Prospettive assistenziali, n. 153, gennaio - marzo 2006
DELIBERA
DEL CONSORZIO TRA I COMUNI DI COLLEGNO E GRUGLIASCO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI DEI DESTINATARI
DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
In data 22 febbraio 2006 l’Assemblea del Cisap (Consorzio intercomunale dei servizi alla persona dei
Comuni di Collegno e Grugliasco,
Torino) ha approvato una importantissima delibera, la
prima in Italia, in cui sono precisati «i criteri di individuazione dei destinatari degli
interventi e dei servizi sociali consortili e di definizione dei loro diritti». Il provvedimento è stato redatto in modo
da renderlo operativo sotto tutti i punti di vista:
diritti degli utenti, definizione delle funzioni delegate al Consorzio e degli
obiettivi da conseguire, puntuale elencazione delle prestazioni e dei relativi
standard, organizzazione e localizzazione dei servizi, norme a tutela degli
aventi diritto, le contribuzioni a carico degli utenti.
La delibera recepisce
correttamente le norme della legge della Regione Piemonte n. 1/2004 che, anche
a seguito delle pressioni esercitate dal Csa
(Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base), prevede alcuni
diritti esigibili.
Come è già stato osservato (cfr. Giuseppe D’Angelo, “La
nuova legge regionale piemontese sull’assistenza”, Prospettive assistenziali, n. 147, 2004), per quanto riguarda i
diritti effettivamente azionabili da parte dei cittadini «si tratta di una
sostanziale novità rispetto alla legge 328/2000 che, com’è risaputo, ha
previsto solo delle “priorità” all’accesso al sistema dei servizi per le
persone in determinate situazioni di disagio, non riconoscendo alcun nuovo
diritto».
L’articolo 22 della citata legge della
Regione Piemonte n. 1/2004 al comma 1 prevede quanto segue: «
Per quanto concerne le contribuzioni a carico degli
utenti, nella delibera in oggetto è prevista la corretta applicazione dei
decreti legislativi 109/1998 e 130/2000.
Con l’applicazione della delibera del 22 febbraio 2006,
l’Assemblea consortile dei Comuni di Collegno e Grugliasco ha definito le sopra richiamate «modalità previste dall’ente
gestore». Di conseguenza ha emanato le
disposizioni occorrenti affinché i cittadini in situazione di bisogno possano rivendicare il loro diritto alle prestazioni
socio-assistenziali e presentare ricorso nei casi in cui gli interventi non
vengano forniti o vengano erogati in misura non adeguata alle esigenze.
Nello stesso tempo i dirigenti e gli operatori del
Consorzio sono posti in grado di conoscere gli interventi che devono essere
assicurati ai cittadini. Tutti questi elementi costituiscono, inoltre, la base
imprescindibile per impostare una programmazione concreta, fondata cioè sulle decisioni assunte dal livello politico a favore
della popolazione destinataria degli interventi socio-assistenziali.
Ricordiamo, altresì, che nella legge della Regione
Piemonte n. 1/2004 è stabilito all’articolo 35, comma 2 che i Comuni sono
tenuti a garantire risorse finanziarie tali da assicurare «il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio
territorio».
Preso atto dell’enorme importanza del riconoscimento a
favore dei soggetti deboli di diritti effettivamente esigibili, auspichiamo che
provvedano in tal senso le altre Regioni, comprese quelle (Calabria, Emilia
Romagna, Lombardia, Puglia e Toscana) che hanno recepito
la legge 328/2000 di riforma dell’assistenza senza prevederne alcuno.
È, altresì,
necessario e urgente che anche i Comuni singoli e associati adattino i loro
provvedimenti, in particolare quelli relativi al
settore socio-assistenziale, alle effettive esigenze delle persone in
difficoltà.
TESTO DELLA DELIBERA
DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DI COLLEGNO E GRUGLIASCO DEL 22 FEBBRAIO 2006
Premessa
Secondo
l’impostazione voluta dai Comuni di Collegno e Grugliasco, l’attività del Cisap
(Consorzio intercomunale dei servizi alla persona) deve essere espletata a beneficio della comunità locale nel suo
complesso e a tal fine deve concretizzarsi nella fornitura di prestazioni e servizi
– gratuiti o a pagamento – a tutti i cittadini in condizioni di difficoltà
personale o familiare.
Tutela dei diritti ed offerta di opportunità
sono dunque gli elementi sui quali si è incentrata l’attenzione del Consorzio. Diritti
esigibili per i (relativamente pochi) cittadini in condizioni di grave disagio
ed opportunità per i cittadini (potenzialmente “tutti”) che, pur essendo in
difficoltà personale o familiare, sono in grado di
“mettere in campo” risorse proprie.
