Prospettive assistenziali 158/2007
Editoriale
SE
DIVENTIAMO NON AUTOSUFFICIENTI SONO GUAI MOLTO SERI ANCHE A CAUSA
DELL’IRRESPONSABILE DISINTERESSE VERSO NOI STESSI
FRANCESCO sANTANERA
Secondo il Censis in Italia sono attualmente
circa due milioni e mezzo le persone colpite da patologie invalidanti e da non
autosufficienza[1].
La non autosufficienza e la conseguente totale e
definitiva dipendenza dagli altri (dall’alimentazione all’igiene personale,
dalla salvaguardia della propria incolumità alle
necessarie cure sanitarie) sono certamente fra le peggiori emergenze personali,
familiari e sociali.
Non solo ognuno di noi può esserne colpito, ma i casi
di non autosufficienza crescono in misura rilevante mano a mano
che aumenta la nostra età. spesso
diventiamo non autosufficienti all’improvviso (a seguito di ictus,
infarti, gravi infortuni o altre evenienze), oppure con una certa gradualità a
causa di patologie con decorso invalidante progressivo (in particolare malattia
di Alzheimer e altre forme di demenza senile).
Fra le persone note che sono cadute in una situazione
di non autosufficienza, ricordiamo l’ex Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan
colpito da demenza senile e l’ex Ministro Beniamino
Andreatta deceduto nel marzo 2007 dopo essere stato in coma per ben sette anni.
Principali caratteristiche delle persone
non autosufficienti
Sono persone definitivamente incapaci di provvedere
alle loro esigenze fondamentali di vita: bere, mangiare, vestirsi, uscire di
casa, ecc.
Ne deriva che l’esistenza delle persone non
autosufficienti (anziani non autosufficienti, malati di Alzheimer,
soggetti con handicap intellettivo grave e gravissimo, ecc.) dipende
completamente dagli altri; spesso non sono nemmeno in grado di esprimere le
loro necessità.
Durante tutta la durata della non autosufficienza, il
loro stato di salute è quasi sempre estremamente
precario. Sono pertanto indispensabili prestazioni sanitarie volte a prevenire
l’insorgere di nuove patologie, a curare le malattie in atto e le loro
frequenti riacutizzazioni, nonché ad evitare gli
aggravamenti e a ridurre il dolore in tutta la misura del possibile[2].
Inoltre abbisognano di un accudimento continuo non
solo per tutti i bisogni che non possono essere soddisfatti autonomamente, ma
anche per le attività assistenziali di rilevanza
sanitaria, quali ad esempio la somministrazione dei farmaci; il controllo
generico del loro stato di salute; le richieste di intervento rivolte ai medici,
agli infermieri e ai servizi di emergenza; le prestazioni relative all’igiene
personale del malato e del suo ambiente di vita.
Una parte non indifferente delle persone non
autosufficienti, circa 500 mila, è costituita dai soggetti affetti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile[3].
Le condizioni sociali delle persone non autosufficienti
Com’è noto, la non autosufficienza si manifesta nelle
persone appartenenti a tutte le categorie sociali; inoltre occorre tenere
presente che non vi sono concrete misure preventive che garantiscano la non
insorgenza di patologie così gravemente invalidanti da determinare la totale dipendenza
dagli altri[4].
Anche se, per indurre l’opinione pubblica a ritenere estremamente elevato il numero delle persone bisognose di
interventi socio-sanitari, vengono considerati anziani i soggetti aventi più di
65 anni, in realtà la questione dei non autosufficienti riguarda soprattutto
gli ultraottantenni e in particolare gli ultranovantenni.
Si tratta, quindi, di situazioni meno estese di quanto
si vuol far credere: le carenze di intervento, spesso
vistose, dipendono dal disinteresse delle autorità e dalla quasi assoluta
mancanza di sollecitazioni da parte dei cittadini e delle organizzazioni sociali
che li rappresentano, e non dall’elevato numero di utenti e nemmeno dalla
mancanza di mezzi economici[5].
Bisogna, altresì, considerare che, specialmente nei
casi di demenza senile, che può insorgere anche in persone
dai 50-60 anni, il periodo di non autosufficienza può durare perfino 8-10 anni
e a volte anche di più.
Le attuali drammatiche carenze di intervento
Vi sono alcune, purtroppo rare, situazioni in cui sono
fornite prestazioni sanitarie adeguate alle esigenze delle persone colpite da
patologie invalidanti e da non autosufficienza.
Fra le situazioni di cui sono a diretta conoscenza,
segnalo come molto validi il servizio di ospedalizzazione
a domicilio dell’Ospedale Molinette di Torino[6],
nonché la gestione da parte di alcune Asl di Torino e Provincia di Rsa
(Residenze sanitarie assistenziali)[7].
