Prospettive assistenziali, n. 156, ottobre - dicembre 2006
PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI UNA PROPOSTA
DI LEGGE SULLE GESTANTI E MADRI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
In data 3 ottobre 2006 le On. Zanotti e Nicchi hanno depositato alla Camera dei Deputati
la proposta di legge n. 1754 “Riordino delle norme riguardanti il sostegno alle
gestanti e alle madri in condizione di disagio socio-economico
e disposizioni volte a garantire il segreto del parto alle donne che non
intendono riconoscere i loro nati”.
Ringraziamo le presentatrici e
sollecitiamo tutte le organizzazioni interessate a premere sul Parlamento per
la sollecita approvazione della proposta, il cui scopo
è anche quello di prevenire gli infanticidi e gli abbandoni che mettono in
pericolo la vita dei neonati (1).
Relazione
Onorevoli colleghi – Le leggi vigenti riconoscono
alle donne tre importanti diritti: il diritto alla scelta se riconoscere come
figlio il bambino procreato, il diritto alla segretezza del parto per chi non
riconosce il proprio nato, il diritto all’informazione, compresa quella
relativa alla possibilità di un periodo di riflessione successivo al parto per
decidere in merito al riconoscimento. Per quanto riguarda il diritto alla
scelta, la sentenza n. 171 del 5 maggio 1994 della Corte costituzionale recita:
«Qualunque donna partoriente, ancorché da
elementi informali risulta trattarsi di coniugata, può
dichiarare di non volere essere nominata nell’atto di nascita». Da sottolineare che la gravidanza può innestarsi in una
condizione di disagio della donna, ed essere quindi vissuta con estrema
difficoltà e fatica. Laddove la gravidanza si colloca in un
percorso di grave problematicità sono necessari interventi di sostegno
mirati, per consentire alla donna stessa una maggiore serenità, per valutare la
possibilità del riconoscimento o del non riconoscimento del proprio nato. Il
diritto alla segretezza del parto, che deve essere garantito da tutti i servizi
sanitari e sociali coinvolti, è assicurato dalla redazione dell’atto di nascita
da parte dell’ufficiale dello stato civile. I passaggi
istituzionali successivi (dichiarazione dello stato di adottabilità,
sua eventuale sospensione per un periodo massimo di due mesi, nonché
particolari casistiche relative alle partorienti minorenni) sono disciplinati
dalla legge n. 183 del 1984 e disposte dal tribunale per i minorenni. Il
diritto all’informazione va inteso come il diritto di ogni
donna a ricevere una corretta e tempestiva conoscenza della disciplina
legislativa e degli aiuti sociali, per poter decidere liberamente nei riguardi
del riconoscimento. L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere
adeguatamente garantito soltanto in un’ottica globale
d’intervento, che prenda in esame e tenda al superamento della complessiva
situazione di difficoltà della gestante, fin dal manifestarsi dei primi sintomi
di tale situazione.
La presente proposta di legge nasce dalla considerazione che i predetti
diritti delle gestanti e delle madri possano essere efficacemente ed
efficientemente tutelati da parte di soggetti istituzionali di
ampia dimensione territoriale, in grado di garantire l’intervento di
operatori con specifica preparazione professionale in una materia così
delicata.
Giova ricordare che l’obbligo di assistere le gestanti e le madri risale al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1928, n.
Il citato regio decreto-legge n. 798 del 1927 è richiamato dal comma 5
dell’articolo 8 della legge n. 328 del 2000 (“Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”), in cui viene attribuito alle regioni il compito di disciplinare il
trasferimento ai comuni ed agli altri enti locali delle funzioni relative al
sostegno alle gestanti e alle madri e ai bambini non riconosciuti o nati fuori
del matrimonio. Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 93 del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, il certificato di assistenza al parto e la
cartella clinica in cui siano contenuti dati personali che rendono
identificabile la donna che non ha riconosciuto il proprio nato possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi ha interesse in conformità della legge
solamente decorsi cento anni dalla formazione del documento.
Purtroppo vi sono Regioni che hanno approvato leggi senza tener conto
dell’esigenza delle donne, qualora si trovino in gravi difficoltà psico-sociali, di essere adeguatamente supportate per
quanto riguarda la delicatissima decisione di riconoscere o non riconoscere i loro nati e di poter partorire in modo
assolutamente anonimo. è vero che
le strutture sanitarie sono tenute ad assicurare il segreto del parto, ma è
altrettanto vero che le delicate e impegnative decisioni in merito non possono
essere assunte durante la brevissima degenza delle partorienti presso ospedali
e case di cura private. Gli aiuti psico-sociali sono
indispensabili sia per evitare riconoscimenti forzati, che in molti casi sono
la causa di abbandoni tardivi, sia per prevenire le
situazioni più drammatiche fino all’infanticidio. Tutto ciò
nel rispetto della scelta delle donne che non intendono abortire e non vogliono
riconoscere i loro nati. Infine, i comuni attualmente
sono tenuti, in base alle leggi regionali emanate, ad assistere esclusivamente
i cittadini residenti nei loro ambiti territoriali, mentre con questa proposta
di legge si intende estendere il diritto a tutte le donne interessate,
indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.
Testo
Art. 1.
2. I servizi di cui al comma 1 sono assegnati a
soggetti già gestori delle prestazioni socio-assistenziali di cui alla legge 8
novembre 2000, n. 328.
3. Nei primi novanta giorni dopo il parto i
soggetti di cui al comma 2 garantiscono alle partorienti e ai loro nati i
necessari interventi socio-assistenziali al fine di sostenere il loro
reinserimento sociale. Dopo tale periodo, ai medesimi soggetti è assicurata la
continuità socio-assistenziale secondo i criteri e le modalità previste dalle
regioni in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati
non riconosciuti sono garantiti dai medesimi soggetti di cui al comma 2 fino
all’adozione definitiva.
5. Gli interventi alle gestanti e alle madri sono erogati su semplice
richiesta delle donne interessate senza ulteriori
formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.
Art. 2.
2. La quota del Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui al comma 1 è ripartita annualmente tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro della solidarietà
sociale, sentita
(1) Il testo della proposta di legge delle On. Zanotti e Nicchi si collega alla legge della Regione
Piemonte n. 16/2006. Si vedano gli articoli pubblicati su Prospettive assistenziali n. 153 e 154,
2006 nonché il 153 bis, 2006 sintesi del convegno nazionale “Il diritto di
tutti i bambini fin dalla nascita alla famiglia e la prevenzione
dell’abbandono” svoltosi a Torino il 21 ottobre 2005.
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