Prospettive assistenziali, n. 153, gennaio - marzo 2006
OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN MERITO ALL’INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA
Nella premessa delle proposte
programmatiche per il piano socio-sanitario della regione Piemonte viene affermato che
«lo stato di salute e la sua evoluzione
nel tempo sono fortemente influenzati dalla condizione sociale delle persone,
delle famiglie e dei gruppi sociali. A sua volta la condizione sociale è
fortemente condizionata dallo stato di salute».
Si tratta di una
affermazione giustissima e decisiva per una corretta impostazione dei servizi
della sanità e dell’assistenza, nonché per la programmazione delle altre
attività sociali (istruzione, casa, trasporti, ecc.).
Tuttavia, come si
intende dimostrare in questo articolo, riteniamo negative le proposte
fondate sulla presunta necessità di porre sullo stesso piano le competenze
della sanità e del settore socio-assistenziale per quanto concerne la
programmazione e la gestione degli interventi.
Principali differenze fra sanità e assistenza
Caratteristiche salienti
Settore sanitario - Art. 32 della Costituzione: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività». Ne
consegue che gli interventi della sanità sono rivolti a tutte le persone,
anche a coloro che non sono cittadini italiani. I
servizi sanitari funzionano 24 ore al giorno per un
totale annuo di 8.760 ore. Le
prestazioni sanitarie concernenti la prevenzione
riguardano tutte le persone. Gli
interventi curativi della sanità sono rivolti a tutti i cittadini e sono
forniti esclusivamente sulla base delle personali esigenze senza altri ulteriori accertamenti. Nei
casi di urgenza l’intervento sanitario è immediato
nei riguardi di tutti i malati, senza alcuna eccezione. Tutte
le prestazioni sono gratuite, salvo ticket. Numerose
sono le leggi dello Stato che prevedono il diritto esigibile alle prestazioni
sanitarie. |
Settore socio-assistenziale - Art. 38 della Costituzione: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale». Ne
deriva che le prestazioni di assistenza sociale
riguardano esclusivamente le persone «inabili
al lavoro e sprovviste dei mezzi necessari per vivere» che possono essere calcolate del 3-5%
della popolazione. I
servizi assistenziali sono aperti circa 50 ore alla
settimana per un massimo annuo di circa 2.550 ore. Sono
quasi del tutto irrilevanti le possibilità concrete
dell’assistenza di operare per la prevenzione del disagio. L’assistenza
interviene solamente previ accertamenti riguardanti
non solo il bisogno del richiedente, ma anche la sua situazione personale e
familiare (redditi e beni, residenza, possesso di un regolare permesso di
soggiorno, ecc.). Ad esclusione dei minori, non
possono essere assistiti dai Comuni coloro che si trovano illegalmente nel
nostro Paese. Le
leggi vigenti a livello nazionale non prevedono risposte immediate anche nei
casi di urgenza (cfr. il sopra indicato orario di funzionamento dei servizi). Agli
assistiti maggiorenni, in possesso di beni e/o di sufficienti redditi, viene sempre richiesta la partecipazione ai costi della
loro assistenza. Le uniche norme dello Stato
che prevedono l’obbligo dei Comuni a fornire assistenza alle persone in
condizioni di disagio socio-economico sono gli
articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931. Le Province (salvo che le
Regioni abbiano diversamente disposto ai sensi del 5° comma dell’articolo 8
della legge 328/2000) sono obbligate a provvedere ai minori nati fuori del
matrimonio, alle gestanti e madri in gravi difficoltà, nonché
ai ciechi e sordi poveri rieducabili (così definiti dal regio decreto
383/1934). |
Conclusioni e
proposte in merito all’integrazione socio-sanitaria
1. Per quanto riguarda l’integrazione socio-sanitaria prevista dai Lea
(Livelli essenziali di assistenza), occorre evitare
che i criteri del settore socio-assistenziale (limitazione delle prestazioni ai
soggetti in condizioni di disagio socio-economico, ridotti orari di apertura
degli uffici preposti all’accesso ai servizi, tempi lunghi occorrenti per
l’accertamento del diritto agli interventi, ecc.) prevalgano su quelli della
sanità, come si verificherebbe se le prestazioni socio-sanitarie dovessero
sempre essere concordate dalla sanità e dal settore socio-assistenziale.
2. Vi è pertanto la necessità che le prestazioni sanitarie vengano
fornite ai cittadini in base alle vigenti norme del Servizio sanitario
nazionale.
