Prospettive assistenziali, n. 155, luglio - settembre 2006

 

 

Notizie

 

 

SENTENZA DEL TAR DI SALERNO: LE PROVINCE DEVONO GARANTIRE IL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALLIEVI NON DEAMBULANTI DELLE SCUOLE SUPERIORI

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, con la sentenza del 22 febbraio 2006, ha ordinato «alla Provincia di Salerno di provvedere alla assicurazione, in favore della ricorrente, del servizio di trasporto a titolo gratuito dalla abitazione alla sede scolastica».

Il ricorso era stato presentato da R. S. e A. G. poiché «la propria figlia minore A., portatrice di handicap con invalidità al 100% ed iscritta all’Istituto magistrale di S., non era in grado di usufruire degli ordinari mezzi pubblici di trasporto del proprio Comune di residenza, B., a quello di S., ove la scuola era localizzata».

Dopo aver rilevato che in materia di diritto del trasporto degli allievi con handicap frequentanti le scuole superiori vi sono sentenze contrastanti (favorevoli il Tar di Catania con ordinanza del 6 novembre 2002, n. 2112 e contrario quello della Liguria con provvedimento del 1° febbraio 2005, n. 133), il Collegio di Salerno ha preso in considerazione la legge 118 del 1971 osservando che «risente, con riferimento all’epoca della sua approvazione, della mancata affermazione sul piano positivo, del pieno diritto dei disabili all’integrazione (anche) nella scuola superiore: per tale via, “il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola” era positivamente assicurato solo ai frequentatori della scuola dell’obbligo, laddove il 3° comma si limitava a prevedere mere e programmatiche “facilitazioni” per la frequenza delle scuole superiori e dell’Università».

Al riguardo, il Tar di Salerno osserva che «la Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1987, n. 215, statuì l’illegittimità di tale ultima previsione, proprio nella parte in cui si limitava a prevedere che la frequenza delle scuole superiori e dell’Università fosse semplicemente “facilitata”, piuttosto che, alla luce dei valori costituzionali coinvolti, “assicurata”».

Ne consegue che si può «per tale via dedurre, in chiave riscotruttiva, l’estensione anche alla scuola superiore dei medesimi e strumentali ausili previsti per la scuola dell’obbligo».

Dopo aver preso in considerazione le competenze dei Comuni e delle Province in materia di trasporto, il Tar di Salerno ha stabilito che «sussiste il diritto al trasporto gratuito anche per i disabili che frequentano le scuole secondarie superiori, che deve essere garantito dalla Provincia».

 

 

HANDICAP E MALATTIA: SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA

 

Con una sentenza dell’11 luglio 2006, la Corte europea di giustizia si è pronunciata in merito alla mozione di handicap e di malattia e alle relative conseguenze.

Il provvedimento riguardava il licenziamento di S.C.N. avvenuto durante un’interruzione della durata di otto mesi dell’attività lavorativa a causa di malattia.

Circa la direttiva europea 2000/78/Ce “Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”, nella sentenza viene richiamato che l’articolo 1 di detta direttiva «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulle relazioni o le condizioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

Viene inoltre precisato che «utilizzando la nozione di “handicap” di cui all’articolo 1 della direttiva di cui trattasi, il legislatore ha deliberatamente scelto un termine diverso da quello di “malattia”». Ne deriva che è «esclusa un’assimilazione pura e semplice delle due nozioni».

La Corte europea ha, altresì, osservato che «la direttiva 2000/78 non prescrive l’assunzione, la promozione o il mantenimento dell’occupazione di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, fermo restando l’obbligo di prevedere una soluzione appropriata dei disabili».

Dopo aver accertato che S.C.N. «è stata licenziata dal suo datore di lavoro esclusivamente per causa di malattia», la Corte europea di giustizia ha dichiarato che la questione «non rientra nel quadro generale tracciato dalla direttiva 2000/78 per lottare contro la discriminazione fondata sull’handicap».

 

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