Ai minori privi delle cure familiari, ai soggetti con
handicap intellettivi, agli anziani non in grado di provvedere alle proprie
esigenze, alle gestanti e madri in difficoltà e a tutte le persone che necessitano di prestazioni specifiche per uscire dalla
schiavitù dell’emarginazione, non basta infatti assicurare che non verranno
esclusi e che non saranno ostacolati da barriere informative, culturali o
fisiche nell’accesso ai servizi (1).
La legge 8 gennaio 2004 n. 1 della Regione Piemonte – che
detta le “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
legislazione di riferimento” – pur ribadendo, all’articolo 22, il concetto di
“accesso prioritario” per le fasce più deboli, riconosce «a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità
previste dall’ente gestore istituzionale, le prestazioni sociali di livello
essenziale di cui all’articolo 18».
Nonostante la mancata definizione degli standard delle
prestazioni da garantire (l’articolo 18 si limita infatti
ad elencare le prestazioni di livello essenziale) è dunque opportuno che gli
Enti gestori si impegnino ad assicurare alle persone in condizione di maggiore
debolezza il diritto all’assistenza, non in via prioritaria, ma in regime di
certezza.
La programmazione locale ed il quadro regolamentare
devono pertanto prevedere che a queste persone vengano, in ogni caso, garantite le prestazioni necessarie provvedendo
alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie, umane e patrimoniali
destinate alla realizzazione dei servizi preposti ad
erogare le prestazioni di livello essenziale.
Assicurare il
diritto all’assistenza sociale e socio-sanitaria
Il Piano sanitario nazionale 2003-2005 (2) individua –
tra gli obiettivi generali di salute assegnati al sistema sanitario – quello relativo alla “salute nel sociale”. Il target di tale obiettivo è rappresentato
dai poveri ed emarginati; dai minori in generale e da quelli vittime di
maltrattamento ed abuso in particolare; dalle persone con problemi di salute
mentale; dai tossicodipendenti; dalle persone detenute; dagli immigrati.
A fronte di tale “popolazione obiettivo” non sorprende
che, prima di declinare l’obiettivo generale nei sub
obiettivi specifici, si precisi che «nessun
sistema sanitario, per quanto tecnicamente avanzato, può soddisfare a pieno la
propria missione se non è rispettoso dei principi fondamentali di solidarietà
sociale e di integrazione socio-sanitaria».
I “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale” – sanciti dall’articolo 2 della nostra Costituzione
– devono dunque tradursi in diritti esigibili alle prestazioni, in particolare
per le fasce più deboli della popolazione. Anche perché – in materia di integrazione socio-sanitaria – le “questioni di
principio” hanno una immediata ricaduta in termini di sostanza. Non è infatti indifferente – per il cittadino – se una
determinata prestazione compete istituzionalmente al sistema sanitario o a
quello socio-assistenziale. Nel primo caso si può parlare di diritto soggettivo
a beneficiare di prestazioni erogate nell’ambito di livelli essenziali di assistenza definiti, mentre, nel secondo, non sono a tutt’oggi previste prestazioni esigibili su base nazionale,
fatta salva la vigenza degli articoli 154 e 155 del regio decreto n. 773/1931
che individuano nel comune il
soggetto tenuto a disporre il ricovero in istituto (unica prestazione alla
quale hanno diritto i cittadini italiani inabili al lavoro e privi di mezzi)
per i minori, i soggetti con handicap e gli anziani in gravi difficoltà
socio-economiche.
Per quanto attiene alla esigibilità
delle prestazioni inserite tra i livelli essenziali di assistenza è dunque
rassicurante constatare che la legge 8 gennaio 2004 n. 1 della Regione Piemonte
recepisce quanto disposto dalla normativa nazionale in materia socio-sanitaria.
Con riferimento alle “Funzioni delle Aziende sanitarie
locali” nell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 1/2004 si precisa infatti che queste ultime «assicurano, secondo la normativa vigente e secondo le modalità
individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi delle attività
territoriali e nei piani di zona, le attività sanitarie a rilievo sociale e le
prestazioni ad elevata integrazione sanitaria garantendone l’integrazione, su
base distrettuale, con le attività sociali a rilievo sanitario di competenza
dei comuni».
Coerentemente con tale impostazione l’articolo 9, comma
5, della stessa legge regionale assegna alla competenza dei soggetti gestori
dei servizi sociali «le attività sociali a rilievo sanitario» con l’obbligo di garantirne
«l’integrazione, su base distrettuale,
con le attività sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata
integrazione sanitaria di competenza delle Asl».
