Prospettive assistenziali, n. 154, aprile - giugno 2006

 

 

IL COMUNE DI TORINO RISARCISCE I DANNI MATERIALI E MORALI SUBITI DA UN’ASSISTITA

 

Nel n. 149, 2005 di Prospettive assistenziali avevamo segnalato le agghiaccianti violenze subite da alcuni minori ricoverati presso le comunità Peter Pan e Trilly di Torino e riferito in merito all’intervento dell’Ulces (unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) nel relativo processo ai sensi degli articoli 90 e 91 del codice di procedura penale.

Avendo ravvisato oggettive responsabilità del Co­mune di Torino, la signora A.B. mediante la raccomandata A.R. inviata il 28 dicembre 2004 dal proprio legale, ha richiesto al Comune di Torino la som­ma di euro 50 mila per i danni materiali e morali subiti a seguito dei gravissimi atti di violenza subiti nel corso del ricovero presso la Comunità Peter Pan, e cioè dal 16 novembre 1999 al 13 gennaio 2000.

Nella suddetta istanza il legale della signora A.B. ha rilevato che «dalla copiosa documentazione acquisita agli atti processuali, attraverso escussioni testimoniali e l’espletamento di perizie, risulta palese come la responsabilità delle violenze subite dall’allora minore, possono essere ricondotte a vari settori del Comune di Torino per i seguenti motivi:

«a) in merito all’autorizzazione

Il Comune di Torino, titolare di delega da parte della Regione Piemonte, ha autorizzato il funzionamento delle comunità Trilli e Peter Pan su richiesta dell’Assiogen e con i pareri dell’Ufficio di igiene e dei servizi sanitari del territorio dell’Asl 1.

L’autorizzazione fu rilasciata per comunità alloggio socio-assistenziale (casa) e cioè per minori con esigenze di natura assistenziale; in realtà, la comunità ha ospitato dei minori con caratteristiche non corrispondenti a tale patologia, ma con personalità che esigevano trattamenti di ben altra professionalità.

La concessione dell’autorizzazione è subordinata al possesso da parte dell’ente richiedente dei requisiti gestionali e strutturali previsti dalla normativa regionale.

Le due comunità erano state autorizzate come strutture separate per due distinte fasce di età di utenti.

Da quanto verificato in seguito agli incresciosi fatti avveratisi, si è invece verificato che:

– benché il provvedimento autorizzativo riguardasse la comunità socio-assistenziale, nella stessa venivano accolti ragazzi con caratteristiche psichiatriche che, invece, necessitavano di un trattamento specialistico, assicurato solo nelle comunità terapeutiche sanitarie;

– la ragazza ben poteva essere inserita in una comunità ad hoc esistente in Torino;

– la sussistenza dei requisiti gestionali e strutturali successivamente manifestò la sua indiscutibile carenza;

– sebbene le due comunità fossero state autorizzate come strutture separate, in realtà erano comunicanti con commistione di utenti e di operatori.

«b) Accreditamento

Il Comune di Torino ha accreditato la comunità in oggetto, a circa due anni dalla concessione delle autorizzazioni, nonostante all’epoca dei fatti fosse palese la carenza qualitativa e quantitativa, determinata dalla confusione di ruoli, dall’assenza di figure professionali, dalle pericolose commistioni di patologie e delle età degli utenti, con problematiche da affrontare soltanto in comunità terapeutica.

Occorre rilevare che il Comune di Torino, nel periodo in cui si sono svolti i fatti, aveva ricevuto denunce e segnalazioni da più parti; inoltre, con la relazione del 18 ottobre 1999 la D.ssa C.D., allora dirigente del settore minori, aveva segnalato esplicitamente ed in modo analitico l’esistenza dei gravi problemi in relazione:

– alla scarsa attenzione dell’inserimento di nuovi casi;

– alla presenza, nell’ambito della stessa struttura, di ragazzi con problematiche ed età diverse;

– alla scarsa esperienza dell’équipe;

– all’elevato numero degli utenti.

Riguardo ad avvenimenti verificatisi nelle comunità, furono richieste relazioni da parte del Difensore civico, della Regione Piemonte e del Tribunale per i minorenni di Torino, addirittura in periodo antecedente all’epoca nella quale la A.B. è stata vittima di abusi e violenze.

Infine, è utile ricordare che nella commissione per l’accreditamento era presente il funzionano dell’ufficio di vigilanza.

«c) Vigilanza

Il Comune di Torino (delegato dalla Regione Piemonte ad espletare compiti di vigilanza delle strutture socio-assistenziali in virtù di delibera n. 124-18354 del 23 marzo 1977) non ha esperito tale attività né in via preventiva, per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti dell’attuazione delle prescrizioni, né, successivamente, in relazione all’andamento delle comunità, ancorché fossero intervenute numerose segnalazioni.

In particolare il Comune ha omesso di:

– verificare che venissero attuate tutte prescrizioni previste nella delibera di accreditamento;

effettuare controlli circa l’inserimento, in numero contenuto, di casi con problematiche psichiatriche in attuazione delle condizioni indicati nella delibera di accreditamento attraverso la predisposizione di progetti educativi e dei percorsi di ammissione, con il coinvolgimento dei servizi sanitari;

– verificare la sussistenza della necessaria professionalità dei coordinatori e degli educatori, in relazione alle esigenze di soggetti minorenni con caratteristiche diverse e problematiche superiori a quelle che normalmente vengono accolte all’interno di comunità socio-assistenziali, con la conseguente inevitabile necessità di una maggiore competenza e di una maggiore preparazione degli operatori;

– intervenire concretamente per adottare tutti i provvedimenti necessari ed opportuni in merito alle evidenti carenze delle strutture e, in particolare, in conseguenza alle reiterate segnalazioni (pervenute al Comune sin dal 1998) riguardanti l’accadimento di fatti gravissimi.

Da quanto indicato, appare pacifica la sussistenza di un rilevante danno cagionato alla mia assistita a seguito dei gravissimi fatti accaduti durante la sua permanenza presso la comunità Peter Pan. Tale danno, come sopra si è evidenziato, è determinato da molteplici ed innegabili errori, carenze e negligenze che il Comune di Torino, attraverso una condotta improntata alla trascuratezza ed all’imperizia, ha esplicato attraverso i suindicati organi. L’illustrata situazione, quindi, determina e giustifica la richiesta di danni materiali e morali, da quantificarsi in non meno di euro 50 mila da pagarsi in favore della mia assistita. La presente vale quale richiesta di pagamento ad interrompere ogni prescrizione».

 

Conclusioni

A seguito della richiesta di cui sopra, il Comune di Torino ha versato alla signora A.B., tramite la propria compagnia di assicurazioni, la somma di euro 30mila.

 

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