Prospettive assistenziali, n. 158, aprile - giugno 2007
Editoriale
SE
DIVENTIAMO NON AUTOSUFFICIENTI SONO GUAI MOLTO SERI ANCHE A CAUSA DEL NOSTRO
DISINTERESSE VERSO NOI STESSI
FRANCESCO sANTANERA
Secondo il Censis
in Italia sono attualmente circa due milioni e mezzo
le persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza (1).
La non autosufficienza e la
conseguente totale e definitiva dipendenza dagli altri (dall’alimentazione
all’igiene personale, dalla salvaguardia della propria
incolumità alle necessarie cure sanitarie) sono certamente fra le peggiori
emergenze personali, familiari e sociali.
Non solo ognuno di noi può
esserne colpito, ma i casi di non autosufficienza crescono in misura rilevante mano a mano che aumenta la nostra età. spesso diventiamo non autosufficienti
all’improvviso (a seguito di ictus, infarti, gravi
infortuni o altre evenienze), oppure con una certa gradualità a causa di
patologie con decorso invalidante progressivo (in particolare malattia di
Alzheimer e altre forme di demenza senile).
Fra le persone note che sono
cadute in una situazione di non autosufficienza, ricordiamo l’ex Presidente
degli Stati Uniti Ronald Reagan
colpito da demenza senile e l’ex Ministro Beniamino
Andreatta deceduto nel marzo 2007 dopo essere stato in coma per ben sette anni.
Principali
caratteristiche delle persone non autosufficienti
Sono persone definitivamente
incapaci di provvedere alle loro esigenze fondamentali di vita: bere, mangiare,
vestirsi, uscire di casa, ecc.
Ne deriva che l’esistenza delle
persone non autosufficienti (anziani non autosufficienti, malati di Alzheimer, soggetti con handicap intellettivo grave e
gravissimo, ecc.) dipende completamente dagli altri; spesso non sono nemmeno in
grado di esprimere le loro necessità.
Durante tutta la durata della non
autosufficienza, il loro stato di salute è quasi sempre
estremamente precario. Sono pertanto indispensabili prestazioni sanitarie volte
a prevenire l’insorgere di nuove patologie, a curare le malattie in atto e le
loro frequenti riacutizzazioni, nonché ad evitare gli
aggrava-menti e a ridurre il dolore in tutta la misura del possibile (2).
Inoltre abbisognano di un accudimento continuo non solo per tutti i bisogni che non
possono essere soddisfatti autonomamente, ma anche per le attività assistenziali di rilevanza sanitaria, quali ad esempio la
somministrazione dei farmaci; il controllo generico del loro stato di salute;
le richieste di intervento rivolte ai medici, agli infermieri e ai servizi di
emergenza; le prestazioni relative all’igiene personale del malato e del suo
ambiente di vita.
Una parte non indifferente delle
persone non autosufficienti, circa 500 mila, è costituita dai soggetti affetti
dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza
senile (3).
Le condizioni
sociali delle persone non autosufficienti
Com’è noto, la non
autosufficienza si manifesta nelle persone appartenenti a tutte le categorie
sociali; inoltre occorre tenere presente che non vi sono concrete misure
preventive che garantiscano la non insorgenza di patologie così gravemente
invalidanti da determinare la totale dipendenza dagli altri (4).
Anche se, per indurre l’opinione
pubblica a ritenere estremamente elevato il numero
delle persone bisognose di interventi socio-sanitari, vengono considerati
anziani i soggetti aventi più di 65 anni, in realtà la questione dei non
autosufficienti riguarda soprattutto gli ultraottantenni e in particolare gli
ultranovantenni.
Si tratta, quindi, di situazioni
meno estese di quanto si vuol far credere: le carenze
di intervento, spesso vistose, dipendono dal disinteresse delle autorità e
dalla quasi assoluta mancanza di sollecitazioni da parte dei cittadini e delle
organizzazioni sociali che li rappresentano, e non dall’elevato numero di
utenti e nemmeno dalla mancanza di mezzi economici (5).
Bisogna, altresì, considerare che,
specialmente nei casi di demenza senile, che può
insorgere anche in persone dai 50-60 anni, il periodo di non autosufficienza
può durare perfino 8-10 anni e a volte anche di più.
Le attuali drammatiche carenze di intervento
Vi sono alcune, purtroppo rare,
situazioni in cui sono fornite prestazioni sanitarie adeguate alle esigenze
delle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza.
Fra le situazioni di cui sono a
diretta conoscenza, segnalo come molto validi il servizio di ospedalizzazione
a domicilio dell’Ospedale Molinette di Torino (6),
nonché la gestione da parte di alcune Asl di Torino e
Provincia di Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) (7).
