Prospettive assistenziali, n. 160, ottobre - dicembre 2007

 

 

ALTRI DUE POSITIVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONI ECONOMICHE: UN RICHIAMO ALLA LEGALITà PER REGIONI, PROVINCE E COMUNI

 

 

Il Tar della Toscana mediante l’ordinanza n. 733/2007 assunta il 6 settembre 2007, ha sospeso l’esecuzione della «determinazione dirigenziale n. 2906/07 del 23 marzo 2007 del Comune di Firenze, Distretto/Quartiere 4 - Servizi integrati di assistenza sociale territoriale» nonché del «regolamento per l’accoglienza di anziani presso strutture residenziali emanato con deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18 gennaio 1999 e n. 652/144 del 3 maggio 1999, modificato dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 553/95 del 5 giugno 2000, n. 1271 del 20 dicembre 2001 e n. 130 del 21 dicembre 2004» in quanto «ad un primo sommario esame sussistono elementi di fumus, ovvero la computabilità del reddito paterno, in rapporto alla patologia della ricorrente».

La signora A.B., dichiarata invalida civile al 100 per 100, impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e bisognosa di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è ricoverata presso una Rsa con sede in Firenze e percepisce annualmente la somma di euro 8.756,25 a titolo di pensione e di indennità di accompagnamento.

Facendo riferimento anche ai redditi del padre della signora A.B., il Comune di Firenze pretendeva il versamento di ben 14.220,40 euro all’anno.

Poiché le deliberazioni sopra citate sono state approvate dal Consiglio comunale di Firenze non tenendo conto delle disposizioni vigenti (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000), il Tar della Toscana ha disposto il loro annullamento.

L’ordinanza del Tar della Toscana conferma i pronunciamenti del Giudice di Pace di Bologna e della Sezione di Catania del Tar della Sicilia (cfr. Prospettive assistenziali, n. 156, 2007) e dimostra che erano valide le accuse avanzate dalla nostra rivista negli articoli “Contributi economici imposti agli assistiti e ai loro congiunti: una delibera illecita e vessatoria del Comune di Firenze” e “Un’altra delibera illegittima e persecutoria del Comune di Firenze” pubblicati sui numeri 124, 1988 e 137, 2002.

Purtroppo i cittadini di Firenze hanno preferito versare decine di migliaia di euro alle casse comunali, piuttosto che opporsi ai provvedimenti assunti, in netto contrasto con le leggi vigenti, dal loro Consiglio comunale sborsando dal 2001 somme non dovute.

Ricordiamo che il Sindaco di Firenze da anni presiede l’Anci, Associazione nazionale dei Comuni italiani, organizzazione che ha avanzato pretesti di vario genere, mai supportati da alcuna valida motivazione giuridica, per obbligare i congiunti delle persone in gravi difficoltà a versare denaro, nonostante le disposizioni assunte dal Parlamento e dal Governo (i sopra citati decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 e la legge 328/2000) stabilissero e stabiliscono in modo evidente che, qualora gli Enti pubblici assistano ultrasessantacinquenni non autosufficienti e soggetti con handicap in situazione di gravità, non possono richiedere alcun contributo economico ai parenti, compresi quelli conviventi.

Il denaro versato ingiustamente non verrà certamente restituito, ma è sperabile che d’ora in poi tutti i Comuni italiani, in primo luogo quello di Firenze, e le Regioni italiane rispettino le leggi vigenti (1).

 

Ordinanza del Tar delle Marche

Con ordinanza n. 521/2007 del 18 settembre 2007, il Tar delle Marche ha sospeso in via cautelare l’efficacia «del provvedimento di cui alla lettera n. 25718 del 13 luglio 2007, con cui il Dirigente dei servizi amministrativi del Comune di Osimo ha comunicato l’avvenuto riconoscimento in favore del minore X Y, disabile, del diritto di beneficiare del servizio di assistenza domiciliare domestica per n. 18 ore settimanali, con l’obbligo di compartecipazione alla relativa spesa nell’ammontare di euro 16,45 per ogni ora di prestazione assistenziale (…) previa documentazione del reddito familiare da valutare ai fini Isee (Indicatore di situazione economica equivalente)».

