Prospettive assistenziali, n. 154, aprile - giugno 2006

 

 

PER UNA CORRETTA RIDEFINIZIONE DEL RUOLO DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

MAURO PERINO *

 

 

Il vincolo delle risorse e i diritti esigibili

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 definisce i «servizi sociali» come il complesso delle «attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia» (1).

L’individuazione del beneficiario nella “persona umana” in situazione di bisogno e di difficoltà è evidentemente impegnativa perché implica che il «sistema integrato di interventi e servizi sociali» – che la Repubblica «assicura alle persone e alle famiglie» (2) – sia potenzialmente rivolto alla generalità della popolazione. In effetti, nell’articolo 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 si proclama l’universalità del sistema anche se – nell’individuazione degli “aventi diritto” – il termine “persona” non compare e si recupera quello di “cittadino”.

Secondo l’articolo citato «hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti delle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Purtroppo – come si è avuto modo di osservare – la legge non prevede alcuna reale esigibilità di tale diritto in quanto nell’articolo 1, comma 3 della stessa si afferma che «la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali». In buona sostanza il diritto a beneficiare del sistema integrato è esplicitamente subordinato alle risorse disponibili e quindi – come tale – «è semplicemente un non diritto» in quanto «un diritto soggettivo si differenzia dal semplice interesse o dalla semplice aspettativa per il fatto di essere esigibile, cioè per l’esistenza nell’ordinamento dei mezzi che ne garantiscono l’attuazione» (3).

Proprio perché il vincolo delle risorse è un fatto reale, del quale è indispensabile tenere conto, sarebbe stato più utile che l’attenzione del legislatore si concentrasse su quelle persone in condizione di fragilità sociale per le quali la legge di riforma si limita a prevedere che possano “accedere prioritariamente” ai servizi e alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Ai «soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro» ed ai «soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali» (4) non basta però assicurare che «non verranno esclusi» e che «non saranno ostacolati da barriere informative, culturali o fisiche nell’accesso ai servizi» (5). Ad essi va riconosciuto il diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale previsto dall’articolo 38, comma 1 della Costituzione.

Avendo chiara nozione che «non esistono diritti che “non costano”: la tutela dei diritti più classici (dalla proprietà, alle libertà individuali) ha determinato nei secoli, senza obiezioni di carattere economico, la predisposizione di apparati costosissimi (i più costosi, comparativamente, di ogni Stato), che van-no dalla polizia, alla magistratura, alle prigioni e via seguitando. La questione non è, dunque, l’esistenza delle risorse ma la loro dislocazione che, per la soglia minima di ogni servizio costituzionalmente previsto, è vincolata (mentre è sul di più – e sul come – che si esercita la discrezionalità politica)» (6).

 

Il diritto all’assistenza sociale non può avere carattere di universalità

La questione che si pone è dunque di definire in modo puntuale il rapporto che deve intercorrere tra diritti esigibili dai più deboli ed opportunità da offrire alla cittadinanza in generale. Ciò consente di operare in maniera correttamente selettiva anche sul piano dell’allocazione delle risorse: agli interventi ed ai servizi destinati alle persone che necessitano di assistenza sociale vanno assegnate le risorse (finanziarie, umane e strumentali) necessarie. Al resto dei potenziali fruitori è destinato “il di più”.

La cosa non deve scandalizzare perché il diritto all’assistenza sociale ha caratteristiche diverse dal complesso dei diritti che afferiscono alla “sicurezza sociale”. Il primo deve avere carattere selettivo, gli altri – il diritto alla salute, il diritto al lavoro ed il diritto all’istruzione – devono essere obbligatoriamente rivolti a tutta la cittadinanza.

Come ben chiariva il decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 «le funzioni amministrative relative alla “beneficenza pubblica” concernono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore di singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale» (7).

L’articolo 23 del decreto forniva inoltre ulteriori specificazioni individuando alcune attività – comprese tra le funzioni indicate nell’articolo 22 – rivolte a ben precise “categorie” di cittadini: assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto; assistenza post penitenziaria (ex detenuti); interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile; interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge n. 75/1958 (assistenza e rieducazione delle donne uscenti dalle case di prostituzione).