Invece le carenze
sono molto spesso preoccupanti per quanto concerne sia le prestazioni
domiciliari che quelle residenziali.
La situazione è così grave che,
se non ci sarà una forte e continua sollecitazione da parte della popolazione e
delle organizzazioni sociali, ci vorranno molti anni per ottenere condizioni
accettabili di vita per gli utenti e dotazioni di personale idoneo sotto il
profilo qualitativo e sufficiente sul piano quantitativo. Dunque si tratta di
una questione estremamente urgente, anche perché noi
stessi ed i nostri congiunti possiamo diventarne utenti da un momento
all’altro.
Costi proibitivi
Per quanto concerne le cure
domiciliari, i malati vengono quasi sempre scaricati
dall’Asl sui nuclei familiari, anche se occorre
ricordare che le cure sono affidate dalle leggi vigenti alla competenza del
Servizio sanitario nazionale e non ai congiunti. Ovviamente, se i compiti vengono addossati ai parenti del malato, essi sono costretti
a sostenerne anche i relativi pesanti oneri economici.
A questo proposito si deve tener
presente che la stragrande maggioranza delle persone non autosufficienti è
costituita, come abbiamo già rilevato, da ultraottantenni e da ultranovantenni,
per cui i coniugi hanno oggettive difficoltà a
provvedervi autonomamente (si pensi, ad esempio, alle difficoltà incontrate
nell’alzare dal letto i soggetti privi di autonomia motoria).
D’altra parte, mentre le ore
della settimana sono 168, l’orario massimo di lavoro del personale di aiuto domiciliare è di 54 ore se vive al domicilio del
paziente; altrimenti è di 40 ore.
Ne risulta
che quasi sempre non è sufficiente l’assunzione di una sola persona. Non sono
quindi sostenibili da tutti i nuclei familiari i costi
occorrenti per gli stipendi degli addetti (spesso almeno due).
Per quanto riguarda i ricoveri
interamente a carico dell’anziano non autosufficiente (8), il loro ammontare
mensile varia da duemila a tremila euro.
Si spiega quindi il motivo per cui le attuali carenze degli interventi del Servizio
sanitario nazionale, pur obbligatori per legge, sono, dopo la disoccupazione,
la causa più importante che provoca la povertà delle famiglie italiane (9).
Come agire: un presupposto
essenziale
Il presupposto di
ogni iniziativa consiste nel riconoscimento, che dovrebbe partire dalle
persone interessate, che è una inconfutabile convenienza di tutti noi operare
affinché le condizioni di vita delle persone colpite da patologie invalidanti e
da non autosufficienza siano adeguate alle loro esigenze (in particolare per
evitare aggravamenti e per ridurre il dolore), in quanto domani ognuno di noi
può cadere anche improvvisamente nella condizione di dover dipendere totalmente
e definitivamente dagli altri.
Ovviamente, quando non si è più
autonomi, è giocoforza accettare (o subire) le
prestazioni così come vengono erogate e non ci sono concrete possibilità di
ottenere significativi miglioramenti anche nei casi in cui le nostre esigenze
siano tutelate da persone decise e competenti.
Spesso possiamo soltanto sperare
nella disponibilità di coloro che ci accudiscono. D’altra parte, anche nei casi
in cui ci siano risorse economiche utilizzabili, le strutture di ricovero non
sempre accettano che siano fornite ai malati prestazioni
aggiuntive.
Che cosa fare sul piano personale
Come è stato rilevato su Prospettive assistenziali (10), secondo
la legislazione vigente, nei casi in cui una persona maggiorenne non sia in
grado di provvedere alla tutela delle proprie esigenze, dall’insorgere della
non autosufficienza al momento della nomina di un tutore o di un amministratore
di sostegno o di un amministratore provvisorio, non può essere rappresentata da
alcun individuo, nemmeno dal coniuge, dai figli o da altro soggetto.
Nella situazione attuale, l’unica
possibilità per essere rappresentati da una persona (parente o non parente o
responsabile di una organizzazione sociale) è quello
di compiere una donazione modale a congiunti, a estranei o a enti, così
denominata in quanto ne vengono definite le modalità (11).
Per quanto concerne le iniziative
che ognuno di noi può assumere a tutela della propria salute nei casi in cui si verifichi una situazione di non autosufficienza, gli
allegati 1, 2 e 3 riguardano:
a) la designazione del tutore o
dell’amministratore di sostegno;
b) la delega (la cui validità
giuridica è dubbia) a persona di fiducia per il periodo intercorrente
dall’insorgere della non autosufficienza alla nomina del tutore o
dell’amministratore di sostegno;
c) le disposizioni concernenti la donazione modale.