3. Se del caso, e cioè quando ne è stato accertato
il diritto, le prestazioni sanitarie dovrebbero essere integrate dagli
interventi socio-assistenziali.
4. Le cure medico-infermieristiche domiciliari (attività del medico di
medicina generale, degli specialisti, degli infermieri e dei riabilitatori, ospedalizzazione a domicilio, ecc.)
dovrebbero continuare ad essere fornite com’è previsto dalle norme attualmente vigenti in materia sanitaria.
5. Allo scopo di consentire il massimo sviluppo delle cure
domiciliari, fra le prestazioni sanitarie dovrebbero essere inseriti gli
interventi di natura economica (il Consiglio regionale piemontese ha
riconosciuto la competenza del Servizio sanitario per il sostegno economico ai
malati psichiatrici con la propria delibera del 31 luglio 1986, n. 245-11964) a
favore dei congiunti e delle terze persone che volontariamente accettano di
svolgere una parte dei compiti attribuiti dalle leggi vigenti alla sanità.
6. Al riguardo occorrerebbe che ai volontari infrafamiliari
venisse riconosciuto quanto è previsto per gli altri
volontari e cioè:
- nessuna
corresponsione di denaro per l’attività svolta;
-
rimborso delle spese vive sostenute per il mantenimento a casa del soggetto
colpito da patrologie invalidanti e da non autosufficienza o affetto da handicap intellettivo e
da limitata o nulla autonomia;
- accertamento
dell’idoneità dei congiunti o delle terze persone da parte dell’Uvg (Unità valutativa geriatrica) per quanto concerne gli
anziani malati cronici e dell’Uvh (Unità valutativa
handicap) in merito ai soggetti con handicap;
- tenuto conto che
le Asl del Piemonte versano
per ogni giornata di ricovero presso le Rsa euro 46,44 (54% della retta
complessiva di euro 86,00), le stesse Asl dovrebbero
versare a titolo di rimborso forfettario circa 25 euro al giorno al volontario infrafamiliare;
- a detto importo
dovrebbe essere aggiunta la somma che i Comuni singoli o consorziati versano a
titolo di integrazione della retta alberghiera per i
ricoveri presso le Rsa. A questo riguardo occorrerebbe tenere in considerazione
anche gli impegni economici del ricoverato: mantenimento del coniuge o di altri familiari, obbligazioni assunte prima del ricovero
(mutui, pagamenti rateali, ecc.).
7. Per quanto riguarda le decisioni relative alle
cure domiciliari (compresi i contributi economici erogati dalle Asl), all’accesso ai centri diurni per i malati di
Alzheimer e sindromi correlate, alla
degenza presso le
Rsa si chiede
che vi sia
in ciascuna Asl un
solo riferimento per i cittadini:
l’Uvg.
Pertanto all’Uvg dovrebbero essere attribuiti i compiti relativi a:
- valutazione della
condizione di non autosufficienza;
- individuazione
degli interventi necessari;
- accertamenti sulla effettiva possibilità delle cure domiciliari da parte
di congiunti o di terze persone, ritenute valide dalle Uvg,
che volontariamente si impegnano a provvedere a casa loro o presso quella del
paziente;
- predisposizione
del piano di intervento personalizzato.
Inoltre,
sull’esempio di ciò che è stato positivamente previsto dall’Asl 5, alle Uvg dovrebbero
essere attribuite le seguenti funzioni:
a) predisposizione
degli atti deliberativi finalizzati all’attuazione delle normative nazionali,
regionali e degli accordi locali nonché i
provvedimenti di nomina dei componenti delle Unità di valutazione e dei
relativi supplenti;
b)
la stesura del regolamento e le successive eventuali modifiche ed integrazioni;
c) l’individuazione
del fabbisogno di consulenze di medici specialisti tenuto anche conto che l’Uvg provvede anche alla valutazione dei malati di Alzheimer e sindromi collegate;
d) la definizione
dei posti letto da dedicare ai ricoveri temporanei per garantire la continuità assistenziale sia ai pazienti ricoverati sia per sollevare
temporaneamente la famiglia dal carico di un congiunto assistito al domicilio;
e) il monitoraggio
delle modalità di attuazione del regolamento al fine
di realizzare una omogenea applicazione dei criteri e degli strumenti clinici
di valutazione;
f) la definizione di strumenti validati di valutazione dell’appropriatezza,
dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi attuati in funzione degli esiti di salute attesi.
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