Prospettive assistenziali, n. 159, luglio - settembre 2007
Notizie
CORTE COSTITUZIONALE: ANCHE IL CONIUGE CONVIVENTE CON UNA PERSONA CON
HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ HA DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO
RETRIBUITO
Su istanza del giudice del lavoro di Cuneo,
L’istanza era stata presentata da un dipendente di un istituto
di istruzione superiore motivata «dalla
necessità di assistere la moglie in situazione di disabilità grave» ai
sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992.
Ad avviso del
giudice remittente «la norma censurata, riconoscendo il diritto al congedo straordinario
retribuito esclusivamente ai genitori della persona in situazione di disabilità
grave o, in alternativa, in caso di loro scomparsa o
impossibilità (…) ai fratelli e alle sorelle con essa conviventi,
determinerebbe un ingiustificato trattamento deteriore di un soggetto, il
coniuge, tenuto ai medesimi obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti
del consorte disabile».
Nella sentenza n.
158 del 18 aprile 2007,
Alla luce delle
considerazioni sopra riportate,
Tenuto altresì
conto che la norma censurata «esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo
straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo
matrimoniale ed in conformità dell’ordinamento giuridico vigente, tenuto al
primo posto (articolo 433 del codice
civile) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del
proprio consorte, obblighi che l’ordinamento fa derivare dal matrimonio»,
PROPOSTE PRESENTATE DAL CSA AL MINISTRO DELLA SOLIDARIETà SOCIALE
Il 18 giugno 2007 Enzo Bozza e Silverio Sacillotto
hanno partecipato a nome e per conto del Csa alla
“Giornata di ascolto delle componenti sociali”,
organizzata dal Ministro della solidarietà sociale Paolo Ferrero.
Nell’occasione è stato consegnato al Ministro e distribuito ai partecipanti
il volantino (2) che riproduciamo integralmente.
Testo del
volantino
Il Csa,
Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, che funziona
ininterrottamente dal
- garantire alle
persone con handicap invalidanti così gravi da impedire ogni attività
lavorativa proficua un livello pensionistico sufficiente per vivere (attualmente l’importo mensile della pensione di invalidità è
di euro 242,84);
- adeguare
l’indennità di accompagnamento alle esigenze dei
soggetti con limitata o nulla autonomia (per le persone che necessitano di
essere assistite 24 ore su 24 l’attuale importo mensile dell’indennità di
accompagnamento è di euro 457,66 e cioè euro 15 al giorno);
- assumere iniziative volte alla corretta attuazione delle leggi vigenti
(la prima, la n. 692 è del 1955) che obbligano il Servizio sanitario nazionale
a fornire a livello domiciliare e residenziale le necessarie cure anche agli
anziani malati, compresi quelli affetti da infermità invalidanti e da non
autosufficienza. Poiché molto spesso le patologie che colpiscono
gli anziani non autosufficienti si riacutizzano e, date le loro precarie
condizioni di salute sovente si manifestano anche altre malattie acute o
croniche, non deve essere messa in discussione la competenza primaria del
Servizio sanitario nazionale per la cura dei suddetti soggetti, come potrebbe
invece capitare con la creazione di un Fondo specifico per la non
autosufficienza. Occorre quindi che gli stanziamenti per il Servizio sanitario
nazionale siano aumentati in modo che vengano curati
anche gli anziani malati cronici non autosufficienti e siano eliminate le liste
d’attesa per l’accesso alle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) attualmente
della durata anche di tre anni. Durante il periodo d’attesa
gli oneri economici a carico degli anziani cronici non autosufficienti e
dei loro congiunti possono arrivare anche a 100 mila euro;
- riconoscere il
volontariato intrafamiliare svolto da congiunti o da terze persone a favore dei
soggetti di cui sopra, nonché degli individui con
handicap aventi limitata o nulla autonomia, fornendo a detti volontari il
rimborso, se del caso forfetario, delle spese vive sostenute;
- assumere i
provvedimenti occorrenti per richiamare le Regioni, le Asl
ed i Comuni al rispetto dell’articolo 25 della legge 328/2000 e dei decreti
legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali gli assistiti
ultrasessantacinquenni non autosufficienti e quelli con handicap in situazione
di gravità devono contribuire alle spese di ricovero e di frequenza di centri
diurni esclusivamente in base alle loro personali
risorse economiche;
- approntare un
piano straordinario per la creazione di Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) per le persone anziane colpite da patologie
invalidanti e da non autosufficienza, i cui posti letto sono attualmente del
tutto insufficienti;