Che cosa fare a livello familiare/amicale
Tenuto conto che nel caso di non
autosufficienza non siamo in grado di fare alcunché,
occorre prestare la massima attenzione alla persona o al rappresentante
dell’organizzazione da noi scelti affinché ci sostituisca in tutto e per tutto.
Ovviamente non
è sufficiente che detto soggetto sia a noi legato affettivamente. Questo è solo un elemento e
forse nemmeno quello più importante.
Infatti la persona da noi designata
dovrebbe (12):
a) richiedere il ricovero presso
idonea struttura sanitaria o socio-sanitaria (13);
b) verificare l’idoneità
funzionale della struttura di degenza, assumendo le iniziative occorrenti
affinché, sulla base delle prestazioni a cui hanno diritto i cittadini, vengano assicurate a chi ha effettuato la donazione le
necessarie cure e il maggior benessere possibile, comprese le iniziative volte
alla massima riduzione possibile del dolore;
c) assumere dal personale
ausiliario e da quello infermieristico tutte le
occorrenti informazioni sulla nostra condizione di salute;
d) accertare la correttezza delle
cure medico-infermieristiche e riabilitative, ivi compreso il controllo delle
misure idonee alla prevenzione delle piaghe da decubito e quelle dirette ad
evitare ogni forma di accanimento terapeutico, nonché
tutte le condizioni lesive del benessere personale;
e) verificare
la corretta osservanza delle norme concernenti l’igiene ambientale e personale;
f) accertare
l’idoneità della qualità e quantità delle bevande e del vitto somministrato;
g) assumere
tutte le iniziative ritenute necessarie per ottenere, da parte degli enti
tenuti ad intervenire in base alle leggi vigenti, prestazioni adeguate alle esigenze;
h) disporre il nostro
trasferimento presso una idonea struttura, qualora
siano inadeguate le prestazioni fornite dove siamo degenti.
Pertanto la persona da noi
designata dovrebbe conoscere le norme di legge in materia di diritto alle cure
sanitarie e socio-sanitarie (anche al fine di evitare le illegali dimissioni da
ospedali e da case di cura private convenzionate con la conseguente assunzione di oneri economici a carico del malato il cui importo può
anche raggiungere in due-tre anni i centomila euro). Se
occorre provvedere ad un consulto deve essere capace
di individuare il soggetto competente e adatto allo scopo. Inoltre
deve essere in grado di far fronte in modo adeguato agli eventuali imprevisti,
compresi quelli di natura burocratica.
Che cosa
occorrerebbe fare sotto il profilo sociale
Quando si cade in una situazione
di non autosufficienza, in genere vengono forniti gli
interventi disponibili in quel momento e in quel determinato luogo.
Quasi sempre essi sono validi per quanto
concerne il periodo acuto della o delle patologie da cui siamo colpiti.
Pressoché ovunque sono invece
carenti, a volte anche in misura drammatica, le prestazioni socio-sanitarie,
che vengono erogate a domicilio o presso strutture di
ricovero (Rsa - Residenze sanitarie assistenziali) (14).
Quindi se vogliamo che le
strutture e le prestazioni per i soggetti non autosufficienti siano adeguate
anche alle nostre fondamentali esigenze personali, occorre assumere iniziative
concrete, essendo vano sperare – come l’esperienza insegna – che ciò venga fatto dalle autorità preposte senza una forte
pressione da parte dell’utenza futura.
Ciascuno potrà fare le scelte che
ritiene più opportune rivolgendosi ai partiti, ai sindacati o alle
organizzazioni sociali.
È però assolutamente necessario
che, per se stesso e per gli altri, ognuno verifichi se dalle parole si passa
ai fatti e quali sono i contenuti reali delle iniziative intraprese.
Come ho
segnalato in precedenza, occorre tener conto che, considerate le attuali
rilevanti deficienze, occorreranno molti anni per assicurare livelli
accettabili.
La difesa dei casi singoli
L’attività che ha maggiormente
garantito le cure alle persone non autosufficienti ed ha evitato agli
interessati e ai loro congiunti di versare oneri economici di rilevante entità
(ad esempio da
Questa iniziativa continua a
dimostrare, contrariamente a quanto affermato da amministratori e operatori,
che detti individui avevano non solo la necessità di ricevere terapie e
assistenza, ma anche il diritto, in base alle leggi vigenti, di pretendere
detti interventi.
Inoltre ha consentito e consente
al Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i
movimenti di base), alla Fondazione promozione sociale e alle altre
organizzazioni di agire affinché non venga cancellato
o limitato il diritto attualmente esigibile alle cure sanitarie e
socio-sanitarie, come purtroppo premono forze politiche, sindacali e sociali
(15).