La normativa della Regione Piemonte sancisce quindi che
le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria si sostanziano nella messa a
disposizione delle competenze professionali di area
sociale – necessarie per la realizzazione dei percorsi integrati socio-sanitari
– e nell’assolvimento della funzione di sostegno economico nei confronti degli
utenti che – a causa del basso livello di reddito – non possono assumere a
proprio carico gli oneri degli interventi. Il complesso delle prestazioni assistenziali e riabilitative viene pertanto fatto afferire – come del resto prevede l’articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992 – alla fattispecie
delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ed a quelle ad elevata
integrazione.
Da ciò deriva la competenza delle unità sanitarie locali ad assicurare l’erogazione delle
prestazioni socio-sanitarie, attraverso modalità organizzative che consentano la valutazione multidisciplinare
del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e
la valutazione periodica dei risultati ottenuti (3).
Dunque, per sintetizzare, si può
affermare che:
1) sono esigibili per legge i diritti alle prestazioni
sanitarie (4) e a quelle socio-sanitarie pur con contribuzione da parte degli
utenti;
2) qualora detti utenti non siano
in condizione di pagare il dovuto, spetta ai Comuni integrare la spesa attingendo
ai fondi propri, a quelli regionali ed alle quote del fondo nazionale per le
politiche sociali che – tramite le Regioni – viene
ripartito tra gli enti gestori dei servizi sociali.
Se è (relativamente) semplice
vincolare le risorse consortili da destinare all’assolvimento dei doveri
istituzionali nei confronti dei destinatari di prestazioni socio-assistenziali
di livello essenziale, meno agevole è ottenere che l’Azienda sanitaria di
riferimento assolva ai propri obblighi per quanto
attiene alle prestazioni afferenti all’area socio-sanitaria (5).
Il Consorzio è pertanto chiamato
a svolgere una funzione promozionale nei confronti dell’Azienda sanitaria
locale affinché, a livello distrettuale, venga
garantito agli aventi diritto l’accesso alle prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie di livello essenziale.
Le funzioni delegate al consorzio
Al Consorzio – in
quanto ente delegato – è richiesto di esercitare le funzioni comunali
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale di
cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2004 e,
nell’ambito di queste, di:
• programmare e
realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a rete,
stabilendone le forme di organizzazione e di
coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogare i
relativi servizi secondo i principi individuati dalla legge regionale 1/2004 al
fine di realizzare un sistema di interventi omogeneamente distribuiti sul
territorio;
•
supportare – per quanto di competenza – i Sindaci nell’esercizio delle funzioni
di tutela socio-sanitaria e del diritto alla salute per i loro cittadini in applicazione di
quanto disposto dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni;
•
esercitare le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle province, ai sensi dell’articolo 8,
comma 5, della legge 328/2000 e secondo quanto previsto dall’articolo 5 della
legge regionale 1/2004;
• esercitare le
funzioni amministrative relative all’organizzazione e gestione delle attività
formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori
dei servizi sociali, individuate nei piani di zona di
cui all’articolo 17 della legge regionale 1/2004;
•
esercitare le funzioni amministrative relative all’autorizzazione, alla
vigilanza e all’accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semi
residenziale;
• elaborare ed
adottare, mediante accordo di programma, i piani di zona relativi
agli ambiti territoriali di competenza, garantendo, nella realizzazione
del sistema dei servizi sociali, l’integrazione e la collaborazione di tutti i
soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla programmazione, alla gestione
e allo sviluppo dei servizi;
• promuovere lo
sviluppo di interventi di auto aiuto e favorire la
reciprocità tra i cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
• coordinare
programmi, attività e progetti dei vari soggetti che operano nell’ambito
territoriale di competenza per la realizzazione di interventi
sociali integrati;
•
adottare ed aggiornare la carta dei servizi di cui all’articolo 24 della legge
regionale 1/2004;
• garantire ai
cittadini l’informazione sui servizi attivati, l’accesso ai medesimi e il
diritto di partecipazione alla verifica della qualità dei servizi erogati.
L’esercizio doveroso delle funzioni
Il perseguimento
della tutela del diritto all’assistenza sociale nell’ambito intercomunale
comporta l’assunzione – da parte del Consorzio – dell’esercizio doveroso delle
funzioni delegate a beneficio dei destinatari degli
interventi e dei servizi sociali – individuati in base ai criteri indicati dal
titolo V della legge regionale 1/2004 – al fine di renderne effettivi i
diritti.
