Prospettive assistenziali, n. 158, aprile - giugno 2007
Specchio nero
L’AZIENDA USL 4 DI PRATO SI RIVOLGE AI CARABINIERI PER
DIMETTERE UN ANZIANO GRAVEMENTE MALATO
Come risulta dalla lettera del 16 marzo 2007 del dottor Fabrizio
Cantini, Direttore dell’Unità operativa “Medicina generale” del Presidio
ospedaliero dell’Azienda Usl 4 di Prato, il signor A.B., di anni 79, è «affetto
da pluri-patologie gravi (carcinoma vescicale metastatizzato)».
Poiché «non presenta al momento problemi acuti (…)
può essere dimesso con assistenza domiciliare (peraltro già attivata nel periodo prima del ricovero)».
Il
figlio C.D., utilizzando lo
schema predisposto dal Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti della
Fondazione promozione sociale, si oppone alle dimissioni con lettere
raccomandate Ar inviate ai Direttori generale e
sanitario dell’Azienda Usl 4 di Prato, al Direttore
sanitario dell’Ospedale S. Maria e Dolce e al Sindaco
di Prato.
Mentre
alle suddette lettere mai è stata fornita una risposta scritta (evidentemente i
responsabili dell’Azienda Usl 4 di Prato sanno che in base alle leggi
vigenti anche gli anziani cronici non autosufficienti devono essere curati
dalla sanità), un assistente sociale convoca il figlio del paziente e pone
quale condizione per il ricovero in Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) non
il solo versamento dei redditi del padre e dell’indennità di accompagnamento,
ma anche l’esborso da parte di un altro figlio della somma di euro 400,00 al
mese.
Avendo
avuto conferma dalla Fondazione promozione sociale che, ai sensi delle norme in
vigore nessun contributo può essere richiesto ai congiunti degli
ultrasessantacinquenni non autosufficienti, la suddetta richiesta di
contribuzione non viene accettata.
Da
notare che, in violazione dell’articolo 25 della legge 328/2000 e dei decreti
legislativi 109/1998 e 130/2000, la delibera n. 887 della Giunta comunale di
Prato esecutiva dal 7 gennaio 2007 prevede che per
l’applicazione dell’Isee in materia di assistenza
domiciliare «il nucleo di riferimento è
composto dall’utente, dal coniuge o dal convivente more uxorio» (1).
Al fine
di ottenere le dimissioni dell’anziano signor A.B., il dottor Piero Taiti,
Direttore del Dipartimento aziendale di coordinamento tecnico delle attività
ospedaliere dell’Azienda Usl n. 4 di Prato, in data
19 marzo 2007 invia al maresciallo
dei Carabinieri di Prato il seguente messaggio: «Dall’allegato certificato si deduce che A.B., pur essendo gravemente ammalato, non ha in questo momento
necessità di ricovero ospedaliero. Di fronte alle difficoltà della famiglia a
riaccoglierlo a casa è stata attivata l’assistente sociale dalla quale i
familiari non si sono presentati con la documentazione richiesta (2). Nonostante le minacce ricevute dal figlio
del signor A.B., in mancanza
di risposta della famiglia, con questo certificato sarò costretto a fare un
passo successivo esponendo al sig. Procuratore della Repubblica l’abbandono di
una persona incapace di provvedere a se stessa. Se
fosse possibile evitarlo, sarei più contento».
ricevuta la segnalazione di cui sopra, il Maresciallo del Comando dei
Carabinieri di Prato convoca il signor C.D. il 20
marzo 2007 e gli consegna copia della segnalazione stessa.
Le iniziative della
Fondazione promozione sociale
Preso
atto della situazione, Francesco Santanera a nome della Fondazione promozione sociale ha inviato le
seguenti comunicazioni:
1. al
dottor Piero Taiti in data 21 marzo 2007: «In merito alla vicenda del signor A.B., questo Comitato per la
difesa dei diritti degli assistiti, che funziona ininterrottamente dal 1970,
deplora vivamente che Lei abbia richiesto l’intervento dei Carabinieri senza
tener conto che, in base alle leggi vigenti, il Servizio sanitario nazionale è
obbligato dalle norme vigenti (in ultimo l’articolo 54 della legge 289/2002) a
garantire le cure sanitarie e socio-sanitarie anche agli anziani colpiti da
patologie invalidanti e da non autosufficienza.
«Inoltre, non esiste alcuna
disposizione avente valore di legge che obblighi i congiunti dei suddetti
malati a svolgere attività di competenza del Servizio sanitario nazionale.
