Prospettive assistenziali, n. 157, gennaio - marzo 2007
Notiziario dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie
CONCLUSIONI DELLA RICERCA IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DA
PARTE DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI DEI
COMPITI INERENTI LE DICHIARAZIONI DI ADOTTABILITÀ
Considerazioni iniziali
La legge n. 149/2001, con cui è
stata modificata la legge n. 184/1983, ha attribuito ai Procuratori della
Repubblica presso i Tribunali per i minorenni importanti funzioni in merito
alla verifica degli elenchi dei minori ricoverati negli istituti e nelle
comunità, alla vigilanza sugli stessi, alle ispezioni ordinarie e straordinarie
nelle strutture suddette, nonché all’apertura del
procedimento diretto all’accertamento dell’eventuale stato di adottabilità dei
minori (1).
In considerazione del superamento
dei ricovero in istituto dei minori entro il 31
dicembre 2006, l’Anfaa nel febbraio
Le Procure che hanno risposto
sono state quelle di Cagliari, Campobasso, Lecce, Milano, Potenza, Palermo,
Reggio Calabria, Taranto, Torino, Trento e Venezia.
Diverse Procure (Brescia,
Bolzano, Firenze, Salerno, ecc.) hanno invece motivato la mancata risposta con
la carenza di personale. Ad esempio, il Procuratore
della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Firenze, Aldo Nesticò, ha scritto che «l’assoluta inadeguatezza dei programmi informatici non permette la
rilevazione delle statistiche richieste» ed ha aggiunto che «l’attuale situazione di emergenza
dell’ufficio, dovuta a grave carenza di magistrati e a modifiche normative di
grande impatto (legge sull’indulto, riforma delle spese di giustizia, imminente
riforma della dirigenza amministrativa, rinnovo degli inventari, ecc.) rendono
impossibile una ricerca dei dati anche per mezzo di una consultazione
“manuale” dei semplici registri cartacei
(che sono stati comunque aboliti circa due anni)». Ecco, in breve, una sintesi di quanto è emerso
dalla rilevazione curata dal dottor Marco Ventre.
Le visite
semestrali e quelle straordinarie. Esistenza di protocolli d’intesa o intese
Le visite vengono di solito effettuate personalmente dal magistrato competente
per territorio ove gli istituti sono collocati, poiché l’organizzazione interna
delle Procure prevede, di regola, una suddivisione del distretto in tanti
comparti quanti sono i Sostituti Procuratori (4).
Sull’esito dell’ispezione viene redatto dal Sostituto Procuratore un verbale
depositato in ufficio e trasmesso in visione al Procuratore.
Le visite non
solo vengono
effettuate con l’ausilio di agenti della Polizia giudiziaria che si occupano
dei minori, ma in casi di necessità i magistrati possono delegare agli stessi
tutti gli adempimenti di cui sopra.
In questo modo procedono le
Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni di Taranto e di
Potenza.
Dalla documentazione prodotta
dalle Procure non risulta l’esistenza di protocolli
d’intesa o di accordi con altre istituzioni (ad esempio con gli enti locali) per l’effettuazione delle
visite semestrali e straordinarie. Fra le difficoltà segnalate, c’è anche
quella di non aver avuto dalle Regioni un elenco aggiornato delle varie
strutture (5). Ricordiamo che solo il Piemonte,
Su richiesta della Procura di
Venezia,
Esame degli elenchi semestrali dei minori ricoverati
Gli elenchi semestrali dei minori
inseriti negli istituti e nelle comunità di tipo familiare vengono
esaminati personalmente dal Procuratore e dai Sostituti secondo la ripartizione
interna dei compiti.
Normalmente all’esame degli
elenchi si accompagna anche quello dei fascicoli di volontaria giurisdizione
pendenti davanti al Tribunale per i minorenni al fine di una conoscenza più
completa delle condizioni familiari ed esistenziali dei minori.
L’Autorità giudiziaria di regola
chiede alla direzione degli istituti e delle comunità di essere informata, ad
ogni invio semestrale delle relazioni, sulla frequenza degli incontri fra il
minore ed i genitori, sugli eventuali rientri periodici a casa, sulle
condizioni psicologiche del minore, sul rendimento scolastico.