In particolare al
Consorzio è richiesto di:
• assicurare a
ciascun cittadino che ne abbia titolo ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, della legge regionale 1/2004 e che sia residente
nell’ambito consortile il diritto di esigere – secondo le modalità e con i
criteri previsti dai regolamenti del consorzio – le prestazioni sociali di
livello essenziale di cui all’articolo 18 della legge regionale 1/2004
garantendo ad esso il ricorso per opposizione contro l’eventuale motivato
diniego ad erogare le prestazioni richieste;
• assicurare
priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni
erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali locali ai
soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità
totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine
fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e
nel mercato del lavoro, nonché ai soggetti sottoposti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;
• assicurare il
diritto di tutti i cittadini dell’ambito consortile ad avere informazioni sui
servizi, sui livelli essenziali di prestazioni sociali e socio-sanitarie
erogabili, sulle modalità di accesso e sulle tariffe
praticate nonché a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei
servizi sociali e socio-sanitari;
• assicurare ai
singoli utenti ed alle loro famiglie il diritto a partecipare alla definizione
del progetto personalizzato e al relativo contratto informato.
I soggetti aventi diritto
Al fine di evitare
divaricazioni tra diritti proclamati e diritti effettivamente esigibili è
necessario procedere alla preventiva definizione dei parametri di valutazione
delle condizioni di difficoltà che,
rientrando nell’area della tutela del diritto all’assistenza sociale,
richiedono interventi assistenziali garantiti e livelli di servizi atti a tutelare
efficacemente le posizioni soggettive ed a rendere esigibili i diritti
soggettivi riconosciuti. Tali condizioni sono individuate come segue:
• i minori in tutto
o in parte privi delle indispensabili cure familiari, siano essi nati nel o
fuori del matrimonio;
• le persone con
handicap intellettivi totalmente o gravemente prive di autonomia
che necessitino di sostegno per la permanenza in famiglia o di inserimento in
comunità alloggio;
• i soggetti colpiti
da altri handicap, anche plurimi, che necessitano di
aiuti specifici per poter acquistare la massima autonomia possibile nel
rispetto del diritto all’autodeterminazione;
• gli anziani che
non sono in grado di provvedere alle proprie esigenze
di vita;
• le gestanti e
madri in gravi difficoltà personali alle quali va
altresì fornita la necessaria consulenza psico
sociale per il loro reinserimento e per il responsabile riconoscimento o non
riconoscimento dei loro nati;
• le persone che
vogliono uscire dalla schiavitù della prostituzione;
• i soggetti senza
fissa dimora;
• gli altri individui che necessitano di prestazioni specifiche se si vuole evitare la
loro emarginazione.
Le prestazioni essenziali di assistenza sociale
I cittadini che si
trovano nelle sopra elencate condizioni hanno diritto
di accedere ai servizi e alle prestazioni
di cui all’articolo 18 della legge regionale 1/2004 ed a misure ed interventi
socio-assistenziali e sociali a rilevanza sanitaria volti:
• all’informazione
ed alla consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per la fruizione dei servizi (comma 1, lettera h);
• al superamento
delle carenze del reddito familiare e di contrasto
della povertà (comma 1, lettera a);
•
a favorire il mantenimento al domicilio delle persone e lo sviluppo della loro
autonomia (comma 1, lettera b);
•
al superamento – per quanto di competenza consortile – degli stati di disagio
sociale derivanti da forme di dipendenza (comma 1, lettera g);
• al sostegno e alla
promozione dell’infanzia, della adolescenza e delle
responsabilità familiari e alla tutela dei diritti del minore e della donna in
difficoltà (comma 1, lettere d ed e);
•
alla piena integrazione delle persone disabili e al soddisfacimento delle loro
esigenze di tutela residenziale e semi residenziale in quanto persone non autonome e/o non
autosufficienti (comma 1, lettere f e c);
•
al soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semi residenziale
delle persone adulte o anziane non autonome e non autosufficienti (comma 1, lettera c);
Il Consorzio
assicura inoltre ogni altro
intervento qualificato quale prestazione sociale o sociale a rilevanza
sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza,
secondo la legislazione vigente.