Invece le carenze sono molto
spesso preoccupanti per quanto concerne sia le prestazioni domiciliari che
quelle residenziali.
La situazione è così grave che, se non ci sarà una forte
e continua sollecitazione da parte della popolazione e delle organizzazioni
sociali, ci vorranno molti anni per ottenere condizioni accettabili di vita per
gli utenti e dotazioni di personale idoneo sotto il profilo qualitativo e sufficiente
sul piano quantitativo. Dunque si tratta di una questione estremamente
urgente, anche perché noi stessi ed i nostri congiunti possiamo diventarne
utenti da un momento all’altro.
Costi proibitivi
Per quanto concerne le cure domiciliari, i malati
vengono quasi sempre scaricati dall’Asl sui nuclei
familiari, anche se occorre ricordare che le cure sono affidate dalle leggi
vigenti alla competenza del Servizio sanitario nazionale e non ai congiunti.
Ovviamente, se i compiti vengono addossati ai parenti
del malato, essi sono costretti a sostenerne anche i relativi pesanti oneri
economici.
A questo proposito si deve tener presente che la
stragrande maggioranza delle persone non autosufficienti è costituita, come
abbiamo già rilevato, da ultraottantenni e da ultranovantenni, per cui i coniugi hanno oggettive difficoltà a provvedervi
autonomamente (si pensi, ad esempio, alle difficoltà incontrate nell’alzare dal
letto i soggetti privi di autonomia motoria).
D’altra parte, mentre le ore della settimana sono 168,
l’orario massimo di lavoro del personale di aiuto
domiciliare è di 54 ore se vive al domicilio del paziente; altrimenti è di 40
ore.
Ne risulta che quasi sempre
non è sufficiente l’assunzione di una sola persona. Non sono quindi sostenibili
da tutti i nuclei familiari i costi occorrenti per gli
stipendi degli addetti (spesso almeno due).
Per quanto riguarda i ricoveri interamente a carico
dell’anziano non autosufficiente[8], il
loro ammontare mensile varia da duemila a tremila euro.
Si spiega quindi il motivo per cui
le attuali carenze degli interventi del Servizio sanitario nazionale, pur
obbligatori per legge, sono, dopo la disoccupazione, la causa più importante
che provoca la povertà delle famiglie italiane[9].
Come agire: un presupposto essenziale
Il presupposto di ogni
iniziativa consiste nel riconoscimento, che dovrebbe partire dalle persone interessate,
che è una inconfutabile convenienza di tutti noi operare affinché le condizioni
di vita delle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza
siano adeguate alle loro esigenze (in particolare per evitare aggravamenti e
per ridurre il dolore), in quanto domani ognuno di noi può cadere anche
improvvisamente nella condizione di dover dipendere totalmente e
definitivamente dagli altri.
Ovviamente, quando non si è più autonomi, è giocoforza
accettare (o subire) le prestazioni così come vengono
erogate e non ci sono concrete possibilità di ottenere significativi
miglioramenti anche nei casi in cui le nostre esigenze siano tutelate da persone
decise e competenti.
Spesso possiamo soltanto sperare nella disponibilità
di coloro che ci accudiscono. D’altra parte, anche nei casi in cui ci siano
risorse economiche utilizzabili, le strutture di ricovero non sempre accettano
che siano fornite ai malati prestazioni aggiuntive.
Che cosa fare
sul piano personale
Come è stato rilevato su
Prospettive
assistenziali[10], secondo la legislazione vigente, nei
casi in cui una persona maggiorenne non sia in grado di provvedere alla tutela
delle proprie esigenze, dall’insorgere della non autosufficienza al momento
della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno o di un
amministratore provvisorio, non può essere rappresentata da alcun individuo,
nemmeno dal coniuge, dai figli o da altro soggetto.
Nella situazione attuale, l’unica possibilità per essere
rappresentati da una persona (parente o non parente o responsabile di una organizzazione sociale) è quello di compiere una
donazione modale a congiunti, a estranei o a enti, così denominata in quanto ne
vengono definite le modalità[11].
Per quanto concerne le iniziative che ognuno di noi
può assumere a tutela della propria salute nei casi in cui si
verifichi una situazione di non autosufficienza, gli allegati 1, 2 e 3
riguardano:
a)
la designazione del tutore o dell’amministratore di
sostegno;
b)
la delega (la cui validità giuridica è dubbia) a persona
di fiducia per il periodo intercorrente dall’insorgere della non
autosufficienza alla nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno;
c)
le disposizioni concernenti la donazione modale.