- predisporre un
altro piano straordinario per l’istituzione di centri diurni (massimo 20 posti,
aperti almeno 40 ore settimanali) e di comunità alloggio (massimo 10 posti di
cui 2 per le emergenze) per i soggetti con handicap
intellettivo e limitata o nulla autonomia, non avviabili
al lavoro. In base alle esperienze il fabbisogno è di un centro diurno e di una
comunità alloggio ogni 30-50 mila abitanti;
- stabilire che
l’accesso ai servizi domiciliari, ai centri diurni, alle comunità alloggio e alle Rsa sia previsto come diritto esigibile
nell’ambito dei livelli essenziali di cui alla lettera m) del secondo comma
dell’articolo 117 della Costituzione;
- predisporre un
piano specifico per l’effettivo superamento del ricovero dei minori in istituto
(che in base alla legge 149/2001 doveva essere realizzato entro il 31 dicembre
2006) sancendo: a) il diritto esigibile agli aiuti psico-socio-economici
dei nuclei familiari che, se non li ricevono, cadono nel baratro
dell’emarginazione; b) l’obbligo dei Comuni ad istituire il servizio di affidamento familiare a scopo educativo e a promuovere e
sostenere le adozioni dei minori privi di cure morali e materiali da parte dei
loro congiunti, con particolare riguardo ai fanciulli grandicelli,
con handicap o malati; c) l’impegno dei Comuni di creare comunità alloggio
aventi al massimo 6 posti per i minori non altrimenti assistibili;
- approvare le
proposte di legge n. 1754 e 2230/Camera dei Deputati volte alla prevenzione
degli infanticidi e al sostegno delle gestanti e madri in condizione di
disagio, nonché il disegno di legge n. 1050/Senato in
modo che tutti i cittadini maggiorenni possano essere rappresentati, per la
tutela della loro salute, dall’insorgere della non autosufficienza (ictus,
infarto, ecc.) fino alla nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno da
parte dell’autorità giudiziaria, tenuto conto che attualmente detti cittadini
non possono essere rappresentati legalmente nemmeno dai loro congiunti, né è
ammessa dalle leggi vigenti la possibilità di delegare i familiari o altre
persone;
- promuovere
l’utilizzo dello strumento della concessione, in base al quale possono essere
costruite strutture sociali senza alcuna spesa di investimento
da parte dei Comuni.
Il volantino
conteneva inoltre la seguente nota: «Si
ricorda al Ministro della solidarietà sociale che i soggiorni solidaristici internazionali e nazionali non dovrebbero mai
riguardare i minori ricoverati in istituto a causa delle conseguenze negative,
spesso molto gravi, derivanti dalle speranze suscitate dalla permanenza in una
famiglia, dal distacco affettivo con le persone che li hanno accolti e
dall’angosciante ritorno in istituto. Ovviamente per i minori dichiarati
adottabili dovrebbe essere data attuazione alle norme relative
all’adozione».
DOCUMENTO DEL COMITATO PER
Numerose e positive sono le indicazioni contenute nel documento
“Bioetica e diritti degli anziani” pubblicato dal Comitato nazionale per la
bioetica in data 20 gennaio 2006 (3).
Il documento,
preceduto da un’ampia introduzione, è strutturato in due parti: la prima
affronta l’interfaccia tra filosofia e bioetica alla ricerca dei principi
valoriali propri dell’anzianità; la seconda affronta la questione degli anziani
non autosufficienti.
Premesso che «gli studi che si sono moltiplicati negli
ultimi decenni – oltre che più in generale l’esperienza diffusa di cui siamo
tutti testimoni – ci hanno convinto dell’infondatezza del paradigma che vedeva
l’anziano come un individuo in preda a un progressivo
ed inesorabile sfacelo psico-fisico che annientava la sua vita individuale e la
sua funzione sociale», la vecchiaia appare oggi «alla stregua di una età della vita caratterizzata sì (peraltro come
ogni altra età della vita) da particolari fragilità – e proprio per questo
meritevole di doverose e specifiche attenzioni igieniche, biomediche
e sociali – ma non certo come una età in cui debba di necessità, in virtù di
una imperscrutabile volontà della natura, affievolirsi il diritto alla salute
come diritto umano fondamentale non solo alla terapia, ma in senso più lato
alla cura».
Poiché la
riflessione bioetica possiede «spazi di operatività, soprattutto sociali, davvero sconfinati,
essa deve denunciare tutte le forme di violenza, in gran parte subdole e
indirette, cui vengono sottoposti gli anziani. Deve denunciare come un vero e
proprio mito quello della ineluttabilità e della
progressività del loro declino psico-fisico; e lo deve denunciare come un mito
pernicioso, perché è esso stesso in gran parte la ragione della situazione del
disagio – sociale, politico, psicologico – in cui nella modernità vengono
spesso a trovarsi gli anziani, vittime di dinamiche di emarginazione
intollerabili sotto tutti i profili».
