Prospettive assistenziali, n. 156, ottobre - dicembre 2006
Notiziario dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie
UN PIANO STRAORDINARIO PER IL SUPERAMENTO DEL RICOVERO IN
ISTITUTO DEI MINORI
Il 12 settembre scorso
È dal
1962 che l’Anfaa (Associazione
nazionale famiglie adottive e affidatarie) opera quale associazione di
volontariato promozionale per la tutela dei diritti dell’infanzia, con
l’obiettivo principale di affermare e garantire il diritto di tutti i bambini,
compresi quelli handicappati e malati, a crescere in una famiglia: anzitutto
nella loro d’origine e, quando questo non è possibile, in una
adottiva o affidataria secondo le situazioni. La
nostra associazione ha contribuito in modo determinante
all’elaborazione delle leggi 431/1967 e 184/1983 che hanno avuto il merito di
porre al centro dell’attenzione il bambino e il suo diritto a crescere in
famiglia.
Con vivo
disappunto abbiamo appreso nei giorni scorsi dal Sottosegretario per la
solidarietà sociale Cecilia Donaggio che il nuovo Governo – anche a fronte
delle gravi inadempienze del Parlamento e del Governo precedenti, nonché di buona parte delle Regioni – valuterà la
possibilità di una proroga in merito alla scadenza stabilita per il superamento
del ricovero dei minori in istituto entro il 31 dicembre 2006 previsto dal
secondo comma dell’articolo 2 della legge 149/2001.
In
questi ultimi anni l’Anfaa ha ripetutamente denunciato quanto poco stessero
facendo le istituzioni preposte per concretizzare questo obiettivo,
mettendo in evidenza il rischio reale che il superamento degli istituti entro
il 2006 si realizzasse attraverso una semplice riorganizzazione interna degli
stessi e non attraverso l’attivazione degli interventi alternativi previsti
dalla suddetta legge (sostegno alle famiglie d’origine, affidamento familiare,
adozione e comunità di tipo familiare).
Va infatti rilevato che, come anche sottolineato nel II Rapporto di aggiornamento 2005-2006 sul monitoraggio
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia,
elaborato dal Gruppo di lavoro per
Inoltre,
com’è noto, purtroppo,
Questo decreto si è
limitato a prevedere per i minori comunità di tipo
familiare e gruppi appartamento, inseriti nelle normali case di abitazione, con
un numero di utenti che non può essere superiore a sei (articolo 3) e strutture
a carattere comunitario con un massimo di dieci posti letto più due per le
eventuali emergenze (articolo 7). Non
ha precisato nient’altro, neppure che queste strutture non debbono
essere accorpate tra di loro per evitare, come avviene ad esempio, nella Regione Lombardia, che strutture quali i
Villaggi Sos
siano classificate come “comunità” oppure possano sopravvivere istituti come
l’istituto Mamma Rita di Monza che è organizzato in tanti gruppi appartamento e
che ora ospita una settantina di minori!
A fronte di quanto
brevemente esposto, l’Anfaa ripropone al Parlamento,
al Governo e alla Conferenza Stato-Regioni e al Coordinamento interregionale
degli Assessori regionali alle Politiche sociali, l’approvazione di un piano
straordinario per il diritto di ogni minore alla famiglia e per il superamento
del ricovero in istituto che, anche attraverso stanziamenti mirati nella
prossima legge finanziaria, preveda la definizione da parte del Parlamento dei Liveas, previsti dalla legge n. 328/2000 sopra richiamati
affinché le Regioni garantiscano:
a) l’esigibilità del diritto del minore a crescere in famiglia, attraverso la
previsione di adeguati sostegni economico-sociali ai
nuclei familiari di origine e il supporto degli affidamenti familiari e delle
adozioni, con particolare attenzione a quelle dei minori ultradodicenni o con
disabilità accertate o gravi patologie;
b) l’individuazione delle caratteristiche essenziali delle strutture
residenziali, che dovrebbero essere recepite dalle
Regioni, dai Comuni e dalle Asl, nell’ambito delle
rispettive competenze e che dovrebbero comprendere anche le disposizioni
relative all’autorizzazione e alla vigilanza e al controllo delle strutture
stesse; queste ultime funzioni dovrebbero essere attribuite alle Province per
evitare che sia lo stesso ente che gestisce gli interventi a svolgere anche la
funzione di verifica sugli stessi;
c) l’attivazione di un’anagrafe, periodicamente aggiornata sulla situazione
personale e familiare dei minori ricoverati nelle strutture residenziali,
realizzata con standard di riferimento comuni al fine di consentire il monitoraggio
degli interventi cui hanno diritto, sopra richiamati al punto a).
Queste richieste sui
Liveas sono a nostro parere
riconducibili alle «prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale» così come previste dall’articolo 117 della
Costituzione.
Detto piano
straordinario dovrebbe anche prevedere l’attivazione da parte del Ministero di
giustizia della Banca dati dei minori dichiarati adottabili e degli aspiranti
genitori adottivi, prevista dall’articolo 40, terzo comma della legge n.
149/2001 (avrebbe dovuto essere realizzata entro il
dicembre 2001!). La sua entrata in funzione consentirà di conoscere la reale
situazione dei minori dichiarati adottabili, che non sono stati adottati, e di
operare per assicurare al più presto il loro diritto ad una famiglia. Dalla
lettura dei dati forniti dal Ministero di giustizia, Divisione per i minorenni,
relativi all’attuazione della legge 184/83, risulta
che il numero dei minori italiani dichiarati adottabili è, ogni anno,
nettamente superiore al numero di quelli che vengono adottati con adozione
legittimante (secondo gli ultimi dati disponibili nel triennio dal 2000 al 2002
i minori dichiarati adottabili sono stati 3.197 e gli affidamenti preadottivi
solo 2.910). Questa Banca consentirebbe anche di verificare i motivi del
crescente e preoccupante aumento delle adozioni ”nei casi particolari”. L’Anfaa
chiede altresì che venga verificata la possibilità che
nella realizzazione del piano straordinario vengano coinvolte le Procure della
Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, tenuto conto che in base alla
legge n.184/1983 gli istituti di assistenza pubblici
e privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al
Procuratore della Repubblica del luogo ove hanno sede «l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione
specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei
rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso»
(articolo 9, comma 2). Inoltre, lo stesso Procuratore «ogni sei mesi effettua o dispone ispezioni
negli istituti di assistenza pubblici o privati» e «può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo» (articolo 9,
comma 3).
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