Prospettive assistenziali, n. 154, aprile - giugno 2006
IL GARANTE PER
GLI ENTI PUBBLICI DEVONO CONSIDERARE
ESCLUSIVAMENTE LE LORO RISORSE ECONOMICHE
In merito ad una richiesta avanzata dall’Utim (Unione per la tutela degli insufficienti mentali) del
23 settembre 2006, il Segretario generale del Garante per la protezione dei
dati personali ha inviato in data 24 marzo 2005, prot.
6251, la risposta che riportiamo integralmente.
La posizione assunta dal Garante
per la protezione dei dati personali è molto importante in quanto:
– conferma la piena validità del decreto legislativo
109/1998 come risulta modificato dal decreto legislativo
130/2000 per quanto concerne il riferimento alla situazione economica del solo
assistito per le prestazioni sociali fornite agli ultrasessantacinquenni non
autosufficienti e alle persone in situazione di gravità;
– precisa che l’Inps (e quindi
anche gli altri enti pubblici) deve attuare quanto sopra, anche se finora non è
stato emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto
amministrativo previsto dall’articolo 3, comma 2 ter
del citato decreto legislativo 109/1998;
– sollecita il rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali per quanto concerne i principi di
indispensabilità, pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto
alle finalità perseguite.
Riportiamo, inoltre, il parere del Difensore civico del
Comune di Scandicci
(Firenze) del 23 febbraio 2005, prot. 8474, che ribadisce l’obbligo dei Comuni di adeguare i loro
regolamenti sulle condizioni economiche in base alle norme stabilite dai
decreti legislativi 109/1998 e 130/2000.
Testo della lettera del Garante
Con la nota sopra
evidenziata è stato segnalato che l’Inps
richiederebbe, ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a
persone con handicap permanente grave e a soggetti ultrasessantacinquenni non
autosufficienti, dati personali relativi alla situazione economica non solo
degli interessati, ma anche di componenti il loro
nucleo familiare.
Codesta associazione
chiede invece che i medesimi interessati possano presentare documentazione
relativa esclusivamente alla loro situazione economica al fine di ottenere le
suddette prestazioni sociali.
Con riferimento alle prestazioni sociali agevolate
richieste da persone con handicap permanente
grave e da soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti, la normativa di
settore demanda ad un apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri l’individuazione delle informazioni da dichiarare,
in modo da evidenziare la situazione economica del solo assistito, favorendo la
sua permanenza presso il nucleo familiare di appartenenza (articolo 3, comma
2-ter, decreto legislativo n. 109/1998).
Pur in mancanza di tale decreto attuativo,
su cui questa Autorità sarà chiamata ad esprimere il
proprio parere, il trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento di
prestazioni sociali agevolate deve avvenire già in conformità ai principi del
predetto quadro normativo di settore, oltre che alle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Devono essere
rispettati, quindi, anche i principi di indispensabilità,
pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite
(articoli 9 e 22 del Codice).
Sulla base di tali principi e delle specifiche
indicazioni provenienti dalla normativa di settore sopra citata, deve ritenersi
che l’Istituto che legge per conoscenza possa raccogliere, ai fini del
riconoscimento delle particolari prestazioni sociali sopra indicate, soltanto
le informazioni personali riguardanti la situazione economica dell’interessato,
anziché anche quelle del nucleo familiare di appartenenza.
Parere del
Difensore civico del Comune di Scandicci
Oggetto: Proposta di
modifica del Regolamento per l’accesso in strutture residenziali per anziani
non autosufficienti
Con richiesta di intervento in
data 13 febbraio 2006, acquisita al protocollo del Comune al n. 6619 di prot., il sig. A.B., genero della
sig.ra C.D., si è rivolto a questo ufficio di Difesa
civica, chiedendo un pronunciamento sulla legittimità del Regolamento di cui in
oggetto, nella parte in cui prevede la compartecipazione dei soggetti
obbligati, così come individuati dall’articolo 433 del codice civile, alla
spesa per il ricovero del familiare, ultrasessantacinquenne
non autosufficiente, in strutture residenziali assistite.
Esaminata la questione in punto di diritto, sembrano
sussistere, a parere dello scrivente, fondati dubbi sulla non corretta
applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, così come novellato
con decreto legislativo 2 maggio n. 130.
Dall’entrata in vigore dei citati decreti, contenenti i
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, gli Enti
locali infatti non possono più richiedere il rimborso delle rette di ricovero
ai parenti dei soggetti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
Questa convinzione scaturisce dal fatto che sussiste una espressa, chiara ed incontrovertibile norma, contenuta
nel menonzionato decreto legislativo e precisamente
il 6° comma dell’articolo 2 che sancisae che le
disposizioni contenute nel decreto stesso «non
modificano la discíplina relativa al soggetti tenuti
alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile e
non possono essere interpretate, nel senso dell’attribuzione agli enti
erogatori della facoltà di cui all’articolo 438, 1° comma, del codice civile,
nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente 1a prestazione
sociale agevolata».
In altre parole se l’assistito non ha redditi oppure,
come nel caso in esame ha soltanto il reddito di pensione e l’indennità di accompagnamento, il Comune gli potrà richiedere solamente
tali importi provvedendo a corrispendere, alla
struttura convenzionata, la quota integrativa. Né si può obiettare, come tra
l’altro fatto dalle S.L. con nota in data 23 gennaio
2006 n. 3252 inviata alla figlia della sig.ra C.D., che la richiesta di compartecipazione dei familiari alla
spesa della retta di ricovero è legittima in quanto l’articolo 9 del Regolamento
di cui in oggetto la ha espressamente prevista.
Mi preme ricordare alle S.L., qualora ve ne fosse la necessità, che il principio della
gerarchia delle fonti, secondo il quale la legge prevale su qualsiasi atto
amministrativo o regolamento che dir si voglia, impone l’obbligatorietà che la
norma secondaria sia perfettamente coerente con la norma di valenza superiore.
Inoltre non può giustificarsi una palese illegittimità
con il fatto che così operando si determinano maggiori flussi di entrate che consentono di estendere l’assistenza ad un
maggior numero dì richiedenti.
Tale prassi infatti, seppur
plausibile sul piano politico, non dovrebbe però coinvolgere la burocrazia che,
sulla base del principio costituzionale del buon andamento, dovrebbe limitarsi
a dare solo un supporto tecnico-giuridico agli organi politici, evidenziando
palesi ed evidenti vizi di legittimità nell’atto sottoposto all’approvazione
degli organi stessi, estraniandosi quindi dal supportare iniziative contra legem.
Alla luce di quanto sopra esposto invito le S.L. a farsi promotrici di una proposta di modifica del più volte menzionato regolamento, eliminando le parti in
contrasto con il decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130.
Al riguardo sarà gradito rícevere
comunicazione dell’accoglimento della menzionata proposta, motivando, in caso
contrario, i motivi giuridici di un diverso orientamento.
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