In particolare sono
individuate le seguenti prestazioni essenziali che vengono
assicurate alle persone rientranti nell’area della tutela del diritto
all’assistenza sociale:
• segretariato
sociale. Gli operatori addetti forniscono informazioni sui servizi erogati dal
Consorzio ed orientano il cittadino all’utilizzo dei servizi sociali, educativi
e sanitari del territorio;
• assistenza sociale
professionale. l’assistente
sociale accoglie il cittadino in difficoltà con il quale concorda un progetto di intervento finalizzato a sostenerlo attraverso
l’erogazione delle prestazioni necessarie. Nel progetto – a richiesta
dell’interessato – viene coinvolto anche il nucleo di
appartenenza dell’utente;
• assistenza
economica ed esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Il servizio
eroga sussidi economici – continuativi, temporanei o straordinari
– ed esenzioni dal pagamento dei ticket sanitari in favore di persone
singole o di famiglie con redditi insufficienti a garantire condizioni minime
di sussistenza;
• assistenza
domiciliare e personale autogestita. attraverso un apposito
“sportello socio-sanitario distrettuale” vengono forniti servizi di aiuto alla
persona ed alle famiglie per cittadini in condizioni di autonomia ridotta o
compromessa. In alternativa all’utilizzo di
prestazioni fornite attraverso le cooperative – concessionarie del servizio –
al cittadino è offerta la possibilità di fruire di contributi finalizzati
all’assunzione diretta degli assistenti familiari o personali;
• assistenza educativa individuale e di strada. Il
servizio educativo individuale viene attivato
direttamente dal consorzio –
anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria – ed è finalizzato
al sostegno dei minori appartenenti a famiglie con gravi carenze nell’esercizio
delle funzioni genitoriali o in condizioni di
particolare difficoltà. L’educativa di strada è rivolta a gruppi di
giovanissimi e di giovani che tendono ad avere comportamenti di tipo marginale
o deviante;
• interventi per minori ed incapaci in collaborazione con
l’autorità giudiziaria. l’attività
è finalizzata alla tutela dei minori – su mandato dell’autorità giudiziaria
competente – ed al sostegno delle persone adulte incapaci nei cui confronti venga disposta una amministrazione di sostegno o sia
promosso un procedimento di inabilitazione o di interdizione;
• affidamenti educativi diurni e residenziali di minori e
adozioni. L’affidamento è un servizio di sostegno alla famiglia con gravi
difficoltà sociali ed educative e viene prestato,
volontariamente, da un’altra famiglia per il periodo di tempo strettamente
necessario a superare la situazione problematica. L’affidamento può essere a
parenti o a terzi (adulti non legati da rapporti di parentela con l’affidato) e
può essere “diurno” – quando limitato a poche ore durante la giornata – o
“residenziale” quando il minore va a vivere, temporaneamente, presso la famiglia
affidataria. L’adozione è un provvedimento disposto
dal Tribunale per i minorenni in favore di minori in stato di
abbandono e che sono stati dichiarati adottabili;
• affidamenti intra-familiari,
di vicinato e residenziali di persone anziane o disabili. il Consorzio riconosce il volontariato
intra-familiare. Alle famiglie che continuano a farsi carico di un congiunto
ultra diciottenne in situazione di particolare gravità e frequentante i centri
diurni o di una persona ultra sessantacinquenne in condizioni di non
autosufficienza, viene fornito un contributo mensile,
a titolo di rimborso forfetario delle spese vive sostenute, comprese quelle
derivanti dalla necessità di provvedere a brevi sostituzioni dei familiari
nelle funzioni di aiuto alla persona;
• inserimenti in centri diurni e in strutture
residenziali. il Consorzio e
l’Azienda sanitaria provvedono – nell’ambito delle rispettive competenze e sulla base di specifici accordi – all’inserimento in centri
diurni, in gruppi appartamento ed in comunità alloggio dei disabili
intellettivi, sulla base di un apposito progetto assistenziale individuale
predisposto dalla competente Unità di valutazione. In modo analogo si procede
per gli adulti ed anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti che
richiedono l’inserimento in centri diurni o in residenze sanitarie assistenziali. Il Consorzio provvede inoltre direttamente
all’inserimento in attività educative diurne e in comunità dei minori per i
quali tali interventi si rendano necessari.
Gli standard assistenziali e gli operatori addetti
Il Consorzio eroga i servizi sociali e sociali a
rilevanza sanitaria mediante personale dipendente – che opera presso sedi
decentrate territorialmente e presso la sede del distretto sanitario – o
attraverso le cooperative sociali alle quali vengono
assegnate, in regime di concessione, specifiche attività (assistenza
domiciliare ed educativa, centri diurni, gruppi appartamento, comunità
alloggio).
La “concessione
di pubblico servizio” è infatti lo strumento di cui la legge si serve per delegare
a privati l’esercizio di servizi di esclusiva pertinenza, relativamente alla
titolarità, delle pubbliche amministrazioni (6).
In tal modo il Consorzio ha cercato di coniugare, in modo
corretto, il principio di sussidiarietà – che prevede
il coinvolgimento del Terzo Settore nella programmazione e nella gestione dei
servizi – con la necessità di affermare che la titolarità – e quindi la
responsabilità – dei servizi preposti ad erogare prestazioni di livello
essenziale deve rimanere pubblica.