Ciò che appare evidente è che i servizi socio-assistenziali – oggi impropriamente definiti servizi sociali – rappresentano un “sotto insieme” del complesso dei servizi preposti ad assicurare l’effettività dei diritti afferenti al sistema di sicurezza sociale. Si tratta dunque di servizi che hanno una specificità che deve essere preservata, pena la lesione dei diritti dei più deboli perpetuata attraverso la strumentalizzazione di concetti importanti quali – ad esempio – la prevenzione del bisogno assistenziale, la non discriminazione, la connessione tra condizione sociale e stato di salute.

 

La prevenzione del bisogno assistenziale e la non discriminazione

Se si considera la casistica che dà luogo alla necessità di assistenza, risulta chiaramente che «una prevenzione reale si realizza solo attraverso concrete riforme che assicurino il lavoro con salari adeguati, prevedano pensioni sufficienti, rendano disponibili a tutti i minori i servizi prescolastici e scolastici (frequenza degli asili nido, delle scuole materne e dell’obbligo anche agli handicappati, gravi compresi), garantiscano a tutti una casa adeguata, forniscano idonei servizi sanitari compresi quelli curativi e riabilitativi a tutta la popolazione e in particolare agli handicappati ed agli anziani cronici oggi troppo spesso costretti a ricorrere agli istituti pubblici e soprattutto a quelli privati di assistenza» (8). In sostanza la prevenzione si attua, oltre che con la piena occupazione, garantendo ai cittadini di accedere al complesso dei “servizi alla persona e alla comunità” indicati dal titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 ed in particolare a quelli preposti alla «tutela della salute», alla «istruzione scolastica», alla «formazione professionale», ai «beni e attività culturali», allo «spettacolo» ed allo «sport».

Un discorso a parte va fatto per i «servizi sociali», anch’essi compresi nel titolo IV. Come si è detto, risulta mistificante comprendere tra i servizi sociali destinati a tutti i cittadini anche quelli che – più propriamente – dovrebbero essere definiti assistenziali ed andrebbero garantiti solamente a coloro che necessitano “di qualcosa in più” per evitare l’emarginazione sociale.

Inoltre è opportuno che si prenda atto – con riferimento alle situazioni di disagio sociale conclamato – che i servizi socio-assistenziali hanno pochissimi strumenti per svolgere azioni dirette ad eliminare le cause che provocano le richieste di intervento. Al massimo possono individuare le situazioni “a rischio” e cioè tutte quelle carenze che, se non colmate, provocano o favoriscono la richiesta di assistenza. Da ciò consegue che la prevenzione del bisogno assistenziale non può, con riferimento a tali situazioni, rappresentare una funzione del settore dei servizi di assistenza sociale.

Tuttavia i servizi socio-assistenziali – proprio perché hanno a che fare con gli effetti dell’esclusione ed hanno la possibilità di individuarne puntualmente le cause – devono operare in senso promozionale, nei confronti degli altri settori coinvolti nelle politiche sociali (specie locali), per far sì che vengano introdotti i cambiamenti occorrenti per eliminare, o almeno per ridurre, i fattori che generano difficoltà e disagio sociale ed al fine di evitare che, agli utenti dell’assistenza, venga negato il diritto di accedere alle risorse rese disponibili dal sistema di sicurezza sociale nel suo complesso (casa, scuola, sanità, previdenza, ecc.).

È infatti doveroso pretendere che gli altri servizi alla persona e alla comunità siano davvero onnicomprensivi. Infatti «se si vuole veramente una società a misura d’uomo, di tutti gli uomini, che tenga cioè anche conto delle esigenze dei bambini, degli anziani e degli handicappati è indispensabile che i servizi non siano predisposti per questa o quella categoria, ma siano aperti a tutti. Di qui anche la necessità di evitare ogni carattere selettivo» (9).

