Prospettive assistenziali, n. 156, ottobre - dicembre 2006
ACCORDI FRA
REGIONE PIEMONTE E CASE DI CURA: DUE ESPOSTI PRESENTATI DALL’ULCES ALLA CORTE
DEI CONTI
Segnaliamo
le due iniziative dell’Ulces anche nella speranza che
Un primo esposto alla Corte dei Conti è stato presentato dall’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) (1) al Procuratore della Corte dei Conti in data 10 febbraio 2003 nei riguardi della delibera della Giunta della Regione Piemonte del 5 agosto 2002, n. 46-6882, concernente il recepimento dell’accordo intervenuto fra l’Assessore regionale alla sanità e le associazioni Aiop e Aris rappresentanti delle case di cura private.
L’esposto è stato inoltrato in
quanto
Nella segnalazione rivolta alla Corte dei Conti, l’Ulces precisava inoltre che mentre i dati dell’Istat indicavano per il 2002 un incremento del 2,6% del
costo della vita rispetto all’anno precedente, per lo
stesso 2002 «le tariffe relative alle
attività di acuzie e post acuzie (esclusa l’attività di riabilitazione di 2° e
3° livello) da riconoscere alle strutture accreditate (…) sono rivalutate
dell’8%» (2).
Un secondo esposto
Un altro esposto è stato inoltrato
il 10 giugno 2005 dall’Ulces al Procuratore della
Corte dei Conti in merito alla delibera della Giunta della Regione Piemonte 23
marzo 2005, n. 41-15180, avente per oggetto “Recepimento
accordo tra Regione Piemonte e Associazioni di
categoria Aiop e Aris per il settore sanitario
privato, in merito alle modalità per la determinazione del budget delle
strutture private provvisoriamente/definitivamente accreditate, nonché in
merito alla definizione delle attività di ricovero in Rrf
1° livello ed in lungodegenza post acuzie delle
strutture private, definitivamente accreditate” chiedendo al magistrato di
valutare la correttezza amministrativa e contabile in merito alle seguenti
disposizioni:
1) nell’allegato 1 “Modalità per la determinazione del
budget delle strutture ospedaliere private” è previsto che «le linee guida sull’appropriatezza delle
prestazioni di ricovero» saranno definite «nel corso del 2005», mentre
sembrerebbe opportuno che dette linee guida fossero state approvate prima della
stipula dell’accordo in oggetto;
2) nell’allegato 2 concernente “Tariffe dell’attività di
recupero e rieducazione funzionale di 1° livello e di lungodegenza
post acuzie” non sono precisate le dotazioni relative al
personale, gli orari e le relative qualifiche;
3) nello stesso allegato 2, per quanto riguarda «l’operatività della degenza riabilitativa
di 1° livello delle case di cura» viene stabilito
che l’operatività «deve mirare al
raggiungimento dei seguenti obiettivi: formulare un progetto riabilitativo del
paziente» senza che venga precisato che il progetto deve essere comunicato
per iscritto al paziente stesso o a chi lo rappresenta. Detta condizione è, ad
avviso della scrivente organizzazione, assolutamente indispensabile affinché il
soggetto interessato o chi per esso possa valutarlo. La nostra richiesta è
avanzata anche ai sensi e per gli effetti del consenso informato garantito
dalle norme vigenti;
4) anche in merito ai «criteri
e metodologie di appropriatezza
nell’individuazione della tipologia di ricovero riabilitativo da parte delle
strutture invianti» nell’allegato viene segnalato
che «sono in corso di predisposizione
apposite linee guida regionali»: il che significa che attualmente e negli
anni e decenni scorsi si è proceduto senza alcun riferimento certo e
verificabile;
5) in nessuna parte della delibera in oggetto sono
indicate le misure occorrenti per verificare se le
case di cura private mettono veramente a disposizione il personale previsto. Ad
esempio, nelle lungodegenze post
acuzie, facendo riferimento ad un raggruppamento di 60 posti letto, la
dotazione organica «computata sulla base
dell’orario contrattuale a tempo pieno» dovrebbe consistere in «n. 1 Capo sala; n. 4 unità di personale di assistenza alla persona e di amministrativi (infermieri
professionali, terapista della riabilitazione, Ota, Adest, Oss, ausiliari e
amministrativi, con almeno 12 infermieri professionali, assicurando almeno 6
infermieri per l’unità funzionale da 20 posti letto; 7 unità di personale medico
per l’unità funzionale da 20 posti letto)». È ovvio che mediante le visite
ispettive non è possibile verificare se tutto il personale, i cui oneri incidono com’è precisato nell’allegato 2 «complessivamente nell’ordine del 65% dei
costi complessivi» è stato assunto dalla casa di cura privata
convenzionata. Ad avviso della scrivente organizzazione, nell’accordo in
oggetto (e negli altri analoghi) dovrebbe, invece, essere stabilito che le case
di cura private convenzionate sono tenute a trasmettere, con una periodicità
prefissata, copia della documentazione in loro possesso (libri matricola e
paghe, fatture degli addetti con rapporto professionale, ecc.) da cui risulti il numero del personale assunto e utilizzato, le
relative qualifiche e gli orari effettivamente svolti;
6) nella lettera, di cui si unisce fotocopia (4), del 27
gennaio 2005 del Direttore della Regione Piemonte arch. Luigi Robino viene segnalato che in
attesa «dell’adozione di una specifica
guida regionale non potranno essere applicate [da parte delle case di cura
private definitivamente accreditate, n.d.r.] quote integrative a carico dei pazienti». Mentre
questa associazione finora non è stata in grado di
verificare se la suddetta disposizione viene applicata, rileva che le case di
cura Villa Iris e Papa Giovanni XXIII di Pianezza (e
molto probabilmente anche altre analoghe case di cura) continuano a pretendere
quote integrative, ad esempio euro 31,00 al giorno per la degenza presso camere
a due letti, anziché presso quelle gratuite a tre letti. Tenuto conto che le
leggi vigenti assicurano ai malati le cure gratuite, comprese quelle relative alla riabilitazione, questa associazione rileva che
i trattamenti forniti nelle case di cura private convenzionate e
definitivamente accreditate sono del tutto analoghi a quelli praticati nelle
strutture non ancora definitivamente accreditate. Questa associazione chiede
alla S.V. se detta differenziazione sia lecita.
(1) L’Ulces è una delle organizzazioni che fanno
parte del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra
i movimenti di base).
(2) Cfr. Controcittà,
n. 11, 2002 e Prospettive assistenziali, n. 141, 2003.
(3) Ibidem.
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