Prospettive assistenziali, n. 157, gennaio - marzo 2007
Stravagante
L’assurdità della legge della Regione
Lazio n. 20/2006 risulta evidente dalla semplice
lettura del 1° comma dell’articolo 2 che così si esprime: «Per le finalità di cui alla presente legge, si considera non
autosufficiente la persona anziana, il disabile o qualsiasi altro soggetto che,
anche in maniera temporanea, non può provvedere alla cura della propria persona
né mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante
di altri». Ne consegue che sono considerati non autosufficienti:
- le persone in coma ed i malati gravi,
in particolare quelli colpiti da infortuni devastanti, che necessitano
di cura sanitarie urgentissime e di altissimo livello;
- gli anziani affetti
da patologie croniche stabilizzate, i malati di Alzheimer e gli individui con
altre forme di demenza senile ai quali occorre fornire cure sanitarie di
routine volte ad evitare per quanto
possibile gli aggravamenti e a limitare al massimo il dolore, nonché a
garantire le prestazioni nei frequentissimi casi di riacutizzazione anche allo
scopo di evitare i trasferimenti in ospedali quasi sempre traumatici per i
malati anche perché mal sopportati dal personale dei nosocomi (si pensi, ad esempio,
ai soggetti con demenza senile);
- gli individui con handicap
intellettivo e limitata o nulla autonomia il cui ricorso alle cure sanitarie,
salvo che soffrano di altre infermità, è molto simile
a quello dei cittadini privi di minorazioni;
- ogni bambino in tenera età poiché la
legge in oggetto riguarda chi «non può
provvedere alla cura della propria persona né mantenere una vita di relazione
senza l’aiuto determinante di altri».
Risulta quindi evidente che le finalità della legge in oggetto
della Regione Lazio dovrebbero essere profondamente riviste, anche perché, nei
riguardi di tutte le persone malate, compresi i soggetti inguaribili e non
autosufficienti, le leggi nazionali vigenti garantiscono il diritto alle cure
sanitarie senza limiti di durata.
Dette cure devono essere fornite
gratuitamente, salvo ticket, durante il periodo acuto e con il concorso
economico dell’interessato sulla base delle sue personali
risorse finanziarie, durante la fase cronica.
Ciò premesso, non si comprende per
quali motivi
«a) specifici interventi di assistenza domiciliare
integrata, sanitaria e sociale, per anziani non autosufficienti, allo scopo di
evitare il ricovero in strutture residenziali;
«b) servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che
accudiscono la persona non autosufficiente ovvero per
sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro e
anche nei periodi di temporanea impossibilità di accudire la persona non
autosufficiente;
«c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non
autosufficienti e non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al
proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l’organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria
e sociale, programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di
tali soggetti;
«d) assistenza domiciliare integrata, sanitaria e
sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;
«e) interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed
alla famiglia, attraverso forme di assistenza
domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle
giornate festive e prefestive;
«f) programmi di aiuto alla persona gestiti in
forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del titolo
professionale dell’operatore prescelto in relazione alla prestazione da
erogare;
«g) interventi economici straordinari per concorrere ai
costi di deistituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti, dei disabili non autosufficienti e di qualsiasi altro
soggetto non autosufficiente».
Sulla base delle norme sopra citate si
pone il seguente allarmante interrogativo: “per le persone non autosufficienti, le
prestazioni sanitarie, garantite dal Servizio sanitario nazionale, verranno
erogate solamente nei limiti degli stanziamenti del fondo regionale?”.
Nel caso di risposta affermativa, è
accettabile che le disposizioni regionali possano annullare o limitare i
diritti sanciti dalle leggi nazionali?
Inoltre non sembra essere ammissibile quanto previsto dall’articolo 6 della
legge della Regione Lazio in base al quale l’individuazione delle persone non
autosufficienti, e quindi comprese quelle colpite da
patologie (la stragrande maggioranza), sia demandata al servizio sociale del Comune di residenza,
avendo dette persone il pieno diritto, in base alle leggi vigenti, di
rivolgersi al Servizio sanitario nazionale.
Ad esempio. Per quali motivi le persone in coma, prima o dopo essere state
portate in ospedale, devono rivolgersi al servizio sociale del loro Comune di
residenza al quale, come stabilisce l’articolo 6, detto servizio, con la
collaborazione del medico di base dell’assistito e dei suoi familiari, è
attribuito il compito di predisporre «un
piano di intervento personalizzato nel quale siano
individuati: a) le prestazioni sociali e sanitarie da erogare, nonché la loro
cadenza e durata; b) le figure professionali da impegnare con particolare
rispetto per la volontà del soggetto e dei suoi familiari; c) il programma
degli interventi periodici per la valutazione dell’andamento dell’intervento
assistenziale». Da notare che le sopra citate attività sono
definite senza nemmeno far cenno alle fondamentali esigenze sanitarie.
Premesso che la stessa assurda procedura è prevista per i neonati
(evidentemente sono tutti non autosufficienti!) non si
comprende per quali motivi nella citata legge della Regione Lazio:
- non sia richiamato e confermato il diritto alle cure sanitarie sancito
dalle leggi vigenti per tutti i malati, autosufficienti o non autosufficienti;
- non venga riconosciuto il ruolo delle Unità
valutative geriatriche per gli anziani cronici non autosufficienti e dei
soggetti ad essi assimilabili (malati di Alzheimer e sindrome correlate, ecc.),
nonché quello delle Unità valutative handicap per i soggetti con minorazioni
invalidanti;
- non vi sia alcun riferimento alle differenti e molteplici cause della non
autosufficienza in modo da avviare o potenziare le attività di prevenzione, nonché quelle di cura e riabilitazione.
In conclusione sembra evidente la necessità e l’urgenza di una profonda revisione della legge della Regione Lazio n. 20/2006 (1).
(1) Sulle questioni
relative al fondo per la non autosufficienza si veda l’articolo “Fuorvianti le
valutazioni e le proposte contenute nel volume La riforma dell’assistenza ai non autosufficienti”, Prospettive assistenziali, n. 156, 2006.
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