Prospettive assistenziali, n. 154, aprile - giugno 2006
LEGGE
SULLA TUTELA GIUDIZIARIA DELLE PERSONE CON HANDICAP VITTIME DI DISCRIMINAZIONI
Riportiamo il testo integrale della legge 1° marzo 2006, n. 67 “Misure per
la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”,
le cui disposizioni sono molto valide in quanto finalizzate al pieno
riconoscimento della dignità delle persone con handicap vittime di molestie,
intimidazioni, umiliazioni, ostilità o comunque
discriminate in modo diretto o indiretto.
Particolarmente apprezzabile la possibilità di intervento
delle organizzazioni sociali prevista dall’articolo 4.
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
La presente legge, ai sensi
dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio
di parità di trattamento e delle pari opportunità nei
confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei
loro diritti civili, politici, economici e sociali.
Restano salve, nei casi di
discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative
all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro.
Art. 2
(Nozione di discriminazione)
Il principio di parità di
trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in
pregiudizio delle persone con disabilità.
Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una
persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe
trattata una persona non disabile in situazione analoga.
Si ha discriminazione indiretta
quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una
posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
Sono, altresì, considerati come
discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che
violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un
clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.
Art. 3
(Tutela giurisdizionale)
La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all’articolo 2
della presente legge è attuata nelle forme previste dall’articolo 44, commi da
Il ricorrente, al fine di
dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno,
può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui
all’articolo 2729, primo comma, del codice civile.
Con il provvedimento che accoglie
il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del
danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della
condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti
della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel
provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
Il giudice può ordinare la
pubblicazione del provvedimento di cui al comma
Art. 4
(Legittimazione ad agire)
Sono altresì legittimati ad agire
ai sensi dell’articolo
Le associazioni e gli enti di cui
al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con
disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle
persone stesse.
Le associazioni
e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in
relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo
2, quando questi assumano carattere collettivo.
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