Prospettive assistenziali, n. 155, luglio - settembre 2006
LEGGE SULLO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E
SULLA PEDOPORNOGRAFIA ANCHE A MEZZO DI INTERNET
Riportiamo alcuni articoli del codice penale come risultano
modificati dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta
contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia
anche a mezzo internet”, nonché gli articoli 17, 19 e 20 della stessa legge.
Art. 600 (Riduzione in schiavitù)
1. Chiunque riduce una persona in
schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la
reclusione da cinque a quindici anni.
Art. 600 bis (Prostituzione minorile)
1. Chiunque induce alla
prostituzione una persona di età inferiore agli anni
diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la
reclusione da sei a dodici anni con la multa da euro
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali
con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di
denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164;
3. Nel caso in cui il fatto di
cui al secondo comma sia commesso nei confronti di
persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione
da due a cinque anni;
4. Se l’autore del fatto di cui
al secondo comma è persona minore di anni diciotto si
applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due
terzi.
Articolo 600 ter (Pornografia minorile)
1. Chiunque, utilizzando minori
degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale
pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a
partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da euro
2. Alla stessa pena soggiace chi
fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma;
3. Chiunque, al di fuori delle
ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale
pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o
allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro
4. Chiunque, al di fuori delle
ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a
titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro
5. Nei casi previsti dal terzo e
dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale sia di ingente quantità.
Art. 600 quater
(Detenzione di materiale
pornografico)
1. Chiunque, al di fuori delle
ipotesi previste dall’articolo 600-ter,
consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato
utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa non inferiore a euro 1.549;
2. La pena è aumentata in misura
non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente
quantità.
Art. 600 quater
1 (Pornografia virtuale)
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il
materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando
immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse,
ma la pena è diminuita di un terzo;
2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di
elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la
cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Art. 600 quinquies
(Iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione
minorile)
1. Chiunque organizza o
propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di
attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale
attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da
euro15.493,71 a euro 154.937,07.
Art. 600 sexis
(Circostanze aggravanti
ed attenuanti)
1. Nei casi previsti dagli
articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo comma e
600 quinquies la pena è
aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli
anni quattordici;
2. Nei casi previsti dagli
articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter la pena è
aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal
genitore adottivo o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini
entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore
o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione,
istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro
funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o
minorazione psichica, naturale o provocata;
3. Nei casi previsti dagli
articoli 600 bis, primo comma e 600 ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia;
4. Nei casi previsti dagli
articoli 600 bis e 600 ter la pena è
ridotta alla metà da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in
modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e
libertà.
Art. 600 septies
(Pene accessorie)
1. Nel caso di condanna per i
delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600
quater e 600 quinquies è
sempre ordinata la confisca di cui all’articolo 240 ed è disposta la chiusura
degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai
precedenti articoli, nonché la revoca della licenza
d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti
radio-televisive;
2. La condanna o l’applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al
primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in
istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da
minori.
Art. 609 quater
(Atti sessuali con minori)
1. Soggiace
alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi
previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al
momento del fatto:
a) non ha compiuto gli anni
quattordici;
b) non ha compiuto gli anni
sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il
di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona
cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo,
una relazione di convivenza;
2. Al di fuori delle
ipotesi previste dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche
adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri
connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha
compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni;
3. Non è punibile il
minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609 bis, compie
atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli
anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore ai tre
anni;
4. Nei casi di
minore gravità la pena è diminuita fino ai due terzi;
5. Si applica la pena di cui
all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona
offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609 septies
(Querela di parte)
1. I delitti
previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della parte offesa;
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il
termine per la proposizione della querela è di sei mesi;
3. La querela
proposta è irrevocabile;
4. Si procede
tuttavia d’ufficio:
a) se il fatto di
cui all’articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del
fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
b) se il fatto è commesso
dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di
lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che
abbia con esso una relazione di convivenza.