Stante la necessità di una corretta pratica di “inclusione sociale” – che consenta alla maggioranza degli individui di trascorrere tutta l’esistenza senza dover ricorrere alle prestazioni dell’assistenza sociale – va tuttavia considerato che «vi è – e purtroppo vi sarà anche in futuro – una parte degli abitanti (in via di larghissima approssimazione il 2-3% della popolazione, e cioè da 1 milione a 1 milione e mezzo di persone) che, a causa delle carenze del proprio nucleo familiare (minori del tutto o in parte privi dell’indispensabile protezione parentale) o a seguito di difficoltà personali (insufficienza mentale e altri gravi handicap, ecc.) non sono capaci, pur utilizzando le risorse sociali (sanità, casa, scuola, ecc.) di inserirsi autonomamente nella vita comunitaria. In questi casi, o interviene adeguatamente l’assistenza, o le persone subiscono le deleterie conseguenze dell’emarginazione e dell’esclusione che si ripercuotono, a volte pesantemente, sulla loro qualità di vita» (10).

Condizioni di emarginazione e di esclusione – quelle delle quali i servizi socio-assistenziali sono chiamati ad occuparsi – che, secondo le acquisizioni delle scienze umane contemporanee, sembrano essere sempre più strutturali alle forme della organizzazione sociale. Non costituiscono cioè errori, ma sono parti costituenti di un sistema.

Per interrompere il «processo reificante che fa pagare al più debole l’esigenza di funzionamento dell’organizzazione sociale» è dunque necessario operare per una modificazione radicale. Modifica­zione che «si potrà avviare soltanto quando le situazioni create dai fenomeni devianti siano lette in termini globali, ricercandone le cause più profonde e verificando il senso dei rapporti esistenti; questo implica che i “fruitori” dell’assistenza, in prima persona, siano coinvolti nella scoperta delle cause e nella gestione dei problemi e tutta la comunità locale si conquisti e mantenga aperto lo spazio per assumere in proprio le contraddizioni che la dinamica sociale produce» (11).

 

Condizione sociale, bisogni e centralità della persona

L’affermazione ricorrente, secondo la quale «lo stato di salute e la sua evoluzione nel tempo sono fortemente influenzati dalla condizione sociale delle persone, delle famiglie, dei gruppi sociali» e che – a sua volta – «la condizione sociale è fortemente influenzata dallo stato di salute» (12), è assolutamente condivisibile. Non bisogna però dimenticare che il concetto può essere egualmente applicato – ad esempio – al grado di istruzione, al livello culturale, alla collocazione lavorativa ed a quella abitativa. Tutti i fattori che determinano la condizione di vita di una persona hanno a che fare, in sostanza, con la collocazione della stessa nella società e viceversa. Eppure è anche sulla base di tale considerazione che, nell’ambito del sistema sanitario, si è giustificata la creazione di una “area dei servizi socio-sanitari”, come settore in qualche modo “a parte” rispetto a quello sanitario.

Se la motivazione fosse valida dovremmo – per logica – prevedere altrettante aree per i servizi preposti all’istruzione, al lavoro, alla casa, alla promozione culturale e dello sport. Dovremmo cioè teorizzare una collocazione “differenziale” delle persone nei servizi – che lo Stato sociale deve fornire “per diritto” a tutti i cittadini – sulla base di una lettura distorta e strumentale dei loro bisogni.

Dalla constatazione che «l’evoluzione epidemiologica evidenzia la costante crescita di situazioni complesse che esprimono un bisogno di interventi di assistenza tanto sociale che sanitaria» (13) (come nel caso delle patologie cronico-stabilizzate e cronico-degenerative) si dovrebbe, invece, trarre la giusta conclusione che il sistema sanitario deve farsi carico degli uni e degli altri, proprio perché la persona è unica e la salute non è semplicemente una “non malattia”.

In realtà accade esattamente il contrario: è infatti ormai dilagante una impostazione “culturale” secondo la quale è prerogativa del servizio sanitario assicurare la cura della malattia nelle sue fasi acute, mentre la cronicità, in tutte le sue manifestazioni, viene espulsa dalla pienezza del diritto alla salute. In sostanza vengono considerate “sanitarie” solamente le prestazioni “mediche” e non il complesso degli interventi – forse complementari, ma indispensabili – finalizzati ad assicurare la tutela complessiva del malato come persona.

