Prospettive assistenziali, n. 159, luglio - settembre 2007
DELIBERA DELLA REGIONE PIEMONTE PER
L’ESENZIONE DEI PARENTI DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI RICOVERO DEGLI
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Riportiamo
integralmente la delibera n. 37-6500 “Criteri per la compartecipazione degli
anziani non autosufficienti al costo della retta e criteri per l’erogazione
degli incentivi previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale 2-3520 del
31 luglio
Mentre
ringraziamo
A nostro
avviso, mentre i Comuni singoli o associati avevano ed hanno le risorse
economiche per coprire le parti delle quote alberghiere non versate dai
ricoverati a causa della limitazione dei loro redditi e beni (il Comune di
Torino e numerosi Consorzi socio-assistenziali del Piemonte dall’anno 2000 non
richiedono più alcun contributo economico ai congiunti degli anziani non
autosufficienti ricoverati presso strutture residenziali) (2),
ro dai parenti dei ricoverati con la strumentale
affermazione della mancanza di mezzi finanziari.
A questi
Comuni il Csa aveva replicato non solo sostenendo che
le leggi devono essere applicate, ma anche che i mezzi potevano essere
acquisiti mediante l’elevazione di poche centesimi
delle aliquote relative all’Ici (imposta comunale sugli immobili), tenendo
conto che l’investimento in alloggi e negozi è stato negli ultimi 50 anni
quello di gran lunga più proficuo.
Con
l’approvazione della delibera in oggetto,
Poiché è
evidente che i Comuni singoli e associati hanno un sicuro interesse ad
applicare la delibera in oggetto, ne consegue che i cittadini piemontesi,
congiunti di anziani malati cronici non
autosufficienti e di soggetti assimilabili (ad esempio adulti malati colpiti da
handicap invalidanti) risparmiano 5 milioni di euro all’anno: risultati molto significativo del volontariato dei diritti.
Restano
aperte le questioni che sono oggetto della petizione
popolare (vedi la nota 3) di cui è in corso la raccolta delle firme
(le prime 10mila sono già state consegnate al Presidente della Giunta della
Regione Piemonte). Esse riguardano:
1. il
riconoscimento del diritto esigibile alle cure sanitarie domiciliari, le cui
decisioni sono attualmente esercitate
discrezionalmente dalle Asl;
2. analoga richiesta è rivolta
ai Comuni singoli e associati per quanto concerne le prestazioni
socio-assistenziali domiciliari;
3. il
rispetto delle leggi vigenti in materia di contributi economici, violate
tuttora da alcuni Comuni piemontesi singoli e associati per quanto concerne la
frequenza di centri diurni e l’accopglienza presso
comunità alloggio di soggetti con handicap intellettivo e limitata o nulla
autonomia;
4. la
predisposizione di centri diurni e di comunità alloggio per i soggetti con
handicap intellettivo;
5. l’attuazione delle norme vigenti in Piemonte in merito alla
continuità terapeutica da assicurare agli anziani cronici non autosufficienti,
alle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da sindromi correlate;
6. il
trasferimento alle Province dei compiti relativi alla
vigilanza delle strutture di ricovero;
7. la
creazione in ogni asl
di almeno un centro diurno per i malati di Alzheimer e
per i soggetti affetti da altre forme di demenza senile;
8. il rispetto del diritto alle cure sanitarie e il
conseguente adeguamento degli interventi per gli adulti colpiti da disturbi
psichiatrici, in modo da renderli adeguati alle loro esigenze;
9. il
superamento delle strutture ghetto;
10. la revisione dei servizi per i minori con gravi difficoltà
familiari (aiuti psico-sociali ai nuclei d’origine,
affidamenti, adozioni, comunità alloggio);
11. il recepimento da parte dei
Comuni singoli e associati delle norme contenute nella legge della Regione
Piemonte n. 1/2004 di riordino delle attività socio-assistenziali che
garantiscono ai cittadini diritti esigibili, com’è stato fatto dall’assemblea consortile dei Comuni di Collegno e Grugliasco con la
delibera approvata il 22 febbraio 2006 (4).
Sottolineiamo infine che l’approvazione della
delibera regionale non solo è un atto estremamente valido per il Piemonte, ma è
altresì un forte segnale per le altre Regioni e per le relative organizzazioni
di tutela degli anziani cronici non autosufficienti e delle persone colpite da
handicap invalidanti.
Testo della delibera regionale
Il comma 2 ter dell’art. 3 del
decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto
legislativo 3
maggio 2000, n. 130 recita: «Limitatamente
alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’am-
bito di percorsi assistenziali
integrati di natura socio-sanitaria (…) rivolte a persone con handicap
permanente grave (…) nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non
autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle aziende unità
sanitarie locali». Le disposizioni nel medesimo decreto contenute si
applicano «nei limiti stabiliti con
decreto del Presidente della Repubblica» da adottarsi quest’ultimo
«al fine di favorire la permanenza
dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza
e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione
alle modalità di contribuzione al costo della prestazione».
