Prospettive assistenziali, n. 156, ottobre - dicembre 2006
come gli
enti locali possono realizzare idonee strutture socio-sanitarie senza alcuna
spesa di investimento:
L’ESPERIENZA DEL COMUNE DI GRUGLIASCO
MAURO PERINO (*)
Nell’ultimo numero di questa
rivista (1) ho cercato di analizzare l’istituto della “concessione di pubblico
servizio” con riferimento al contesto normativo che si
è delineato a seguito dell’introduzione, nella nostra Costituzione, del
“principio di sussidiarietà”. Una sussidiarietà
che – nella sua dimensione orizzontale – prevede che all’esercizio delle
funzioni relative ai “servizi alla persona e alla
comunità”, delle quali sono titolari gli enti locali, si provveda attraverso
soggetti privati selezionati con procedure ad evidenza pubblica.
L’idea forza che sta alla base di
tale principio consiste in un sistema di sicurezza sociale ad organizzazione privata (ma a finanziamento pubblico) nel quale è
fondamentale (per la tutela del cittadino) che venga correttamente coniugato
l’esercizio della responsabilità pubblica sui servizi – in particolare su
quelli preposti all’erogazione delle prestazioni di livello essenziale – con
l’obbligo di ricorrere al “libero mercato”. A tale necessità si può rispondere
– come ho cercato di spiegare nel precedente articolo – con l’utilizzo della
“concessione” in quanto strumento che consente, alle pubbliche amministrazioni,
di delegare ai privati l’esercizio dei servizi pur mantenendo penetranti poteri
di intervento sui criteri gestionali degli stessi.
Per comprendere appieno la
portata dell’istituto della “concessione di pubblico servizio” è opportuno che,
alle argomentazioni teoriche, faccia seguito
l’esposizione di una concreta esperienza di utilizzo di tale strumento
amministrativo.
Un Centro polifunzionale per anziani
Nei primi mesi del 2002
l’Amministrazione del Comune di Grugliasco – in
accordo con il Consorzio socio-assistenziale Cisap –
indice un asta pubblica per l’individuazione di un concessionario al quale
conferire l’edificio, da poco restaurato, di “Villa Audifredi”
presso il quale il Comune intende realizzare un Centro
polifunzionale di servizi per anziani.
La premessa del capitolato di
gara (2) sintetizza in modo chiaro le ragioni della scelta di utilizzare lo
strumento della concessione: «
Da tali considerazioni discende
la decisione di individuare un concessionario al quale conferire, per un
quinquennio dalla data di aggiudicazione, la
struttura, presso la quale «dovranno
essere obbligatoriamente attivati, a cura dell’aggiudicatario»: un centro
diurno integrato per anziani in condizioni di parziale non autosufficienza; un nucleo residenziale per persone anch’esse parzialmente non
autosufficienti ed un complesso di appartamenti supportati per persone anziane
autosufficienti o per adulti in difficoltà residenti nell’ambito del Consorzio
socio assistenziale intercomunale.
La selezione – riservata alle
cooperative sociali «quali soggetti
specificatamente caratterizzati per la gestione dei servizi socio sanitari e in
ragione della finalità pubblica e della natura specifica dei servizi da
gestire» – viene effettuata sulla base di un
capitolato nel quale sono puntualmente indicati i criteri di erogazione dei
servizi offerti dalla struttura (generali di tipo alberghiero, di assistenza
diretta e di protezione della persona, socializzanti e riabilitativi) con la
specificazione che le funzioni assistenziali rivolte alle persone parzialmente
non autosufficienti devono essere svolte «attuando
programmi riabilitativi e socializzanti mediante l’insieme combinato di
prestazioni sanitarie e socio-assistenziali».
Al concessionario viene inoltre richiesto di prevedere un organico almeno
corrispondente ai requisiti regionali per l’autorizzazione (che deve essere richiesta
dall’aggiudicatario) e ad esso «è fatto
obbligo di stipulare convenzione con il Consorzio socio assistenziale
competente per territorio al fine di regolare le modalità di accesso dei
cittadini fruitori dei servizi», chiarendo che «qualora il Consorzio non ritenesse di utilizzare tutti i posti… potrà
autorizzare il concessionario ad offrire i rimanenti posti ad altre realtà
territoriali, secondo modalità da definirsi nella convenzione medesima» e
che «costituisce vincolo inderogabile il
rispetto della capienza massima della struttura e la destinazione funzionale
della stessa» e che il mancato
rispetto di tale vincolo «costituisce
causa per la revoca della concessione».
