Prospettive assistenziali, n. 158, aprile - giugno 2007
Notizie
Prestazioni per le gestanti e
madri in condizione di disagio socio-economico
In
attuazione della legge della Regione Piemonte n. 16/2006 sono state trasferite
a quattro soggetti gestori le funzioni relative alle
gestanti e madri in condizione di disagio socio-economico che necessitano di
specifici sostegni anche in ordine alla massima responsabilizzazione possibile
per quanto concerne il riconoscimento o
il non riconoscimento dei loro nati. I soggetti gestori sono il Comune di
Torino e di Novara, nonché i Consorzi
socio-assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino e del Cuneese.
Detti
enti dovranno fornire tutte le necessarie prestazioni, comprese – occorrendo –
quelle residenziali alle donne interessate indipendentemente dalla loro
residenza anagrafica e senza alcuna formalità, in modo da garantire il segreto
del parto a quelle che non intendono riconoscere i loro nati.
Gli
interventi devono essere assicurati anche durante i sessanta giorni successivi
al parto in modo da sostenere il loro reinserimento sociale.
Per
quanto concerne i minori non riconosciuti, l’assistenza è garantita fino alla
loro adozione definitiva.
Con i
provvedimenti assunti dalla Regione Piemonte si tutelano le donne che
riconoscono o non riconoscono i loro nati e viene
svolta una attività volta a prevenire gli infanticidi nonché gli abbandoni che
mettono in pericolo la vita dei neonati.
Come è
stato segnalato su Prospettive
assistenziali, n. 156, 2006, le On. Katia Zanotti e Marisa Nicchi hanno presentato in data 3 ottobre
2006 alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 1754 avente lo scopo di
garantire a tutte le donne e in tutte le Regioni le attività previste dalla
legge della Regione Piemonte n. 16/2006. Ricordiamo inoltre che il Consiglio
regionale del Piemonte ha approvato all’unanimità il 30 giugno 2007 la proposta
di legge “Sostegno alle gestanti e madri in condizioni di disagio socio-economiche e misure volte a garantire il segreto del
parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati”, che in data 5
febbraio 2007 è stato inviata alla Camera dei Deputati ai sensi dell’articolo
121 della Costituzione.
In
merito rinnoviamo l’invito a tutti gli enti e le persone che operano per il
riconoscimento delle esigenze e dei diritti dei soggetti in difficoltà a
sollecitare il Presidente della Commissione Affari sociali della Camera dei
Deputati, On. Domenico Lucà, per la sollecita
discussione delle suddette proposte di legge la cui approvazione è
assolutamente necessaria in quanto, ad esclusione solamente del Piemonte, le
Regioni che hanno legiferato in merito ai servizi socio-assistenziali
(Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Puglia e
Toscana) non hanno tenuto conto delle specifiche esigenze delle donne in gravi
difficoltà psico-sociali e del loro diritto ad essere
supportate sia nel caso di riconoscimento che di non
riconoscimento dei loro nati e non hanno considerato il loro diritto al segreto
del parto.
ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL’AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO
Nell’ordinanza
n. 4/2007 dell’8 gennaio 2007, depositata in Cancelleria il 19 dello stesso
mese,
Nell’ordinanza
viene inoltre precisato che «eccettuate le ipotesi in cui le funzioni psichiche del soggetto siano
effettivamente compromesse in misura rilevante, sì da escludere la capacità di
intendere e di volere, il legislatore non può sostituire arbitrariamente le
proprie valutazioni e scelte sulla cura degli interessi delle persone a quelle
operate dagli stessi interessati sulla base della propria personale ed
insindacabile scala di valori senza violare la dignità della persona e la
relativa sfera di libertà giuridica riconosciuta e tutelata dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, non
potendo il sacrificio di tale libertà essere legittimato semplicemente dal
rischio di un “pessimo uso” della stessa».