I contratti di concessione prevedono che le cooperative
assicurino gli standard numerici di personale assistenziale
ed educativo concordati tra il Consorzio e le associazioni rappresentative
degli utenti. Per quanto attiene alle strutture diurne e residenziali per i
soggetti con handicap i livelli di assistenza sono
maggiorati del 25% rispetto agli standard minimi regionali previsti dalla
delibera della Giunta regionale piemontese n. 230/1997. A tutto il personale
operante nei servizi deve inoltre essere applicato il contratto collettivo
nazionale delle cooperative sociali.
Al fine di effettuare le
opportune verifiche sul funzionamento dei servizi è previsto che i contratti di
concessione indichino – oltre alle clausole necessarie a tutelare l’utenza –
anche le modalità di controllo che il Consorzio adotta relativamente al
personale (numero, qualifica ed orari, documentazione attestante il possesso
dei requisiti di studio e professionali, attestazioni comprovanti il regolare
versamento degli oneri contributivi, ecc.).
Una particolare attenzione è stata dedicata alle
strutture residenziali per minori e per persone adulte con handicap. Il modello
adottato è quello dei gruppi appartamento da 4/6 posti e delle comunità alloggio da 8/10 posti. Tutte le strutture sono inserite nel
vivo del contesto sociale in modo da evitare, o almeno
di ridurre, i nefasti effetti dell’emarginazione e da consentire, per quanto
possibile, un continuo interscambio con la popolazione.
Ai soggetti con handicap inseriti nelle strutture residenziali
viene garantito l’accompagnamento in caso di ricovero
in ospedale e tutta l’assistenza personale necessaria, evitando ogni richiesta
di “assistenza aggiuntiva” ai familiari, sia durante il ricovero ospedaliero
che in regime di permanenza presso le comunità o i gruppi appartamento.
I centri diurni per soggetti con handicap intellettivi
gravi erogano il servizio per otto ore al giorno per
cinque giorni la settimana ed è previsto che almeno un centro assicuri
l’attività anche nel periodo delle ferie estive.
Ad ulteriore garanzia
dell’utenza, oltre alla vigilanza sulle strutture effettuata dalla Commissione
aziendale Asl/Consorzio – che opera sulla base delle
vigenti disposizioni regionali – è data facoltà alle associazioni degli utenti
di accedere liberamente ai presidi per effettuare ogni opportuna verifica
sulle reali condizioni di permanenza degli assistiti (7).
Tutto il personale impiegato nei servizi di assistenza sociale ed alla persona – dal Consorzio così
come dalle cooperative – appartiene ai profili professionali previsti dalla
vigente normativa in materia di servizi sociali:
• assistenti sociali con diploma universitario conseguito
a seguito di corsi triennali e successivamente
abilitati all’esercizio della professione mediante superamento di un esame di
Stato ed iscrizione all’Albo professionale;
• educatori coordinatori con laurea in materie
umanistiche;
• educatori professionali con diploma di
educatore professionale o specializzato conseguito dopo aver frequentato
corsi triennali post diploma di scuola media superiore e riconosciuti dalla regione o conseguiti attraverso corsi
di laurea universitari;
• assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (Adest) ed operatori socio-sanitari (Oss)
in possesso dell’attestato regionale, post diploma
della scuola dell’obbligo, conseguito a seguito del superamento di un esame al
termine di specifici corsi di qualificazione professionale;
• assistenti familiari ed alla persona in possesso
dell’attestato di competenza rilasciato a seguito di corsi di formazione
finanziati dalla Regione e costituenti credito formativo
per la successiva qualificazione come Oss.
L’organizzazione e la localizzazione dei servizi
I servizi del
Consorzio sono organizzati per funzioni ed espletano
la propria attività mediante unità operative territoriali e/o attraverso gruppi
di lavoro e servizi con bacino d’utenza comunale o intercomunale. Vengono inoltre utilizzati i presidi diurni e residenziali
convenzionati afferenti alla rete dell’ambito consortile.
Le sedi territoriali
presso le quali operano gli uffici di servizio sociale
sono:
•
sede territoriale ACD (S. Maria,
Leumann, Terracorta, Regina
Margherita), Corso Francia 269, Collegno;
•
sede territoriale E (Concentrico, Borgo Nuovo, Oltre Dora, Savonera),
Viale Partigiani 50, Collegno;
•
sede territoriale F (S. Maria, S. Giacomo, Fabbrichetta) e sede territoriale G (Centro di Grugliasco), Via Di Nanni 28, Grugliasco;
• sede territoriale
BH (Paradiso di Collegno, S. Maria,
Centro Fornaci, S. Remo, Gerbido, Lesna,
Quaglia, Paradiso di Grugliasco) presso il centro civico di Viale Radich, Grugliasco;
sede distrettuale presso la quale è
attivo lo sportello socio-sanitario integrato per la fornitura delle
prestazioni socio sanitarie, Via Oberdan, Collegno;
• sede della
direzione presso la quale operano anche i gruppi pluriprofessionali
Asl 5-Cisap per affidi ed adozioni, Via Leonardo Da Vinci 135, Grugliasco.