Il servizio sanitario, invece, non può che “essere sociale” se intende perseguire – nell’ambito del sistema complessivo di sicurezza sociale – la tutela della salute. È dunque profondamente sbagliato confondere la necessità di una integrazione delle competenze professionali e delle relative prestazioni (sanitarie e sociali, quando necessarie) con la delega al settore socio-assistenziale (e quindi ai Co­muni) di tutti gli interventi non strettamente medici o infermieristici. Alla sanità è richiesto – in sintesi – di assumere direttamente tutte le valenze umane, relazionali e sociali nell’ambito delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione che il sistema sanitario è chiamato a svolgere a beneficio di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti dei servizi.

Un diritto all’eguaglianza nell’accesso alle prestazioni sanitarie ed alla continuità delle cure che, oggi, viene pesantemente leso dal processo di emarginazione delle persone più deboli che si è avviato all’interno del sistema sanitario utilizzando, strumentalmente, il concetto di “integrazione socio-sanitaria” al solo fine di ridurre la spesa.

Con il decreto Sirchia (14) che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria (confermato con forza di legge dall’articolo 54 della Finanziaria 2003) si è infatti introdotto e normato il principio della partecipazione alla spesa sanitaria per quanto attiene alla cosiddetta “area dell’integrazione socio-sanitaria”. In buona sostanza, mentre ai cittadini affetti da patologie acute si assicurano le prestazioni (anche quelle molto onerose) a titolo gratuito (fatti salvi eventuali ticket), alle persone malate in carico all’assistenza domiciliare integrata, nonché agli adulti e agli anziani non autosufficienti a causa di patologie croniche viene richiesto di contribuire alle spese sostenute secondo le percentuali fissate dal decreto. Si è così applicato il cosiddetto “universalismo selettivo” non al complesso del sistema sanitario pubblico (che la prima legge di riforma voleva fondato su un universalismo senza aggettivi) ma esclusivamente alle fasce di utenza più deboli, alle quali viene inoltre negato – per quanto attiene al tema della contribuzione – un rapporto diretto e lineare con il sistema sanitario.

Il decreto, infatti, non prevede che siano direttamente le Aziende sanitarie ad intrattenere i rapporti economici con l’utenza dei servizi socio-sanitari, né che esse si facciano carico di applicare criteri reddituali omogenei in base ai quali chiamare il cittadino a compartecipare alla spesa. Ancora una volta sono i servizi socio-assistenziali a dover integrare, in tutto o in parte, la spesa che il cittadino non è in grado di sostenere, sulla base dei criteri definiti dai Comuni.

In tal modo si palesa una disparità di trattamento tra le persone malate. Gli “acuti” vengono “inclusi” pienamente nel sistema sanitario – anche quando sono chiamati a pagare un ticket (i limiti di reddito per le esenzioni sono infatti fissati con apposita normativa regionale, applicata dalle Aziende sanitarie) – i “cronici” subiscono invece una oggettiva limitazione del diritto a beneficiare di un eguale trattamento a parità di bisogni espressi e di condizioni economiche (visto che i criteri di integrazione della spesa variano su base comunale).

Tutto ciò accade non per una esigenza di “integrazione” tra comparti ma, molto più prosaicamente, per l’annoso problema delle risorse. E, come più volte rilevato da questa rivista, «per ridurre la spesa sanitaria c’è un sistema molto semplice e purtroppo collaudatissimo: esso consiste nel dirottare gli utenti più deboli nel settore assistenziale. D’altra parte sono questi utenti (soprattutto anziani cronici non autosufficienti, malati mentali, lungo degenti) che comportano rilevanti spese» (15).

La tutela del diritto alla salute (ed all’assistenza sociale) impone però di agire – come si è detto – sulla dislocazione delle risorse che, per il livello essenziale di ogni intervento costituzionalmente previsto, deve essere necessariamente vincolata. «Occorre pertanto distribuire le risorse con giustizia, evitare gli sprechi; pianificare gli interventi; non farsi carico di attività che competono agli altri settori sociali» (16).

 

Gli interventi socio-assistenziali che costituiscono livello essenziale delle prestazioni

Ribadito che alle persone incapaci di auto difendersi vanno pienamente riconosciute le stesse esigenze e gli stessi diritti degli altri cittadini, è utile verificare quanto affermato dalla legge quadro di riforma a proposito degli interventi che costituiscono il «livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale» (17).