Ulteriori riscontri sugli elenchi stessi
nel corso dell’anno sono effettuati laddove sopraggiungano segnalazioni (da
servizi sociali, forze dell’ordine, famiglie, associazioni, ecc.) che
suggeriscano l’opportunità di ispezioni straordinarie.
Nel controllo sulla puntualità e
regolarità dell’invio degli elenchi da parte degli
istituti e delle comunità presenti, e nella relativa ricezione, il Procuratore
e i Sostituti sono coadiuvati dal personale della Cancelleria civile
dell’ufficio.
I minori presenti
nelle strutture residenziali e l’eventuale divisione degli stessi per fasce d’età
I dati relativi
ai minori ricoverati non sono stati elaborati in quanto sono stati
trasmessi dai Procuratori all’Anfaa in tempi diversi e sono pertanto disomogenei.
I minori ricoverati
e segnalati dalla Procura al Tribunale per i minorenni per l’apertura del
procedimento di adottabilità
Per quanto riguarda i minori
ricoverati che vengono segnalati dalle Procure per
l’apertura del procedimento di adottabilità, i numeri sono molto ridotti. Infatti
Si discosta dai dati di cui sopra
I minori dichiarati adottabili ancora ricoverati
Il numero dei minori dichiarati
adottabili ancora presenti nelle strutture di accoglienza
è limitato:
Occorre, però, escludere da tale elenco i transiti brevi presso i centri di pronta
accoglienza dei neonati non riconosciuti alla nascita, che vengono rapidamente
inseriti nella loro futura famiglia adottiva.
Notizie circa i procedimenti avviati ex art. 70 della legge 184/1983
Dalla documentazione inviata
dalle Procure non risulta che negli ultimi anni sia
stata esercitata azione penale per il reato di cui all’art. 70 della legge
184/1983.
L’articolo di cui sopra sanziona penalmente (ai sensi dell’articolo 328 del codice
penale) il comportamento dei pubblici ufficiali, degli incaricati di un
pubblico servizio che omettano di riferire alla Procura sulle condizioni di
ogni minore in condizione di abbandono, non trasmettono semestralmente l’elenco
dei minori ricoverati ed assistiti ovvero forniscano informazioni inesatte
circa i rapporti familiari concernenti i medesimi (10).
Il superamento del ricovero in istituto
Per quanto riguarda
le problematiche relative al superamento del ricovero
dei minori in istituto, alla data del 31 dicembre 2006 alcune Procure, nel
corso delle visite ispettive, hanno sensibilizzato i responsabili degli
istituti in ordine alla previsione di cui all’art. 2 della legge 149/2001
segnalando la vigente normativa relativa ai minori che non possono vivere nella
loro famiglia d’origine e che non sono adottabili, che prevede l’affidamento ad
una famiglia e, ove ciò non sia possibile, l’inserimento in una comunità di
tipo familiare con figure di riferimento che svolgano la funzione genitoriale. Circa il superamento degli istituti, il
sostituto Procuratore della Repubblica di Campobasso, dott. Finetti,
ha osservato che «non sembra sia
sufficiente e confacente allo spirito della legge operare una ristrutturazione
interna degli alloggi in gruppo-appartamento se non vengono
inserite nell’organigramma della comunità figure genitoriali
tali che riproducano la stessa organizzazione di una famiglia».
A dire, però, della
Procura di Reggio Calabria «nessuna apocalisse è
prevedibile all’indomani del 31 dicembre
Pertanto è fondato «il rischio che il mutamento delle strutture sia esclusivamente nominale
e formale e non in grado di modificare una cultura, ancora attuale, che non
riconosce le profonde esigenze di un minore in difficoltà», come rilevato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano dott. Ingrascì.
Il vero scandalo, che emerge
dagli elaborati delle Procure e dai vari colloqui che il ricercatore Marco
Ventre ha avuto anche telefonicamente con gli stessi Procuratori, è l’assoluta carenza delle risorse erogate non solo al settore della
giustizia, ma anche quelle destinate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti
locali per la realizzazione degli interventi alternativi al ricovero in
istituto dei minori (11).