Ne
consegue che «non dovrebbe potersi
imporre la misura dell’amministrazione di sostegno in
presenza di un dissenso dell’interessato, in quanto essa ne conculcherebbe
la libertà e l’autodeterminazione». Pertanto «se è pur vero (…) che (…) il giudice deve tener conto delle richieste
dell’interessato, tale doverosa considerazione riguarda, peraltro, il solo caso
in cui dette richieste siano compatibili con l’interesse del beneficiario,
quale ritenuto dal giudice, e tale compatibilità costituisce altresì il
criterio guida al quale deve attenersi il giudice tutelare nel risolvere ogni
contrasto tra l’amministratore di sostegno ed il beneficiario medesimo, in
ordine ad un singolo atto gestionale da compiere».
CORTE DI CASSAZIONE: ANCHE NEI
CASI DI RICOVERO GRATUITO IN OSPEDALE SI PUò
AVER DIRITTO ALL’ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO
Nella
sentenza n. 2270/2007
Premesso
che la legge 18/1980 dispone che sono esclusi dall’indennità di
accompagnamento gli «invalidi
civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto», nella sopra citata
sentenza viene precisato che «il problema
che si pone nella presente fattispecie è se il ricovero presso un ospedale
pubblico possa costituire l’equivalente del ricovero gratuito in istituto,
essendo lecito il dubbio se il legislatore, nel sancire la ricordata esclusione
dall’indennità, abbia inteso significare che l’indennità di accompagnamento non
è erogata in caso di “ricovero presso qualsiasi struttura” di cura ovvero se la
citata erogazione venga meno solo in casi di ricovero presso un “istituto”,
vale a dire una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venga garantita al
paziente totalmente invalido e non autosufficiente (come nella specie è
pacifico) una assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa
ed efficiente in ordine a tutti gli “atti quotidiani della vita” cui
l’indennità in parola è destinata a fare fronte, tale da rendere superflua la
presenza dei familiari o di terze persone».
Considerata
anche la propria giurisprudenza,
SECONDO STEFANO ZAMAGNI IL VOLONTARIATO DEVE RItrovARE SE STESSO
Stefano Zamagni, ordinario di economia
politica all’Università di Bologna, nell’intervista rilasciata a Darevoceinforma,
giugno 2006, sostiene che l’utilizzo del volontariato per le Olimpiadi
invernali di Torino è stata «una forma di
degenerazione».
A questo
proposito precisa che «fintanto che il
volontariato è visto in funzione di altre sfere, sarà
sempre tirato per la giacca da qualcuno che lo utilizzerà. Meglio: lo
sfrutterà. Se prendiamo per valida la tesi che il
volontariato esiste per il malfunzionamento del mercato è ovvio che accadono
queste cose. Gli organizzatori non possono assumere, seppur dopo la legge Biagi, per un periodo di tempo così breve e avendo bisogno
di ricoprire funzioni anche parecchio importanti si rivolgono al volontariato
che diventa un supporto del mercato.
«Non mi risulta
che le Olimpiadi siano una operazione non commerciale. Così seguendo questa
logica, un domani se lo Stato non riuscirà più a gestire gli anziani non
autosufficienti e chiamerà il volontariato per assolvere a
quella funzione questa, lo ripeto, sarà una degenerazione. Un conto è collaborare in condizioni di parità, altro è operare in
condizione di sudditanza. Il volontariato oggi viene
usato come una spugna e solo recuperando la sua funzione primaria potrà
riscattarsi da questa condizione. Altrimenti sarà
sempre preso per fame».
Aggiunge
il professor Zamagni: «il volontariato non può
continuare ad essere ciò che è stato sino ad ora, cioè
la stampella del mercato o dello Stato. Questo non può essere il destino del
volontariato» e afferma che «il volontariato deve recuperare la sua identità profonda che è
quella di realizzare e rendere praticabile l’esperienza della reciprocità».
Mentre
siamo pienamente d’accordo con Zamagni nel rifiutare
il ruolo del volontariato come «stampella
del mercato o dello Stato» sia che si tratti di
Olimpiadi o di sostituzione del personale mancante nei servizi socio-sanitari,
ci sembra che la vera funzione del volontariato non consista nella pratica
della reciprocità (che è pur sempre una forma di beneficenza), ma nella
promozione dei diritti delle persone incapaci di autodifendersi, come possono
diventare gli stessi volontari ed i loro congiunti.
www.fondazionepromozionesociale.it