Prospettive assistenziali, n. 155, luglio - settembre 2006
Editoriale
PRESENTATE DAL CSA AL SOTTOSEGRETARIO ALLA
FAMIGLIA ALCUNE INIZIATIVE URGENTI
Nell’editoriale dello scorso
numero avevamo segnalato l’esigenza che il nuovo Parlamento e il nuovo Governo
assumessero «provvedimenti concreti che
riconoscano diritti esigibili ai soggetti deboli, in particolare a coloro che non sono in grado di autodifendersi, al fine di
assicurare a queste persone accettabili condizioni di vita».
In data 24 luglio
2006 rappresentanti del Csa (Coordinamento sanità e
assistenza fra i movimenti di base) e dell’Anfaa (Associazione famiglie
adottive e affidatarie) hanno consegnato all’On. Chiara Acciarini,
Sottosegretario di Stato presso il Ministero della famiglia:
1. una bozza
di proposta di legge concernente “Riordino delle norme riguardanti il sostegno
alle gestanti e madri in condizione di disagio socio-economico
e misure volte a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono
riconoscere i loro nati” (1);
2. la relazione e l’articolato del disegno di legge n. 3495 presentato al
Senato il 16 giugno 2005 dal Sen. Elvio Fassone concernente il riconoscimento ad ogni cittadino del
diritto di designare una persona che lo rappresenti, nel caso di infermità che lo ponga nell’assoluta impossibilità di
provvedere alla tutela della propria salute, fino a quando l’autorità
giudiziaria non abbia provveduto alla nomina del tutore o dell’amministratore
di sostegno. La proposta del Sen. Fassone
era stata approvata all’unanimità dalla Commissione giustizia
del Senato in sede referente ed era decaduta a seguito dello scioglimento del
Parlamento (2).
Si tenga presente che, in base
alle leggi vigenti, dal momento dell’insorgenza dell’incapacità (per traumi o
malattie invalidanti) alla nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno
(spesso trascorrono numerosi mesi), la persona incapace non è rappresentata da
alcuno, nemmeno dai propri congiunti.
Promemoria
sull’adozione
Inoltre, al
Sottosegretario Acciarini è stato consegnato il promemoria in materia di adozione che riportiamo:
«1. Fin dall’introduzione nel nostro ordinamento
giuridico dell’adozione legittimante a favore dei minori privi di sostegno
morale e materiale da parte dei loro genitori e degli altri congiunti di origine, le domande di adozione sono sempre state
largamente superiori al numero dei minori adottabili. Al 31 dicembre 2003
(ultimo dato disponibile del Ministero della giustizia, Direzione generale per
le statistiche), le domande giacenti presentate per l’adozione nazionale erano
39.059. Da notare che durante tutto l’anno 2003 le dichiarazioni di adottabilità erano state 1.080.
«2. Se l’adozione ha
effettivamente lo scopo di riconoscere in via assolutamente prioritaria il
diritto alla famiglia dei bambini che ne sono privi, occorre:
a) ricondurre l’adozione a
istituto rivolto con priorità assoluta ai minori privi di sostegno morale e
materiale da parte dei loro congiunti;
b) assumere tutte le iniziative necessarie affinché con
la massima rapidità possibile vengano dichiarati
adottabili i minori “privi di assistenza morale e materiale da parte dei
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza
non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio” (articolo 8 della
legge 184/1983);
c) ridefinire le condizioni degli aspiranti adottanti, in
particolare riducendo la differenza massima di età fra
i coniugi adottanti e il minore (a trentacinque anni?), al fine di evitare
inutili accertamenti di idoneità nei confronti delle migliaia di aspiranti che
mai avranno un bambino in adozione per il semplice fatto che il numero dei
minori adottabili è molto limitato. Infatti:
– per quanto riguarda i minori stranieri, nel periodo
1995-2002 di fronte a 39.625 decreti di idoneità
all’adozione internazionale, le adozioni pronunciate dai Tribunali per i
minorenni italiani sono state solamente 22.581. Dunque
il 43% delle coppie valutate idonee non ha realizzato l’adozione per mancanza
di bambini;
– in merito ai fanciulli
italiani, le domande presentate dal 1995 al 2002 sono state 89.079, mentre le
adozioni pronunciate riguardano solamente 13.127 bambini. Pertanto le richieste
sono insoddisfatte nella misura dell’85%;
d) potenziare (come risulta possibile dal minor
numero di indagini da svolgere riducendo la differenza di età di cui al punto
precedente) le attività di selezione/preparazione degli aspiranti adottanti e
quelle di accompagnamento durante il periodo di affidamento preadottivo
al fine di limitare in tutta la misura del possibile le adozioni fallite e
quelle dalle quali i minori non hanno ottenuto risultati complessivamente
validi;
e) sviluppare le iniziative rivolte all’adozione (e occorrendo
all’affidamento familiare a scopo educativo) dei minori grandicelli
e di quelli colpiti da handicap e da malattie e rendere vincolanti per le
Regioni e gli enti locali le relative misure di
sostegno, purtroppo previste come discrezionali dal comma 8 dell’articolo 6
della vigente legge 184/1983;
f) consentire l’adozione legittimante solo ai coniugi, i cui effetti
giuridici prevedono l’instaurazione di pieni legami di parentela con nonni,
zii, ecc.;
g) rivedere l’articolo 44 della legge 184/1983 (adozione nei casi
particolari attualmente con effetti non legittimanti)
al fine di evitare che possano essere adottati minori non dichiarati in stato
di adottabilità (come illegittimamente agisce il Tribunale per i minorenni di
Bari mediante la cosiddetta adozione mite) e, quindi, di impedire che possano
essere sottratti senza alcun motivo valido ai loro congiunti (genitori,
fratelli e sorelle, nonni, zii, ecc.). Al riguardo desta notevoli
preoccupazioni il fatto che dal 1995 al 2002 siano state pronunciate 8.365
adozioni di minori italiani e che nello stesso periodo quelle relative all’articolo 44 (adozioni in casi particolari)
siano state ben 4.762 (3). Pertanto l’adozione nei casi particolari
[lettere a), c) e d)] del vigente articolo 44 dovrebbe essere consentita
esclusivamente nei riguardi dei minori dichiarati adottabili, definendo in
quali casi assume effetti legittimanti.