Quest’ultimo aspetto introduce alla
questione dei “poteri” dell’Ente pubblico nei confronti del concessionario. Nel
capitolato vengono infatti puntualmente dettagliati
gli oneri e le responsabilità a carico del concessionario. Tra questi, merita
segnalarne alcuni particolarmente significativi:
• l’impegno a
gestire il bene pubblico in concessione secondo criteri di efficacia,
efficienza ed economicità e a perseguire l’equilibrio
tra costi e ricavi;
• l’impegno a
concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione della rete dei servizi e delle strutture;
• l’obbligo di
dichiarare all’Amministrazione concedente ogni contribuzione in conto capitale
o sovvenzione ottenuta da enti pubblici o privati, esclusi i corrispettivi
derivanti dalle prestazioni di servizio;
• l’obbligo di
predisporre, per i servizi svolti, una apposita carta
dei servizi;
• l’obbligo, per
l’intera durata della concessione, di applicare integralmente tutte le norme
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro delle cooperative
sociali e nei contratti integrativi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono i servizi;
• l’obbligo a
presentare annualmente idonea dichiarazione od attestato, da cui risulti che il concessionario ha provveduto, per l’anno
trascorso, al versamento di tutti i contributi dovuti per legge al personale.
Con riferimento alla
verifica del rispetto di tali impegni ed obbligazioni «l’Amministrazione comunale si riserva di far ispezionare, in qualsiasi
momento, la struttura ed i locali da proprio personale autorizzato, nonché di verificare le modalità di effettuazione delle
prestazioni e dei servizi… L’Amministrazione si avvale del Cisap
per effettuare i controlli relativi alle prestazioni ed ai servizi afferenti al centro diurno integrato ed al
nucleo residenziale».
Inoltre vengono
previste le penalità – variabili da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di
euro 1.000,00 – che il Dirigente del settore comunale competente provvederà ad
applicare qualora «a seguito di controlli
effettuati dai servizi preposti siano segnalate all’Amministrazione concedente
o vengano dalla stessa direttamente riscontrate inadempienze o difformità dalle
prescrizioni tutte previste nell’atto di concessione-contratto».
Le tipologie di
alcuni eventi – elencati a titolo esemplificativo e non tassativo – che
comportano l’applicazione di penalità sono le seguenti:
• mancata
effettuazione di servizi previsti non determinata da cause accertabili di forza
maggiore;
• comportamento scorretto o
sconveniente nei confronti dell’utenza. Il perdurare del comportamento
scorretto/sconveniente, o comunque il suo reiterarsi
per più di due volte, causa la sostituzione del personale coinvolto. La mancata
sostituzione del personale, entro 5 giorni dal terzo accertamento, comporta la
decadenza della concessione;
• mancata comunicazione o ritardo
della stessa circa scioperi del personale;
• mancato rispetto degli
adempimenti previsti a carico del concessionario in ordine al
possesso dei requisiti da parte del personale addetto;
• mancato rispetto degli
adempimenti previsti a carico del concessionario in ordine
alla sostituzione del personale assente;
• mancata
applicazione di norme in vigore contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro delle cooperative sociali o di norme derivanti da accordi locali integrativi
dello stesso. Il ripetersi dell’inadempienza per più di una volta comporta la
decadenza della concessione;
• ritardo nel pagamento del
canone di locazione.
Infine è utile esaminare le cause
di risoluzione contrattuale:
• la mancata attivazione del
servizio alla data stabilita;
• reiterata
sospensione, anche parziale, del servizio esclusi i casi di forza maggiore
debitamente comprovati;
• l’abituale deficienza e/o
negligenza nell’esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o
frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettono l’efficienza del servizio stesso;
• lo stato di insolvenza
del Concessionario o frode accertata del medesimo;
• l’appalto di
lavori o forniture senza esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione
concedente.