Allegato 1
Esempio di scrittura privata
autenticata dal notaio per la designazione del tutore
Io sottoscritta P. L. M. nata a ________________
il _____________ residente in ________________ via ____________ n. ____ codice
fiscale ________ preso atto delle leggi vigenti e, in particolare, della n.
6/2004, dispongo in piena coscienza e libertà quanto segue:
1. qualora io, a causa di una malattia o handicap invalidante, non sia più
in grado di autotutelare la
mia persona ed i miei diritti, chiedo che l’autorità giudiziaria competente
nomini mio tutore il Presidente pro tempore della
Fondazione promozione sociale, con sede in Torino, Via Artisti n. 36, nonché
mio pro tutore il Vice Presidente pro tempore della
Fondazione promozione sociale. Mi sono orientato verso la suddetta Fondazione
in quanto, sulla base delle mie conoscenze dirette poiché
vi opero come volontaria, è in grado per la sua esperienza e per le finalità
perseguite di indicare le risposte più adatte alle mie esigenze e di verificare
se esse vengono rispettate da coloro che mi curano e mi assistono. Qualora
l’autorità giudiziaria non intendesse procedere alla mia interdizione, la
designazione di cui sopra vale anche per le funzioni di amministratore
di sostegno o di curatore.
2. confido che il Giudice tutelare, previo il sopra precisato
accertamento delle mie condizioni di incapacità,
confermi al mio tutore o al mio amministratore di sostegno o al mio curatore
le seguenti funzioni:
a) richiedere il mio ricovero presso idonea struttura sanitaria o
socio-sanitaria;
b) verificare l’idoneità funzionale della struttura di degenza, assumendo
le iniziative occorrenti affinché, sulla base delle prestazioni a cui ho
diritto secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, mi vengano assicurate le necessarie cure e il miglior benessere
possibile;
c) verificare la correttezza delle cure medico-infermieristiche e
riabilitative, ivi compreso il controllo delle misure idonee alla prevenzione
delle piaghe da decubito e le misure dirette ad evitare ogni forma di accanimento terapeutico ed ogni altra condizione lesiva
della mia salute e del mio benessere;
d) verificare l’igiene ambientale e personale;
e) verificare la qualità e quantità del vitto che mi viene
somministrato;
f) assumere tutte le iniziative che ritiene necessarie per ottenere dagli
enti tenuti ad intervenire prestazioni adeguate alle mie esigenze.
3. Nel caso in cui la struttura in cui sono
degente non fornisca, a giudizio esclusivo del mio tutore o del mio
amministratore di sostegno o del mio curatore, prestazioni adeguate alle mie
esigenze, lo stesso mio tutore o mio amministratore di sostegno o mio curatore
è autorizzato a disporre il mio trasferimento in altra valida istituzione.
4. Per l’espletamento dei compiti in precedenza indicati, il mio tutore o
il mio amministratore di sostegno o il mio curatore è delegato a richiedere
agli amministratori dei servizi sanitari, socio-sanitari e di qualsiasi altro
settore, nonché ai medici e ad altro personale tutte
le notizie che ritiene utili.
5. Con la presente, anche ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, autorizzo i
soggetti di cui sopra a fornire al mio tutore o al mio amministratore di
sostegno o al mio curatore o ad un delegato delle suddette persone tutte le
informazioni che riguardano le mie condizioni di salute e tutte le informazioni
di qualsiasi altro genere che verranno loro richieste.
AUTENTICAZIONE
Certifico io sottoscritto __________ notaio alla sede di _____________,
iscritto al Collegio notarile di _____________, che previa rinuncia col mio
consenso all’assistenza di testimoni, la signora P. L.
M. nata a _________________ il __________ residente in
______________ via _____________ n. ___ della cui identità personale io notaio
sono certo, ha sottoscritto di proprio pugno alla mia presenza la dichiarazione
che precede.
Data __________
Firma e timbro del notaio
Allegato 2
Esempio di delega
Premesso che io sottoscritto ___________ residente in ____________ via
______________ n. ___ codice fiscale __________ come risulta
dall’allegata fotocopia della scrittura privata del __________ autenticata dal
notaio __________ ho designato il Presidente pro tempore
della Fondazione promozione sociale, con sede in Torino, via Artisti 36, quale
mio tutore o amministratore di sostegno o curatore, con la presente, in piena
coscienza e libertà, qualora a causa di una malattia o di un handicap
invalidante, non sia più in grado di provvedere autonomamente alla tutela delle
proprie esigenze e diritti, delego lo stesso Presidente pro tempore
della Fondazione promozione sociale, a richiedere a mio nome e conto agli
amministratori e al personale dei servizi sanitari, socio-sanitari di qualsiasi
luogo e settore di attività, nonché ai medici e al personale dei Comuni, delle Asl e degli altri enti e organismi pubblici e privati,
tutte le notizie ritenute utili dallo stesso Presidente. Pertanto, con la
presente, anche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali, autorizzo i soggetti di cui sopra a fornire al
suddetto Presidente pro tempore della Fondazione
promozione sociale tutte le informazioni che riguardano le mie condizioni di
salute e tutte le notizie di qualsiasi altro genere che verranno
loro richieste, autorizzandoli espressamente al trattamento dei dati ai sensi
del decreto legislativo 196/2003.
