Prospettive assistenziali, n. 156, ottobre - dicembre 2006
Notizie
CORTE DI CASSAZIONE: L’INDENNITÀ
DI ACCOMPAGNAMENTO NON Può ESSERE
NEGATA AI BAMBINI CON HANDICAP IN TENERA ETÀ
Pertanto «si deve ritenere che anche per gli infanti,
che pure, per il solo fatto di essere tali abbisognano
comunque di assistenza, può verificarsi una situazione, determinata
dall’inabilità, la quale comporti l’assistenza, per le condizioni patologiche
in cui versi la persona, assuma forme e tempi di esplicazione ben diversi da
quelli di cui necessità un bambino sano».
Di conseguenza «
Pertanto
CONSIGLIO DI STATO: DIRITTO ALLE
CURE ALL’ESTERO ANCHE NEI CASI DI NON GUARIGIONE
La vicenda riguarda R.P. che nel 2001 è «stato ricoverato presso l’ospedale San
Martino di Genova dove gli sono stati riscontrati una
serie di tumori maligni nell’apparato renale».
Il suddetto «con istanza del 10 ottobre
Nonostante che la richiesta fosse stata
respinta, R.P. si era recato negli Stati Uniti e aveva «effettuato la cura a lui consigliata dal dirigente dell’Unità di
urologia del Presidio ospedaliero San Carlo di Voltri nel periodo del 31 dicembre 2002 al 13 gennaio
Dopo aver stabilito che la materia è di sua competenza (e
non della Corte di Cassazione), il Consiglio di Stato
ha esaminato gli aspetti giuridici della questione in oggetto, precisando che
in base alla normativa vigente non può «essere
posta in dubbio la legittimità del diritto del paziente a vedersi riconosciuto
il trattamento medico a lui consigliato dal medico curante quando, come nel
caso di specie, questo trattamento non è assicurato da strutture mediche
nazionali e non è in discussione la specialità della cura prescritta».
Inoltre viene puntualizzato che «non appare, poi, corretto valutare
l’adeguatezza della cura con riguardo agli effetti certi o probabili di
guarigione; ciò almeno per tutte quelle patologie che per la loro natura
comportano una possibilità minima di successo pieno della terapia e per le
quali, con evidenza, assume un rilievo specifico e significativo anche solo la
possibilità di un certo grado di migliora-mento, sia pure temporaneo, delle
condizioni del paziente».
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NON POSSONO ESSERE AMMESSE ALLE GARE DI
APPALTO
La prima Sezione del Tar
(Tribunale amministrativo regionale) della Campania, con la sentenza n. 3109
del 1° marzo
Nel provvedimento del Tar della
Campania viene precisato, come era stato disposto
dalla sentenza del Tar del Piemonte n. 1043/2005 che
le convenzioni di cui all’articolo 5 della legge sul volontariato n. 266 del
1991 «hanno natura completamente diversa
rispetto ai rapporti contrattuali instaurati (…) all’esito di una procedura di
selezione operata da una pubblica amministrazione, atteggiandosi come uno
strumento del tutto peculiare che prescinde dalle regole della concorrenza al
fine di promuovere attività realizzabili solo con il diretto coinvolgimento
delle associazioni di volontariato nel sistema di interventi e servizi di
solidarietà, condizionato però dalla normativa di riferimento alla salvaguardia
della natura e finalità (articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 marzo 2001) delle stesse associazioni di volontariato».
Di conseguenza «la
pubblica amministrazione, dovendo affidare servizi di assistenza
sanitaria, resta quindi libera, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali,
volti alla migliore organizzazione dei servizi in questione, di stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato regolarmente registrate,
convenzioni soddisfacenti alla disciplina specifica del citato articolo 7 della
legge 266/1991; ma nel momento in cui decide, invece, di attivare lo strumento
della gara pubblica e d’aggiudicare il servizio al migliore offerente,
individuato secondo il rispetto dei criteri individuati dalla normativa di
settore, rinuncia esplicitamente ad avvalersi dello strumento convenzionale di
cui sopra, e deve consentire la partecipazione alla gara esclusivamente a
soggetti economici che esercitano in forma professionale ed imprenditoriale
l’attività dedotta in appalto».
UN ESERCITO DI BAMBINI SFRUTTATI IN EUROPA
Dal rapporto inviato al Ministero degli
interni britannico da “End Child Prostitution, Pornografhy and Trafficking” (“Mettiamo fine alla prostituzione, alla
pornografia e al traffico di bambini”), una organizzazione di cui fanno parte
anche l’Unicef e Save the Children, risulta (cfr.
I minori schiavi sono costretti dai loro aguzzini a
portare via il portafoglio ai passanti, a rubare nelle case arrampicandosi sui
muri ed entrando dalle finestre o a prostituirsi o a lavorare nelle fabbriche
di stupefacenti.
Secondo il sopra citato rapporto questo
ignobile commercio di essere umani funziona in questo modo: «Primo caso: i trafficanti avvicinano
famiglie povere in Paesi del Terzo Mondo e offrono un lavoro in Occidente per i
loro figli, assicurando che i bambini avranno così un futuro migliore ed entro
breve tempo potranno guadagnare abbastanza da inviare un po’ di denaro a casa. I
genitori, a quel punto, devono pagare ai trafficanti una cifra intorno ai 5
mila euro per le spese di “viaggio e documenti”, cosicché vengono
derubati due volte: dei figli, che non rivedranno più, e di una cospicua somma
di denaro. Secondo caso: alcune famiglie, particolarmente tra le carovane di
zingari in Romania o Bulgaria, vendono ai trafficanti i bambini in loro
possesso, talvolta dopo averli già “addestrati” al furto e al borseggio, in
modo da poter pretendere un prezzo più alto».
Agghiaccianti sono le conclusioni: «Il peggio è che dopo un’esistenza simile non si rendono
nemmeno conto di essere sfruttati e schiavizzati, non si sentono vittime:
rubare, lavorare gratis per un padrone, prostituirsi è l’unica vita che hanno
conosciuto, una vita per loro “normale”, come sembrava normale e perfino
attraente ai compagni di Oliver Twist nel romanzo di Dickens. Quella Londra vittoriana non c’è più, ma in
ciascuno dei 33 municipi della sfavillante Londra odierna, afferma il rapporto,
sono stati trovati “schiavi bambini”, sottoposti a violenze ed abusi ben
peggiori di quelli che l’odioso Fagin impartiva allo sfortunatissimo Oliver».
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