Il capitolato di gara, sin qui
sinteticamente esaminato, è stato tradotto in forma contrattuale a seguito
dell’aggiudicazione della concessione alla Cooperativa sociale “Il Margine”. La
cooperativa ha provveduto all’attivazione di tutti i servizi previsti che vengono attualmente erogati a regime: il centro diurno
integrato per anziani in condizioni di parziale non autosufficienza è
frequentato da circa 20 anziani (con una retta di euro 38,00 pro capite/pro die); il nucleo residenziale è composto da cinque persone
(con una retta di euro 127,00/144,00 pro capite/pro die)
e gli appartamenti supportati risultano tutti occupati.
Le spese sostenute dal
concessionario per l’adeguamento della struttura ammontano a
euro 66.000,00. Ad avvenuto ammortamento di tali spese il concessionario
procederà a versare al Comune un canone per l’utilizzo della struttura. L’attivazione
dei nuovi servizi ha consentito di rispondere, in tempi brevi, alle esigenze
espresse dalla popolazione anziana residente ed anche a dare occupazione a 11
addetti per una spesa annua stimata in euro 210.000,00. è appena il caso di precisare che, con il conferimento in
concessione, il Comune ha valorizzato il proprio patrimonio immobiliare
mantenendone la proprietà.
Una comunità alloggio di tipo Raf (Residenza
assistenziale flessibile) per persone con handicap intellettivo
Vista l’esperienza positiva realizzata con l’attivazione della struttura per
gli anziani, nell’autunno del 2003 l’Amministrazione comunale di Grugliasco – sempre in collaborazione con il Consorzio
socio-assistenziale Cisap – indice un’asta pubblica
per l’individuazione di un concessionario al quale conferire dei locali «da destinarsi all’organizzazione e gestione
di un presidio socio-assistenziale per disabili e a centro civico».
Anche in questo caso è utile riportare
il brano del capitolato di gara nel quale si espongono – in modo molto efficace
– le ragioni della scelta di utilizzare lo strumento della concessione: «Questa Amministrazione intende procedere
al recupero funzionale della porzione di fabbricato attualmente
adibito a centro civico, confinante con l’edificio scolastico denominato Scuola
media statale Levi, destinando il primo piano a comunità alloggio di tipo Raf, per disabili medio gravi, per la gestione del quale
intende selezionare il soggetto maggiormente idoneo, che si impegnerà ad
eseguire gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei
locali per adeguarli ai requisiti strutturali richiesti dalla normativa
regionale e a gestire la struttura per l’erogazione alla cittadinanza dei
servizi e delle prestazioni». «Con l’attivazione di una nuova struttura a
carattere residenziale… questa Amministrazione intende
concorrere al potenziamento della rete infrastrutturale
di servizi per disabili del territorio e adeguarne la consistenza al fabbisogno
locale».
Un potenziamento della rete che
l’Amministrazione realizza senza gravarsi di alcun
impegno finanziario in quanto «il
rapporto di concessione, caratterizzato dalla sostituzione del concessionario
alla pubblica amministrazione nell’erogazione del servizio, ossia nello
svolgimento dell’attività diretta al soddisfacimento dell’interesse
collettivo, permette di realizzare un valore aggiunto sia in termini economici
che sociali, in quanto al concessionario non viene riconosciuto un prezzo per
la prestazione, ma solo il diritto ad ottenere la remunerazione dell’attività
svolta attraverso la possibilità di gestire il servizio per un determinato
periodo, della durata necessaria per ammortizzare gli investimenti e remunerare
i capitali da parte del concessionario. Ne consegue che per l’Amministrazione
non ci sarà una spesa di investimento per il recupero
funzionale, ma un incremento di valore immobiliare al termine del periodo di
concessione, mentre il concessionario avrà interesse a svolgere e sviluppare al
meglio le prestazioni, perché dalla sua capacità a far fruttare il diritto di
gestire il servizio dipende la remunerazione».
Da ciò consegue la decisione di
basare la selezione del soggetto gestore «su
requisiti di affidabilità di imprenditorialità
sociale, che consentano di formulare un giudizio prognostico sulla positiva
realizzazione degli obiettivi che l’Amministrazione si pone» e la scelta «di individuare il gestore tra le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale… motivata dalla considerazione
che la realizzazione degli obiettivi perseguiti da un sistema socio
assistenziale fondato sul principio della solidarietà, implica che l’ammissione
di operatori privati al ruolo sussidiario nell’esercizio di una funzione
pubblica sia subordinata alla condizione che essi non perseguano finalità di
lucro».