Per quanto riguarda l’adozione da parte del coniuge nel caso in cui il
minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge, dovrebbe essere accertato previamente il totale disinteresse dell’altro coniuge e dei
suoi congiunti oppure la loro inesistenza;
h) estendere ai genitori adottivi e affidatari di bambini italiani le norme
in vigore per i genitori adottivi di bambini stranieri, i cui congedi di
maternità (o di paternità) sono previsti indipendentemente dall’età in cui il
minore è stato accolto e prevedere per tutti i genitori adottivi e affidatari i
congedi parentali anche in questo caso indipendentemente dall’età in cui il
minore è stato accolto;
i) assumere i necessari urgenti provvedimenti volti a consentire l’entrata
in vigore del nuovo procedimento per l’accertamento dello stato di adottabilità dei minori che assicura una più celere
procedura anche attraverso l’eliminazione del ricorso previsto presso lo stesso
Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità. Detto
procedimento doveva entrare in vigore entro il mese di giugno
2002 come prevedeva la legge 149/2001.
«Si ricorda, altresì, l’urgenza dell’approvazione di una legge che
garantisca le occorrenti prestazioni di sostegno alle
gestanti e madri in gravi difficoltà che intendono riconoscere o non
riconoscere i loro nati (si veda la bozza di proposta di legge di cui alla nota 1).
«Infine si fa presente che, ai sensi della legge 149/2001, devono essere
superati entro il 31 dicembre 2006 tutti gli istituti di assistenza,
escluse le sole comunità di tipo familiare».
Situazione degli
anziani cronici non autosufficienti
Infine all’On. Chiara Acciarini è stata segnalata la drammatica situazione degli anziani
cronici non autosufficienti, dei malati di Alzheimer e delle persone colpite da
altre forme di demenza senile nei seguenti termini riassuntivi:
1. si tratta
di persone anziane malate, sovente con gravi sofferenze;
2. molto spesso gli ospedali e le
case di cura private convenzionate li dimettono
nonostante l’esigenza della prosecuzione delle cure;
3. subite le dimissioni, i
parenti (sovente si tratta del coniuge ultraottantenne
o ultranovantenne), ai quali la legge non assegna alcun compito sostitutivo
delle funzioni attribuite al Servizio sanitario nazionale, sono obbligati a
provvedervi;
4. se non ricevono aiuti
domiciliari gratuiti, devono assumere anche due persone per assicurare le cure
24 ore su 24 con una spesa di almeno 2.000 euro al
mese;
5. se sono costretti a provvedere
al ricovero, tenuto conto che le Asl non assumono a
loro carico la quota sanitaria ed i Comuni non erogano contributi, i congiunti
devono versare anche per tre anni (è questo il frequente periodo di permanenza
nelle illegittime liste d’attesa per l’accesso alle Rsa) l’intera retta che
ammonta a 2.000-3.000 euro mensili;
6. pertanto i versamenti per la
degenza in una Rsa possono arrivare anche a 64mila-108mila euro! In sostanza,
l’attuale mancata attuazione da parte delle Regioni e delle Asl
del diritto, sancito dalle leggi vigenti, alle cure sanitarie degli anziani
cronici non autosufficienti è una rilevante causa di povertà delle famiglie
coinvolte.
Inoltre, il Sottosegretario è
stato informato in merito agli aspetti estremamente
negativi della proposta di legge di iniziativa popolare predisposta dai
Sindacati dei pensionati Cgil, Cisl
e Uil sulla non autosufficienza (4).
Il Sottosegretario
Chiara Acciarini si è impegnata ad esaminare le questioni sopra riferite. Mentre
attendiamo di conoscerne gli sviluppi, ci impegniamo a
tenere informati i nostri lettori (5).
(1) Il testo è costituito dal seguente articolo
unico:
«1. In attuazione della lettera
m) dell’articolo 117 della Costituzione e al fine di garantire una uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale
delle norme di cui al 5° comma dell’articolo 8 della legge 8 novembre 2000 n.