Le sedi territoriali
assicurano stabilmente le funzioni di segretariato sociale e quelle di assistenza sociale professionale. L’utenza accede alle prestazioni attraverso dette sedi che
provvedono, secondo i casi, ad espletarle direttamente o ad attivare gli
interventi che vengono erogati dal Consorzio/dall’Asl
La rete dei presidi
semi residenziali e residenziali utilizzata dal
Consorzio/distretto n. 1 dell’Asl 5 è composta dalle
seguenti strutture:
• centro
diurno per persone con handicap affidato in gestione alla Cooperativa “Il
Margine”, Piazzale Avis, Collegno;
•
centro diurno per persone con handicap in concessione alla Cooperativa Chronos, Via Sestriere, Collegno;
•
centro diurno per persone con handicap in concessione al Consorzio di
cooperative sociali Naos, Via
•
centro diurno per persone con handicap in concessione al Consorzio di
cooperative sociali Naos, Via Di Nanni, Grugliasco;
• micro comunità per persone con handicap in concessione alla
Cooperativa “Il Margine”, Via Cotta, Grugliasco;
• micro comunità per persone con handicap affidata in
gestione alla Cooperativa “Chronos”, Via Galimberti, Grugliasco;
•
convivenza guidata per disabili in concessione alla Cooperativa “Chronos”, Via Curiel, Collegno;
•
comunità per persone con handicap assegnata all’Asl
per il superamento dell’ex reparto 11, Piazzale Avis,
Collegno;
•
comunità per persone con handicap in concessione alla Cooperativa Chronos, Via Sestriere, Collegno;
• comunità minori in
concessione alla Cooperativa “
• comunità diurna
per adolescenti della Cooperativa “
•
centro diurno per anziani non autosufficienti in concessione alla Cooperativa
“Il Margine”, Via Cotta, Grugliasco.
Sin dal 2000 è stato
attivato il sistema sperimentale di accreditamento di
tre cooperative sociali, che
forniscono assistenza domiciliare attraverso lo sportello socio-sanitario
distrettuale attivato presso il distretto sanitario in via Oberdan, Collegno.
Attraverso lo
sportello è inoltre possibile accedere al centro di
documentazione sulla disabilità ed alla fornitura di servizi di supporto alle
famiglie dei minori con handicap.
È inoltre attivo uno sportello di informazione
sociale gestito in partnership con
Norme a tutela degli aventi diritto
Le prestazioni
essenziali di assistenza sociale vengono erogate sulla
base di specifici regolamenti consortili - e/o dell’Azienda sanitaria
competente per territorio – che stabiliscono i diritti ed i doveri da
rispettare nel rapporto tra il cittadino e gli operatori addetti al fine di
assicurare il migliore funzionamento dei servizi di assistenza sociale e di
aiuto alla persona ed alle famiglie ed in particolare:
• requisiti e
criteri di accesso alla prestazione e tempi di
erogazione (chi ha diritto ed a che cosa, entro quanto tempo);
• eventuale concorso
al costo dei servizi in base al reddito (quanto si deve pagare e per quali
prestazioni);
• partecipazione del
cittadino nella scelta delle prestazioni che gli necessitano
(chi fa che cosa, come e per quanto tempo);
• verifica con il
cittadino dei risultati attesi (come e quanto è migliorata la situazione
problematica):
•
vincoli al rispetto delle regole stabilite e forme di controllo (finalizzate ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite ai servizi).
A tutela dei diritti
dei cittadini ogni regolamento del Consorzio deve, in
ogni caso, prevedere che:
• nei procedimenti ad istanza di
parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunichi tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all’accoglimento della domanda. I cittadini richiedenti, entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere
il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale (8);
• al cittadino richiedente sia data la possibilità di
ricorrere, in caso di diniego alla richiesta di servizi o prestazioni, al
Presidente del Consorzio entro trenta giorni dalla comunicazione scritta che
deve essere obbligatoriamente inviata all’interessato. Nella comunicazione deve
essere altresì indicato il provvedimento adottato e fornita
ogni indicazione utile alla presentazione del ricorso. Il Presidente provvede a fornire risposta scritta entro i termini previsti
dalle leggi vigenti e dai regolamenti del Consorzio.
Una ulteriore tutela dei diritti dei
cittadini è rappresentata dalla possibilità di formulare osservazioni e
reclami. L’osservazione ed il reclamo servono infatti
al miglioramento continuo dei servizi consortili e sono il segno dell’interesse
per l’attività e per i servizi offerti.