In buona sostanza
l’Amministrazione si impegna a concedere in utilizzo
per vent’anni il complesso dei locali del centro
civico con la clausola che presso quelli siti al primo piano (circa 400 mq.) «dovrà essere obbligatoriamente attivata e
gestita a cura dell’aggiudicatario una comunità alloggio per disabili»
mentre nei restanti spazi – concessi in uso non esclusivo – «dovranno essere mantenute e sviluppate le
iniziative attualmente in essere» senza ulteriori oneri per il Comune e con
l’implementazione degli ambienti dal punto di vista strutturale.
Nelle parti successive, il
capitolato – redatto sul modello di quello, già esaminato, relativo alla
struttura per anziani – riprende in dettaglio gli oneri e le responsabilità
poste a carico del concessionario indicando le modalità attraverso le quali l’Amministrazione
intende esercitare gli opportuni i controlli
(applicando – se del caso – penalità e sanzioni).
Particolare attenzione viene posta – anche in questo caso – nel definire le linee
di intervento che devono caratterizzare i servizi rivolti agli utenti della
comunità alloggio: «La cura e la
riabilitazione delle persone disabili ospitate si realizza attraverso programmi
che prevedono prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che
valorizzino le abilità di ogni persona disabile e
agiscano sulla globalità della situazione di disabilità coinvolgendo la
famiglia e la comunità secondo le indicazioni dell’articolo 7 della legge n.
104/1992». A tal fine «i progetti
educativi individualizzati relativi agli ospiti della comunità devono prevedere
tutte le prestazioni atte al recupero, allo sviluppo delle potenzialità e/o al
mantenimento delle capacità specifiche di ogni singolo
utente e all’integrazione della comunità nella vita sociale del territorio».
Anche per quanto attiene al servizio residenziale per le persone con handicap intellettivo è fatto obbligo, al concessionario, di
stipulare convenzione con il Consorzio che ha facoltà di autorizzare il gestore
ad offrire i posti non direttamente utilizzati ad altre realtà territoriali.
Ad aggiudicarsi
la concessione è nuovamente
Due centri diurni
per persone con handicap intellettivo ed una comunità familiare
Nell’autunno 2004 – allo scadere
degli appalti per la gestione dei due centri diurni per persone con handicap
intellettivo siti sul territorio di Grugliasco –
l’Amministrazione comunale ed il Cisap concordano di procedere alla selezione di un soggetto idoneo
ad assumere in concessione la gestione non solo di entrambi i centri, ma anche
del complesso delle strutture – adibite a centro civico – all’interno delle
quali i servizi diurni sono collocati.
La ragione di tale scelta va
ricercata in primo luogo nella necessità di intervenire sulla struttura di uno dei centri diurni al fine di aumentarne la capienza da
È così che – utilizzando una
prassi ormai collaudata – viene indetta una gara ad
evidenza pubblica per la concessione di durata ventennale dei locali comunali,
finalizzata alla ristrutturazione e gestione di due centri diurni, da 20 posti
ognuno, per persone con handicap intellettivo; alla realizzazione e gestione
presso una delle strutture di una comunità familiare/gruppo appartamento
capiente per 6 utenti ed alla sistemazione e gestione dei centri civici
all’interno dei quali le strutture diurne e residenziali sono collocate.
L’impianto del capitolato di gara
è analogo a quelli già esaminati e la selezione ha consentito di affidare le
attività al Consorzio di cooperative sociali Naos che
ha assunto la gestione nei primi mesi del 2005. Il piano di attività
prevede i seguenti investimenti:
• per il centro civico destinato
ad ospitare un centro diurno e la comunità residenziale il
Consorzio Naos è impegnato ad investire
complessivamente € 372.000,00. Al personale attualmente occupato per la
gestione del centro (6 unità per una spesa stimata in € 130.000,00 annui) si
aggiungerà, a breve, quello destinato alla gestione del nucleo residenziale. La
retta attualmente praticata per il servizio diurno è
di € 71 pro capite/pro die;
• per la struttura civica
destinata ad ospitare il secondo centro diurno le spese effettuate per la
ristrutturazione e l’adeguamento dei locali risultano
quantificate in € 120.000,00. Il Consorzio Naos vi
occupa 9 unità di personale (per una spesa annua di € 220.000,00). La retta
praticata è pari ad € 93,50 pro capite/pro die.
