Prospettive assistenziali, n. 160, ottobre - dicembre 2007

 

 

IL COMUNE DI BOLOGNA INSISTE NEL PRETENDERE CONTRIBUTI ECONOMICI ILLEGITTIMI DAI PARENTI DEI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVEMENTE INVALIDANTI

 

 

Poiché il Giudice di Pace, con sentenza n. 359/06 del 12 ottobre 2006 (1) ha stabilito che il Comune di Bologna non può pretendere da D.B. la somma di euro 196,48 richiesta, tramite cartella esattoriale (2), quale quota mensile relativa alla frequenza di un centro diurno da parte del nipote V.R. (figlio della sorella) colpito da handicap intellettivo invalidante al cento per cento, lo stesso Comune ha assunto alcune iniziative a nostro avviso non solo ingiustificate, ma anche estremamente vessatorie (3).

 

Le inconsistenti motivazioni del ricorso presentato dal Comune di Bologna

In data 12 febbraio 2007 il Comune di Bologna ha presentato contro la sentenza di cui sopra appello avanti il Tribunale civile del capoluogo emiliano sostenendo che la pensione di invalidità totale dovrebbe essere «valutata per la frequenza al centro socio educativo, presso il quale l’inabile riceve non soltanto educazione e sostegno fisico e psicologico, ma anche il vitto necessario e distribuito agli assistiti nell’arco della durata della loro permanenza nella relativa struttura». Ne consegue che il Comune di Bologna ritiene corretto, per la frequenza  del centro diurno, ottenere il versamento di euro 196,48 dall’importo di euro 229,50, che era nel 2004 l’ammontare della pensione di inabilità totale! (4).

Dunque, per 20 pasti al mese V.R. dovrebbe versare euro 196,48, rimanendo con euro 33,02 per i 40 pasti e 60 colazioni consumati a casa sua e per tutte le altre incombenze della vita (affitto, utenze, vestiario, ecc.) (5).

Nel ricorso viene anche affermato che, essendo state le competenze in materia di assistenza trasferite alle Regioni a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (6), la questione riguardante i contributi economici sarebbe «passata alle Regioni», dimenticando (volutamente?) che dette competenze riguardano gli assistiti e non i congiunti conviventi o non conviventi che non ricevono alcuna prestazione socio-assistenziale.

viene altresì avanzato il problema del danno che subirebbe il Comune di Bologna qualora il ricorso non venisse accolto, facendo «presente che solo apparentemente la controversia ha modesto valore economico; infatti il signor D.B. ha proposto opposizione anche avverso altra cartella esattoriale  e la sentenza a lui favorevole lo indurrà ad opporsi alle successive con evidente danno economico per il Comune; danno destinato a crescere in maniera esponenziale poiché altri fruitori degli stessi servizi comunali hanno già impugnato le cartelle esattoriali riguardanti il mancato pagamento della retta per i pasti e il trasporto e la giurisprudenza dei Giudici di Pace di Bologna, se consolidata, produrrebbe effetti disastrosi per la finanza pubblica».

Dunque, il Comune di Bologna e il suo Sindaco Sergio Cofferati (7) non sono orientati a valutare le conseguenze etico-giuridiche delle loro richieste economiche nei confronti dei nuclei familiari colpiti dalla presenza di un congiunto con limitata o nulla autonomia: sono preoccupati delle conseguenze sulle entrate, senza però precisare l’ammontare del “danno” (8). Come è già stato osservato (9), ben diverso è il comportamento del Comune di Bologna in merito all’erogazione di sussidi economici a madri e padri soli con figli minori e di donne sole in gravidanza, nonché a famiglie in disagiate condizioni socio-economiche, in quanto in questi casi (molto giustamente) non fa alcun riferimento ai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti. Si tenga altresì conto che per la concessione di detti sussidi il Co­mune di Bologna esclude solamente «i possessori di beni immobili con un valore catastale superiore ai 30 milioni delle ex lire», ed «i possessori di beni mobili (depositi bancari, titoli, ecc.) di importo superiore ai 4 milioni delle ex lire complessive con esclusione dal comparto dei beni di uso comune» (10).

 

Altre quattro cartelle esattoriali: una inquietante persecuzione

Allo scopo di rendere ancora più difficile la vita dei congiunti di V.R., il Comune di Bologna, oltre al ricorso di cui sopra ha inviato altre quattro cartelle esattoriali allo zio e alla madre di V.R. (11). In questo modo i congiunti di V.R. devono rivolgersi nuovamente ad uno o più legali per ciascuna delle ingiunzioni ricevute e a corrispondere di tasca loro, salvo diversa disposizione del magistrato, l’importo delle relative parcelle, anche nel caso in cui vengano respinte le richieste del Comune di Bologna.

A questo proposito occorre ricordare che il Giudice di Pace di Bologna, nella citata sentenza del 13 aprile 2006, inspiegabilmente ha ritenuto «equo compensare le spese fra le parti», nonostante abbia dichiarato illegittima la richiesta avanzata dal Comune del capoluogo emiliano.

A nostro avviso è estremamente grave che il Comune di Bologna abbia emesso ben cinque cartelle esattoriali, quando poteva provvedervi con una sola. Inoltre c’è il pericolo che lo stillicidio delle ingiunzioni continui. Vuol forse il Comune di Bologna rendere insostenibile anche sotto il profilo economico il diritto dei congiunti di V.R. di ottenere il rispetto delle leggi vigenti?