Inoltre, sempre che io non sia in grado di provvedere autonomamente alla
tutela delle mie esigenze e dei miei diritti, delego
il sopra indicato Presidente della Fondazione promozione sociale a svolgere,
fino a quando l’autorità giudiziaria non abbia provveduto alla nomina del mio
tutore o amministratore di sostegno o amministratore provvisorio o curatore, le
seguenti funzioni:
a) richiedere il mio ricovero presso idonea struttura sanitaria o
socio-sanitaria;
b) verificare l’idoneità funzionale della struttura di degenza, assumendo
le iniziative occorrenti affinché, sulla base delle prestazioni a cui ho
diritto secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, mi vengano assicurate le necessarie cure e il miglior benessere
possibile;
c) verificare la correttezza delle cure medico-infermieristiche, nonché – occorrendo – quelle riabilitative, ivi compreso il
controllo degli interventi assunti per la prevenzione delle piaghe da decubito
e le misure dirette ad evitare ogni forma di accanimento terapeutico e ogni
altra condizione lesiva della mia salute e del mio benessere;
d) verificare l’igiene ambientale e personale;
e) verificare la qualità e quantità del vitto che mi viene
somministrato;
f) assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per ottenere
prestazioni adeguate alle mie esigenze dagli enti tenuti ad intervenire, comprese quelle occorrenti per l’eliminazione, in tutta la
misura possibile, del dolore.
Preciso che le funzioni di cui sopra coincidono con le richieste contenute
nella sopra citata designazione di tutore e che il Presidente pro tempore della Fondazione promozione sociale può svolgere
tutte le funzioni sopra indicate sia direttamente, sia tramite persone di sua
fiducia.
La delega di cui ai punti precedenti non riguarda i miei interessi
patrimoniali.
Torino, ___________________
DICHIARAZIONE
I sottoscritti _______________ (due persone non
parenti), nato a __________ il _________ residente in ___________ via
_____________ n. ___ codice fiscale ___________ e ________________ nato a
__________________ il ___________ residente in _______________ via ___________
n. ___ codice fiscale ________, dichiarano che la __________ nata a ______________ il ___________ residente in ____________ via
______________ n. ___ codice fiscale __________ della cui identità, libertà e
consapevolezza di agire siamo certi, ha sottoscritto in data odierna a
___________ via ____________ n. ___ e di proprio pugno alla nostra presenza la
dichiarazione che precede.
Si allegano le fotocopie delle carte d’identità di
__________ e di __________ nonché quella del delegante
__________
Torino __________
Nota: È consigliabile apporre un
francobollo e farlo timbrare da un Ufficio postale in modo che sia comprovata
la certezza della data in cui è stata redatta la delega.
Allegato 3
Esempio di donazione modale
Il 20 settembre 2005, con atto
rogito presso il notaio M. R., che ha fornito gratuitamente la sua prestazione,
è stata predisposta la donazione modale con la quale
«Alla donazione,
per comune intenzione delle parti, sarà apposto il seguente onere a carico
della parte donataria:
«
«In particolare
a) alla verifica
dell’idoneità funzionale della struttura di ricovero,
assumendo le eventuali iniziative per il trasferimento di M. presso altra
valida struttura;
b) alla verifica
della correttezza delle cure medico-infermieristiche, nonché,
occorrendo, alle prestazioni riabilitative;
c) alla verifica
dell’igiene ambientale e personale;
d) alla verifica
della quantità e della qualità del vitto che viene
somministrato;
e) a tutti gli altri interventi finalizzati ad assumere una degenza
adeguata alle esigenze personali di M., nonché ad una sua idonea vita di relazione;
di attribuire conseguentemente al
Presidente della Fondazione ogni e più ampio potere per la stipula dell’atto
con facoltà di emettere tutte le dichiarazioni necessarie e conseguenti, anche
di carattere fiscale, nonché l’assunzione a carico della Fondazione degli oneri
di cui sopra».
L’atto di donazione riguarda M., un adulto con
handicap intellettivo molto grave e quindi assolutamente non in grado di
provvedere alle sue esigenze fondamentali di vita.