Con la realizzazione dei servizi
diurni e residenziali di cui sopra, si è interamente realizzato il piano di implementazione della rete dei servizi per le persone con
handicap medio grave e grave situati sul territorio di Grugliasco.
Il piano prevedeva, come si è detto, la realizzazione di 10 nuovi posti
residenziali (più due di pronto intervento) in
comunità di tipo Raf e di 6 posti in una struttura
comunitaria di dimensioni più ridotte; inoltre era prevista la realizzazione di
ulteriori 5 posti per attività diurne. L’obiettivo, in gran parte già
raggiunto, verrà pienamente realizzato a fine 2006. Sono
occorsi solamente due anni per realizzare la prima comunità (2004-2005) ed
altri due per la seconda e per i nuovi posti in centro diurno (2005-2006). Il
tutto a “costo zero” per l’Amministrazione comunale che potrà assicurare al Cisap la disponibilità complessiva di 55 posti per attività
diurne (diversamente organizzate in base all’utenza) e di 22 posti residenziali
stabili, più 2 per pronto intervento.
Una comunità residenziale per
adolescenti
Nei primi mesi del 2005
l’Amministrazione comunale di Grugliasco traccia un
bilancio complessivo delle iniziative realizzate. «Allo scopo di dare concreta realizzazione alle linee definite
dall’Assemblea dei Sindaci, il Consorzio e gli Assessorati alle politiche
sociali dei due Comuni hanno operato per la realizzazione e l’attivazione di
nuovi presidi diurni e residenziali per disabili sperimentando modalità
innovative di rapporto con i soggetti del terzo settore (cooperative sociali ed
associazioni) che si sono resi disponibili ad investire risorse finanziarie
proprie nell’ambito territoriale intercomunale e ad assicurare standard gestionali qualitativamente elevati. Attraverso lo strumento
della concessione di terreni o di strutture di proprietà comunale finalizzata a
costruire/ristrutturare immobili da destinare a presidi – con il contributo
fondamentale dei soggetti del privato sociale – si sono poste le basi per
l’allargamento della capacità di risposta ai bisogni espressi dalla popolazione
e per il mantenimento di standard gestionali atti a
tutelare l’utenza e gli operatori addetti».
Inoltre «con il sistema della concessione – conseguentemente alla natura
pubblicistica del rapporto – la pubblica amministrazione conserva quella
funzione di governo nei confronti dell’attività del concessionario che consente
di coprogrammare in modo incrementale gli interventi
nel corso del rapporto; di modificare nel tempo della durata del contratto le
caratteristiche del servizio, adeguandolo all’evoluzione dei bisogni; di
prevedere una durata dei contratti più lunga e, quindi, atta a consentire un
quadro di investimenti maggiori da parte dei gestori
individuati. Quest’ultimo aspetto diviene
particolarmente interessante rispetto ai piani di conservazione degli immobili
che richiedono consistenti investimenti, non sempre nella disponibilità degli
enti locali i quali, con l’istituto della concessione, possono coinvolgere
capitali privati per la realizzazione delle opere
necessarie ad assicurare gli standard qualitativi dei servizi che le
Amministrazioni comunali ed il Consorzio intendono garantire. è inoltre appena il caso di osservare
che la programmazione degli interventi strutturali dovrà, necessariamente, venire realizzata tenendo conto del processo di
distribuzione territoriale delle strutture e della valutazione dell’opportunità
di convertirne eventualmente l’utilizzo ad altra finalità sociale ove le
esigenze del territorio lo richiedano».
Sulla base di tali considerazioni il Comune
assume la decisione di utilizzare lo strumento della concessione –«positivamente sperimentato per i presidi
(e per i servizi ad essi connessi) destinati a disabili ed anziani» – anche per procedere all’adeguamento
della rete delle strutture per i minori. Nel territorio di Grugliasco
è infatti operativa, dal 1984, una comunità alloggio
che – non rispondendo ai parametri strutturali descritti nella deliberazione
della Giunta regionale n. 41/12003 del 15 marzo 2004 – risulta, in base alle
disposizioni regionali, condannata alla chiusura entro il termine del
31dicembre 2006. È così che «al fine di
garantire la necessaria continuità dei servizi residenziali per minori» l’Amministrazione
di Grugliasco provvede «ad individuare i locali da destinare ad una nuova comunità per
adolescenti e giovani infra diciottenni che verrà gestita da un concessionario individuato con gara ad
evidenza pubblica».
