Prospettive assistenziali, n. 158, aprile - giugno 2007
OSSERVAZIONI DEL CSA IN MERITO ALL’ACCORDO CON
Riportiamo integralmente la lettera inviata in data 24 aprile 2007 al
Ministro per la solidarietà sociale Paolo Ferrero da
Francesco Santanera a nome e per conto del Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di
base.
Caro Ferrero,
In merito alla tua lettera del 23
marzo scorso in cui affermi che l’accordo con
Mentre non ci sono problemi
(salvo l’idoneità di coloro che li accolgono) per i fanciulli
che vivono in famiglia e quindi hanno stabilito rapporti affettivi con i loro
congiunti, c’è il reale pericolo di arrecare danni anche gravissimi ai bambini
istituzionalizzati.
Due sono soprattutto
le conseguenze.
1. Gli effetti negativi dei soggiorni
dei bambini istituzionalizzati non vengono da me segnalati solo adesso, ma sono
stati oggetto di interventi ripetuti negli anni
scorsi, soprattutto nel periodo 60-70, ad esempio nei riguardi delle iniziative
assunte da alcuni enti, come l’ex-Onmi e varie
organizzazioni private. Dette iniziative avevano lo
scopo di inserire, per qualche giorno oppure per una o due settimane, presso
famiglie bambini ricoverati in istituto.
C’è voluto del tempo e tanto
impegno da parte nostra, ma dette iniziative sono
cessate da anni, soprattutto perché numerosi promotori, dopo le inevitabili
resistenze iniziali, ne hanno constatato gli effetti particolarmente negativi. Infatti i bambini, che vivono in istituto, hanno subito e
subiscono i deleteri effetti della carenza di cure familiari, come da oltre 50
anni è stato evidenziato da tutti gli esperti; in particolare ricordo la
ricerca svolta per conto dell’Organizzazione
mondiale della sanità da John Bowlby.
Quando il soggiorno termina, il bambino
istituzionalizzato vive la separazione da coloro che lo hanno ospitato come un
vero e proprio abbandono.
Nei confronti del bambino
istituzionalizzato non si deve partire dalle valutazioni degli adulti
(l’abbiamo accolto con affetto, verrà di nuovo da noi,
ecc.); occorre considerare come il bambino vive la situazione.
Ad esempio, il
neonato non riconosciuto da chi lo ha partorito non vive
nessuna condizione da abbandono se subito dopo la nascita viene accolto
in modo stabile da una famiglia che lo circonda di affetto. Soffre invece un
vero e proprio abbandono se viene separato da chi lo
ha accolto.
2. Problemi aperti in materia di adozione
Essere adottati significa
diventare figli di persone dalle quali non si è stati procreati.
Poiché si tratta di un obbiettivo che
deve essere perseguito nell’assoluto interesse dei minori, occorre che gli
aspiranti adottanti siano rigorosamente selezionati e accuratamente preparati.
Anche sulla base delle negative e
spesso drammatiche esperienze delle adozioni fallite, vi è la necessità di
evitare ogni forma di appropriazione dei bambini da
parte degli adulti, come d’altra parte è precisato in tutte le Convenzioni
internazionali in materia di adozione.
La disposizione contenuta nel
protocollo di collaborazione tra il Ministero dell’istruzione della Bielorussia e la Commissione italiana per le adozioni
internazionali, in base alla quale «gli
aspiranti all’adozione che intendono adottare il minore ospitato durante i
soggiorni di risanamento presentano, attraverso gli enti autorizzati,
all’organo di tutela e curatela del luogo di residenza (domicilio) del minore
la domanda per l’inserimento del minore stesso nell’elenco dei minori nei
confronti dei quali è possibile effettuare l’adozione
internazionale», capovolge la procedura che se è incentrata sulle esigenze
del minore, deve poter iniziare con l’accertamento della sua adottabilità,
anche e soprattutto per evitare di sottrarre i bambini ai nuclei familiari in
gravi difficoltà, nuclei che dovrebbero essere aiutati qualora le problematiche
possano essere risolte mediante gli opportuni sostegni psico-sociali.
In secondo luogo nel sopra citato protocollo non si fa cenno a quale tipo di adozione si riferisce: se a quella legittimante
consentita solo a coniugi con o senza prole, oppure a quella di cui
all’articolo 44 della legge 184/1983 prevista anche per le persone sole e
quindi con molte minori garanzie per i bambini.
Caro Ferrero,
spero che tu voglia valutare a fondo le mie osservazioni, certo che anche gli
esperti di tua fiducia confermeranno quel che ti ho detto.
Cordiali saluti.
Francesco Santanera
www.fondazionepromozionesociale.it