Per il suo futuro M. beneficia delle seguenti garanzie:
- il diritto esigibile di essere assistito senza
limiti di durata dal Comune di Torino, in cui risiede, ai sensi degli articoli
154 e 155 del regio decreto 773/1931 e della legge della
Regione Piemonte n. 1/2004;
- interventi del tutore (per M. è stata
pronunciata l’interdizione). Il tutore è un parente di M. e non ricopre
incarichi nella Fondazione promozione sociale;
- vigilanza sull’operato
del tutore da parte del giudice tutelare;
- azione di supporto assicurata
dalla Fondazione promozione sociale sotto il controllo del tutore di M.
Nota: Si segnala che l’atto di
donazione può essere fatto non solo a favore di congiunti o di terze persone,
ma anche per ottenere impegni a favore dello stesso donante.
Allegato 4
La drammatica situazione degli anziani cronici non
autosufficienti
Numerosi sono gli articoli pubblicati su Prospettive assistenziali
in cui sono evidenziate le drammatiche condizioni di vita degli anziani colpiti
da patologie invalidanti e da non autosufficienza.
Al riguardo si segnala che gli articoli riportati
su Prospettive assistenziali
dal n. 65, gennaio-marzo 1984, esclusi solamente gli ultimi otto numeri,
sono consultabili tramite il sito www.fondazionepromozionesociale.it.
Fra quelli più significativi
pubblicati negli anni 2000 ricordiamo: “Scoperto un altro istituto ghetto per
anziani”, n. 157, 2007; “La follia dell’ultimo manicomio”, n. 156, 2006;
“Firenze: inammissibili carenze riscontrate nelle Rsa”, n. 153, 2006; “Scoperte
altre strutture socio-sanitarie lager”, n. 152, 2005; “Scoperto dai Nas un altro istituto lager”, n. 151, 2005; “Continua
l’eutanasia da abbandono di anziani malati”,
n. 150, 2005; “Rsa per anziani: indagine della magistratura su ventun decessi e proposte del Csa”,
“Drammatica anche in Piemonte la situazione degli anziani cronici non
autosufficienti”, n. 148, 2004; “Non sono ghetti le strutture di ricovero del
Comune di Bologna riservate ai soggetti ultracinquantenni con handicap?”, n.
147, 2004; “Quarta indagine dei Nas sulle strutture
ricettive per anziani: accertate altre gravi irregolarità”, “Trentadue ospedali
della Lombardia dicono di no al ricovero urgente di una anziana di
ottantacinque anni”, n. 145, 2004; “Ecco come in un ospedale si nega la dignità
a un anziano”, n. 144, 2003; “Controlli effettuati dai Nas
sulle strutture residenziali per anziani: altre allarmanti infrazioni penali e
amministrative” e “La strage estiva di anziani malati: un’altra nefasta
conseguenza dell’integrazione socio-sanitaria”, n. 143, 2003; “Per quale motivo
le autorità continuano a non prevenire le violenze inferte agli assistiti?”,
“Ancora violenze ad anziani istituzionalizzati”, “Troppo dolore inutile in
corsia” e “Tutti assolti per l’ospizio degli orrori”, n. 142, 2003; Giovanni Grisotti, “Le drammatiche vicende di nonna Emma” e “Altre
violenze inflitte ad anziani ricoverati in istituto”, n. 141, 2003; Elena Brugnone, “Fatti illeciti in strutture ricettive per
anziani e abbandono di ricoverati non autosufficienti: considerazioni sui due
ultimi comunicati stampa dei Nas”; Maria Mattiello, “ L’allucinante
vicenda di mia madre” e “Inaudite violenze di due infermieri nei confronti di
una malata di Alzheimer”, n. 140, 2002; “Secondo comunicato stampa dei Nas sulle strutture ricettive per anziani: nuove gravi
infrazioni penali e amministrative” e “Le dimissioni selvagge di anziani
cronici: una testimonianza da Roma”, n. 139, 2002; “Tragica conseguenza del
trasferimento di pazienti psichiatrici dalla sanità all’assistenza”, “Malati
psichici bruciati vivi” e “Gravi abusi nei confronto di 40 ricoverati”, n. 138,
2002; “Anziani cronici non autosufficienti e malati di Alzheimer ricoverati
presso Rsa/Raf: aspetti etici, giuridici, sanitari,
sociali, amministrativi ed economici” e “Un esempio di malasanità
piemontese”, n. 137, 2002; “Comunicato stampa dei Nas
sui controlli eseguiti in campo nazionale alle strutture ricettive per anziani”
e “Letti a turno nella casa di riposo”, n. 136, 2001; “Gestori e operatori di
una casa di riposo condannati dal Tribunale di Mondovì”
e “Due fra i mille casi di malasanità sofferti da
anziani cronici non autosufficienti”, n. 135, 2001; Elena Brugnone,
“Maltrattamenti di anziani cronici non autosufficienti ricoverati in strutture
di assistenza: rilievi penali”; n. 134, 2001; “Condannati i gestori di una
pensione abusiva: disumane le condizioni di vita degli anziani ricoverati”,
“Anziani segregati in un ricovero abusivo” e “ Malata di Alzheimer morta
strangolata all’ospizio di Piacenza?”, n. 132, 2000; “Anziani cronici non
autosufficienti trattati come pacchi: la magistratura indaga”, n. 130, 2000.