Che cosa
fare a livello familiare/amicale
Tenuto conto che nel caso di non autosufficienza non
siamo in grado di fare alcunché, occorre prestare la
massima attenzione alla persona o al rappresentante dell’organizzazione da noi
scelti affinché ci sostituisca in tutto e per tutto.
Ovviamente non è sufficiente che
detto soggetto sia a noi legato affettivamente. Questo è solo un elemento e forse nemmeno quello più
importante.
Infatti la persona da noi designata dovrebbe[12]:
a)
richiedere il ricovero presso idonea struttura sanitaria o
socio-sanitaria[13];
b)
verificare l’idoneità funzionale della struttura di degenza,
assumendo le iniziative occorrenti affinché, sulla base delle prestazioni a cui
hanno diritto i cittadini, vengano assicurate a chi ha effettuato la donazione
le necessarie cure e il maggior benessere possibile, comprese le iniziative
volte alla massima riduzione possibile del dolore;
c)
assumere dal personale ausiliario e da quello infermieristico
tutte le occorrenti informazioni sulla nostra condizione di salute;
d)
accertare la correttezza delle cure medico-infermieristiche e
riabilitative, ivi compreso il controllo delle misure idonee alla prevenzione delle
piaghe da decubito e quelle dirette ad evitare ogni forma di accanimento
terapeutico, nonché tutte le condizioni lesive del benessere personale;
e)
verificare la corretta osservanza delle norme concernenti
l’igiene ambientale e personale;
f)
accertare l’idoneità della qualità e quantità delle bevande e
del vitto somministrato;
g)
assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per ottenere,
da parte degli enti tenuti ad intervenire in base alle leggi vigenti, prestazioni
adeguate alle esigenze;
h)
disporre il nostro trasferimento presso una idonea struttura,
qualora siano inadeguate le prestazioni fornite dove siamo degenti.
Pertanto la persona da noi designata dovrebbe conoscere
le norme di legge in materia di diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie
(anche al fine di evitare le illegali dimissioni da ospedali e da case di cura
private convenzionate con la conseguente assunzione di oneri
economici a carico del malato il cui importo può anche raggiungere in due-tre
anni i centomila euro). Se occorre provvedere ad un consulto
deve essere capace di individuare il soggetto competente e adatto allo scopo. Inoltre deve essere in grado di far fronte in modo adeguato
agli eventuali imprevisti, compresi quelli di natura burocratica.
Che cosa occorrerebbe fare sotto il
profilo sociale
Quando si cade in una situazione di non autosufficienza,
in genere vengono forniti gli interventi disponibili
in quel momento e in quel determinato luogo.
Quasi sempre essi sono validi per quanto concerne il periodo acuto
della o delle patologie da cui siamo colpiti.
Pressoché ovunque sono invece carenti, a volte anche
in misura drammatica, le prestazioni socio-sanitarie, che vengono
erogate a domicilio o presso strutture di ricovero (Rsa - Residenze sanitarie
assistenziali)[14].
Quindi se vogliamo che le strutture e le prestazioni
per i soggetti non autosufficienti siano adeguate anche alle nostre
fondamentali esigenze personali, occorre assumere iniziative concrete, essendo
vano sperare – come l’esperienza insegna – che ciò venga
fatto dalle autorità preposte senza una forte pressione da parte dell’utenza
futura.
Ciascuno potrà fare le scelte che ritiene più
opportune rivolgendosi ai partiti, ai sindacati o alle organizzazioni sociali.
È però assolutamente necessario che, per se stesso e
per gli altri, ognuno verifichi se dalle parole si passa ai fatti e quali sono
i contenuti reali delle iniziative intraprese.
Come ho segnalato in precedenza, occorre tener conto
che, considerate le attuali rilevanti deficienze, occorreranno molti anni per
assicurare livelli accettabili.
La difesa dei casi singoli
L’attività che ha maggiormente garantito le cure alle persone
non autosufficienti ed ha evitato agli interessati e ai loro congiunti di
versare oneri economici di rilevante entità (ad esempio da
Questa iniziativa continua a dimostrare,
contrariamente a quanto affermato da amministratori e operatori, che detti
individui avevano non solo la necessità di ricevere terapie e assistenza, ma
anche il diritto, in base alle leggi vigenti, di pretendere detti interventi.
Inoltre ha consentito e consente al Csa (Coordinamento
sanità e assistenza fra i movimenti di base), alla Fondazione promozione
sociale e alle altre organizzazioni di agire affinché non venga
cancellato o limitato il diritto attualmente esigibile alle cure sanitarie e
socio-sanitarie, come purtroppo premono forze politiche, sindacali e sociali[15].