«Se la
degenza non è più necessaria è l’Asl che deve
garantire la prosecuzione delle cure presso una Rsa. Per detto ricovero (cfr. l’articolo 25 della legge
328/2000 ed i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) il paziente deve
contribuire sulla base delle sue personali risorse economiche nella misura
massima del 50% della retta totale.
«Anche
in merito a detta contribuzione, gli enti pubblici non possono chiedere alcuna
somma o informazione ai parenti degli ultrasessantacinquenni non
autosufficienti. Gradirei una risposta scritta»;
2. al
dottor Piero Taiti in data 22 marzo 2007: «Facendo seguito al mio fax di ieri, segnalo
alla Sua attenzione che
3. al
Maresciallo del Comando dei Carabinieri di Prato in
data 29 marzo 2007: «In merito alla
recente convocazione da parte Sua del signor A.B.
questo Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, che funziona
ininterrottamente dal 1970, gradirebbe essere da Lei informato circa le
disposizioni di legge che consentono o obbligano
l’Arma dei Carabinieri a trasmettere ai cittadini copia delle comunicazioni
delle autorità sanitarie volte a sollecitare le dimissioni da ospedali di
congiunti colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza.
«Al riguardo, da parte nostra
riteniamo che siano ancora in vigore le disposizioni, in particolare l’articolo 54 della legge 289/2002, che impongono al
Servizio sanitario nazionale di assicurare ai soggetti di cui sopra le
necessarie cure sanitarie e socio-sanitarie senza limiti di durata.
«A questa Fondazione non risulta che vi siano norme aventi valore di legge che
obbligano i congiunti dei suddetti malati a svolgere le attività di competenza
del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, qualora la degenza in ospedale non
sia più necessaria, spetta all’Asl garantire la
prosecuzione delle cure presso le Rsa. È vero che le cure domiciliari sono in genere più valide di quelle residenziali, ma i congiunti
non hanno alcun obbligo giuridico di fornirle.
«Restiamo in
attesa di essere da Lei informati in merito a quanto sopra da noi richiesto
circa i poteri dell’Arma dei Carabinieri».
Segnaliamo
inoltre che finora non è giunta alcuna risposta e che il signor A.B. è deceduto in ospedale il 24 marzo
Infine
rileviamo che la triste vicenda del signor A.B. mette in rilievo le carenze dell’iniziativa denominata “Casa
della salute” che secondo
(1) Gli oneri a carico degli
utenti sono molto rilevanti come emerge dalla “Tabella di compartecipazione”
allegata alla sopra citata delibera 887 che riportiamo:
a) da euro zero ad
euro 7.644,00: esenzione;
b) da euro 7.644,01 ad euro 9.172,00: 10%;
c) da euro 9.172,01 ad euro 9.937,00: 12%;
d) da euro 9.937,01 ad euro 10.701,00: 15%;
e) da euro 10.701,01
ad euro 11.466,00: 18%;
f) da euro 11.466,01 ad euro
12.230,00: 21%;
g) da euro 12.230,01 ad euro
12.944,00: 24%;
h) da euro 12.944,01 ad euro
14.523,00: 28%;
i) da euro 14.523,01 ad euro
16.052,00: 32%;
l) da euro 16.052,01 ad euro
17.581,00: 37%;
m) da euro 17.581,01 ad euro
19.110,00: 43%;
n) da euro 19.110,01 ad euro
20.638,00: 50%;
o) da euro 20.638,01
ad euro 22.167,00: 60%;
p) da euro 22.167,01 ad euro
23.696,00: 70%;
q) da euro 23.696,01 ad euro
25.225,00: 80%;
r) da euro 25.225,01 ed oltre: 90%.
(2) Si osservi che tutte le lettere raccomandate Ar inviate dal figlio del signor A.B.
sono rimaste senza alcuna risposta scritta e che lo stesso figlio ha segnalato
alle Autorità sanitarie e al dottor Taiti che in data
5 marzo 2007 aveva consegnato all’assistente sociale E.F.
tutta la documentazione richiesta (fotocopia delle certificazioni relative ai
redditi del padre, della madre e dei due figli) precisando che «come si evince dal decreto legislativo n.
109 del 31 marzo 1998, articolo 3, comma 2 ter la
documentazione necessaria è rappresentata esclusivamente dai documenti atti a
evidenziare la situazione economica di suo padre e cioè la fotocopia redditi Inps e dell’indennità di accompagnamento e questa
documentazione è stata fornita; tutta l’altra documentazione non era e non è
assolutamente necessaria ai fini del calcolo di un inserimento in una struttura
Rsa».
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