 

 

(1) Cfr. “Contributi economici richiesti illegittimamente dagli Enti pubblici: sentenza del Giudice di Pace di Bologna, segnalazione/denuncia del Movimento dei consumatori di Pavia e nuovo intervento del Garante per la protezione dei dati personali”, Prospettive assistenziali, n. 156, 2006.

(2) Ricordiamo che la riscossione coatta tramite l’emissione della cartella esattoriale nei confronti di cittadini che devono versare tributi al Comune (o ad altri enti pubblici) prevista ma non imposta dall’art. 69 del Dpr 28 gennaio 1988 n. 43, è una procedura che comporta gravissime ripercussioni per i cittadini:

a) se il pagamento non viene effettuato, viene immediatamente emesso un avviso di mora con l’ulteriore addebito degli interessi e delle spese per la procedura esecutiva;

b) nell’avviso di mora è intimato il pagamento entro 5 giorni in difetto di che:

c) l’ufficiale  giudiziario può procedere immediatamente al pignoramento e alla vendita dei beni, compresi i mobili;

d) il ricorso all’autorità giudiziaria non sospende le azioni di cui al punto precedente;

e) la sospensione ha luogo solo al momento dell’emissione da parte dell’autorità giudiziaria di un provvedimento ad hoc;

f) l’autorità giudiziaria emana un provvedimento definitivo dopo molto tempo (anche alcuni anni);

g) se prima dell’emissione del provvedimento di sospensiva di cui al punto 5, l’ufficiale giudiziario ha già provveduto alla vendita dei beni, e se il cittadino ottiene un provvedimento definitivo a lui favorevole, riceve la somma incassata dalla vendita dei beni che è praticamente sempre di un importo notevolmente inferiore al valore dei beni venduti (se, ad esempio, i mobili valgono 100 milioni e la somma incassata dall’ufficiale giudiziario è di 5 milioni, il cittadino – vinta la causa – riceve 5 milioni!).

(3) Si veda in questo numero l’articolo “Altre due sentenze in materia di contribuzioni economiche: un richiamo alla legalità per Regioni, Province e Comuni”.

(4) Senza il costo di un euro gli amministratori e i dirigenti del Comune di Bologna avrebbero potuto e potrebbero approvare un ordine del giorno per sollecitare il Parlamento e il Governo ad assumere i necessari provvedimenti per l’erogazione ai soggetti con handicap invalidante al 100 per 100 e relativa impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa di un adeguato livello alle pensioni di invalidità, il cui attuale vergognoso importo mensile è di euro 253,00. Cfr. l’editoriale “Basta con la pensione da fame (253 euro mensili) erogata alle persone inabili totali: un appello alle istituzioni e alle forze sociali”, Prospettive assistenziali, n. 159, 2007. La mancata assunzione di questa iniziativa da parte dei Consigli regionali, provinciali e comunali la dice lunga circa il reale comportamento dei politici e dei relativi partiti politici nei riguardi della fascia più debole e indifesa della popolazione.

(5) Com’è noto l’indennità di accompagnamento viene erogata agli invalidi totali per compensare le maggiori spese da essi sostenute a causa delle loro menomazioni. Pertanto detta indennità non costituisce reddito.

(6) Cfr. “La legge che modifica la Costituzione”, Prospettive assistenziali, n. 137, 2002.

(7) Nella lettera inviata il 30 luglio 1997 al Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, Sergio Cofferati, all’epoca Segretario generale della Cgil, ha scritto che “essere anziani cronici non è una malattia” (!?!), favorendo in tal modo le iniziative volte al trasferimento della competenza ad intervenire nei confronti degli anziani cronici non autosufficienti dal diritto concretamente esigibile alle cure sanitarie senza limiti di durata alla discrezionalità delle prestazioni assistenziali, con le note nefaste conseguenze, in particolare: liste di attesa di 2-3 anni per l’accesso alle residenze sanitarie assistenziali e rilevanti oneri economici a carico dei vecchi malati e dei loro congiunti, a volte dell’importo di 60-70 mila euro.

(8) Ricordiamo che da sempre il Comune di Torino non richiede alcun contributo economico agli invalidi totali frequentanti i centri diurni ed ai loro congiunti, senza mai aver sollevato questioni di bilancio. In modo analogo si comportano la maggioranza dei Comuni singoli o associati del Piemonte.

(9) Cfr. “Contributi economici richiesti illegittimamente dagli Enti pubblici: sentenza del Giudice di Pace di Bologna, segnalazione/denuncia del Movimento dei consumatori di Pavia e nuovo intervento del Garante per la protezione dei dati personali, Prospettive assistenziali, n. 156, 2006.

(10) Cfr. il regolamento del Comune di Bologna approvato il 17 maggio 2001.

(11) Le altre quattro cartelle esattoriali del Comune di Bologna riguardano: tre mesi di frequenza del centro diurno durante il 2004 (euro richiesti 402,88), due mesi del 2004 e 4 del 2005 per un importo di euro 557,68, due mesi del 2005 per l’ammontare di euro 175,84, 3 mesi del 2005 e un mese del 2004 per un totale di euro 351,16.

 

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