Allegato 1
Esempio di scrittura privata autenticata
dal notaio per la designazione del tutore
Io sottoscritta P. L. M. nata a __________ il __________ residente in
__________ via __________ n. _______ codice fiscale __________ preso atto delle
leggi vigenti e, in particolare, della n. 6/2004, dispongo in piena coscienza e
libertà quanto segue:
1.
qualora io, a causa di una malattia o handicap invalidante,
non sia più in grado di autotutelare la mia persona ed i miei diritti, chiedo
che l’autorità giudiziaria competente nomini mio tutore il Presidente pro
tempore della Fondazione promozione sociale, con sede in Torino, Via Artisti n.
36, nonché mio pro tutore il Vice Presidente pro tempore della Fondazione
promozione sociale. Mi sono orientato verso la suddetta Fondazione in quanto,
sulla base delle mie conoscenze dirette poiché vi
opero come volontaria, è in grado per la sua esperienza e per le finalità
perseguite di indicare le risposte più adatte alle mie esigenze e di verificare
se esse vengono rispettate da coloro che mi curano e mi assistono. Qualora
l’autorità giudiziaria non intendesse procedere alla mia interdizione, la
designazione di cui sopra vale anche per le funzioni di amministratore
di sostegno o di curatore.
2.
confido che il Giudice tutelare, previo il sopra
precisato accertamento delle mie condizioni di incapacità,
confermi al mio tutore o al mio amministratore di sostegno o al mio curatore le
seguenti funzioni:
a)
richiedere il mio ricovero presso idonea struttura sanitaria o
socio-sanitaria;
b)
verificare l’idoneità funzionale della struttura di degenza,
assumendo le iniziative occorrenti affinché, sulla base delle prestazioni a cui
ho diritto secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, mi vengano
assicurate le necessarie cure e il miglior benessere possibile;
c)
verificare la correttezza delle cure medico-infermieristiche e
riabilitative, ivi compreso il controllo delle misure idonee alla prevenzione
delle piaghe da decubito e le misure dirette ad evitare ogni forma di
accanimento terapeutico ed ogni altra condizione lesiva della mia salute e del
mio benessere;
d)
verificare l’igiene ambientale e personale;
e)
verificare la qualità e quantità del vitto che mi viene
somministrato;
f)
assumere tutte le iniziative che ritiene necessarie per ottenere
dagli enti tenuti ad intervenire prestazioni adeguate alle mie esigenze.
3.
Nel caso in cui la struttura in cui sono
degente non fornisca, a giudizio esclusivo del mio tutore o del mio amministratore di sostegno o del mio curatore,
prestazioni adeguate alle mie esigenze, lo stesso mio tutore o mio
amministratore di sostegno o mio curatore è autorizzato a disporre il mio
trasferimento in altra valida istituzione.
4.
Per l’espletamento dei compiti in
precedenza indicati, il mio tutore o il mio amministratore di sostegno o il mio
curatore è delegato a richiedere agli amministratori dei servizi sanitari,
socio-sanitari e di qualsiasi altro settore, nonché ai
medici e ad altro personale tutte le notizie che ritiene utili.
5.
Con la presente, anche ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali,
autorizzo i soggetti di cui sopra a fornire al mio tutore o al mio
amministratore di sostegno o al mio curatore o ad un delegato delle suddette
persone tutte le informazioni che riguardano le mie condizioni di salute e
tutte le informazioni di qualsiasi altro genere che verranno
loro richieste.
AUTENTICAZIONE
Certifico
io sottoscritto __________ notaio alla sede di __________, iscritto al Collegio
notarile di __________, che previa rinuncia col mio consenso all’assistenza di
testimoni, la signora P. L. M. nata a __________il __________ residente in __________
Via __________ n.
___ della cui identità personale io notaio sono certo, ha
sottoscritto di proprio pugno alla mia presenza la dichiarazione che precede.
Data
__________
Firma e timbro del notaio
Allegato 2
Esempio di delega
Premesso che io sottoscritto __________,
residente in __________, via
__________, n. ___, codice fiscale __________,
come risulta dall’allegata fotocopia della scrittura
privata del __________ autenticata dal notaio __________, ho designato il
Presidente pro tempore della Fondazione promozione sociale, con sede in Torino,
via Artisti 36, quale mio tutore o amministratore di sostegno o curatore, con
la presente, in piena coscienza e libertà, qualora a causa di una malattia o di
un handicap invalidante, non sia più in grado di provvedere autonomamente alla
tutela delle proprie esigenze e diritti, delego lo stesso Presidente pro
tempore della Fondazione promozione sociale, a richiedere a mio nome e conto
agli amministratori e al personale dei servizi sanitari, socio-sanitari di
qualsiasi luogo e settore di attività, nonché ai medici e al personale dei
Comuni, delle Asl e degli altri enti e organismi pubblici e privati, tutte le
notizie ritenute utili dallo stesso Presidente. Pertanto, con la presente,
anche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei
dati personali, autorizzo i soggetti di cui sopra a fornire al suddetto
Presidente pro tempore della Fondazione promozione sociale tutte le
informazioni che riguardano le mie condizioni di salute e tutte le notizie di
qualsiasi altro genere che verranno loro richieste,
autorizzandoli espressamente al trattamento dei dati ai sensi del decreto
legislativo 196/2003.