(1) Secondo Carla Collicalli
(cfr. “Le condizioni sociali della famiglia in
Italia”, Audizione del 20 settembre 2005, Documenti presentati alla XII Commissione permanente Affari sociali della Camera dei
Deputati, Atti parlamentari XV legislatura, Roma, 2007) «è possibile valutare in 643 mila le persone colpite
da Parkinson, Alzheimer, epilessia e perdita della
memoria», mentre gli anziani non
autosufficienti di oltre 65 anni «sono stimati nella misura di
quasi due milioni».
(2) A causa delle frequenti infermità, le strutture
di ricovero dovrebbero essere organizzate in modo da limitare per quanto
possibile le degenze ospedaliere, stante anche il sempre più marcato rifiuto di
questi pazienti da parte dei nosocomi, spesso nemmeno disponibili a curare gli
anziani cronici non autosufficienti nei casi in cui si manifestino fatti acuti,
a volte compresi quelli di competenza chirurgica. A questo riguardo ricordo che
per 32 volte una dottoressa del Pronto soccorso di Cantù
ha ricevuto una risposta negativa dagli ospedali della Lombardia (Milano,
Varese, Lecco e Como) ai quali il 5 gennaio 2004 aveva segnalato quanto segue:
«Abbiamo una paziente di 85 anni in gravi
condizioni. Serve un posto in rianimazione. Avete un posto libero?». La 33ª chiamata è stata
rivolta a un magistrato e il letto è saltato fuori. Cfr.
Prospettive assistenziali,
n. 145, 2004. Per quanto riguarda le cure domiciliari occorre precisare
che, se fornite nel rispetto delle esigenze dei pazienti, necessitano
di adeguate prestazioni mediche ed infermieristiche, da prevedere anche nei
giorni prefestivi e festivi.
(3) Cfr. Massimo Dogliotti, Ermanno Ferrario,
Pietro Landra e Francesco Santanera,
I malati di Alzheimer:
dalla custodia alla cura, Utet Libreria.
(4) Ovviamente si dovrebbero assumere le necessarie
iniziative volte a ridurre i rischi di invalidità e di non autosufficienza.
(5) Si osservi che in tutti i casi in cui la pressione
popolare è forte, le risorse immancabilmente vengono reperite.
(6) Il servizio di ospedalizzazione a domicilio,
promosso dall’Istituto di geriatria dell’Università di Torino e dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di
base) di Torino, funziona ininterrottamente dal 1985. Finora sono state curate
(gratuitamente) più di 10 mila persone. In merito alle finalità e al
funzionamento di detto servizio si veda il volume di Fabrizio Fabris e di Luigi Pernigotti, Cinque anni di ospedalizzazione
a domicilio. curare
a casa malati acuti e cronici: come e perché, Rosenberg & Sellier.
Sul sito www.fondazionepromozionesociale.it possono essere consultati gli
articoli apparsi su Prospettive assistenziali in merito all’ospedalizzazione a
domicilio. Pur trattandosi di un servizio validissimo e di
gran lunga meno costoso del ricovero in ospedale, l’ospedalizzazione a
domicilio non si è estesa in altre zone del nostro Paese e nemmeno nella città
di Torino a causa principalmente dell’opposizione delle istituzioni e delle
organizzazioni dei medici di medicina generale.
(7) La gestione di Rsa da parte delle Asl, fortemente voluta dal Csa,
ha dimostrato che, per rispondere
adeguatamente alle esigenze degli anziani malati cronici non autosufficienti,
occorrono strutture «a valenza
prevalentemente sanitaria di cura e di accoglienza extra ospedaliera», com’è precisato, ad esempio, nel
regolamento della Rsa “Latour” dell’Asl 8 del Piemonte, il cui testo è riportato nel n. 146,
2004 di Prospettive assistenziali.