Un appello conclusivo
Il quadro che emerge
da questa rilevazione è decisamente preoccupante e c’è
il rischio reale che continuino ad essere disattese da molte Procure le
competenze loro attribuite, dalla cui attuazione dipende il futuro delle
migliaia di minori ancora ricoverati ai quali viene negato il diritto a
crescere in una famiglia. È sconfortante anche la mancanza di dati ufficiali.
Nella lettera inviata il 19
dicembre 2006 al Ministro della giustizia Clemente Mastella,
l’Anfaa ha segnalato che nel volume
“Ogni bambino ha diritto ad una famiglia. Lo stato di attuazione
della legge n. 149/2001” (12), realizzato dall’Istituto degli Innocenti in
collaborazione con il Ministero della giustizia nonché quello del lavoro e
delle politiche sociali, si legge nella premessa, a firma degli allora Ministri
Roberto Castelli e Roberto Maroni, quanto segue: «Nessuna informazione è pervenuta dai Tribunali per i
minorenni sulle nuove funzioni di vigilanza affidate al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; informazione che nell’economia
della relazione avrebbe giocato un ruolo di non poco conto, dal momento che al
Procuratore è attribuita una funzione d’effettiva garanzia dei diritti del
bambino e dell’adolescente a crescere in una famiglia. Infatti, il comma 2
dell’articolo 9 dispone che gli istituti di assistenza
pubblica o privati e le comunità di tipo familiare debbano trasmettere
semestralmente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni del luogo ove hanno sede, l’elenco di tutti i minori collocati presso
di loro, con l’indicazione anche dei rapporti con la famiglia e delle
condizioni psicofisiche, in modo che egli possa chiedere al Tribunale per i
minorenni di dichiarare l’adottabilità dei minori che risultino in stato di
abbandono».
Ci chiediamo perché debbano
sempre essere i bambini a subire le conseguenze delle carenze
delle istituzioni!
È evidente che diventano
indispensabili un forte impegno, adeguati finanziamenti e personale qualificato
da parte del Ministero della giustizia per mettere in grado le Procure di
operare.
risposta a Minorigiustizia
Riportiamo il testo della lettera inviata in data 16 marzo 2006 da Donata
Nova Micucci, Presidente dell’Anfaa, al Direttore
della rivista Minorigiustizia, chiedendone la
pubblicazione.
In merito a quanto
pubblicato nell’articolo “A proposito di adozione
mite” sul n. 2/2006 di Minorigiustizia preciso quanto segue:
1) Il
Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, Franco Occhiogrosso,
nell’articolo “L’adozione mite due anni dopo” (Minorigiustizia n. 3/2005) ha
presentato l’adozione mite come «prassi
giudiziaria autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura», sostenendo che «la sperimentazione» dell’adozione mite ha «ottenuto il benestare del Consiglio superiore della magistratura».
In verità, invece,
il Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura (Csm), Donatella Ferrante, ha comunicato all’Anfaa il 23
maggio 2006 che il Csm «non ha autorizzato la prassi giudiziaria per l’“adozione mite” presso
il Tribunale per i minorenni di Bari, essendosi limitato a prendere atto della
nota in data 6 maggio 2003 del Presidente di quel Tribunale con la quale veniva comunicato che era stata istituita
l’“adozione mite”, trattandosi, peraltro, di attività giurisdizionale e di
interpretazione di norme giuridiche su cui il Csm non
ha alcuna competenza». Con questa deliberazione il Csm
ha quindi smentito quanto affermato da Franco Occhiogrosso.
2) Di fronte all’evidenza dei fatti, nel sopraccitato articolo di Minorigiustizia
“A proposito di adozione mite”, la redazione ha
tentato di rimediare alle (false) affermazioni del Presidente del Tribunale per
i minorenni di Bari, sostenendo che «il
Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari con nota 6 maggio 2003 informa
il Consiglio superiore della magistratura, perché ne prenda atto, anche per la
conseguente variazione tabellare, della istituzione
del servizio dell’adozione mite».