L’emanazione – non effettuata – del decreto del
Presedente è resa attualmente irrealizzabile a seguito
delle modifiche al titolo V della
Costituzione che rivedono il ruolo dello Stato in materia di assistenza e di
provvedimenti connessi, attribuendo alle Regioni la competenza a regolamentare
tale materia ad esclusione dei livelli essenziali.
Al fine di pervenire all’adozione di linee-guida
regionali è stato effettuato un monitoraggio sul
territorio piemontese, monitoraggio che ha evidenziato una profonda
disomogeneità di regolamentazione dei suddetti criteri (alla mancanza di
provvedimenti amministrativi di riferimento in alcune realtà locali si
affiancano regolamenti contenenti previsioni normative parziali).
Tale disomogeneità è aggravata dal fatto che alcune
attività (in particolare integrazioni rette e
assistenza economica), in base alla ripartizione locale delle competenze, sono
gestite direttamente dai singoli comuni
– non capoluogo di provincia – e
non dall’ente gestore di
riferimento per l’esercizio in forma associata dei servizi socio-assistenziali.
Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 17-15226
del 30 marzo 2005 e n. 2-3520 del 31 luglio 2006 è stato individuato il modello
integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a
favore delle persone anziane non autosufficienti.
La citata deliberazione 2/2006 prevede la promozione di forme di incentivazione a favore dei comuni e/o degli enti gestori dei servizi
socio-assistenziali che si impegnino ad attuare azioni finalizzate a realizzare
una maggiore omogeneità, sul territorio regionale, dei criteri di contribuzione
alla retta giornaliera a carico dell’utente anziano non autosufficiente,
prendendo a riferimento il solo reddito e patrimonio dell’utente stesso.
In base a tale deliberazione, le risorse occorrenti al pagamento
degli incentivi sono assegnate ai comuni
e/o enti gestori dei servizi
socio-assistenziali che dimostrino di aver modificato i propri regolamenti, in
conformità alle disposizioni previste dalla presente deliberazione.
I suddetti incentivi, negli anni successivi alla modifica
o assunzione dei regolamenti da parte degli enti
gestori e/o dei comuni in
conformità alle disposizioni previste dalla presente deliberazione, troveranno
copertura nell’ambito del capitolo 14821 (Fondo regionale per la gestione del
servizio integrato degli interventi e servizi sociali - Fondo per la non
autosufficienza) e verranno assegnati contestualmente
alla ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato dei
servizi ed interventi so-ciali.
In attesa
dell’approvazione di una disciplina nazionale concordata in sede di conferenza
Stato-Regioni, per la definizione di criteri uniformi di compartecipazione dei
cittadini alla spesa,
vista la deliberazione
della Giunta regionale n. 44-4239 del 6 novembre 2006, con la quale è stata
accantonata sul capitolo 14821/2006 (accantonamento n.101620)
la somma di euro 5.000.000,00 per far fronte alla promozione delle suddette
forme di incentivazione,
tutto ciò premesso
ALLEGATO A
CRITERI PER
DEL 31 LUGLIO 2006
premessa
Con il decreto legislativo 109/1998 è stato introdotto, in via
sperimentale, un sistema unificato di valutazione – attraverso l’utilizzo di indicatori – della situazione economica (Ise) per la richiesta di prestazioni assistenziali legate
al reddito. Tale sistema è stato in seguito perfezionato con modificazioni ed
integrazioni che hanno condotto all’attuale configurazione.
L’Ise è dunque un valore numerico che esprime
sinteticamente la condizione economica di un nucleo familiare ed è calcolato
dall’Inps, o dai Centri di assistenza
fiscale (previsti dal decreto legislativo 490/1998), o dai comuni o dall’Amministrazione alla
quale è richiesta la prestazione, in base a quanto disposto dall’art. 4 del
citato decreto.
Per la definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente
atto sono stati utilizzati come base normativa il decreto legislativo 109/1998,
modificato dal decreto legislativo 130/2000, e i
relativi decreti attuativi (v. in particolare decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 221/1999).
Pur non prescindendo
dai principi introdotti da tali disposizioni, le norme che seguono contemplano
alcune regole ulteriormente esplicative.
La necessità di integrazione è stata dettata
prioritariamente dal fatto che per determinare l’entità della
compartecipazione, nel presente atto, non si rileva la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare (come è
invece previsto nell’Ise ) ma solo quella dell’utente
(v. infra punto 1).
Inoltre le previste norme aggiuntive determinano il superamento di alcune incongruenze rilevate nella normativa nazionale
(come ad esempio la valutazione temporale della situazione economica).
