Prospettive assistenziali, n. 156, ottobre - dicembre 2006

 

 

ACCORDI FRA REGIONE PIEMONTE E CASE DI CURA: DUE ESPOSTI PRESENTATI DALL’ULCES ALLA CORTE DEI CONTI

 

 

Segnaliamo le due iniziative dell’Ulces anche nella speranza che la Corte dei Conti renda note le sue determinazioni.

 

Un primo esposto alla Corte dei Conti è stato presentato dall’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) (1) al Procuratore della Corte dei Conti in data 10 febbraio 2003 nei riguardi della delibera della Giunta della Regione Piemonte del 5 agosto 2002, n. 46-6882, concernente il recepimento dell’accordo intervenuto fra l’Assessore regionale alla sanità e le associazioni Aiop e Aris rappresentanti delle case di cura private.

L’esposto è stato inoltrato in quanto la Giunta della Regione Piemonte non aveva assunto alcuna iniziativa in merito alle osservazioni dell’Ulces riguardanti gli arrotondamenti ingiustificati praticati per la definizione dell’importo delle rette, per cui «per ogni unità di 70 posti il regalo alle case di cura è di 53.655,00 euro all’anno, oltre 100 milioni di lire!».

Nella segnalazione rivolta alla Corte dei Conti, l’Ulces precisava inoltre che mentre i dati dell’Istat indicavano per il 2002 un incremento del 2,6% del costo della vita rispetto all’anno precedente, per lo stesso 2002 «le tariffe relative alle attività di acuzie e post acuzie (esclusa l’attività di riabilitazione di 2° e 3° livello) da riconoscere alle strutture accreditate (…) sono rivalutate dell’8%» (2). La Corte dei Conti era, altresì, informata che la citata delibera regionale prevedeva che «per le strutture accreditate in classe A (…) viene stabilita, quale ulteriore riconoscimento per gli adeguamenti strutturali, tecnologici e procedurali, una quota aggiuntiva pari al 5% delle tariffe determinate con il presente accordo» (3).

 

Un secondo esposto

Un altro esposto è stato inoltrato il 10 giugno 2005 dall’Ulces al Procuratore della Corte dei Conti in merito alla delibera della Giunta della Regione Piemonte 23 marzo 2005, n. 41-15180, avente per oggetto “Recepimento accordo tra Regione Piemon­te e Associazioni di categoria Aiop e Aris per il settore sanitario privato, in merito alle modalità per la determinazione del budget delle strutture private provvisoriamente/definitivamente accreditate, nonché in merito alla definizione delle attività di ricovero in Rrf 1° livello ed in lungodegenza post acuzie delle strutture private, definitivamente accreditate” chiedendo al magistrato di valutare la correttezza amministrativa e contabile in merito alle seguenti disposizioni:

1) nell’allegato 1 “Modalità per la determinazione del budget delle strutture ospedaliere private” è previsto che «le linee guida sull’appropriatezza delle prestazioni di ricovero» saranno definite «nel corso del 2005», mentre sembrerebbe opportuno che dette linee guida fossero state approvate prima della stipula dell’accordo in oggetto;

2) nell’allegato 2 concernente “Tariffe dell’attività di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello e di lungodegenza post acuzie” non sono precisate le dotazioni relative al personale, gli orari e le relative qualifiche;

3) nello stesso allegato 2, per quanto riguarda «l’operatività della degenza riabilitativa di 1° livello delle case di cura» viene stabilito che l’operatività «deve mirare al raggiungimento dei seguenti obiettivi: formulare un progetto riabilitativo del paziente» senza che venga precisato che il progetto deve essere comunicato per iscritto al paziente stesso o a chi lo rappresenta. Detta condizione è, ad avviso della scrivente organizzazione, assolutamente indispensabile affinché il soggetto interessato o chi per esso  possa valutarlo. La nostra richiesta è avanzata anche ai sensi e per gli effetti del consenso informato garantito dalle norme vigenti;

4) anche in merito ai «criteri e metodologie di appropriatezza nell’individuazione della tipologia di ricovero riabilitativo da parte delle strutture invianti» nell’allegato viene segnalato che «sono in corso di predisposizione apposite linee guida regionali»: il che significa che attualmente e negli anni e decenni scorsi si è proceduto senza alcun riferimento certo e verificabile;

5) in nessuna parte della delibera in oggetto sono indicate le misure occorrenti per verificare se le case di cura private mettono veramente a disposizione il personale previsto. Ad esempio, nelle lungodegenze post acuzie, facendo riferimento ad un raggruppamento di 60 posti letto, la dotazione organica «computata sulla base dell’orario contrattuale a tempo pieno» dovrebbe consistere in «n. 1 Capo sala; n. 4 unità di personale di assistenza alla persona e di amministrativi (infermieri professionali, terapista della riabilitazione, Ota, Adest, Oss, ausiliari e amministrativi, con almeno 12 infermieri professionali, assicurando almeno 6 infermieri per l’unità funzionale da 20 posti letto; 7 unità di personale medico per l’unità funzionale da 20 posti letto)». È ovvio che mediante le visite ispettive non è possibile verificare se tutto il personale, i cui oneri incidono com’è precisato nell’allegato 2 «complessivamente nell’ordine del 65% dei costi complessivi» è stato assunto dalla casa di cura privata convenzionata. Ad avviso della scrivente organizzazione, nell’accordo in oggetto (e negli altri analoghi) dovrebbe, invece, essere stabilito che le case di cura private convenzionate sono tenute a trasmettere, con una periodicità prefissata, copia della documentazione in loro possesso (libri matricola e paghe, fatture degli addetti con rapporto professionale, ecc.) da cui risulti il numero del personale assunto e utilizzato, le relative qualifiche e gli orari effettivamente svolti;

6) nella lettera, di cui si unisce fotocopia (4), del 27 gennaio 2005 del Direttore della Regione Piemonte arch. Luigi Robino viene segnalato che in attesa «dell’adozione di una specifica guida regionale non potranno essere applicate [da parte delle case di cura private definitivamente accreditate, n.d.r.] quote integrative a carico dei pazienti». Mentre questa associazione finora non è stata in grado di verificare se la suddetta disposizione viene applicata, rileva che le case di cura Villa Iris e Papa Giovanni XXIII di Pianezza (e molto probabilmente anche altre analoghe case di cura) continuano a pretendere quote integrative, ad esempio euro 31,00 al giorno per la degenza presso camere a due letti, anziché presso quelle gratuite a tre letti. Tenuto conto che le leggi vigenti assicurano ai malati le cure gratuite, comprese quelle relative alla riabilitazione, questa associazione rileva che i trattamenti forniti nelle case di cura private convenzionate e definitivamente accreditate sono del tutto analoghi a quelli praticati nelle strutture non ancora definitivamente accreditate. Questa associazione chiede alla S.V. se detta differenziazione sia lecita.

 

 

 

(1) L’Ulces è una delle organizzazioni che fanno parte del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base).

(2) Cfr. Controcittà, n. 11, 2002 e Prospettive assistenziali, n. 141, 2003.

(3) Ibidem.

 

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