Prospettive assistenziali, n. 158, aprile - giugno 2007
INIZIATIVE
PER L’ABROGAZIONE DELL’INTERDIZIONE E DELL’INABILITAZIONE E
Com’è noto si deve all’attività
di ricerca, studio e promozione di Paolo Cendon, professore ordinario di diritto privato
all’Università degli studi di Trieste, l’approvazione da parte del Parlamento
della legge 9 gennaio 2004, n. 6, istitutiva dell’amministrazione di sostegno
(1).
Mentre l’esperienza di questi
primi anni di applicazione ha confermato la validità
del nuovo istituto giuridico, si sono manifestati problemi nei cui riguardi vi
è la necessità di intervenire al più presto.
Il più rilevante riguarda la
competenza del Tribunale per la pronuncia dell’interdizione e
dell’inabilitazione e le funzioni assegnate al giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno con le evidenti possibilità
di conflitto fra i due organismi.
Allo scopo di evitarli e di provvedere ad eliminare le incongruenze manifestatesi in
merito all’attuazione della citata legge n. 6/2006, Paolo Cendon
ha proposto l’abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione e una serie
di modifiche alle norme concernenti l’amministrazione di sostegno (2).
In merito alle suddette proposte, il Csa ha precisato di concordare pienamente sulla necessità di abrogare l’interdizione e l’inabilitazione, ma ha sottolineato l’esigenza che, nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, sia affrontata la questione della salvaguardia dei diritti delle persone totalmente e definitivamente incapaci di provvedere alla tutela delle loro esigenze fondamentali di vita (soggetti in coma o gravemente malati di Alzheimer o colpiti da handicap intellettivo con conseguente completa incapacità cognitiva).
Al riguardo occorrerebbe prevedere
una modifica delle norme vigenti, tenendo conto che, in base all’ordinanza
della Corte costituzionale n. 4/2007, dette norme non consentono
che all’amministratore di sostegno siano affidati poteri di rappresentanza
legale (3).
Inoltre è stata segnalata
l’opportunità che l’amministrazione di sostegno non venga
mai attribuita agli enti pubblici e privati che provvedono all’erogazione dei
servizi sanitari e sociali al fine di evitare che l’organismo preposto alla
vigilanza e controllo coincida con la struttura che fornisce le prestazioni
(4).
Pertanto occorrerebbe che, qualora l’amministrazione di sostegno non venisse affidata a persone (congiunti, amici, ecc.), questo compito fosse assegnato alla Provincia. Detto ente dovrebbe essere tenuto a istituire gli uffici provinciali di pubblica tutela (o altra denominazione) 5.
Potrebbe
inoltre essere previsto che alle attività di detti uffici, soprattutto per
quanto riguarda il sostegno alle persone in difficoltà, possono collaborare
volontari a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive previamente autorizzate e documentate.
È stata altresì evidenziata
l’opportunità della creazione dei vice-amministratori di sostegno, in modo che
i soggetti in difficoltà abbiano un riferimento anche
nei casi in cui l’amministratore di sostegno titolare sia impossibilitato ad
esercitare le funzioni assegnate (vacanze, malattie, decesso, ecc.).
Infine il Csa
ritiene che dovrebbe essere prevista una norma per la nomina
dell’amministratore di sostegno ai soggetti minorenni parzialmente o totalmente
incapaci. In questi casi potrebbe essere stabilito che la richiesta può essere
avanzata al compimento del loro 17° anno di età, di
modo che, al raggiungimento della maggiore età, l’amministratore di sostegno
possa svolgere le funzioni assegnate dal giudice tutelare.
(1) Cfr. l’articolo “La legge sull’amministrazione di sostegno”, Prospettive assistenziali, n. 145, 2004.
(2) Chi vuole aderire al progetto del prof. Paolo Cendon (come singolo o come ente) quale fornire pareri e
suggerimenti, può scrivere ad ammsost@personaedarmo.it.
(3) Si veda in questo numero la rubrica “Notizie”.
(4) L’articolo 354 del codice civile prevede addirittura che la tutela possa essere
affidata all’istituto in cui il soggetto è ricoverato.
(5) Cfr. in
questo numero “Istituiti in Piemonte gli Uffici provinciali di pubblica
tutela: un primo passo a favore dei soggetti deboli”.
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