Le disposizioni che seguono si applicano esclusivamente agli utenti, già
valutati non autosufficienti dall’Unità di valutazione geriatrica, inseriti, in regime di convenzione, in
struttura.
1. Ambito di applicazione
I criteri di compartecipazione
disciplinati nel presente atto si applicano alla retta
socio-assistenziale (come definita dalle delibere della Giunta regionale
17-15226 del 30 marzo 2005 e 2-3520 del 31 luglio 2006) praticata nelle
strutture residenziali per anziani non autosufficienti.
Tali criteri concernono, pertanto, esclusivamente la retta che è a carico
degli utenti e, quindi, in subordine degli enti
gestori e/o dei comuni, qualora
la situazione reddituale e patrimoniale degli utenti
stessi sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura.
2.
Situazione economica (riferimenti soggettivi)
Per definire l’entità della compartecipazione dell’utente anziano non
autosufficiente al costo della retta si valuta la situazione economica del solo
beneficiario della prestazione.
3.
Situazione economica (criteri di valutazione)
Ai sensi dell’articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 “I sussidi corrisposti
dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale”
sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Pertanto le indennità concesse a titolo
di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali
che perseguono sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, non
vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.
Tuttavia tali indennità sono erogate a
favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il
soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento
e di assistenza. È, pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in
occasione di interventi socio-assistenziali
finalizzati esclusivamente all’assistenza dei soggetti stessi (ricovero in
struttura), le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti
dall’erogazione di una prestazione coincidente con quella per la quale
l’indennità medesima viene concessa.
L’utente anziano non autosufficiente
contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale (vedi la delibera
della Giunta regionale 17-15226 del 30/3/2005 “criteri di compartecipazione”) con l’ammontare delle
indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento
per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti…) e
con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa
specifica.
Per definire l’entità residua della compartecipazione sulla parte della
retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l’entità della
compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si
valuta la situazione economica come definita al punto 3.1 e
seguenti.
3.1. Reddito e patrimonio
La situazione economica è composta dal reddito
complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare
ed immobiliare.
Sono da considerarsi i redditi risultanti dall’ultima
dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche
(Mod. Cud, 730, Unico) – o
dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali – e i
patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione
dell’istanza volta ad ottenere l’erogazione della
prestazione.
3.2. Reddito
Il reddito da valutare ai fini del presente provvedimento
è costituto:
- dal reddito (al netto dei redditi
agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata
dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva. Obbligati alla
presentazione dell’Iva) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia
di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- dal reddito figurativo delle attività
finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli
decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).
Per quanto concerne i proventi derivanti da attività
agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo
della presentazione della dichiarazione Iva, va assunta la base imponibile
(valore della produzione netta) determinata ai fini dell’Irap,
al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in
altri comparti dell’azienda e reimpiegati
nell’azienda stessa.
3.2.1. Differenza tra reddito dell’anno in corso e
reddito risultante dall’ultima dichiarazione presentata
Qualora il reddito per l’anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal
reddito risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini dell’imposta
sui redditi delle persone fisiche (Mod. Cud, 730, Unico) – o dall’ultimo certificato sostitutivo –
il beneficiario della prestazione deve autocertificare
la variazione all’ente gestore che la assumerà quale base di calcolo,
impegnandosi a produrre, l’anno successivo, la dichiarazione comprovante tale
variazione.
3.3. Patrimonio mobiliare
Il patrimonio mobiliare è costituito da:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i
quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli
interessi, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito
e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore
nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
c) azioni o quote di organismi
di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.)
italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo
prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere
quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato
alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente
alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
e) partecipazioni azionarie in società non quotate in
mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali
va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla
base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato
anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva,
ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato
dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili,
al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni
patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o
beni non relativi all’impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad
un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le
quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto
predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va
assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per
i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima
data e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto
per le quali va assunto l’importo del premio versato; sono esclusi i contratti
di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitatile
il diritto di riscatto;
h) imprese individuali per le quali va assunto il valore
del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla
precedente lettera g).
Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e
gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle
consistenze è assunto per la quota di spettanza;
i) valore dei beni mobili posseduti
alla data di cui alla lettera a).
(Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà.
Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste
specializzate).
3.4. Patrimonio immobiliare
Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore –
determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa Ici – dei
singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione della prestazione.
Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:
- il valore dei diritti reali di
godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù,
superficie, enfiteusi), con esclusione della “nuda proprietà”;
- il valore dei beni donati nei cinque
anni precedenti la richiesta di prestazioni.
3.5. Differenza tra consistenza patrimoniale (mobiliare
ed immobiliare) alla data di erogazione della
prestazione e consistenza patrimoniale rilevata al 31 dicembre dell’anno
precedente
Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 dal
quella rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente, il beneficiario della
prestazione deve autocertificare la variazione
all’ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a
produrre, l’anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.