Opportunamente sottolineando che le suddette prestazioni sono erogabili agli aventi diritto individuati dall’articolo 2, comma 1, della legge 328/2000: «ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione» e fatte salve «le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 192, n.502 e successive modificazioni» (18).

A tali soggetti i servizi socio assistenziali possono (19) fornire gli interventi e le prestazioni indicati all’art. 22 della legge ed in particolare:

• misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

• misure economiche per favorire la permanenza al domicilio e la maggior autonomia ed indipendenza di vita possibili alle persone impossibilitate a compiere gli atti propri della vita quotidiana;

• interventi per i minori in situazioni di disagio tramite sostegno del nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture co­mu­nitarie di accoglienza di tipo familiare e per la pro­mozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

• misure di sostegno delle responsabilità familiari per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

• misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277 e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

• interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell’art.14 della legge 328/2000; realizzazione, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità alloggio di cui all’art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

• interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza al domicilio, per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio;

• prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

• informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di autoaiuto.

Con riferimento alle prestazioni sopra elencate la legge quadro demanda ad apposite leggi regionali il compito di prevedere «per ogni ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario» (20).

Come si può constatare, l’articolo della legge quadro relativo ai livelli essenziali si limita ad indicare le “tipologie” delle prestazioni, senza fornire alcun elemento in ordine agli standard qualitativi e quantitativi che esse devono rispettare. Ciò rappresenta un problema che – alla luce del nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione – può essere risolto, per il livello nazionale, solamente con una legge dello Stato che definisca i livelli essenziali di assistenza sociale (Liveas) fissando, finalmente, adeguati standard di prestazioni a garanzia delle fasce più deboli della popolazione.

A tal fine è però necessario che – nella definizione dei Liveas – si abbandoni ogni velleità “universalistica” (21) e si riservi l’accesso alle prestazioni ed ai servizi socio-assistenziali di livello essenziale alle persone in condizioni di fragilità sociale e, prioritariamente:

• ai minori in tutto o in parte privi delle indispensabili cure familiari, siano essi nati nel o fuori del matrimonio;

• alle persone con handicap intellettivi totalmente o gravemente prive di autonomia che necessitino di sostegno per la permanenza in famiglia o di inserimento in comunità alloggio;

• ai soggetti colpiti da altri handicap, anche plurimi, che necessitano di aiuti specifici per poter acquistare la massima autonomia possibile nel rispetto del diritto all’autodeterminazione;

• agli anziani che non sono in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita;

• alle gestanti e madri in grave difficoltà personale alle quali va altresì fornita la necessaria consulenza psico sociale per il loro reinserimento e per il responsabile riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati (22);

• alle persone che vogliono uscire dalla schiavitù della prostituzione;

• ai soggetti senza fissa dimora;

• agli altri individui che necessitano di prestazioni specifiche se si vuole evitare la loro emarginazione.

Ma in attesa che lo Stato – avvalendosi della competenza legislativa esclusiva nelle materie concernenti i diritti civili e sociali – determini i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, è doveroso richiedere che siano le Regioni (23) – titolari di potestà legislativa per
quanto attiene alla “assistenza sociale” – ed i Co­muni (24) a farsi carico di assicurare, negli ambiti territoriali amministrati, il diritto soggettivo «al mantenimento e all’assistenza sociale» di «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere» (25).

 

 

* Direttore del Cisap (Consorzio intercomunale dei servizi alla persona tra i Comuni di Collegno e Grugliasco).

(1) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

(2) Articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

(3) Livio Pepino, “La salute: fortuna o diritto?”, Animazione sociale,  n. 12, 2001.

(4) Articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

(5) Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003”, parte 1 “Le radici delle nuove politiche sociali”.

(6) Livio Pepino, “L’esigibilità dei diritti sociali”, relazione tenuta al Convegno “Strada facendo - Droga: la ricerca e la proposta” svoltosi a Torino il 20, 21 e 22 settembre 2002.

(7) Decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 328”.

(8) Alberto Dragone, Donata Micucci, Francesco Santanera, Interventi alternativi al ricovero assistenziale, Edizioni Controcittà, Torino, 1980, pag. 104.