La sospensione di efficacia è limitata «alla prevista considerazione del reddito dell’intero nucleo familiare del beneficiario del servizio di assistenza domiciliare, per quanto riguarda la verifica dell’Isee, ai fini della quantificazione dell’ammontare dell’onere di compartecipazione alle spese dello stesso servizio», confermando che per i soggetti con handicap in situazione di gravità deve essere presa in considerazione esclusivamente la situazione economica personale dell’assistito.

 

Un ulteriore richiamo alle Regioni, alle Province autonome e ai Comuni per il rispetto delle leggi vigenti

Questi provvedimenti sopra citati (sentenze del Giudice di Pace di Bologna e della Sezione di Catania del Tar della Sicilia, nonché le ordinanze dei Tar della Toscana e delle Marche, pur riferendosi a soggetti con handicap in situazione di gravità, valgono anche per gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti in quanto entrambe le situazioni sono equiparate dalle vigenti disposizioni (comma 2 ter dell’articolo 3 del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000).

Dunque non dovrebbero più sussistere dubbi circa l’obbligo da parte dei Comuni singoli e associati di far riferimento esclusivamente alla situazione economica personale degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti e dei soggetti con handicap in situazione di gravità per il calcolo della compartecipazione alle spese sostenute dagli Enti locali per assisterli a domicilio e presso strutture diurne o residenziali.

D’altra parte, come abbiamo più volte rilevato, le Regioni e le Province autonome di Bolzano e di Trento non hanno alcuna propria competenza legislativa in materia, in quanto l’articolo 23 della Costituzione stabilisce che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», che ovviamente deve essere approvata dal Parlamento.

Inoltre è di palmare evidenza che le competenze in materia di assistenza attribuite dalla Costituzione alle Regioni a statuto ordinario o speciale, nonché alle Province autonome di Bolzano e Trento riguardano esclusivamente i soggetti assistiti e non i loro congiunti, esclusi ovviamente i casi in cui anche il familiare riceva prestazioni assistenziali.

In netto contrasto con le disposizioni vigenti l’articolo 42 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6 del 31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza” molto disinvoltamente stabilisce quanto segue: «La compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni trova applicazione da parte dei Comuni con riferimento alla situazione economica del richiedente ovvero del suo nucleo familiare, secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, al fine di assicurarne l’omogenea applicazione territoriale».

Non ritenendo sufficienti il riferimento al nucleo familiare ed i poteri illegittimi attribuiti alla Giunta regionale, il secondo comma dello stesso articolo prevede addirittura che «in ordine alla valutazione della situazione economica, gli indirizzi di cui al comma 1 adattano alla realtà regionale la determinazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109».

In sostanza è previsto che la Giunta regionale possa fare quello che vuole in una materia di cui non ha alcuna competenza!

Analoga la posizione della Provincia autonoma di Trento, il cui primo comma dell’articolo 18 della legge 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” è cosi redatto: «I soggetti che fruiscono di prestazioni consistenti nell’erogazione di un servizio compartecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza».

Circa le norme sulle contribuzioni economiche approvate dalle Regioni e dalle Province autonome contrastanti con le sopra citate disposizioni nazionali (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) è sorprendente che nessuna obiezione sia stata formulata dai Commissari di Governo, nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 106, decisa il 7 marzo 2005 (2).

 

(1) Per quanto concerne la Regione Piemonte ricordiamo l’articolo “Delibera della Regione Piemonte per l’esenzione dei parenti dalla partecipazione alle spese di ricovero degli anziani non autosufficienti” pubblicato nello scorso numero.

(2) Cfr. “Contribuzioni economiche abusivamente imposte dai Comuni e da Asl ai parenti degli assistiti”, Prospettive assistenziali, n. 153, 2006.

 

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