Prospettive assistenziali, n. 155, luglio - settembre 2006

 

Editoriale

PRESENTATE DAL CSA AL SOTTOSEGRETARIO ALLA FAMIGLIA ALCUNE INIZIATIVE URGENTI

 

 

Nell’editoriale dello scorso numero avevamo segnalato l’esigenza che il nuovo Parlamento e il nuovo Governo assumessero «provvedimenti concreti che riconoscano diritti esigibili ai soggetti deboli, in particolare a coloro che non sono in grado di autodifendersi, al fine di assicurare a queste persone accettabili condizioni di vita».

In data 24 luglio 2006 rappresentanti del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e dell’Anfaa (Associazione famiglie adottive e affidatarie) hanno consegnato all’On. Chiara Acciarini, Sottosegretario di Stato presso il Ministero della famiglia:

1. una bozza di proposta di legge concernente “Riordino delle norme riguardanti il sostegno alle gestanti e madri in condizione di disagio socio-economico e misure volte a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati” (1);

2. la relazione e l’articolato del disegno di legge n. 3495 presentato al Senato il 16 giugno 2005 dal Sen. Elvio Fassone concernente il riconoscimento ad ogni cittadino del diritto di designare una persona che lo rappresenti, nel caso di infermità che lo ponga nell’assoluta impossibilità di provvedere alla tutela della propria salute, fino a quando l’autorità giudiziaria non abbia provveduto alla nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno. La proposta del Sen. Fassone era stata approvata all’unanimità dalla Commissione giustizia del Senato in sede referente ed era decaduta a seguito dello scioglimento del Parlamento (2).

Si tenga presente che, in base alle leggi vigenti, dal momento dell’insorgenza dell’incapacità (per traumi o malattie invalidanti) alla nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno (spesso trascorrono numerosi mesi), la persona incapace non è rappresentata da alcuno, nemmeno dai propri congiunti.

 

Promemoria sull’adozione

Inoltre, al Sottosegretario Acciarini è stato consegnato il promemoria in materia di adozione che riportiamo:

«1. Fin dall’introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell’adozione legittimante a favore dei minori privi di sostegno morale e materiale da parte dei loro genitori e degli altri congiunti di origine, le domande di adozione sono sempre state largamente superiori al numero dei minori adottabili. Al 31 dicembre 2003 (ultimo dato disponibile del Ministero della giustizia, Direzione generale per le statistiche), le domande giacenti presentate per l’adozione nazionale erano 39.059. Da notare che durante tutto l’anno 2003 le dichiarazioni di adottabilità erano state 1.080.

«2. Se l’adozione ha effettivamente lo scopo di riconoscere in via assolutamente prioritaria il diritto alla famiglia dei bambini che ne sono privi, occorre:

a) ricondurre l’adozione a istituto rivolto con priorità assoluta ai minori privi di sostegno morale e materiale da parte dei loro congiunti;

b) assumere tutte le iniziative necessarie affinché con la massima rapidità possibile vengano dichiarati adottabili i minori “privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio” (articolo 8 della legge 184/1983);

c) ridefinire le condizioni degli aspiranti adottanti, in particolare riducendo la differenza massima di età fra i coniugi adottanti e il minore (a trentacinque anni?), al fine di evitare inutili accertamenti di idoneità nei confronti delle migliaia di aspiranti che mai avranno un bambino in adozione per il semplice fatto che il numero dei minori adottabili è molto limitato. Infatti:

– per quanto riguarda i minori stranieri, nel periodo 1995-2002 di fronte a 39.625 decreti di idoneità all’adozione internazionale, le adozioni pronunciate dai Tribunali per i minorenni italiani sono state solamente 22.581. Dunque il 43% delle coppie valutate idonee non ha realizzato l’adozione per mancanza di bambini;

– in merito ai fanciulli italiani, le domande presentate dal 1995 al 2002 sono state 89.079, mentre le adozioni pronunciate riguardano solamente 13.127 bambini. Pertanto le richieste sono insoddisfatte nella misura dell’85%;

d) potenziare (come risulta possibile dal minor numero di indagini da svolgere riducendo la differenza di età di cui al punto precedente) le attività di selezione/preparazione degli aspiranti adottanti e quelle di accompagnamento durante il periodo di affidamento preadottivo al fine di limitare in tutta la misura del possibile le adozioni fallite e quelle dalle quali i minori non hanno ottenuto risultati complessivamente validi;

e) sviluppare le iniziative rivolte all’adozione (e occorrendo all’affidamento familiare a scopo educativo) dei minori grandicelli e di quelli colpiti da handicap e da malattie e rendere vincolanti per le Regioni e gli enti locali le relative misure di sostegno, purtroppo previste come discrezionali dal comma 8 dell’articolo 6 della vigente legge 184/1983;

