Prospettive assistenziali, n. 156, ottobre - dicembre 2006
DEPOSITATO AL SENATO UN DISEGNO DI
LEGGE SULLA TUTELA TEMPORANEA DELLA SALUTE DELLE PERSONE IMPOSSIBILITATE A
PROVVEDERVI PERSONALMENTE
Come avevamo
riferito sul n. 151, 2005 di Prospettive assistenziali, il Sen. Fassone
aveva presentato al Senato in data 16 giugno 2005 il disegno di legge n. 3495
avente per oggetto “Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea
della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente”.
L’iniziativa, approvata
all’unanimità dalla Commissione giustizia del Senato, era decaduta a seguito
dello scioglimento delle Camere.
In data 29 settembre 2006 il
disegno di legge n. 1050 è stato ripresentato al Senato dal Sen.
Salvi (Ds), attuale presidente della Commissione
giustizia dello stesso Senato e dal Sen. Caruso (An), presidente della stessa Commissione nella legislatura
precedente a dimostrazione che l’iniziativa, estremamente
necessaria e urgente, non ha risvolti partitici in quanto è volta a garantire a
tutti i cittadini la possibilità di essere tutelati dal momento dell’insorgere
della non autosufficienza fino a quando
l’autorità giudiziaria avrà provveduto alla nomina del tutore, del curatore,
dell’amministratore di sostegno o di quello provvisorio.
Ricordiamo che attualmente,
fino alla nomina dei soggetti di cui sopra, nemmeno i parenti più prossimi
(coniugi, figli, ecc.) possono rappresentare una persona non autosufficiente
per quanto concerne la tutela della sua salute. L’approvazione del disegno di
legge riveste quindi un evidente e ragguardevole interesse per tutta la
popolazione.
Nel riportare la relazione e il
testo del Senato, segnaliamo che identica iniziativa è stata assunta dall’On. Katia Zanotti mediante il
deposito avvenuto il 3 ottobre 2006 della proposta di legge n. 1753.
Relazione
Onorevoli Senatori. – Nonostante alcuni recenti interventi positivi (legge 9 gennaio 2004, n. 6), nel nostro
ordinamento permane un vuoto: mancano disposizioni adeguate per il caso che una
persona, a seguito di un evento invalidante, diventi del tutto incapace di
provvedere a se stessa, sotto il profilo della immediata tutela della sua
salute e delle correlate aspettative di prestazione.
Nell’ordinamento vigente, infatti, si prevede che una persona possa
rilasciare procura ad un’altra affinché questa provveda – anche in via
transitoria, e quale conseguenza di una incapacità del
rappresentato – al compimento di atti negoziali determinati o indeterminati, ma
non viene ammessa la delega al compimento di atti diversi, in particolare
quelli che concernono la salute dell’incapace, le scelte degli interventi
sanitari più appropriati e il controllo sulla qualità delle prestazioni
sanitarie fornite.
L’ordinamento prevede, bensì, la nomina, secondo i casi, di un tutore, di
un curatore, di un amministratore di sostegno, o anche di un amministratore
provvisorio qualora ad esso il giudice tutelare faccia
ricorso in forza dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ma
tutte queste figure possono operare soltanto dopo che l’autorità giudiziaria ha
effettuato la relativa nomina: il che avviene solo
dopo il compimento delle rispettive procedure, e perciò, anche con la miglior
volontà, in un momento comunque largamente successivo al bisogno.
Anche il citato articolo 35 della legge n. 833 del 1978, relativo ai
trattamenti sanitari obbligatori, non offre rimedio alla situazione in esame,
perché – a prescindere dalla non sovrapponibilità alla presente delle
situazioni di fatto ivi considerate – il giudice tutelare può adottare dei
provvedimenti urgenti, ma solo in quanto occorrano «per conservare e per amministrare il
patrimonio dell’infermo».
Né infine, giova l’articolo 408 del codice civile, quale introdotto dalla
predetta legge n. 6 del 2004, poiché l’interessato può bensì designare un
amministratore di sostegno in previsione di una sua futura eventuale situazione
di incapacità, ma anche in tal caso occorre la nomina
formale del medesimo da parte del giudice tutelare, e quindi il designato non
ha poteri legali nel momento della necessità immediata della quale qui ci si
occupa.
Poiché, invece, sono essenziali gli interventi praticati
immediatamente dopo l’insorgere della situazione invalidante, si ritiene
necessario colmare questo vuoto di rappresentanza, sia pure con supplenza di
breve durata, fino all’intervento dell’autorità giudiziaria, che applicherà gli
istituti più adeguati.
L’immediata sussunzione di questa figura nella
sfera del controllo giudiziario, e l’esclusione di ogni
interferenza con la sfera patrimoniale dell’assistito, tranquillizzano in
ordine a possibilità di abuso.
Si ricorda, infine, che il disegno di legge riproduce il testo approvato
all’unanimità dalla Commissione giustizia del Senato nella XIV
legislatura.
disegno di legge
Art. 1.
Nel libro I, titolo XII, capo II, del codice civile,
dopo l’articolo 432 è inserito il seguente:
Art. 432-bis. – (Tutela
temporanea della salute dell’incapace). – Ogni persona maggiore di età può designare, mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata, altra persona o ente che lo rappresenti nel caso di sua
infermità fisica o psichica, la quale lo ponga nell’impossibilità di provvedere
alla tutela della propria salute.
Fino a quando la competente autorità giudiziaria non ha provveduto alla
nomina del tutore o del curatore o dell’amministratore di sostegno o dell’amministratore
provvisorio in forza dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la
persona designata assume la tutela del benessere psico-fisico del beneficiario,
provvedendo, tra l’altro, a richiedere con la massima sollecitudine
l’intervento dei servizi necessari, ad adottare le
decisioni opportune ed a curare che gli enti e i servizi tenuti ad intervenire
effettuino le prestazioni adeguate alle esigenze psico-fisiche del
beneficiario.
Entro quarantotto ore dall’assunzione delle funzioni il soggetto designato
avvisa il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o,
in caso di eccessiva difficoltà, il giudice tutelare
del luogo in cui il beneficiario in quel momento si trova, fornendo tutte le
necessarie indicazioni.
Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni,
convalida senza formalità l’operato della persona designata, definendone gli
ambiti, ove occorra, ovvero adotta senza ritardo altri provvedimenti del caso.
La rappresentanza di cui al primo comma non si estende, salva contraria
dichiarazione dell’interessato, ad atti che riguardino gli interessi
patrimoniali del medesimo.
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