Prospettive assistenziali, n. 156, ottobre - dicembre 2006

 

 

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CORTE DI CASSAZIONE: L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO NON P ESSERE NEGATA AI BAMBINI CON HANDICAP IN TENERA ETÀ

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 11525 del 17 maggio 2006, nell’ambito del processo intentato da M. V., quale gestore esercente la potestà parentale sulla figlia minore C., contro l’Inps ed i Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze, ha riconosciuto il diritto all’assegno di accompagnamento anche dei bambini in tenera età, precisando che «la situazione di inabilità (impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento della legge n. 18 del 1980, ex articolo 1, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone limite minimo di età».

Pertanto «si deve ritenere che anche per gli infanti, che pure, per il solo fatto di essere tali abbisognano comunque di assistenza, può verificarsi una situazione, determinata dall’inabilità, la quale comporti l’assistenza, per le condizioni patologiche in cui versi la persona, assuma forme e tempi di esplicazione ben diversi da quelli di cui necessità un bambino sano».

Di conseguenza «la Corte di Appello di Milano, nell’impugnata sentenza, riconoscendo il diritto in astratto ed aprioristicamente soltanto dal compimento del terzo anno di vita, sulla base delle con­siderazioni che “un bambino di età inferiore ai tre anni non è in grado di compiere nessuna delle funzioni quotidiane necessarie”, “né può vivere da solo perché, anche se sano, ha sempre la necessità di essere assistito e accompagnato da parte degli adulti”, e che “non rileva, al fine che qui interessa, l’avere il bambino handicappato bisogno di cure assidue e particolari che impegnano i genitori o altri soggetti”, ha disatteso del tutto i principi sopra richiamati».

Pertanto la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da M. V. ed ha cassato l’impugnata sentenza «con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, la  quale procederà al riesame attenendosi ai principi richiamati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità».

 

 

CONSIGLIO DI STATO: DIRITTO ALLE CURE ALL’ESTERO ANCHE NEI CASI DI NON GUARIGIONE

La vicenda riguarda R.P. che nel 2001 è «stato ricoverato presso l’ospedale San Martino di Genova dove gli sono stati riscontrati una serie di tumori maligni nell’apparato renale».

Il suddetto «con istanza del 10 ottobre 2002 ha chiesto l’autorizzazione per il ricovero presso un istituto statunitense (…) nel quale veniva eseguita una nuova terapia».

Nonostante che la richiesta fosse stata respinta, R.P. si era recato negli Stati Uniti e aveva «effettuato la cura a lui consigliata dal dirigente dell’Unità di urologia del Presidio ospedaliero San Carlo di Voltri nel periodo del 31 dicembre 2002 al 13 gennaio 2003. In data 22 settembre 2003 egli presentava dei miglioramenti (…). Successivamente R. P. è deceduto in data 21 novembre 2003».

Dopo aver stabilito che la materia è di sua competenza (e non della Corte di Cassazione), il Consiglio di Stato ha esaminato gli aspetti giuridici della questione in oggetto, precisando che in base alla normativa vigente non può «essere posta in dubbio la legittimità del diritto del paziente a vedersi riconosciuto il trattamento medico a lui consigliato dal medico curante quando, come nel caso di specie, questo trattamento non è assicurato da strutture mediche nazionali e non è in discussione la specialità della cura prescritta».

Inoltre viene puntualizzato che «non appare, poi, corretto valutare l’adeguatezza della cura con riguardo agli effetti certi o probabili di guarigione; ciò almeno per tutte quelle patologie che per la loro natura comportano una possibilità minima di successo pieno della terapia e per le quali, con evidenza, assume un rilievo specifico e significativo anche solo la possibilità di un certo grado di migliora­-mento, sia pure temporaneo, delle condizioni del paziente».

 

 

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NON  POSSONO ESSERE AMMESSE ALLE GARE DI APPALTO

La prima Sezione del Tar (Tribunale amministrativo regionale) della Campania, con la sentenza n. 3109 del 1° marzo 2006 ha deciso che «se lo strumento scelto per addivenire alla stipula dell’appalto è stato quello del ricorso al mercato, previo esperimento di gara pubblica tesa ad individuare il miglior rapporto qualità-prezzo in vista dell’espletamento del servizio, l’ammissione a tale gara anche di associazioni di volontariato che operano secondo logiche svincolate da criteri di imprenditorialità e professionalità e che possono quindi presentare offerte che prescindono completamente dalla necessaria remuneratività del servizio viola (...) anche il principio della par condicio tra i partecipanti alla pubblica selezione».