3) Devo
inoltre rilevare che l’affermazione di Franco Occhiogrosso
riguardante la inesistente autorizzazione
del CSM è stata, nel corso degli ultimi anni, ripresa in particolare:
• nel “Documento conclusivo
dell’indagine conoscitiva in materia di adozione e
affidamento” della Commissione parlamentare per l’infanzia, in cui si afferma
che «la sperimentazione è stata posta in
essere a seguito di autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura»
(cfr. “Indagini conoscitive e
documentazioni legislative”, n. 18, Atti parlamentari, XIV
legislatura, pag. 292).
• nella relazione introduttiva
della proposta di legge n. 5724 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.
• nel volume L’eccezionale quotidiano, rapporto sulla
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, pubblicato nel 2006 dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Centro nazionale di documentazione
e analisi per l’infanzia e l’adolescenza (alla cui stesura lo stesso Occhiogrosso ha collaborato), in cui si ricorda che «è in corso una sperimentazione
dell’adozione “mite”, autorizzata dal Csm presso il
Tribunale per i minorenni di Bari» (pag. 89).
Per la cronaca
l’Anfaa già il 17 novembre 2004 aveva richiesto al Csm
di avere copia del provvedimento con cui aveva autorizzato la sperimentazione
dell’adozione “mite” del Tribunale per i minorenni di Bari, ma solo il 27
maggio 2005, dopo numerosi solleciti, ha ricevuto copia degli atti e, presane
visione, ha scritto nuovamente il 7 ottobre 2005 al Csm.
Ricevuta la sopra citata risposta il 23 maggio 2006, l’Anfaa, lungi dall’avere
una concezione autoritaria e gerarchica della giurisdizione che le si imputa nell’articolo, ha scritto ai Presidenti dei
Tribunali per i minorenni, ai Procuratori della Repubblica presso gli stessi
Tribunali per i minorenni, ai Presidenti delle Sezioni per i minorenni presso
le Corti di appello e ai Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti
di appello, per segnalare loro quanto precisato dal Csm
e per smentire le ripetute affermazioni dello stesso presidente Franco Occhiogrosso in merito alla mai concessa “autorizzazione”
del Csm.
Nonostante la
puntualizzazione del Csm, nel “Protocollo d’intesa
per il percorso dell’adozione mite tra il Tribunale per i minorenni di Bari e
Concludendo, non ritengo ci sia stata
nessuna “caduta di stile” da parte dell’Anfaa e mia in quanto i nostri
interventi in merito all’adozione mite sono stati dettati dalla necessità di
contrastare una procedura a nostro avviso contraria agli interessi dei bambini.
Infatti, l’adozione “mite” continua ad essere disposta
dal Tribunale per i minorenni di Bari nei confronti di minori che non sono
stati preventivamente dichiarati adottabili e che sono sottratti alle loro
famiglie in difficoltà senza i necessari accertamenti previsti per l’adozione
dalla stessa legge n. 184/1983. L’applicazione dell’art. 44, lettera d) è stata
prevista dal legislatore unicamente come forma residuale, per quei limitati
casi in cui non sia stato possibile l’affidamento preadottivo
del minore dichiarato adottabile. Addirittura
il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, nell’articolo
“L’affido-infinito e l’adozione mite” in Vita,
del 16 settembre
Se il minore non si trova in
stato di adottabilità,
non è certamente corretto ricorrere ad adozioni più o meno miti,
soprattutto allo scopo di tutelare i diritti della famiglia di origine, che non
deve essere espropriata del suo ruolo genitoriale,
anche se per svolgerlo deve contare sull’aiuto di una famiglia affidataria e sul sostegno degli operatori dei servizi
socio-assistenziali e sanitari. La tutela del minore, della sua famiglia
d’origine e degli affidatari, da parte delle istituzioni, è peraltro prevista
dalla normativa attualmente in vigore che, pur
considerando l’affidamento familiare un servizio assistenziale tendenzialmente
temporaneo, non esclude la possibilità di affidamenti a lungo termine.
Ritengo infine che i giudici
minorili “professionali ed onorari” debbano applicare, nell’interesse
preminente dei minori, la normativa vigente, senza forzarne l’interpretazione.
