Prospettive assistenziali, n. 156, ottobre - dicembre 2006
Notiziario
della Fondazione promozione sociale
PRECISAZIONI SULLE POSSIBILI FORME DI TUTELA DELLE
PERSONE INCAPACI DI AUTODIFENDERSI
Nel
numero precedente della rivista abbiamo presentato le richieste avanzate da
alcune persone interessate alla proposta di una tutela specifica, che potrebbe
svolgere
Trattandosi
di argomenti non ancora affrontati dal Consiglio di
amministrazione della Fondazione ci eravamo ripromessi di approfondirli nella
prima riunione possibile per poi darne notizia.
Così è
stato e, di seguito, riportiamo punto per punto, gli
interrogativi emersi nel corso nell’incontro del 6 giugno 2006 e le decisioni
assunte al riguardo dalla Fondazione.
1. È possibile la presa in carico
della persona, eventualmente anche per quanto riguarda la gestione dei redditi,
ad esempio per il pagamento delle eventuali rette di ricovero?
2. Come difendere la propria
salute, nel caso in cui sopraggiunga una totale capacità di intendere e di
volere?
Per le persone
totalmente incapaci e non in grado di difendersi
a) neppure i congiunti ci possono rappresentare. Per essere in grado di
provvedere agli adempimenti occorrenti per ottenere la tutela della propria
salute nei casi sopraggiunga una totale incapacità, occorre
tener conto che nemmeno i congiunti più prossimi (coniuge, figli, genitori,
ecc.) possono rappresentare la persona incapace fino al momento della nomina da
parte dell’autorità giudiziaria di un tutore o curatore o amministratore di
sostegno o amministratore provvisorio. Quindi, in base
alle leggi vigenti, nemmeno i congiunti potrebbero intervenire in merito ai
trattamenti sanitari praticati alla persona totalmente incapace. Per provvedere a detta nomina l’autorità giudiziaria può anche
impiegare diversi mesi;
b) le leggi prevedono “tutele per il patrimonio” e non
per le persone. Mentre per l’amministrazione degli aspetti patrimoniali le
leggi vigenti considerano valide le procure e le deleghe rilasciate dalla
persona mentre era in grado di provvedere ai suoi interessi, per la tutela
della salute questa possibilità non è prevista dalle norme in vigore;
c) la donazione modale, unica forma concreta possibile. L’unica possibilità concreta
prevista dalle leggi vigenti per ottenere che un soggetto abbia i poteri
occorrenti per tutelare le esigenze ed i diritti della
persona divenuta incapace, è rappresentata dalla donazione di beni (denaro,
immobili, ecc.) ad un ente (o a una persona) che assuma l’impegno di svolgere,
nei casi di sopraggiunta incapacità del donatore o di altre persone designate
dallo stesso, i compiti precisati nell’atto di donazione.
I
compiti da esercitare nei riguardi della persona incapace, che devono essere
precisati nell’atto di donazione, potrebbero essere i seguenti:
•
richiedere il ricovero presso idonea struttura sanitaria o socio-sanitaria;
•
controllare l’idoneità funzionale della struttura di degenza, assumendo le
iniziative occorrenti affinché, sulla base delle prestazioni a cui si ha
diritto secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, vengano assicurate le necessarie cure e il miglior benessere
possibile;
•
verificare la correttezza delle cure medico-infermieristiche e riabilitative,
ivi compreso il controllo delle attività idonee alla prevenzione delle piaghe
da decubito, nonché le misure dirette ad evitare ogni
forma di accanimento terapeutico e ogni altra condizione lesiva della salute e
del benessere;
•
sorvegliare l’idoneità delle misure attuate per quanto concerne l’igiene
personale e ambientale;
•
verificare la qualità e quantità del vitto che viene
somministrato;
• assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per
ottenere dagli enti tenuti ad intervenire prestazioni adeguate alle esigenze.
3. È possibile stipulare un
accordo per l’intero nucleo familiare?
No, non
è possibile.
Nello
specifico si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di una donazione
modale a favore del figlio in situazione di handicap con limitata autonomia,
che al momento può contare ancora sui genitori per lo svolgimento dell’attività
di amministrazione di sostegno.
4. È possibile avere
un’indicazione precisa su che cosa si intende per
“congrua donazione”?
Anche su
questo punto il Consiglio ritiene che non sia corretto fissare una cifra. Ciascuna
proposta verrà valutata tenendo conto in primo luogo
della capacità concreta della Fondazione di poter far fronte agli impegni
richiesti e, comunque, di tutti gli altri elementi che di volta in volta
potranno essere presi in considerazione al di là del valore della donazione e/o
del lascito.
5.
Non è
escluso, ma certamente non è praticabile con l’attuale organico, anche se
6. Che
cosa succede nel frattempo che avviene nominato il tutore?
È stato
ripresentato il disegno di legge per la tutela temporanea della salute dei
cittadini impossibilitati a provvedervi personalmente per coprire il vuoto
normativo emerso con la messa a punto del lascito della signora Ponzio.
Per il
momento si supplisce con la predisposizione di una delega da parte
dell’interessato, sottoscritta dalla dichiarazione di due testimoni che ne
certificano la capacità d’agire, con la quale si incarica
(1) L’articolo 16 dello statuto è così redatto: «Il Consiglio di amministrazione
della Fondazione può deliberare l’assunzione della tutela dei diritti e degli
interessi morali e materiali di coloro che hanno effettuato una donazione alla
Fondazione a condizione che:
– il valore economico della donazione sia
ritenuto adeguato dal Consiglio d’amministrazione;
– il donatore abbia concordato con il
Consiglio di amministrazione i contenuti e le modalità
dell’intervento richiesto;
– detto intervento diventi esecutivo
esclusivamente nei casi in cui il donatore, a causa della gravità del suo stato
di salute, non sia più in grado di autotutelarsi.
«Il Presidente pro tempore o il Vice Presidente o un Consigliere o il
Segretario-Tesoriere della Fondazione assume la tutela della persona di cui al
comma precedente che lo abbia designato per iscritto
quale suo tutore, sempre che l’Autorità giudiziaria abbia provveduto alla
relativa nomina».
(2) Cfr. il
notiziario della Fondazione promozione sociale, Prospettive assistenziali, n. 151, 2005.
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