f) consentire l’adozione legittimante solo ai coniugi, i cui effetti giuridici prevedono l’instaurazione di pieni legami di parentela con nonni, zii, ecc.;

g) rivedere l’articolo 44 della legge 184/1983 (adozione nei casi particolari attualmente con effetti non legittimanti) al fine di evitare che possano essere adottati minori non dichiarati in stato di adottabilità (come illegittimamente agisce il Tribunale per i minorenni di Bari mediante la cosiddetta adozione mite) e, quindi, di impedire che possano essere sottratti senza alcun motivo valido ai loro congiunti (genitori, fratelli e sorelle, nonni, zii, ecc.). Al riguardo desta notevoli preoccupazioni il fatto che dal 1995 al 2002 siano state pronunciate 8.365 adozioni di minori italiani e che nello stesso periodo quelle relative all’articolo 44 (adozioni in casi particolari) siano state ben 4.762 (3). Pertanto l’adozione nei casi particolari [lettere a), c) e d)] del vigente articolo 44 dovrebbe essere consentita esclusivamente nei riguardi dei minori dichiarati adottabili, definendo in quali casi assume effetti legittimanti.

Per quanto riguarda l’adozione da parte del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge, dovrebbe essere accertato previamente il totale disinteresse dell’altro coniuge e dei suoi congiunti oppure la loro inesistenza;

h) estendere ai genitori adottivi e affidatari di bambini italiani le norme in vigore per i genitori adottivi di bambini stranieri, i cui congedi di maternità (o di paternità) sono previsti indipendentemente dall’età in cui il minore è stato accolto e prevedere per tutti i genitori adottivi e affidatari i congedi parentali anche in questo caso indipendentemente dall’età in cui il minore è stato accolto;

i) assumere i necessari urgenti provvedimenti volti a consentire l’entrata in vigore del nuovo procedimento per l’accertamento dello stato di adottabilità dei minori che assicura una più celere procedura anche attraverso l’eliminazione del ricorso previsto presso lo stesso Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità. Detto procedimento doveva entrare in vigore entro il mese di giugno 2002 come prevedeva la legge 149/2001.

«Si ricorda, altresì, l’urgenza dell’approvazione di una legge che garantisca le occorrenti prestazioni di sostegno alle gestanti e madri in gravi difficoltà che intendono riconoscere o non riconoscere i loro nati (si veda la bozza di proposta di legge di cui alla nota 1).

«Infine si fa presente che, ai sensi della legge 149/2001, devono essere superati entro il 31 dicembre 2006 tutti gli istituti di assistenza, escluse le sole comunità di tipo familiare».

 

Situazione degli anziani cronici non autosufficienti

Infine all’On. Chiara Acciarini è stata segnalata la drammatica situazione degli anziani cronici non autosufficienti, dei malati di Alzheimer e delle persone colpite da altre forme di demenza senile nei seguenti termini riassuntivi:

1. si tratta di persone anziane malate, sovente con gravi sofferenze;

2. molto spesso gli ospedali e le case di cura private convenzionate li dimettono nonostante l’esigenza della prosecuzione delle cure;

3. subite le dimissioni, i parenti (sovente si tratta del coniuge ultraottantenne o ultranovantenne), ai quali la legge non assegna alcun compito sostitutivo delle funzioni attribuite al Servizio sanitario nazionale, sono obbligati a provvedervi;

4. se non ricevono aiuti domiciliari gratuiti, devono assumere anche due persone per assicurare le cure 24 ore su 24 con una spesa di almeno 2.000 euro al mese;

5. se sono costretti a provvedere al ricovero, tenuto conto che le Asl non assumono a loro carico la quota sanitaria ed i Comuni non erogano contributi, i congiunti devono versare anche per tre anni (è questo il frequente periodo di permanenza nelle illegittime liste d’attesa per l’accesso alle Rsa) l’intera retta che ammonta a 2.000-3.000 euro mensili;

6. pertanto i versamenti per la degenza in una Rsa possono arrivare anche a 64mila-108mila euro! In sostanza, l’attuale mancata attuazione da parte delle Regioni e delle Asl del diritto, sancito dalle leggi vigenti, alle cure sanitarie degli anziani cronici non autosufficienti è una rilevante causa di povertà delle famiglie coinvolte.

Inoltre, il Sottosegretario è stato informato in merito agli aspetti estremamente negativi della proposta di legge di iniziativa popolare predisposta dai Sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil sulla non autosufficienza (4).

Il Sottosegretario Chiara Acciarini si è impegnata ad esaminare le questioni sopra riferite. Mentre attendiamo di conoscerne gli sviluppi, ci impegniamo a tenere informati i nostri lettori (5).

