Prospettive assistenziali, n. 160, ottobre - dicembre 2007
ALTRI DUE POSITIVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
CONTRIBUZIONI ECONOMICHE: UN RICHIAMO ALLA LEGALITà PER REGIONI, PROVINCE E COMUNI
Il Tar della Toscana mediante
l’ordinanza n. 733/2007 assunta il 6 settembre
La signora A.B., dichiarata invalida civile al 100 per 100,
impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e
bisognosa di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, è ricoverata presso una Rsa con sede in Firenze e
percepisce annualmente la somma di euro
Facendo riferimento anche ai redditi del padre della
signora A.B., il Comune di
Firenze pretendeva il versamento di ben 14.220,40 euro all’anno.
Poiché le deliberazioni sopra citate sono state approvate
dal Consiglio comunale di Firenze non tenendo conto delle disposizioni vigenti
(articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000),
il Tar della Toscana ha
disposto il loro annullamento.
L’ordinanza del Tar della
Toscana conferma i pronunciamenti del Giudice di Pace di
Bologna e della Sezione di Catania del Tar della
Sicilia (cfr. Prospettive
assistenziali, n. 156, 2007) e dimostra che erano
valide le accuse avanzate dalla nostra rivista negli articoli “Contributi
economici imposti agli assistiti e ai loro congiunti: una delibera illecita e
vessatoria del Comune di Firenze” e “Un’altra delibera illegittima e
persecutoria del Comune di Firenze” pubblicati sui numeri 124, 1988 e 137,
2002.
Purtroppo i cittadini di Firenze hanno preferito versare
decine di migliaia di euro alle casse comunali,
piuttosto che opporsi ai provvedimenti assunti, in netto contrasto con le leggi
vigenti, dal loro Consiglio comunale sborsando dal 2001 somme non dovute.
Ricordiamo che il Sindaco di Firenze da anni presiede l’Anci, Associazione nazionale dei Comuni italiani,
organizzazione che ha avanzato pretesti di vario genere, mai supportati da
alcuna valida motivazione giuridica, per obbligare i congiunti delle persone in
gravi difficoltà a versare denaro, nonostante le disposizioni assunte dal
Parlamento e dal Governo (i sopra citati decreti legislativi 109/1998 e
130/2000 e la legge 328/2000) stabilissero e stabiliscono
in modo evidente che, qualora gli Enti pubblici assistano
ultrasessantacinquenni non autosufficienti e soggetti con handicap in
situazione di gravità, non possono richiedere alcun contributo economico ai
parenti, compresi quelli conviventi.
Il denaro versato ingiustamente non verrà
certamente restituito, ma è sperabile che d’ora in poi tutti i Comuni italiani,
in primo luogo quello di Firenze, e le Regioni italiane rispettino le leggi
vigenti (1).
Ordinanza
del Tar delle Marche
Con ordinanza n. 521/2007 del 18 settembre 2007, il Tar delle Marche ha sospeso in via cautelare l’efficacia «del provvedimento di cui alla lettera n.
25718 del 13 luglio 2007, con cui il Dirigente dei servizi amministrativi del
Comune di Osimo ha
comunicato l’avvenuto riconoscimento in favore del minore X Y, disabile, del
diritto di beneficiare del servizio di assistenza domiciliare domestica per n.
18 ore settimanali, con l’obbligo di compartecipazione alla relativa spesa
nell’ammontare di euro 16,45 per ogni ora di prestazione assistenziale (…)
previa documentazione del reddito familiare da valutare ai fini Isee (Indicatore di situazione economica equivalente)».
La sospensione di efficacia è
limitata «alla prevista considerazione
del reddito dell’intero nucleo familiare del beneficiario del servizio di
assistenza domiciliare, per quanto riguarda la verifica dell’Isee, ai fini della quantificazione dell’ammontare
dell’onere di compartecipazione alle spese dello stesso servizio», confermando
che per i soggetti con handicap in situazione di gravità deve essere presa in
considerazione esclusivamente la situazione economica personale dell’assistito.
Un ulteriore richiamo alle Regioni, alle Province autonome e ai
Comuni per il rispetto delle leggi vigenti
Questi provvedimenti sopra citati (sentenze del Giudice
di Pace di Bologna e della Sezione di Catania del Tar
della Sicilia, nonché le ordinanze dei Tar della Toscana e delle Marche, pur riferendosi a
soggetti con handicap in situazione di gravità, valgono anche per gli
ultrasessantacinquenni non autosufficienti in quanto entrambe le situazioni
sono equiparate dalle vigenti disposizioni (comma 2 ter
dell’articolo 3 del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto
legislativo 130/2000).
Dunque non dovrebbero più sussistere dubbi circa l’obbligo da
parte dei Comuni singoli e associati di far riferimento esclusivamente alla
situazione economica personale degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti
e dei soggetti con handicap in situazione di gravità per il calcolo della
compartecipazione alle spese sostenute dagli Enti locali per assisterli a
domicilio e presso strutture diurne o residenziali.
D’altra parte, come abbiamo più volte rilevato, le
Regioni e le Province autonome di Bolzano e di Trento non hanno alcuna propria
competenza legislativa in materia, in quanto l’articolo 23 della Costituzione
stabilisce che «nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», che
ovviamente deve essere approvata dal Parlamento.
Inoltre è di palmare evidenza che le competenze in
materia di assistenza attribuite dalla Costituzione
alle Regioni a statuto ordinario o speciale, nonché alle Province autonome di
Bolzano e Trento riguardano esclusivamente i soggetti assistiti e non i loro
congiunti, esclusi ovviamente i casi in cui anche il familiare riceva
prestazioni assistenziali.
In netto contrasto con le disposizioni vigenti
l’articolo 42 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6 del
31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza” molto disinvoltamente stabilisce quanto
segue: «La compartecipazione degli utenti
al costo dei servizi e delle prestazioni trova
applicazione da parte dei Comuni con riferimento alla situazione economica del
richiedente ovvero del suo nucleo familiare, secondo gli indirizzi fissati
dalla Giunta regionale, al fine di assicurarne l’omogenea applicazione
territoriale».
Non ritenendo sufficienti il riferimento al nucleo
familiare ed i poteri illegittimi attribuiti alla Giunta regionale, il secondo
comma dello stesso articolo prevede addirittura che «in ordine alla valutazione della situazione
economica, gli indirizzi di cui al comma 1 adattano alla realtà regionale la
determinazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109».
In sostanza è previsto che
Analoga la posizione della Provincia autonoma di Trento,
il cui primo comma dell’articolo 18 della legge 27 luglio 2007, n. 13
“Politiche sociali nella Provincia di Trento” è cosi redatto:
«I soggetti che fruiscono di prestazioni
consistenti nell’erogazione di un servizio
compartecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale
del nucleo familiare di appartenenza».
Circa le norme sulle contribuzioni economiche approvate
dalle Regioni e dalle Province autonome contrastanti con le sopra citate
disposizioni nazionali (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi
109/1998 e 130/2000) è sorprendente che nessuna
obiezione sia stata formulata dai Commissari di Governo, nonostante la sentenza
della Corte costituzionale n. 106, decisa il 7 marzo 2005 (2).
(1) Per quanto
concerne
(2) Cfr. “Contribuzioni economiche abusivamente imposte dai
Comuni e da Asl ai parenti degli assistiti”, Prospettive assistenziali,
n. 153, 2006.
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