Art. 609 novies
(Pene accessorie ed altri effetti penali)
1. La condanna o
l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale comporta:
a) la perdita della
potestà del genitore quando la qualità del genitore è
elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
b) l’interdizione
perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
c)
la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della
persona;
2. La condanna o l’applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti
previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 octies, se commessi nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni diciotto, 609 quater e 609 quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da
qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o
servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate
prevalentemente da minori.
Art. 17 della legge 38/2006
1. Gli operatori turistici che
organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri
hanno l’obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in
maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di
viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi
a singole destinazioni, la seguente avvertenza: “Comunicazione obbligatoria ai
sensi dell’articolo... della legge n... . La legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all’estero”;
2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o
ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
3. Gli operatori turistici che
violano l’obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro
Art. 19 della legge 38/2006
1. Dopo l’articolo 14 della legge
3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:
Art. 14 bis - (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet)
a) Presso l’organo del Ministero
dell’interno di cui al comma 2 dell’articolo 14, è istituito il Centro
nazionale per il contrasto della pedopornografia
sulla rete internet, di seguito denominato “Centro”, con il compito di
raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia
stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla
pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente
l’utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete internet e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli
eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono
tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le
iniziative e le determinazioni dell’autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori
e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco
costantemente aggiornato;
b) Il Centro si avvale delle
risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall’istituzione e dal
funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato;
c) Il Centro comunica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità
elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia
sulla rete internet, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione
annuale di cui all’articolo 17, comma I.
Art. 14 ter
- (Obblighi per fornitori dei servizi
della società dell’informazione resi attraverso reti
di comunicazione elettronica)
a) I fornitori dei
servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica
sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o
regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza,
le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o
fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico,
nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni
informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti;
b) I fornitori dei
servizi per l’effetto della segnalazione di cui al
comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno
quarantacinque giorni;
c) Salvo che il
fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1
comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
d) Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14 quater
- (Utilizzo di strumenti tecnici per
impedire l’accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico)
a) I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire
l’accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli
strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai
requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività
della rete internet. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori
di connettività alla rete internet devono dotarsi
degli strumenti di filtraggio;
b) La violazione degli
obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro
c) Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14 quinquies - (Misure
finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico)
a) Il Centro trasmette all’Ufficio italiano dei cambi (Uic), per la successiva comunicazione alle banche, agli
istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa
e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le
informazioni di cui all’articolo 14 bis relative ai
soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di
materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori sulla rete internet e
sulle altre reti di comunicazione;
b) Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste
italiane Spa e gli intermediari finanziari che
prestano servizi di pagamento comunicano all’Uic ogni
informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai
soggetti indicati ai sensi del comma 1;
c) Ai fini dell’applicazione del presente articolo e
dell’articolo 14 bis l’Uic trasmette al Centro le
informazioni acquisite ai sensi del comma 2;
d) Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle
banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di
pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi
all’accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento;
e) Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia
fatto utilizzo per l’acquisto di materiale concernente l’utilizzo sessuale dei
minori sulla rete internet o su altre reti di comunicazione, alla banca,
all’istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa
e all’intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono
chiedere informazioni ai titolari e revocare l’autorizzazione all’utilizzo
della carta al rispettivo titolare;
f) Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste
italiane Spa e gli intermediari finanziari che
prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla
Banca d’Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5
nell’ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai
sensi dell’articolo 10 bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386;
g) Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste
italiane Spa e gli intermediari finanziari che
prestano servizi di pagamento comunicano all’Uic
l’applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al
comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad
operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L’Uic trasmette le informazioni così
acquisite al Centro;
h) Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell’interno, della
giustizia, dell’economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari
opportunità e per l’innovazione e le tecnologie, di intesa
con
i)
j) Le somme
derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo di cui all’articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento
delle iniziative per il contrasto della pedopornografia
sulla rete internet.
2. Il decreto di cui all’articolo 14 quater,
comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Il regolamento di cui all’articolo 14 quinquies, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20 della legge 38/2006
1. All’articolo 17 della legge 3
agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. è
istituito presso
www.fondazionepromozionesociale.it