328, le Regioni istituiscono uno o più servizi con il compito di assicurare le
consulenze e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali
occorrenti alle gestanti e madri che necessitano di specifici sostegni
socio-economici in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati
e alla garanzia del segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere
i loro nati.
«2. Le Regioni aventi meno di
... abitanti possono concordare con una Regione confinante l’istituzione del
servizio nel territorio di quest’ultima.
«3. Il servizio di cui ai commi
precedenti è assegnato a un soggetto già gestore delle
prestazioni socio-assistenziali di cui alla legge 328/2000.
«4. Nei primi novanta giorni
dopo il parto, i soggetti di cui al precedente comma, garantiscono
alle donne già assistite come gestanti e ai loro nati i necessari interventi
socio-assistenziali al fine di sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo
tale periodo ai medesimi soggetti è assicurata la continuità
socio-assistenziale secondo i criteri e le modalità previste dalle Regioni in
attuazione alla legge 328/2000.
«5. Gli interventi
socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono
garantiti dai medesimi soggetti di cui al terzo comma fino all’adozione
definitiva.
«6. Gli interventi alle
gestanti e madri sono erogati su semplice richiesta delle donne interessate e
senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla
loro residenza anagrafica».
Per le motivazioni relative al testo sopra citato
si vedano il numero 153 bis, 2006, di Prospettive
assistenziali, nonché l’articolo apparso sullo scorso numero di questa
rivista “Approvata dalla Regione Piemonte una valida legge per il sostegno alle
gestanti e madri in condizione di disagio”. L’approvazione di una legge
nazionale è indispensabile per il fatto che numerose Regioni, nelle norme di attuazione della legge 328/2000, non hanno tenuto conto
dei problemi specifici riguardanti il segreto del parto e le esigenze delle
gestanti e madri in difficoltà.
(2) Il
testo del disegno di legge presentato dal Sen. Fassone è redatto come segue:
«Art. 1. - Nel libro I, titolo
XII del Codice civile, dopo l’articolo 432 è inserito
il seguente: Art. 432 bis (Tutela temporanea della
salute dell’incapace). - Ogni persona maggiore di età
può designare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, altra
persona o ente che lo rappresenti nel caso di sua infermità fisica o psichica,
la quale lo ponga nell’impossibilità di provvedere alla tutela della propria
salute.
«Fino a quando la competente autorità giudiziaria non ha provveduto alla
nomina del tutore o del curatore o dell’amministratore di sostegno o
dell’amministratore provvisorio in forza dell’articolo 35 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, la persona designata assume la tutela del benessere
psico-fisico del beneficiario, provvedendo, tra l’altro, a richiedere con la
massima sollecitudine l’intervento dei servizi necessari, ad
adottare le decisioni opportune ed a curare che gli enti ed i servizi tenuti ad
intervenire effettuino le prestazioni adeguate alle esigenze psico-fisiche del
beneficiario.
«Entro quarantotto ore dall’assunzione delle funzioni il soggetto designato
avvisa il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o,
in caso di eccessiva difficoltà, il giudice tutelare
del luogo in cui il beneficiario in quel momento si trova, fornendo tutte le
necessarie indicazioni.
«Il giudice tutelare, assunte le necessarie
informazioni, convalida senza formalità l’operato della persona designata,
definendone gli ambiti, ove occorra, ovvero adotta senza ritardo altri
provvedimenti del caso.
«La rappresentanza di cui al primo comma non si estende, salva contraria
dichiarazione dell’interessato, ad atti che riguardino gli interessi
patrimoniali del medesimo.
«Art.
2. - Gli atti di cui all’articolo 432 bis del codice
civile, introdotto dall’articolo 1, non sono soggetti
a tributi fiscali di alcun genere».
(3)
L’articolo 44 della legge 184/1983 stabilisce quanto segue:
«1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente
rapporto, stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3,
comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo.
«2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
«3. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, l’adozione è
consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è
persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo
a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
«4. Nei casi di cui alle
lettere a) e d) del comma 1, l’età dell’adottante deve superare di almeno
diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».
Note:
A) Il comma 1 dell’articolo 7 della legge
184/1983 recita: «L’adozione è consentita
a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità
ai sensi degli articoli seguenti».
B) L’articolo
3, comma 1 della legge 104/1992 riguarda i minori colpiti da handicap di
qualsiasi gravità.
(4) Cfr. sono apparsi su Prospettive assistenziali i seguenti
articoli: “Una irragionevole e controproducente proposta di legge dei Sindacati
dei pensionati Cgil, Cisl e
Uil sulla non autosufficienza”, n. 152, 2005 e “Gli
ingannevoli presupposti della proposta di legge dei Sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil
sulla non autosufficienza”, n. 153, 2006.
(5)
Segnaliamo che alcune problematiche esposte al Sottosegretario Acciarini sono
anche prese in esame nell’articolo di questo numero “Considerazioni sulle linee
programmatiche enunciate dal Ministro per le politiche per la famiglia”.
www.fondazionepromozionesociale.it