Nell’aprile 2005 viene indetta l’asta pubblica, riservata a Cooperative
sociali, finalizzata a concedere in utilizzo, per quindici anni, una «porzione di fabbricato del complesso sito
in Via Alfieri 10 / Via Somalia 1, costituito da un piano interrato,
comprendente: l’alloggio del custode e i magazzini e da un piano rialzato,
comprendente l’auditorium e n. 3 stanze». Come già sperimentato per le
altre strutture conferite in concessione, al gestore viene
richiesto di realizzare una comunità alloggio per minori, con una capienza non
inferiore a sette posti, negli spazi concessi dall’Amministrazione in uso
esclusivo e di garantire – inoltre – le opere di miglioria e la gestione del
resto dei locali da adibire ad attività civiche per il quartiere. Anche per
quanto attiene all’impianto del capitolato di gara, nulla viene
variato rispetto agli indirizzi e al quadro delle regole per la gestione
stabilite in occasione delle precedenti esperienze.
Nel giugno 2006 – a meno di un
anno dall’aggiudicazione alla Cooperativa sociale “
Osservazioni conclusive
L’esperienza di Grugliasco si colloca appieno nel filone di pensiero che
intende valorizzare il ruolo del settore “non profit”
nella programmazione e nell’organizzazione del “sistema di protezione sociale”
comunale. Il “principio di sussidiarietà” nella sua
dimensione orizzontale viene però applicato senza
alcuna rinuncia a svolgere – come istituzione locale – un ruolo di garanzia per
quanto attiene alla risposta ai diritti sociali.
Attraverso l’azione di “governo
del sistema” che è stata messa in atto, l’Amministrazione è riuscita ad
attrarre, in cinque anni, investimenti finanziari per un valore di €
1.070.000,00 che hanno consentito di realizzare nuovi servizi semi residenziali
e residenziali e di migliorare l’operatività di quelli
già esistenti. Si tratta di servizi che – ben lungi dal rappresentare un peso
per la comunità locale – garantiscono una risposta ai bisogni della popolazione
ed una occupazione “di qualità” a 48 unità di
personale, per una massa stipendiale annua di euro 870.000,00. Infatti grazie
ai contratti di concessione – decisamente più lunghi rispetto agli appalti
tradizionali – agli operatori addetti è potenzialmente assicurata una
continuità di impiego, e ciò consente di contrastare efficacemente il fenomeno
del tournover del personale nell’ambito dei servizi.
L’esperienza è dunque positiva ed andrebbe generalizzata e riproposta in altre
aree territoriali, anche attraverso opportuni interventi da parte della Regione
Piemonte. Purtroppo, però, nelle linee guida regionali che definiscono i sistemi
per l’affidamento a terzi della gestione dei servizi alla persona (3),
l’istituto della concessione viene a mala pena citato. La deliberazione si
limita infatti a dare atto che le procedure «che comportano corresponsione di tariffe e/o concessione di titoli per
l’acquisto di servizi» hanno «natura concessoria» e che pertanto «dal punto di vista contrattuale i soggetti a tal fine accreditati
divengono, a tutti gli effetti, concessionari del servizio». Ogni ulteriore approfondimento relativo agli istituti menzionati
agli articoli 15 (“Accreditamento e affidamento a terzi”) e 17 (“Corresponsione
di tariffe”) dell’allegato alla deliberazione regionale viene infatti rinviato
a «specifici provvedimenti di Giunta
regionale per un’ulteriore disciplina di maggior dettaglio».
La ragione di tale rinvio non è
facilmente comprensibile. Tanto più se si considera che – nonostante si ammetta
che gli istituti di cui sopra sono semplicemente «richiamati nelle loro linee essenziali» – l’applicabilità del
provvedimento deliberato dalla Giunta regionale viene
estesa «alla generalità dei rapporti con
gli enti pubblici del territorio ivi compresi le Asl
e gli enti del Servizio sanitario regionale, considerato il carattere regolamentare dello stesso e l’implicita
finalità di interesse pubblico a garantire rapporti corretti tra soggetti
privati “non profit” ed enti pubblici».