Nel provvedimento del Tar della Campania viene precisato, come era stato disposto dalla sentenza del Tar del Piemonte n. 1043/2005 che le convenzioni di cui all’articolo 5 della legge sul volontariato n. 266 del 1991 «hanno natura completamente diversa rispetto ai rapporti contrattuali instaurati (…) all’esito di una procedura di selezione operata da una pubblica amministrazione, atteggiandosi come uno strumento del tutto peculiare che prescinde dalle regole della concorrenza al fine di promuovere attività realizzabili solo con il diretto coinvolgimento delle associazioni di volontariato nel sistema di interventi e servizi di solidarietà, condizionato però dalla normativa di riferimento alla salvaguardia della natura e finalità (articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001) delle stesse associazioni di volontariato».

Di conseguenza «la pubblica amministrazione, dovendo affidare servizi di assistenza sanitaria, resta quindi libera, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, volti alla migliore organizzazione dei servizi in questione, di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato regolarmente registrate, convenzioni soddisfacenti alla disciplina specifica del citato articolo 7 della legge 266/1991; ma nel momento in cui decide, invece, di attivare lo strumento della gara pubblica e d’aggiudicare il servizio al migliore offerente, individuato secondo il rispetto dei criteri individuati dalla normativa di settore, rinuncia esplicitamente ad avvalersi dello strumento convenzionale di cui sopra, e deve consentire la partecipazione alla gara esclusivamente a soggetti economici che esercitano in forma professionale ed imprenditoriale l’attività dedotta in appalto».

 

 

UN ESERCITO DI BAMBINI SFRUTTATI IN EUROPA

Dal rapporto inviato al Ministero degli interni britannico da “End Child Prostitution, Pornografhy and Trafficking” (“Mettiamo fine alla prostituzione, alla pornografia e al traffico di bambini”), una organizzazione di cui fanno parte anche l’Unicef e Save the Children, risulta (cfr. la Repubblica del 5 giugno 2006) che un milione e mezzo di bambini sono «comprati, venduti, rapiti e sfruttati ogni anno dai trafficanti internazionali, che se li procurano, spesso con l’inganno, in Estremo Oriente e nell’Europa dell’Est per poi utilizzarli in Gran Bretagna, in Germania, in Italia, in Austria e in altri Paesi ricchi dell’Occidente».

I minori schiavi sono costretti dai loro aguzzini a portare via il portafoglio ai passanti, a rubare nelle case arrampicandosi sui muri ed entrando dalle finestre o a prostituirsi o a lavorare nelle fabbriche di stupefacenti.

Secondo il sopra citato rapporto questo ignobile commercio di essere umani funziona in questo modo: «Primo caso: i trafficanti avvicinano famiglie povere in Paesi del Terzo Mondo e offrono un lavoro in Occidente per i loro figli, assicurando che i bambini avranno così un futuro migliore ed entro breve tempo potranno guadagnare abbastanza da inviare un po’ di denaro a casa. I genitori, a quel punto, devono pagare ai trafficanti una cifra intorno ai 5 mila euro per le spese di “viaggio e documenti”, cosicché vengono derubati due volte: dei figli, che non rivedranno più, e di una cospicua somma di denaro. Secondo caso: alcune famiglie, particolarmente tra le carovane di zingari in Romania o Bulgaria, vendono ai trafficanti i bambini in loro possesso, talvolta dopo averli già “addestrati” al furto e al borseggio, in modo da poter pretendere un prezzo più alto».

la Repubblica del 5 giugno 2006 riferisce altresì che «i bambini provenienti da Cina, Vietnam, Malesia e in genere dall’Asia sono solitamente adibiti a lavoro minorile o prostituzione; quelli che arrivano dall’Europa dell’Est vengono impiegati come ladri e borseggiatori. Ma le due categorie, presto o tardi, si confondono. I ladri, per esempio, devono portare l’equivalente di un minimo di 350 euro al giorno al proprio “padrone”: se non rubano abbastanza, vengono minacciati di essere trasferiti al settore della prostituzione infantile, e talvolta è proprio ciò che accade. Inoltre, raggiunti i 14 anni di età, quando se arrestati per borseggio possono essere condannati al carcere minorile, molti dei giovani ladruncoli – sia maschi che femmine – sono comunque trasferiti allo sfruttamento sessuale».

Agghiaccianti sono le conclusioni: «Il peggio è che dopo un’esistenza simile non si rendono nemmeno conto di essere sfruttati e schiavizzati, non si sentono vittime: rubare, lavorare gratis per un padrone, prostituirsi è l’unica vita che hanno conosciuto, una vita per loro “normale”, come sembrava normale e perfino attraente ai compagni di Oliver Twist nel romanzo di Dickens. Quella Londra vittoriana non c’è più, ma in ciascuno dei 33 municipi della sfavillante Londra odierna, afferma il rapporto, sono stati trovati “schiavi bambini”, sottoposti a violenze ed abusi ben peggiori di quelli che l’odioso Fagin impartiva allo sfortunatissimo Oliver».

 

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