(1) L’art. 9 della stessa legge ai commi 2 e 3
dispone quanto segue: «2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo
familiare devono trasmettere semestralmente al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti
i minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di
essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e
delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, assunte le necessarie
informazioni, chiede al Tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di
quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare
o gli istituti di assistenza pubblici o privati o
presso una famiglia affidataria, che risultano in
situazioni di abbandono, specificandone i
motivi. 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo Tribunale con relazione
informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone
ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al
comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in
ogni tempo».
(2) Il testo integrale della lettera inviata
dall’Anfaa alla Procura della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni è
riportata sul n. 149, 2005 di Prospettive
assistenziali.
(3) I quesiti erano i seguenti:
a) da
chi vengono effettuate le visite semestrali e quelle
straordinarie?
Al
riguardo si chiede di segnalare eventuali protocolli di intesa,
accordi o altre intese sottoscritte con
altre istituzioni per l’effettuazione delle visite stesse;
b) gli
elenchi semestrali dei minori ricoverati vengono
esaminati da lei personalmente? Questo incarico è stato da lei attribuito ad
altri? Se la risposta è affermativa può precisare la
loro qualifica professionale? Vengono effettuati dei
riscontri sugli elenchi stessi nel corso dell’anno?
c)
quanti minori risultavano presenti nelle strutture
residenziali al 31 dicembre 2004? È possibile averli divisi per fasce di età (0-5, 6-10, 11-14, 15-17 anni)?
d)
quanti minori ricoverati nelle strutture residenziali sono stati segnalati
dalla Procura al Tribunale per i minorenni per l’apertura del procedimento di adottabilità nel corso del 2004?
e) quanti minori dichiarati adottabili erano ancora
ricoverati nelle strutture residenziali al 31 dicembre 2004?
f) è a conoscenza di eventuali procedimenti
avviati negli ultimi anni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di
pubblico servizio o rappresentanti di istituti di assistenza pubblici o
privati, ai sensi dell’articolo 70 della legge n. 184/1983 e s.m.?
(4) Tale organizzazione si rende necessaria per la
distribuzione del carico giudiziario sia civile sia penale, come ha ricordato
il Procuratore della Repubblica di Palermo, dott.ssa Ambrosini.
(5) Vedi la segnalazione del Procuratore di Cagliari
dott. Angioni: «Non
è infrequente il caso che, nel recarmi alle ispezioni, vengo
a conoscenza del fatto che la comunità ha cessato l’attività o ha trasferito il
proprio recapito».
(6) Vedi al riguardo in Prospettive Assistenziali, n. 135, luglio-settembre 2001 “Tutti i
bambini hanno diritto ad una famiglia: una lodevole iniziativa della Giunta
della Regione Piemonte”.
(7) Il Procuratore di Lecce, dott. Gustapane, mette in evidenza che i minori sono di difficile
affidamento per ragioni di età o per condizioni di salute particolarmente
gravi.
(8) Molti dati enucleati nel presente paragrafo sono
aggiornati al 2005.
(9) Va anche segnalato che non è ancora entrata in
funzione
(10) Il Sostituto Procuratore di Reggio Calabria,
dott. Tripodi, aggiunge in merito al paragrafo in esame che «la norma penale di cui al primo comma appare
simbolica e di difficile se non impossibile applicazione, mentre quella al
secondo comma, vessatoria e sostanzialmente inutile» in quanto, a suo parere, il fatto punibile dovrebbe essere
commesso con dolo.
(11) Si pensi che la retta giornaliera, secondo
quanto riferito dal Sostituto Procuratore di Reggio Calabria, dott. Tripodi, in
Calabria è ancora da anni ferma a 10 euro circa (20 per le case famiglia). Le
famiglie affidatarie ricevono rimborsi irrisori a distanza di mesi o non
ricevono nulla. Sulla non esigibilità del diritto dei minori a crescere in
famiglia, ripetutamente denunciata dall’Anfaa, rinviamo a quanto evidenziato
nel Notiziario Anfaa.
(12) Il volume, a cura di Ermenegildo Ciccotti
e Adriana Campa, è stato pubblicato nel settembre 2006, nei Quaderni del Centro
nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza
dell’Istituto degli Innocenti.
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