3.6. Validità della situazione economica
dichiarata
La situazione economica dichiarata ha
validità annuale. Eventuali variazioni positive o
negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale
e patrimoniale – subentrate durante la fruizione della prestazione – devono
essere autocertificate dal beneficiario della
prestazione medesima agli enti gestori e/o ai comuni,
entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.
4.
Franchigia
Si definisce franchigia il valore da utilizzare per
determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della
situazione economica complessiva.
4.1. Franchigia sul reddito
Una somma non inferiore a 110 euro
mensili (somma adeguata annualmente su base Istat)
deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e
spese personali.
4.2. Franchigia sul patrimonio mobiliare
Dall’ammontare del patrimonio mobiliare come sopra
determinato, si detrae – fino a concorrenza – la franchigia di
euro 15.493,71.
4.3. Franchigia sul patrimonio immobiliare
1) Dall’ammontare del patrimonio immobiliare come sopra
determinato, si detrae – fino a concorrenza – la franchigia di
euro 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione precedentemente al
ricovero. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al
valore del capitale residuo del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione
del bene;
2) Non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o
dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica
(v. infra punto 6).
5. Determinazione della situazione
economica complessiva al fine della compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito
Per la determinazione della situazione economica
complessiva vengono considerati il reddito e il
patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.
Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono
in una misura del 20 % ad implementare il reddito (v.
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221,
decreto attuativo del decreto legislativo 109/1998).
Qualora l’obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente
disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio come sopra indicato,
e il ricoverato non disponga – di fatto – della liquidità sufficiente a
consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti
fattispecie:
a) locazione degli immobili a disposizione;
b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
c) accensione di ipoteche,
contratti di recupero da parte degli enti
gestori e/o dei comuni ed altri
strumenti previsti nei rispettivi regolamenti.
Tali fattispecie non sono alternative, ma possono
attivarsi cumulativamente.
6. Sostegno al coniuge o al familiare
privo di redditi convivente, precedentemente al
ricovero, con l’assistito
In base alle disposizioni della citata delibera della
Giunta regionale 17-15226 «(…) deve essere altresì garantito il
sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell’ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà
economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di
redditi di vivere autonomamente. Tale sostegno, tenendo conto delle
disposizioni di cui agli articoli 143, 147, 433 del codice civile, viene garantito dagli enti gestori delle attività
socio-assistenziali, con il concorso delle risorse regionali di cui al Fondo
regionale per le politiche sociali». Se il coniuge o gli altri familiari
conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di
un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del
canone di locazione e delle altre spese necessarie gli enti gestori e/o i comuni
devono prevedere, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che
consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.
Il reddito (e/o patrimonio) dell’utente che viene inserito in struttura deve, pertanto, essere lasciato
a disposizione dei soggetti indicati nella citata delibera della Giunta
regionale 17-15226, fino alla copertura delle spese previste dall’apposito
piano formulato dagli enti
gestori e/o dai Comuni.
In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della
retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall’Inps.
7. Controlli
In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 71
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) gli enti
gestori e/o i comuni effettuano i controlli sulle dichiarazioni presentate dai
beneficiari della prestazione.
8. Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente
allegato, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal
decreto legislativo 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi. Gli enti gestori e/o i comuni possono prevedere disposizioni
aggiuntive, se più favorevoli per l’assistito (ad esempio previsioni di ulteriori franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel
presente provvedimento.
ALLEGATO B
CRITERI PER L’EROGAZIONE DEGLI
INCENTIVI PREVISTI DALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 2-3520 DEL 31 LUGIO 2006 A FAVORE DI COMUNI ED ENTI GESTORI
Ai sensi della delibera della Giunta regionale 2-3520 del
31 luglio 2006, ad avvenuto ricevimento, da parte della Regione, dei
regolamenti assunti o modificati dagli enti
gestori e/o dai comuni singoli,
in base alle disposizioni previste nell’allegato A, si
provvederà – effettuati i necessari controlli – ad erogare a tali enti l’incentivo previsto.
Considerato che non si conosce l’entità delle spese
sostenuta dai cittadini anziani non autosufficienti per il pagamento delle
rette di ricovero e che, a priori, non è possibile quantificare il numero di enti che
adegueranno la propria normativa ai nuovi criteri, si assume, come base di calcolo per l’attribuzione del
suddetto incentivo, il numero di anziani ultrasettantacinquenni
residenti in ogni ambito territoriale.
L’incentivo è determinato dal prodotto di una quota base
di riferimento per il numero di anziani ultrasettantacinquenni residenti in ciascun ambito
territoriale.
La quota base di riferimento viene
fissata in via sperimentale in euro 15,00.
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