(9) Idem, pag. 112.

(10) Maria Grazia Breda, Donata Micucci, Francesco Santanera, La riforma dell’assistenza e dei servizi sociali, Utet Libreria, Torino, 2001, pag. 49.

(11) F. Carugati, G. Casadi, M. Lenzi, A. Palmonari, P. Ricci Bitti, Gli orfani dell’assistenza, Il Mulino, Bologna, 1973, pag.159.

(12) Emanuele Ranci Ortigosa, Il rapporto tra servizi sociali e servizi sanitari  in Cristiano Gori: La riforma dei servizi sociali in Italia, Carocci editore, Roma, 2004, pag.116.

(13) Idem, pag. 116.

(14) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”. Il decreto riprende integralmente, citandolo puntualmente tra le fonti normative di riferimento, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” conosciuto come “Decreto Veronesi”.

(15) Cfr. Mauro Perino, “Livelli essenziali di assistenza: riduzione della spesa sanitaria e nuova emarginazione”, Prospettive assistenziali, n. 137, 2002.

(16) Giuseppe D’Angelo, “Livelli essenziali di assistenza sociale e diritti esigibili”, Ibidem, n. 153, 2006.

(17) Articolo 22, comma 2, della legge n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

(18) Idem.

(19) La legge 328/2000 – ponendo il limite delle risorse finanziarie e patrimoniali disponibili alla programmazione ed organizzazione del sistema integrato – non assicura infatti la piena esigibilità del diritto a beneficiare degli interventi e servizi sociali definiti nei livelli essenziali delle prestazioni, ma si limita ad assumere il criterio della priorità di accesso per i soggetti più fragili (articolo 2, comma 3).

(20) Articolo 22, comma 4, della legge n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

(21) «Ora, nell’attività di definizione dei Liveas, ovvero nella determinazione di adeguati livelli di prestazioni e servizi, occorre ribadire – e laddove necessario aggiornare – gli attuali, spesso bistrattati, diritti stabiliti dalle norme esistenti. Altresì occorre aver ben presente la necessità di operare prioritariamente per prevenire il bisogno assistenziale: solo riconoscendo alle persone incapaci di autodifendersi le stesse esigenze e gli stessi diritti degli altri cittadini è possibile superare l’emarginazione sociale. Eventuali interventi assistenziali devono essere aggiuntivi e non sostitutivi delle prestazioni della sanità, della casa, della scuola e delle altre attività di interesse collettivo». Pertanto «nei Liveas occorre garantire prestazioni e servizi assistenziali – in primo luogo di tipo domiciliare – a quelle persone, e solo a quelle, in stato di bisogno ovvero a quelle che altrimenti sono destinate al baratro dell’emarginazione sociale o alla morte». Giuseppe D’Angelo, “Livelli essenziali di assistenza sociale e diritti esigibili”, Prospettive assistenziali, n. 153, 2006.

(22) Si veda in questo numero il testo della legge della Regione Piemonte 2 maggio 2006, n. 16 “Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento)”.  Con l’approvazione della legge si compie un importante passo avanti rendendo effettivamente esigibili – in ambito regionale – i diritti della gestanti e madri in situazioni di grave difficoltà personale e dei loro nati, siano essi riconosciuti o non riconosciuti.

(23) L’articolo 22 della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” prevede quanto segue: «La Regione identifica nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e riconosce a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dall’ente gestore istituzionale, le prestazioni di livello essenziale (…) previa valutazione dell’ente medesimo e secondo i criteri di priorità di cui al comma 3». Preso atto dell’enorme importanza del riconoscimento a favore dei soggetti deboli di diritti effettivamente esigibili, è auspicabile che provvedano in tal senso anche le altre Regioni, comprese quelle (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia e Toscana) che hanno recepito la legge 328/2000 di riforma dell’assistenza senza prevederne alcuno.

(24) Cfr. “Delibera del Consorzio tra i Comuni di Collegno e Grugliasco per l’individuazione dei diritti dei destinatari degli interventi socio-assistenziali”, Prospettive assistenziali, n. 153, 2006.

(25) Art. 38 della Costituzione.

 

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