Inoltre, sempre che io non sia in grado di provvedere
autonomamente alla tutela delle mie esigenze e dei miei diritti, delego il sopra indicato Presidente della Fondazione promozione
sociale a svolgere, fino a quando l’autorità giudiziaria non abbia provveduto
alla nomina del mio tutore o amministratore di sostegno o amministratore
provvisorio o curatore, le seguenti funzioni:
a)
richiedere il mio ricovero presso idonea struttura sanitaria o
socio-sanitaria;
b)
verificare l’idoneità funzionale della struttura di degenza, assumendo
le iniziative occorrenti affinché, sulla base delle prestazioni a cui ho
diritto secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, mi vengano
assicurate le necessarie cure e il miglior benessere possibile;
c)
verificare la correttezza delle cure medico-infermieristiche,
nonché – occorrendo – quelle riabilitative, ivi compreso il controllo degli
interventi assunti per la prevenzione delle piaghe da decubito e le misure
dirette ad evitare ogni forma di accanimento terapeutico e ogni altra condizione
lesiva della mia salute e del mio benessere;
d)
verificare l’igiene ambientale e personale;
e)
verificare la qualità e quantità del vitto che mi viene
somministrato;
f)
assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per ottenere
prestazioni adeguate alle mie esigenze dagli enti tenuti ad intervenire,
comprese quelle occorrenti per l’eliminazione, in tutta la misura possibile,
del dolore.
Preciso che le funzioni di cui sopra coincidono con le
richieste contenute nella sopra citata designazione di tutore e che il Presidente
pro tempore della Fondazione promozione sociale può svolgere tutte le funzioni
sopra indicate sia direttamente, sia tramite persone di sua fiducia.
La delega di cui ai punti precedenti non riguarda i
miei interessi patrimoniali.
Torino, ___________________
DICHIARAZIONE
I sottoscritti __________(due persone non parenti),
nato a __________ il _________, residente in __________, via __________, n.
___, codice fiscale __________ e __________, nato a __________ il _________,
residente in __________, via __________, n. ___, codice fiscale __________,
dichiarano che la __________ nata a __________ il __________,
residente in __________, via __________, n. ___, codice fiscale __________,
della cui identità, libertà e consapevolezza di agire siamo certi, ha
sottoscritto in data odierna a __________, via __________ n. ___ e di proprio
pugno alla nostra presenza la dichiarazione che precede.
Si allegano le fotocopie delle carte d’identità di __________
e di __________, nonché quella del delegante, __________.
Torino,
__________
Nota: È consigliabile apporre un francobollo e
farlo timbrare da un Ufficio postale in modo che sia comprovata la certezza
della data in cui è stata redatta la delega.
Allegato 3
Esempio di donazione modale
Il 20 settembre 2005, con atto
rogito presso il notaio M. R., che ha fornito gratuitamente la sua prestazione,
è stata predisposta la donazione
modale con la quale
«Alla
donazione, per comune intenzione delle parti, sarà apposto il seguente onere a
carico della parte donataria:
«
«In
particolare
a) alla verifica dell'idoneità funzionale della
struttura di ricovero, assumendo le eventuali
iniziative per il trasferimento di M. presso altra valida struttura;
b) alla verifica della correttezza delle cure
medico-infermieristiche, nonché, occorrendo, alle
prestazioni riabilitative;
c) alla verifica dell'igiene ambientale e personale;
d) alla verifica della quantità e della qualità del
vitto che viene somministrato;
e) a tutti
gli altri interventi finalizzati ad assumere una degenza adeguata alle esigenze
personali di M., nonché ad una sua idonea vita di relazione;
f)
di attribuire conseguentemente al Presidente della
Fondazione ogni e più ampio potere per la stipula dell'atto con facoltà di
emettere tutte le dichiarazioni necessarie e conseguenti, anche di carattere
fiscale, nonché l'assunzione a carico della Fondazione degli oneri di cui sopra».
L’atto di donazione riguarda M., un adulto con
handicap intellettivo molto grave e quindi assolutamente non in grado di
provvedere alle sue esigenze fondamentali di vita.