Siamo dunque di fronte a norme
regolamentari vincolanti nelle quali da un lato si afferma che l’accreditamento
rappresenta «il titolo necessario per
l’instaurazione di rapporti contrattuali con qualsiasi fornitore di servizi»
e, dall’altro, si rinvia una puntuale definizione dell’istituto.
Se la cosa non è grave per «le Asl e gli enti
del Servizio sanitario regionale» che sono già tenuti, ai sensi del decreto
legislativo n. 229/1999, a rispettare delle procedure di affidamento
dei servizi sanitari e socio sanitari che declinano l’istituto
dell’accreditamento in termini di concessione amministrativa (il cosiddetto
“accreditamento istituzionale”), non altrettanto si può dire per gli altri enti
pubblici interessati dal provvedimento, ai quali non vengono forniti gli
strumenti regolamentari necessari per qualificare i servizi.
L’accreditamento presuppone infatti – secondo l’articolo 29 della legge regionale
1/2004 – «il possesso di ulteriori
specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti dall’autorizzazione»
ed è proprio attraverso la definizione di standard assistenziali più adeguati
rispetto a quelli attualmente previsti che le amministrazioni locali e gli enti
gestori delle funzioni socio assistenziali possono operare efficacemente per la
tutela dell’utenza.
Nei servizi alla persona –
relazionali per definizione – la qualità del servizio finisce inoltre per
coincidere con la qualità dell’operatore che lo eroga. Più è
valida la professionalità, migliore è la qualità dell’intervento. Ma la professionalità è il prodotto dell’intreccio di almeno
tre fattori: la persona in quanto tale, il ruolo svolto nel servizio,
l’organizzazione che dell’operatore si occupa. Ed è quest’ultima
che – selezionando le persone e definendone i ruoli – ha l’onere di garantire
che la “qualità del lavoro” sia tale da assicurare la
“qualità degli interventi” e, quindi,
la “qualità della vita degli utenti” nell’ambito dei servizi (si pensi, in
particolare, ai servizi semi residenziali e residenziali).
In buona sostanza i diritti dei
lavoratori dei servizi sono – nel bene come nel male – strettamente collegati
con i diritti dell’utenza. E per perseguire la tutela di entrambi
i soggetti occorre una puntuale normativa regionale che vincoli le
amministrazioni che affidano i servizi, così come le organizzazioni che li
erogano, a rispettare alcune regole fondamentali: gli standard numerici di
personale assistenziale ed educativo fissati nei contratti di concessione
devono essere concordati tra le amministrazioni concedenti e le associazioni
rappresentative degli utenti; è necessario che in essi vengano indicate – oltre
alle clausole necessarie a tutelare l’utenza – anche le modalità di controllo
(e di eventuale penalizzazione) che l’amministrazione adotta relativamente al
personale impiegato; sarebbe infine opportuno prevedere che – nell’ambito dei
criteri per l’accreditamento dei concessionari – sia prevista la facoltà delle
associazioni degli utenti di accedere liberamente ai presidi per effettuare
ogni opportuna verifica sulle reali condizioni di permanenza degli assistiti.
Di tutto ciò, nella deliberazione
regionale, non si fa menzione. È dunque da sperare che non tardino i
preannunciati «specifici provvedimenti di
Giunta regionale per un’ulteriore disciplina di
maggior dettaglio» che – come opportunamente ricorda l’articolo 29 della
legge 1/2004 – dovranno definire «le
procedure del processo di accreditamento» in modo «coordinato con i meccanismi previsti per l’accreditamento delle
strutture sanitarie».
(*) Direttore del Cisap
(Consorzio intercomunale dei servizi alla persona tra i Comini di Collegno e Grugliasco).
(1) Mauro Perino,
“Responsabilità pubblica e forme gestionali dei servizi di livello essenziale”,
Prospettive assistenziali, n. 155,
2006.
(2) Alla stesura dei capitolati di concessione
citati nell’articolo hanno provveduto: per il Comune di Grugliasco,
(3)
www.fondazionepromozionesociale.it