Prospettive assistenziali, n. 158, aprile - giugno 2007
LETTERA APERTA AI PROMOTORI, AGLI ORGANIZZATORI E AI PARTECIPANTI DELLA
CONFERENZA NAZIONALE DELLA FAMIGLIA
Riportiamo il testo del volantino predisposto dal Csa
e distribuito a Firenze il 24 maggio
Il Csa,
Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, cui aderiscono le organizzazioni sotto elencate, che opera
ininterrottamente dal 1970 per la promozione dei diritti della fascia più
debole della popolazione, richiama l’attenzione sulle inquietanti omissioni e
gravi inesattezze contenute nel documento conclusivo del 3 maggio 2007 della
“Indagine conoscitiva sulle condizioni sociali delle famiglie in Italia” svolta
dalla Camera dei Deputati e avanza proposte volte a garantire una effettiva
giustizia sociale.
Inquietanti omissioni
Nel documento di cui sopra non viene segnalato che:
- le persone con handicap
impossibilitate a svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua, dovrebbero
vivere con la miserrima pensione mensile di invalidità
di euro 242,84;
- se detti soggetti abbisognano
di una assistenza continua 24 ore su 24 (ad esempio
perché possono mettere in pericolo la loro esistenza non essendo in grado di autogestirsi, devono essere imboccati e soffrono di doppia
incontinenza), lo Stato eroga solo altri 15 euro al giorno quale indennità di
accompagnamento;
- le leggi sull’handicap n.
104/1992 e 162/1998 e la n. 328/2000 non stabiliscono alcun diritto esigibile;
- ai sensi delle leggi vigenti –
la prima è addirittura la 692 del 1955 – gli anziani cronici non
autosufficienti, i malati di Alzheimer ed i pazienti
colpiti da altre forme di demenza senile hanno il diritto esigibile alle cure
socio-sanitarie senza limiti di durata. A causa delle illegali dimissioni dalle
strutture ospedaliere dei suddetti malati ancora bisognosi di cure, i congiunti
devono sostenere spese spesso rilevanti per cui, dopo
la disoccupazione, il carico familiare di persone non autosufficienti è la
principale causa di povertà;
- non esiste alcuna legge
nazionale volta alla prevenzione degli infanticidi e al sostegno delle gestanti
e madri in gravi difficoltà affinché decidano responsabilmente se riconoscere o
non riconoscere i loro nati. A livello regionale c’è
solo la n. 16/2006 della Regione Piemonte;
- nessun diritto esigibile è
previsto per le famiglie in gravi difficoltà per cui
vi sono minori ricoverati presso strutture residenziali che potrebbero vivere
con i loro genitori e/o gli altri congiunti se venissero loro fornite le
necessarie prestazioni socio-psico-economiche;
- i Comuni non sono obbligati ad
istituire il servizio di affidamento familiare e a
promuovere e sostenere l’adozione dei minori grandicelli,
con handicap o malati.
Gravi inesattezze
Non è vero che, in base alla
legge 328/2000, ai Comuni è stata demandata la gestione di tutte le competenze assistenziali, in quanto le Province, come stabilisce il 5°
comma dell’articolo 8 della stessa legge 328/2000, sono ancora obbligate, salvo
diversa disposizione legislativa regionale, ad assistere i minori figli di
ignoti, i fanciulli nati fuori dal matrimonio e
riconosciuti dalla sola madre, nonché i bambini, gli adulti e gli anziani
ciechi o sordi “poveri rieducabili”, così definiti dal regio decreto 383/1934.
Poiché non è stata attuata la
delega di cui all’articolo 24 della legge 328/2000, non è vero che è stato
realizzato il «riordino di tutti gli
emolumenti che a vario titolo sono corrisposti in campo sociale» per cui permangono assurde disparità di trattamento e gli
importi non rispondono alle esigenze vitali dei soggetti con limitata o nulla
autonomia.
Inoltre non è vero che attualmente la legge 328/2000 contenga norme esigibili in
base alle quali «il sistema integrato di
interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle
famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del
benessere e nel conseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i
compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio».
Proposte
Se si vogliono aiutare veramente
i nuclei familiari in gravi difficoltà occorre:
- garantire alle persone con
handicap invalidanti così gravi da impedire ogni attività lavorativa proficua
un livello pensionistico sufficiente per vivere;
- adeguare l’indennità di accompagnamento alle esigenze dei soggetti con limitata o
nulla autonomia;
- assumere iniziative volte alla
corretta attuazione delle leggi vigenti che obbligano il Servizio sanitario
nazionale a fornire a livello domiciliare e residenziale le necessarie cure
anche alle persone malate, comprese quelle anziane colpite da patologie
invalidanti e da non autosufficienza;
- riconoscere il volontariato
intrafamiliare svolto da congiunti o da terze persone a favore dei soggetti di
cui sopra, nonché degli individui con handicap e limitata
o nulla autonomia, fornendo a detti volontari il rimborso, se del caso
forfetario, delle spese vive sostenute;
- rispettare l’articolo 25 della
legge 328/2000 ed i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali
gli assistiti ultrasessantacinquenni non autosufficienti e quelli con handicap
in situazione di gravità devono contribuire alle spese di ricovero e di
frequenza di centri diurni esclusivamente in base alle loro
personali risorse economiche;
- approntare un piano
straordinario per la creazione di Rsa (Residenze sanitarie assistenziali)
per le persone anziane colpite da patologie invalidanti e da non
autosufficienza, i cui posti letto sono attualmente insufficienti;
- predisporre un altro piano
straordinario per l’istituzione di centri diurni (massimo 20 posti, almeno 40
ore settimanali) e di comunità alloggio (massimo 10 posti di cui 2 per le
emergenze) per i soggetti con handicap intellettivo non malati e con limitata o
nulla autonomia;
- predisporre un piano specifico
per il superamento del ricovero dei minori in istituto (che doveva essere
realizzato entro il 31 dicembre 2006) sancendo: a) il diritto esigibile dei
nuclei familiari agli aiuti psico-socio-economici
che, se non li ricevono, cadono nel baratro dell’emarginazione; b) l’obbligo
dei Comuni ad istituire il servizio di affidamento
familiare a scopo educativo ed a promuovere e sostenere le adozioni dei minori
privi di sostegno morale e materiale da parte dei loro congiunti, con
particolare riguardo ai fanciulli grandicelli, con
handicap o malati; c) l’impegno dei Comuni di creare comunità alloggio aventi
al massimo 6 posti per i minori non altrimenti assistibili;
- approvare le proposte di legge
n. 1754 e 2230/Camera volte alla prevenzione degli infanticidi e al sostegno
delle gestanti e madri in condizione di disagio, nonché
il disegno di legge n. 1050/Senato in modo che tutti i cittadini maggiorenni
possano essere rappresentati, per la tutela della loro salute, dall’insorgere
della non autosufficienza (ictus, infarto, ecc.) fino alla nomina del tutore o
dell’amministratore di sostegno da parte dell’autorità giudiziaria, tenuto
conto che attualmente detti cittadini
non possono essere rappresentati legalmente nemmeno dai loro congiunti;
- promuovere l’utilizzo dello
strumento della concessione, in base al quale possono essere costruite
strutture sociali senza alcuna spesa di investimento
da parte dei Comuni.
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