Per il suo futuro M. beneficia delle seguenti
garanzie:
-
il
diritto esigibile di essere assistito senza limiti di durata dal Comune di
Torino, in cui risiede, ai sensi degli articoli 154 e 155 del regio decreto
773/1931 e della legge della Regione Piemonte n. 1/2004;
-
interventi del tutore (per M. è stata pronunciata l’interdizione). Il tutore è un
parente di M. e non ricopre incarichi nella Fondazione promozione sociale;
-
vigilanza sull’operato del tutore da parte del giudice tutelare;
-
azione di supporto assicurata dalla Fondazione promozione sociale sotto il
controllo del tutore di M.
Nota:
Si segnala che l’atto di donazione può
essere fatto non solo a favore di congiunti o di terze persone, ma anche per
ottenere impegni a favore dello stesso donante.
Allegato 4
La drammatica situazione degli anziani
cronici non autosufficienti
Numerosi sono gli articoli pubblicati su Prospettive assistenziali
in cui sono evidenziate le drammatiche condizioni di vita degli anziani colpiti
da patologie invalidanti e da non autosufficienza.
Al riguardo si segnala che gli articoli riportati su Prospettive assistenziali
dal n. 65, gennaio-marzo 1984, esclusi solamente gli ultimi otto numeri,
sono consultabili tramite il sito www.fondazionepromozionesociale.it.
Fra quelli più significativi
pubblicati negli anni 2000 ricordiamo: “Scoperto un altro istituto ghetto per
anziani”, n. 157, 2007; “La follia dell’ultimo manicomio”, n. 156, 2006; “Firenze:
inammissibili carenze riscontrate nelle Rsa”, n. 153, 2006; “Scoperte altre
strutture socio-sanitarie lager”, n. 152, 2005; “Scoperto dai Nas un altro
istituto lager”, n. 151, 2005; “Continua l’eutanasia da abbandono di anziani
malati”, n. 150, 2005; “Rsa per anziani:
indagine della magistratura su ventun decessi e proposte del Csa”, “Drammatica
anche in Piemonte la situazione degli anziani cronici non autosufficienti”, n.
148, 2004; “Non sono ghetti le strutture di ricovero del Comune di Bologna
riservate ai soggetti ultracinquantenni con handicap?”, n. 147, 2004; “Quarta
indagine dei Nas sulle strutture ricettive per anziani: accertate altre gravi
irregolarità”, “Trentadue ospedali della Lombardia dicono di no al ricovero
urgente di una anziana di ottantacinque anni”, n. 145, 2004; “Ecco come in un
ospedale si nega la dignità a un anziano”, n. 144, 2003; “Controlli effettuati
dai Nas sulle strutture residenziali per anziani: altre allarmanti infrazioni
penali e amministrative” e “La strage estiva di anziani malati: un’altra
nefasta conseguenza dell’integrazione socio-sanitaria”, n. 143, 2003; “Per
quale motivo le autorità continuano a non prevenire le violenze inferte agli
assistiti?”, “Ancora violenze ad anziani istituzionalizzati”, “Troppo dolore
inutile in corsia” e “Tutti assolti per l’ospizio degli orrori”, n. 142, 2003; Giovanni
Grisotti, “Le drammatiche vicende di nonna Emma” e “Altre violenze inflitte ad
anziani ricoverati in istituto”, n. 141, 2003; Elena Brugnone, “Fatti illeciti
in strutture ricettive per anziani e abbandono di ricoverati non
autosufficienti: considerazioni sui due ultimi comunicati stampa dei Nas”;
Maria Mattiello, “ L’allucinante vicenda di mia madre” e “Inaudite violenze di
due infermieri nei confronti di una malata di Alzheimer”, n. 140, 2002; “Secondo
comunicato stampa dei Nas sulle strutture ricettive per anziani: nuove gravi
infrazioni penali e amministrative” e “Le dimissioni selvagge di anziani
cronici: una testimonianza da Roma”, n. 139, 2002; “Tragica conseguenza del
trasferimento di pazienti psichiatrici dalla sanità all’assistenza”, “Malati
psichici bruciati vivi” e “Gravi abusi nei confronto di 40 ricoverati”, n. 138,
2002; “Anziani cronici non autosufficienti e malati di Alzheimer ricoverati
presso Rsa/Raf: aspetti etici, giuridici, sanitari, sociali, amministrativi ed
economici” e “Un esempio di malasanità piemontese”, n. 137, 2002; “Comunicato
stampa dei Nas sui controlli eseguiti in campo nazionale alle strutture
ricettive per anziani” e “Letti a turno nella casa di riposo”, n. 136, 2001; “Gestori
e operatori di una casa di riposo condannati dal Tribunale di Mondovì” e “Due
fra i mille casi di malasanità sofferti da anziani cronici non
autosufficienti”, n. 135, 2001; Elena Brugnone, “Maltrattamenti di anziani
cronici non autosufficienti ricoverati in strutture di assistenza: rilievi
penali”; n. 134, 2001; “Condannati i gestori di una pensione abusiva: disumane
le condizioni di vita degli anziani ricoverati”, “Anziani segregati in un
ricovero abusivo” e “ Malata di Alzheimer morta strangolata all’ospizio di
Piacenza?”, n. 132, 2000; “Anziani cronici non autosufficienti trattati come
pacchi: la magistratura indaga”, n. 130, 2000.