Le osservazioni ed i reclami da parte dei cittadini vengono raccolti dalle segreterie delle sedi del Consorzio
alle quali vengono rivolte e trasmesse alle direzioni dei servizi interessati
che provvedono ad effettuare le opportune verifiche. Il direttore provvede a correggere l’errore segnalato; all’eventuale
variazione della procedura adottata ai fine di non ripetere l’errore; a fornire
risposta scritta al cittadino che ha inoltrato il reclamo entro un massimo di
quindici giorni dalla ricezione. I reclami sono quindi trasmessi alla direzione
del Consorzio che provvede all’archiviazione su carta e su banca dati.
Oneri economici delle prestazioni
L’Assemblea consortile provvede annualmente – in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale – a destinare le risorse finanziarie, umane e patrimoniali
necessarie ad assicurare l’erogazione delle prestazioni essenziali ai soggetti
aventi diritto.
Per quanto attiene alla contribuzione al costo dei
servizi e delle prestazioni posta a carico degli
aventi diritto il Consorzio opera in ossequio alle vigenti disposizioni ed in
particolare:
• all’articolo 433 e seguenti
del codice civile ed all’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 109/1998
come modificato dal decreto legislativo 130/2000 che prevedono che gli alimenti
possano essere richiesti esclusivamente dai congiunti interessati o dai loro
tutori;
• all’articolo 3, comma 2 ter, del decreto legislativo 109/1998 come modificato dal
decreto legislativo 130/2000, in base al quale nessun contributo economico può
essere richiesto ai parenti, compresi quelli conviventi, degli ultra sessantacinquenni
dichiarati non autosufficienti dalle Unità di valutazione geriatriche. Nei confronti dei suddetti
soggetti e delle persone con handicap in situazione di gravità, la norma sopracitata stabilisce che essi
devono contribuire al pagamento dei servizi esclusivamente sulla base delle
loro personali risorse economiche (reddito e beni) senza alcun onere per i
congiunti.
Fatto salvo il rispetto delle norme sopra citate,
l’eventuale concorso al costo dei servizi in base al reddito degli aventi diritto viene determinato secondo i criteri e le
modalità previste dai regolamenti consortili relativi alle specifiche
prestazioni di livello essenziale.
(1) Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-
(2) Decreto del Presidente della Repubblica 23
maggio 2003 “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-
(3) Così come stabilito dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 che, all’allegato
(4) Legge 4 agosto 1955 n. 692: l’assistenza deve
essere fornita senza limiti di durata alle persone colpite da malattie
specifiche della vecchiaia; decreto del Ministro del lavoro del 21 dicembre
1956: l’assistenza ospedaliera deve essere assicurata a tutti gli anziani
quando gli accertamenti diagnostici, le cure mediche o chirurgiche non siano
normalmente praticabili a domicilio; legge 12 febbraio 1968 n. 132, articolo
29: le Regioni devono programmare i posti letto ospedalieri necessari a
soddisfare le esigenze dei malati acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti;
legge 13 maggio 1978 n. 180: le Usl devono assicurare
a tutti i cittadini, qualsiasi sia la loro età, le necessarie prestazioni
dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali; legge
23 dicembre 1978 n. 833: le Usl sono obbligate a
provvedere alla tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e
di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione, qualunque
siano le cause, la fenomenologia e la durata delle malattie.
(5) Il riferimento è alle prestazioni sanitarie,
sanitarie a rilevanza sociale e sociali a rilevanza sanitaria – di cui
all’articolo 3 septies del decreto legislativo
502/1992 e successive modifiche e integrazioni – che l’allegato 1, Punto
(6) Il dettato dell’articolo 113 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” – prevedendo la concessione tra le varie forme di gestione
dei servizi pubblici locali – dà facoltà ai comuni
– attraverso il rilascio della concessione – di trasferire ad un soggetto
privato non la titolarità del servizio, che rimane comunque all’ente pubblico,
ma il suo esercizio doveroso. La concessione consente dunque di garantire
all’ente gestore penetranti poteri di intervento,
specie in merito ai criteri gestionali generali, nei confronti dei soggetti
privati chiamati ad espletare i servizi.
(7) Il testo del “Regolamento sull’accesso a
strutture diurne e residenziali da parte delle associazioni dell’utenza e dei
movimenti di base con facoltà di osservazione e verifica della gestione” è
disponibile sul sito del Cisap: www.cisap.to.it.
(8) Così come previsto dall’articolo 6, comma 1,
della legge 11 febbraio 2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7
agosto 1990, n. 241, concernente norme generali sull’azione amministrativa”.
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