile attraverso l’allontanamento temporaneo dell’anziano dal
suo contesto di vita, qualora sia possibile il rientro a domicilio dopo
valutazione della sua fattibilità. Si considerano eventi temporanei che
giustificano il ricovero di sollievo: la carenza o
l’assenza di assistenza erogata dalla rete (malattia del familiare di supporto,
ferie del familiare o del personale addetto all’assistenza, chiusura estiva dei
servizi di supporto, stress dei familiari, adeguamento strutturale
dell’abitazione). Di norma non è rinnovabile, né ripetibile prima che sia trascorso un anno. All’atto del ricovero il familiare
deve sottoscrivere una dichiarazione di impegno a
creare le condizioni necessarie per consentire il rientro nel proprio domicilio
all’atto delle dimissioni, nel caso in cui le condizioni cliniche non si siano
aggravate rispetto alla data di inserimento dell’ospite. Sarà data priorità
alle richieste dell’anziano/richiedente che non ha richiesto il ricovero
definitivo;
b) Percorsi di continuità assistenziale. Si richiamano le Dgr
n. 41-5952 del 7 maggio 2002 e n. 72-14420 del 20 dicembre 2004 per quanto
attiene il percorso definito nell’allegato A, che prevedono la stipula di
protocolli d’intesa tra Aso (Aziende sanitarie
ospedaliere), Asl ed Enti gestori.
Art. 12 (Tutele)
L’Uvg
distrettuale segnala, all’autorità giudiziaria competente, quando nel corso
della valutazione riscontra la necessità di misure di protezione delle persone
prive in tutto, o in parte, di autonomia per effetto
di infermità, menomazioni fisiche o psichiche che si trovano nell’impossibilità
o nell’incapacità di provvedere ai propri interessi.
Art. 13 (Ricorsi e accesso agli atti)
La Commissione centrale per le
rivalutazioni cliniche di cui alla Dgr n. 74-28035
del 2 agosto 1999, integrata con le figure professionali in possesso di
specifica competenza sull’area degli anziani, da individuarsi con apposito provvedimento regionale, costituisce il livello di
riferimento e di garanzia in ordine alle eventuali controversie che dovessero
insorgere fra i diversi soggetti (Asl, soggetti
gestori socio-assistenziali, gestori dei presidi residenziali o relativi
organismi rappresentativi, utenti/familiari/ tutori/associazioni
rappresentative) in merito alle valutazioni e rivalutazioni espresse a livello
locale.
Art. 14 (Norme transitorie)
L’applicazione del presente
regolamento decorre dalla data di deliberazione.
Nei 30 giorni successivi le
segreterie delle Uvg distrettuali procedono
a congelare i punteggi degli utenti in graduatoria. Dopodiché
i nuovi inserimenti in graduatoria avverranno secondo i criteri di cui al
presente regolamento.
In caso di rivalutazione di un
utente già presente in graduatoria, quest’ultimo
mantiene il punteggio più favorevole tra quello accumulato alla data di
congelamento dei punteggi e quello della nuova valutazione.
N.B. Fanno parte integrante del regolamento il modello di presentazione
delle domande e quello relativo al Piano assistenziale
individuale.
(1) Il Csa aveva segnalato
la propria contrarietà alla previsione di liste d’attesa (cfr.
l’articolo 10 del regolamento) tenuto conto che, ai
sensi dell’articolo 54 della legge 289/2002, è confermato anche nei riguardi
degli anziani non autosufficienti, il diritto esigibile alla continuità delle
cure sanitarie e socio-sanitarie. Per ottenere il rispetto di detto diritto è,
tuttavia, sufficiente la non accettazione delle dimissioni da ospedali e da
case di cura private e convenzionate fino a quando,
nei casi in cui non siano praticabili le cure domiciliari, non è disponibile il
posto letto presso una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale). Il Csa aveva, inoltre, chiesto che all’Uvg
venissero attribuiti i compiti delle Uvh (Unità valutative handicap) per quanto concerne le
provvidenze (permessi, ecc.) concernenti gli anziani cronici non
autosufficienti ed i dementi senili in modo che gli utenti avessero un unico
riferimento. L’Asl
(2) Molto opportunamente l’Asl
(3) Le domande possono essere presentate anche alla
segreteria dei distretti sanitari o agli uffici territoriali degli Enti gestori
della attività socio-assistenziale.
www.fondazionepromozionesociale.it