 

 

(1) Il testo è costituito dal seguente articolo unico:

«1. In attuazione della lettera m) dell’articolo 117 della Costituzione e al fine di garantire una uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale delle norme di cui al 5° comma dell’articolo 8 della legge 8 novembre 2000 n. 328, le Regioni istituiscono uno o più servizi con il compito di assicurare le consulenze e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle gestanti e madri che necessitano di specifici sostegni socio-economici in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e alla garanzia del segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.

«2. Le Regioni aventi meno di ... abitanti possono concordare con una Regione confinante l’istituzione del servizio nel territorio di quest’ultima.

«3. Il servizio di cui ai commi precedenti è assegnato a un soggetto già gestore delle prestazioni socio-assistenziali di cui alla legge 328/2000.

«4. Nei primi novanta giorni dopo il parto, i soggetti di cui al precedente comma, garantiscono alle donne già assistite come gestanti e ai loro nati i necessari interventi socio-assistenziali al fine di sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi soggetti è assicurata la continuità socio-assistenziale secondo i criteri e le modalità previste dalle Regioni in attuazione alla legge 328/2000.

«5. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti dai medesimi soggetti di cui al terzo comma fino all’adozione definitiva.

«6. Gli interventi alle gestanti e madri sono erogati su semplice richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica».

Per le motivazioni relative al testo sopra citato si vedano il numero 153 bis, 2006, di Prospettive assistenziali, nonché l’articolo apparso sullo scorso numero di questa rivista “Approvata dalla Regione Piemonte una valida legge per il sostegno alle gestanti e madri in condizione di disagio”. L’approvazione di una legge nazionale è indispensabile per il fatto che numerose Regioni, nelle norme di attuazione della legge 328/2000, non hanno tenuto conto dei problemi specifici riguardanti il segreto del parto e le esigenze delle gestanti e madri in difficoltà.

(2) Il testo del disegno di legge presentato dal Sen. Fassone è redatto come segue:

«Art. 1. - Nel libro I, titolo XII del Codice civile, dopo l’articolo 432 è inserito il seguente: Art. 432 bis (Tutela temporanea della salute dell’incapace). - Ogni persona maggiore di età può designare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, altra persona o ente che lo rappresenti nel caso di sua infermità fisica o psichica, la quale lo ponga nell’impossibilità di provvedere alla tutela della propria salute.

«Fino a quando la competente autorità giudiziaria non ha provveduto alla nomina del tutore o del curatore o dell’amministratore di sostegno o dell’amministratore provvisorio in forza dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la persona designata assume la tutela del benessere psico-fisico del beneficiario, provvedendo, tra l’altro, a richiedere con la massima sollecitudine l’intervento dei servizi necessari, ad adottare le decisioni opportune ed a curare che gli enti ed i servizi tenuti ad intervenire effettuino le prestazioni adeguate alle esigenze psico-fisiche del beneficiario.

«Entro quarantotto ore dall’assunzione delle funzioni il soggetto designato avvisa il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o, in caso di eccessiva difficoltà, il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario in quel momento si trova, fornendo tutte le necessarie indicazioni.

«Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, convalida senza formalità l’operato della persona designata, definendone gli ambiti, ove occorra, ovvero adotta senza ritardo altri provvedimenti del caso.

«La rappresentanza di cui al primo comma non si estende, salva contraria dichiarazione dell’interessato, ad atti che riguardino gli interessi patrimoniali del medesimo.

«Art. 2. - Gli atti di cui all’articolo 432 bis del codice civile, introdotto dall’articolo 1, non sono soggetti a tributi fiscali di alcun genere».

(3) L’articolo 44 della legge 184/1983 stabilisce quanto segue:

«1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela  fino al sesto grado o da preesistente rapporto, stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

«2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

«3. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

«4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

Note:

A)  Il comma 1 dell’articolo 7 della legge 184/1983 recita: «L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti».

B)  L’articolo 3, comma 1 della legge 104/1992 riguarda i minori colpiti da handicap di qualsiasi gravità.

(4) Cfr. sono apparsi su Prospettive assistenziali i seguenti articoli: “Una irragionevole e controproducente proposta di legge dei Sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil sulla non autosufficienza”, n. 152, 2005 e “Gli ingannevoli presupposti della proposta di legge dei Sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil sulla non autosufficienza”, n. 153, 2006.

(5) Segnaliamo che alcune problematiche esposte al Sottosegretario Acciarini sono anche prese in esame nell’articolo di questo numero “Considerazioni sulle linee programmatiche enunciate dal Ministro per le politiche per la famiglia”.

 

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