[1] Secondo Carla Collicalli (cfr. “Le condizioni sociali della
famiglia in Italia”, Audizione del 20 settembre 2005, Documenti presentati alla
XII Commissione permanente Affari sociali della Camera dei Deputati, Atti parlamentari XV legislatura, Roma,
2007) «è possibile valutare in 643 mila
le persone colpite da Parkinson, Alzheimer, epilessia e
perdita della memoria», mentre gli anziani non
autosufficienti di oltre 65 anni «sono stimati nella misura di
quasi due milioni».
[2] A causa delle frequenti infermità, le strutture di ricovero dovrebbero essere organizzate in modo da limitare per quanto possibile le degenze ospedaliere, stante anche il sempre più marcato rifiuto di questi pazienti da parte dei nosocomi, spesso nemmeno disponibili a curare gli anziani cronici non autosufficienti nei casi in cui si manifestino fatti acuti, a volte compresi quelli di competenza chirurgica. A questo riguardo ricordo che per 32 volte una dottoressa del Pronto soccorso di Cantù ha ricevuto una risposta negativa dagli ospedali della Lombardia (Milano, Varese, Lecco e Como) ai quali il 5 gennaio 2004 aveva segnalato quanto segue: «Abbiamo una paziente di 85 anni in gravi condizioni. Serve un posto in rianimazione. Avete un posto libero?». La 33a chiamata è stata rivolta a un magistrato e il letto è saltato fuori. Cfr. Prospettive assistenziali, n. 145, 2004. Per quanto riguarda le cure domiciliari occorre precisare che, se fornite nel rispetto delle esigenze dei pazienti, necessitano di adeguate prestazioni mediche ed infermieristiche, da prevedere anche nei giorni prefestivi e festivi.
[3] Cfr.
Massimo Dogliotti, Ermanno Ferrario, Pietro Landra e Francesco Santanera, I malati di Alzheimer:
dalla custodia alla cura, Utet Libreria.
[4] Ovviamente si dovrebbero assumere le necessarie iniziative volte a ridurre i rischi di invalidità e di non autosufficienza.
[5] Si osservi che in tutti i casi in cui la pressione popolare è forte, le risorse immancabilmente vengono reperite.
[6] Il
servizio di ospedalizzazione a domicilio, promosso
dall’Istituto di geriatria dell’Università di Torino e dal Csa (Coordinamento
sanità e assistenza fra i movimenti di base) di Torino, funziona
ininterrottamente dal 1985. Finora sono state curate (gratuitamente) più di 10
mila persone. In merito alle finalità e al funzionamento di detto servizio si
veda il volume di Fabrizio Fabris e di Luigi Pernigotti, Cinque anni di ospedalizzazione a domicilio. curare a casa malati
acuti e cronici: come e perché, Rosenberg &
Sellier. Sul sito www.fondazionepromozionesociale.it
possono essere consultati gli articoli apparsi su Prospettive assistenziali in merito
all’ospedalizzazione a domicilio. Pur trattandosi di un servizio validissimo e di gran lunga meno costoso del ricovero in ospedale,
l’ospedalizzazione a domicilio non si è estesa in altre zone del nostro Paese e
nemmeno nella città di Torino a causa principalmente dell’opposizione delle
istituzioni e delle organizzazioni dei medici di medicina generale.
[7] La
gestione di Rsa da parte delle Asl, fortemente voluta
dal Csa, ha dimostrato che, per
rispondere adeguatamente alle esigenze degli anziani malati cronici non
autosufficienti, occorrono strutture «a
valenza prevalentemente sanitaria di cura e di accoglienza extra ospedaliera», com’è precisato, ad esempio, nel
regolamento della Rsa “Latour” dell’Asl 8 del Piemonte, il cui testo è
riportato nel n. 146, 2004 di Prospettive
assistenziali.
