Prospettive assistenziali, n. 155, luglio - settembre 2006
Notizie
SENTENZA DEL TAR DI SALERNO: LE PROVINCE DEVONO GARANTIRE IL TRASPORTO GRATUITO
DEGLI ALLIEVI NON DEAMBULANTI DELLE SCUOLE SUPERIORI
Il
Tribunale amministrativo regionale per
Il
ricorso era stato presentato da R. S. e A. G. poiché «la propria figlia minore A., portatrice di handicap con invalidità al
100% ed iscritta all’Istituto magistrale di S., non era in grado di usufruire
degli ordinari mezzi pubblici di trasporto del proprio Comune di residenza, B.,
a quello di S., ove la scuola era localizzata».
Dopo
aver rilevato che in materia di diritto del trasporto degli allievi con
handicap frequentanti le scuole superiori vi sono sentenze contrastanti
(favorevoli il Tar di Catania con ordinanza del 6
novembre 2002, n. 2112 e contrario quello della Liguria con provvedimento del
1° febbraio 2005, n. 133), il Collegio di Salerno ha preso in considerazione la
legge 118 del 1971 osservando che «risente,
con riferimento all’epoca della sua approvazione, della mancata affermazione
sul piano positivo, del pieno diritto dei disabili
all’integrazione (anche) nella scuola superiore: per tale via, “il trasporto
gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola” era positivamente
assicurato solo ai frequentatori della scuola dell’obbligo, laddove il 3° comma
si limitava a prevedere mere e programmatiche “facilitazioni” per la frequenza
delle scuole superiori e dell’Università».
Al
riguardo, il Tar di Salerno osserva che «
Ne
consegue che si può «per tale via
dedurre, in chiave riscotruttiva, l’estensione anche
alla scuola superiore dei medesimi e strumentali ausili previsti per la scuola
dell’obbligo».
Dopo
aver preso in considerazione le competenze dei Comuni e delle Province in
materia di trasporto, il Tar di Salerno ha stabilito
che «sussiste il diritto al trasporto
gratuito anche per i disabili che frequentano le scuole secondarie superiori,
che deve essere garantito dalla Provincia».
HANDICAP E MALATTIA: SENTENZA
DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA
Con una
sentenza dell’11 luglio 2006,
Il
provvedimento riguardava il licenziamento di S.C.N.
avvenuto durante un’interruzione della durata di otto
mesi dell’attività lavorativa a causa di malattia.
Circa la
direttiva europea 2000/78/Ce “Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”, nella sentenza
viene richiamato che l’articolo 1 di detta direttiva «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni
fondate sulle relazioni o le condizioni personali, gli handicap, l’età o le
tendenze sessuali per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro,
al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di
trattamento».
Viene
inoltre precisato che «utilizzando la
nozione di “handicap” di cui all’articolo 1 della direttiva di cui trattasi, il
legislatore ha deliberatamente scelto un termine diverso da quello di
“malattia”». Ne deriva che è «esclusa
un’assimilazione pura e semplice delle due nozioni».
Dopo aver accertato che S.C.N. «è stata licenziata dal suo datore di lavoro
esclusivamente per causa di malattia»,
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