(8) Sotto il profilo giuridico chi accetta le
dimissioni da ospedali e da case di cura private convenzionate viene
considerato un soggetto che ha sottratto volontariamente il malato dalle
competenze del Servizio sanitario nazionale e che si è assunto a suo carico
tutte le responsabilità civili e penali, nonché gli oneri economici. Se
provvede al ricovero del soggetto non autosufficiente
presso una Rsa deve corrispondere l’intera retta (quota sanitaria e
alberghiera), il cui ammontare giornaliero varia, a seconda della qualità delle
prestazioni fornite, da
(9) Ancora una volta ricordo che, secondo il
documento “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, predisposto nell’ottobre 2000 dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale, «nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie
italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese
sostenute per la “cura” di un componente affetto da una malattia cronica». A
sua volta il IV rapporto del
Ceis Sanità - Università di Tor
Vergata di Roma, presentato il 20 dicembre 2006, segnala «la presenza nel nostro Paese di uno “zoccolo duro” di iniquità
sociale, numericamente rappresentato dalle famiglie che impoveriscono e da
quelle che sostengono spese “catastrofiche”. In termini assoluti si tratta di
un fenomeno ragguardevole, che coinvolge complessivamente oltre 1 milione e 200
mila nuclei familiari. E l’età avanzata è un catalizzatore potente della fragilità
socio-economica: sopra i 65 anni aumenta infatti del
50% la probabilità di un impoverimento causato da spese sanitarie out of
pocket. In base agli ultimi dati 2004
dell’Istat, risulta che
295.572 famiglie (pari a circa l’1,3% della popolazione) sono scese al di sotto
della soglia di povertà a causa delle spese sanitarie sostenute. Mentre le famiglie soggette a spese catastrofiche, sempre
per ragioni sanitarie, sono 967.619 (pari al 4,2% della popolazione). una notevole quota (45,6%) delle
famiglie impoverite è composta da anziani soli o
coppie di anziani senza figli. E comunque la
stragrande maggioranza delle famiglie soggette ad impoverimento (circa il
65,3%) conta almeno un membro anziano. Secondo le stime del Ceis,
la presenza di un over
(10) Cfr. gli articoli “Presentato al Senato un disegno di legge per
la tutela temporanea della salute dei cittadini impossibilitati a provvedervi
autonomamente”, Prospettive assistenziali,
n. 151, 2005 e “Depositato al Senato un disegno di legge sulla tutela
temporanea della salute delle persone impossibilitate a provvedervi
autonomamente”, Ibidem, n. 156, 2005.
il progetto di legge attualmente all’esame del Senato è il n. 1050, presentato in
data 29 settembre 2006 dai Senatori Cesare Salvi (Ds)
e Antonino Caruso (An). Sarebbe utile per tutti che
le persone interessate all’approvazione del disegno di legge n. 1050 lo
segnalassero ai suddetti Senatori e agli altri Parlamentari del Senato e della
Camera dei Deputati.
(11) Si può anche ricorrere alla costituzione di un
“trust”. Cfr.
www.secit.finanze.it/site.php?page=20060327163955126.
(12) Ricordo nuovamente che, salvo i casi di
donazione modale, la validità della designazione di una persona di fiducia nel
periodo precedente alla nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno è
dubbia sotto il profilo giuridico e segnale di non aver trovato alcun notaio
disponibile ad autenticare tale designazione.
(13) Fanno parte del settore sanitario gli ospedali e
le case di cura; appartengono invece al settore socio-sanitario le Rsa
(Residenze sanitarie assistenziali) e le strutture analoghe (residenze
assistenziali flessibili, case protette, ecc.).
(14) Nell’allegato 4 sono riportati i titoli degli
articoli apparsi su Prospettive
assistenziali a partire dal 1° gennaio 1997 riguardanti gli abusi e le
violenze perpetrate contro gli anziani malati cronici e le carenze dei servizi
socio-sanitari.
(15) La difesa dei casi singoli è stata ed è
esercitata non solo nei riguardi degli anziani cronici non autosufficienti, ma
anche dei soggetti colpiti da handicap intellettivo e conseguente e limitata o
nulla autonomia, nonché degli individui con gravi problematiche di natura
psichiatrica. Per quanto concerne le linee di intervento
opposte a quelle perseguite dal Csa, dalla Fondazione
promozione sociale e da altre organizzazioni, si vedano su Prospettive assistenziali i seguenti articoli: “Una irragionevole e
controproducente proposta di legge dei sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil”
e “Testo della proposta di legge sulla non autosufficienza promossa dai
sindacati dei pensionati Cgil, Cisl
e Uil” n. 152, 2006; “Gli ingannevoli presupposti
della proposta di legge dei sindacati dei pensionati Cgil,
Cisl e Uil sulla non
autosufficienza” e “Cittadinanzattiva nega i vigenti
diritti degli anziani cronici non autosufficienti alle cure sanitarie
residenziali e inventa obblighi economici a carico dei loro congiunti”, n. 153,
2006; “I trucchi messi in atto da enti pubblici per non curare le persone
colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza, nonché per
pretendere contributi economici non dovuti” e “Come mai
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