Prospettive assistenziali, n. 154, aprile - giugno 2006
IL COMUNE
DI TORINO RISARCISCE I DANNI MATERIALI E MORALI SUBITI DA UN’ASSISTITA
Nel n. 149, 2005 di Prospettive
assistenziali avevamo segnalato le agghiaccianti
violenze subite da alcuni minori ricoverati presso le comunità Peter Pan e Trilly di Torino e
riferito in merito all’intervento dell’Ulces (unione per la lotta contro
l’emarginazione sociale) nel relativo processo ai sensi degli articoli 90 e 91
del codice di procedura penale.
Avendo ravvisato oggettive responsabilità del Comune di
Torino, la signora A.B. mediante la raccomandata A.R.
inviata il 28 dicembre 2004 dal proprio legale, ha richiesto al Comune di
Torino la somma di euro 50 mila per i danni materiali
e morali subiti a seguito dei gravissimi atti di violenza subiti nel corso del
ricovero presso
Nella suddetta istanza il legale
della signora A.B. ha rilevato che «dalla copiosa documentazione acquisita agli
atti processuali, attraverso escussioni testimoniali e l’espletamento di
perizie, risulta palese come la responsabilità delle violenze subite
dall’allora minore, possono essere ricondotte a vari settori del Comune di
Torino per i seguenti motivi:
«a) in
merito all’autorizzazione
Il Comune
di Torino, titolare di delega da parte della Regione Piemonte, ha autorizzato
il funzionamento delle comunità Trilli e Peter Pan su richiesta dell’Assiogen e
con i pareri dell’Ufficio di igiene e dei servizi sanitari del territorio dell’Asl 1.
L’autorizzazione
fu rilasciata per comunità alloggio socio-assistenziale (casa) e cioè
per minori con esigenze di natura assistenziale; in realtà, la comunità ha
ospitato dei minori con caratteristiche non corrispondenti a tale patologia, ma
con personalità che esigevano trattamenti di ben altra professionalità.
La
concessione dell’autorizzazione è subordinata al possesso da parte dell’ente
richiedente dei requisiti gestionali e strutturali
previsti dalla normativa regionale.
Le due
comunità erano state autorizzate come strutture separate per due distinte fasce
di età di utenti.
Da quanto
verificato in seguito agli incresciosi fatti avveratisi, si è invece verificato
che:
– benché il
provvedimento autorizzativo riguardasse la comunità
socio-assistenziale, nella stessa venivano accolti
ragazzi con caratteristiche psichiatriche che, invece, necessitavano di un
trattamento specialistico, assicurato solo nelle comunità terapeutiche
sanitarie;
– la ragazza ben poteva essere inserita in una comunità ad hoc esistente in Torino;
– la sussistenza dei requisiti gestionali
e strutturali successivamente manifestò la sua indiscutibile carenza;
– sebbene
le due comunità fossero state autorizzate come strutture separate, in realtà
erano comunicanti con commistione di utenti e di
operatori.
«b) Accreditamento
Il Comune di Torino ha accreditato la comunità in oggetto, a circa due anni
dalla concessione delle autorizzazioni, nonostante all’epoca
dei fatti fosse palese la carenza qualitativa e quantitativa, determinata dalla
confusione di ruoli, dall’assenza di figure professionali, dalle pericolose
commistioni di patologie e delle età degli utenti, con problematiche da
affrontare soltanto in comunità terapeutica.
Occorre rilevare che il Comune di Torino, nel periodo in cui si sono svolti
i fatti, aveva ricevuto denunce e segnalazioni da più parti; inoltre, con la
relazione del 18 ottobre 1999
– alla scarsa attenzione dell’inserimento di nuovi casi;
– alla presenza, nell’ambito della
stessa struttura, di ragazzi con problematiche ed età diverse;
– alla scarsa esperienza dell’équipe;
– all’elevato numero degli utenti.
Riguardo ad avvenimenti verificatisi nelle comunità, furono richieste
relazioni da parte del Difensore civico, della Regione Piemonte e del Tribunale
per i minorenni di Torino, addirittura in periodo antecedente all’epoca nella
quale
Infine, è
utile ricordare che nella commissione per l’accreditamento era presente il funzionano dell’ufficio di vigilanza.
«c) Vigilanza
Il Comune
di Torino (delegato dalla Regione Piemonte ad espletare
compiti di vigilanza delle strutture socio-assistenziali in virtù di delibera
n. 124-18354 del 23 marzo 1977) non ha esperito tale attività né in via
preventiva, per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti dell’attuazione
delle prescrizioni, né, successivamente, in relazione all’andamento delle
comunità, ancorché fossero intervenute numerose segnalazioni.
In particolare il Comune ha omesso di:
– verificare che venissero attuate tutte
prescrizioni previste nella delibera di accreditamento;
– effettuare controlli circa l’inserimento, in
numero contenuto, di casi con problematiche psichiatriche in attuazione delle
condizioni indicati nella delibera di accreditamento attraverso la
predisposizione di progetti educativi e dei percorsi di ammissione, con il
coinvolgimento dei servizi sanitari;
– verificare la sussistenza della necessaria professionalità dei
coordinatori e degli educatori, in relazione alle
esigenze di soggetti minorenni con caratteristiche diverse e problematiche
superiori a quelle che normalmente vengono accolte all’interno di comunità
socio-assistenziali, con la conseguente inevitabile necessità di una maggiore
competenza e di una maggiore preparazione degli operatori;
–
intervenire concretamente per adottare tutti i provvedimenti necessari ed
opportuni in merito alle evidenti carenze delle
strutture e, in particolare, in conseguenza alle reiterate segnalazioni
(pervenute al Comune sin dal 1998) riguardanti l’accadimento di fatti
gravissimi.
Da quanto
indicato, appare pacifica la sussistenza di un rilevante danno cagionato alla
mia assistita a seguito dei gravissimi fatti accaduti durante la sua permanenza
presso la comunità Peter Pan.
Tale danno, come sopra si è evidenziato, è determinato da molteplici ed
innegabili errori, carenze e negligenze che il Comune
di Torino, attraverso una condotta improntata alla trascuratezza ed
all’imperizia, ha esplicato attraverso i suindicati
organi. L’illustrata situazione, quindi, determina e giustifica la richiesta di
danni materiali e morali, da quantificarsi in non meno di euro
50 mila da pagarsi in favore della mia assistita. La presente vale quale
richiesta di pagamento ad interrompere ogni prescrizione».
Conclusioni
A seguito della richiesta di cui sopra, il Comune di
Torino ha versato alla signora A.B.,
tramite la propria compagnia di assicurazioni, la somma di euro 30mila.
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