Nelle conclusioni
del documento viene giustamente rilevato che «non si può ragionare (…) in termini
meramente demografici ed economici sull’invecchiamento della popolazione e
relative conseguenze per i bilanci pubblici e privati, senza considerare –
altresì – la condizione di “pari dignità” dei cittadini, indipendentemente
dall’età, dalla condizione di salutein cui essi
versano e dell’apporto che essi sono capaci di dare con la loro “presenza” al
benessere globale della società».
Viene quindi precisato
che «questa pari dignità sostiene anche
una serie di “diritti”. Che debbono essere intesi come
requisiti del sostegno che la comunità – in base al “patto sociale di
cittadinanza” – è giusto che assicuri con la maggiore ampiezza redistributiva possibile anche a chi ha contribuito al
benessere collettivo del passato».
Per quanto
concerne la formazione del medico, il Comitato nazionale per la bioetica
afferma che «non sempre i corsi di laurea
sono all’altezza dell’insegnamento alla geriatria» e che «è fondamentale sviluppare e ampliare le
scuole di specializzazione considerato il fatto che i geriatri dovrebbero
rappresentare il punto di riferimento dell’assistenza domiciliare integrata»
e, a nostro avviso, anche delle prestazioni fornite dal servizio di ospedalizzazione a domicilio, nonché quelle erogate nelle
Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e nelle strutture analoghe.
Estremamente importante la considerazione del Comitato nazionale per la bioetica
secondo cui «in ogni età e in ogni
circostanza, l’anziano non autosufficiente conserva le sue caratteristiche insopprimibili
di persona umana e di cittadino, un doppio “valore” che ne tutela la dignità, i
diritti e gli interessi».
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUI REQUISITI RELATIVI
ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE
La suddetta istanza era stata respinta sia dal Tribunale per i minorenni
di Roma sia dalla Corte di Appello del Lazio in quanto il provvedimento
straniero emesso solo nei suoi confronti, era in contrasto con la normativa
italiana che disciplina l’adozione internazionale. Inoltre, era stato accertata
l’inapplicabilità del 4° comma dell’articolo 36 della
legge 184/1983 mancando la prova del soggiorno continuativo, almeno biennale,
della richiedente in Romania.
Ha quindi
precisato che l’adozione legittimante può essere pronunciata a favore delle
persone singole solamente nei casi previsti dal quarto e quinto comma
dell’articolo 25 della legge 184/1983 (decesso o incapacità sopraggiunta a uno dei due coniugi durante l’affidamento preadottivo o intervenuta separazione) che sono peraltro i
soli casi nei quali il legislatore italiano si è avvalso della facoltà prevista
dalla Convenzione europea in materia di adozione di minori.
La citata
decisione della Corte di Cassazione è molto importante in quanto fornisce una interpretazione, a nostro avviso corretta, del
provvedimento della Corte costituzionale n. 347/2005, commentata nell’articolo
di Francesco Santanera pubblicato sul n. 151, 2005 di
Prospettive assistenziali.
POSITIVE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE MARCHE SULLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI
UTENTI ALLE SPESE DI GESTIONE DELLE COMUNITà
RESIDENZIALI
PER SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE
Nella suddetta
delibera è previsto fra l’altro quanto segue: «La compartecipazione dell’utente viene
calcolata esclusivamente su tutti i redditi dell’utente stesso compresa
l’indennità di accompagnamento. Per le spese personali (abbigliamento, cure personali, farmaci non gratuiti) dovrà rimanere a
disposizione dell’utente una cifra non inferiore a 238 euro mensili. Durante i
rientri programmati in famiglia la retta giornaliera
viene ridotta in misura non superiore al 25% a partire dal quindicesimo giorno
di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la retta rimane
invariata con l’obbligo, da parte della comunità, di garantire al servizio
inviante e alla famiglia del disabile il supporto nell’assistenza per la durata
della degenza».
Anche per il 2007 (4)
la delibera in oggetto, ai fini del calcolo della quota a carico dei
ricoverati, non fa alcun riferimento ai beni mobili e immobili posseduti dagli
stessi ricoverati.
(1) Cfr. “Sentenza della Corte costituzionale:
anche le sorelle e i fratelli dei soggetti con handicap in situazione di
gravità possono usufruire del congedo parentale”, Prospettive assistenziali,
n. 151, 2005.
(2) Il volantino riprende alcune proposte avanzate al Ministro per la
famiglia Rosy Bindi. Cfr. “Lettera aperta ai
promotori, agli organizzatori e ai partecipanti della Conferenza nazionale
della famiglia”, Prospettive assistenziali, n. 158, 2007.
(3) Un’ampia sintesi del testo è riportato sul n. 4, 2006 di Medicina e Morale.
(4) La delibera relativa per il 2007 è analoga a quella concernente il 2006. Cfr. “Valida delibera della Regione Marche sulle
contribuzioni economiche”, Prospettive assistenziali, n. 154, 2006.
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