[8] Sotto
il profilo giuridico chi accetta le dimissioni da ospedali e da case di cura
private convenzionate viene considerato un soggetto
che ha sottratto volontariamente il malato dalle competenze del Servizio
sanitario nazionale e che si è assunto a suo carico tutte le responsabilità
civili e penali, nonché gli oneri economici. Se provvede al ricovero del soggetto non autosufficiente presso una Rsa deve
corrispondere l’intera retta (quota sanitaria e alberghiera), il cui ammontare
giornaliero varia, a seconda della qualità delle prestazioni fornite, da
[9] Ancora una volta ricordo che, secondo il documento
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”, predisposto nell’ottobre 2000 dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale, «nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie
italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese
sostenute per la “cura” di un componente affetto da una malattia cronica». A
sua volta il IV rapporto del Ceis Sanità - Università
di Tor Vergata di Roma, presentato il 20
dicembre 2006, segnala «la presenza nel
nostro Paese di uno “zoccolo duro” di iniquità sociale, numericamente
rappresentato dalle famiglie che impoveriscono e da quelle che sostengono spese
“catastrofiche”. In termini assoluti si tratta di un fenomeno ragguardevole,
che coinvolge complessivamente oltre 1 milione e 200 mila nuclei familiari. E
l'età avanzata è un catalizzatore potente della fragilità socio-economica:
sopra i 65 anni aumenta infatti del 50% la probabilità
di un impoverimento causato da spese sanitarie out of pocket. In base agli ultimi dati 2004 dell’Istat, risulta che 295.572 famiglie (pari a circa l’1,3% della
popolazione) sono scese al di sotto della soglia di povertà a causa delle spese
sanitarie sostenute. Mentre le famiglie soggette a
spese catastrofiche, sempre per ragioni sanitarie, sono 967.619 (pari al 4,2%
della popolazione). una notevole
quota (45,6%) delle famiglie impoverite è composta da
anziani soli o coppie di anziani senza figli. E comunque
la stragrande maggioranza delle famiglie soggette ad impoverimento (circa il
65,3%) conta almeno un membro anziano. Secondo le stime del Ceis, la presenza
di un over
[10] Cfr.
gli articoli “Presentato al Senato un disegno di legge
per la tutela temporanea della salute dei cittadini impossibilitati a
provvedervi autonomamente”, Prospettive
assistenziali, n. 151, 2005 e “Depositato al Senato un disegno di legge
sulla tutela temporanea della salute delle persone impossibilitate a
provvedervi autonomamente”, Ibidem,
n. 156, 2005. il progetto di
legge attualmente all’esame del Senato è il n. 1050,
presentato in data 29 settembre 2006 dai Senatori Cesare Salvi (Ds) e Antonino
Caruso (An). Sarebbe utile per tutti che le persone interessate
all’approvazione del disegno di legge n. 1050 lo segnalassero ai suddetti
Senatori e agli altri Parlamentari del Senato e della Camera dei Deputati.
[11] Si può anche ricorrere
alla costituzione di un “trust”..
[12] Ricordo nuovamente che, salvo i casi di donazione modale, la validità della designazione di una persona di fiducia nel periodo precedente alla nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno è dubbia sotto il profilo giuridico e segnale di non aver trovato alcun notaio disponibile ad autenticare tale designazione.
[13] Fanno parte del settore sanitario gli ospedali e le case di cura; appartengono invece al settore socio-sanitario le Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e le strutture analoghe (residenze assistenziali flessibili, case protette, ecc.).
[14]
Nell’allegato 4 sono riportati i titoli degli articoli apparsi su Prospettive assistenziali
a partire dal 1° gennaio 1997 riguardanti gli abusi e le violenze perpetrate
contro gli anziani malati cronici e le carenze dei servizi socio-sanitari.
[15] La difesa dei casi singoli è stata ed è esercitata
non solo nei riguardi degli anziani cronici non autosufficienti, ma anche dei
soggetti colpiti da handicap intellettivo e conseguente e limitata o nulla
autonomia, nonché degli individui con gravi
problematiche di natura psichiatrica. Per quanto concerne le linee di intervento opposte a quelle perseguite dal Csa, dalla
Fondazione promozione sociale e da altre organizzazioni, si vedano su Prospettive assistenziali i seguenti
articoli: “Una irragionevole e controproducente proposta di legge dei sindacati
dei pensionati Cgil, Cisl e Uil” e “Testo della proposta di legge sulla non
autosufficienza promossa dai sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil” n. 152,
2006; “Gli ingannevoli presupposti della proposta di legge dei sindacati dei
pensionati Cgil, Cisl e Uil sulla non autosufficienza” e “Cittadinanzattiva
nega i vigenti diritti degli anziani cronici non autosufficienti alle cure
sanitarie residenziali e inventa obblighi economici a carico dei loro
congiunti”, n. 153, 2006; “I trucchi messi in atto da enti pubblici per non
curare le persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza,
nonché per pretendere contributi economici non dovuti” e “Come mai