Prospettive assistenziali, n. 160, ottobre - dicembre 2007

 

 

Notizie

 

 

LETTERA APERTA DEL CSA AL DIRETTORE, AI DIRIGENTI E AI GIORNALISTI DE lA STAMPA

 

in data 25 ottobre 2007 un gruppo di aderenti al Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, ha distribuito davanti alla sede de La Stampa di Torino, Via Marengo 32, la lettera aperta che riportiamo.

 

è gravemente carente l’informazione sulle (quasi sempre) allarmanti condizioni di vita delle persone totalmente incapaci di autodifendersi (minori privi di adeguato sostegno familiare, soggetti con handicap invalidanti, adulti e anziani malati cronici non autosufficienti, dementi senili, ecc.)

Nonostante le ripetute richieste avanzate dal Csa e dalle 23 organizzazioni aderenti, finora La Stampa non ha pubblicato notizie circa:

- l’importo da fame (euro 253 al mese) che lo Stato eroga agli invalidi totali, impossibilitati a causa delle loro minorazioni a svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua;

- l’assoluta insufficienza dell’ammontare dell’assegno di accompagnamento (euro 457,66 al mese) per i soggetti che devono essere assistiti 24 ore su 24 in quanto non solo non sono in grado di spostarsi autonomamente, ma devono anche essere alzati, vestiti e spesso imboccati; occorre inoltre assicurare la loro igiene personale a causa dell’incontinenza sovente doppia;

- la carenza di comunità alloggio, specialmente nella Città di Torino, per i soggetti con handicap e limitata o nulla autonomia in modo da garantire il rispetto delle loro esigenze nei casi in cui non sia più possibile assicurare la permanenza a casa loro.

Inoltre La Stampa non fornisce adeguate informazioni in merito alla perdurante drammatica situazione degli anziani malati cronici non autosufficienti (situazione in cui può cadere anche improvvisamente ciascuno di noi). Per quanto riguarda tutte le Regioni italiane, Piemonte compreso, la loro situazione può essere così riassunta:

- non sono sempre rispettate le leggi che obbligano il Servizio sanitario (e non i parenti) a garantire le necessarie prestazioni socio-sanitarie ai suddetti malati;

- non sono adeguatamente incentivate le cure domiciliari;

- sono estremamente carenti in tutto il Piemonte le strutture per la riabilitazione e la lungodegenza;

- i vecchi torinesi malati cronici vengono ricoverati nelle case di cura private convenzionate di Arignano, Lanzo, Pianezza, San Carlo e San Maurizio Canavese rendendo estremamente difficoltoso e spesso impossibile il mantenimento dei rapporti con i loro congiunti. Si tenga presente che spesso si tratta di persone aventi più di 85-90 anni;

- mancano in Piemonte e soprattutto a Torino i posti letto disponibili nelle Rsa (residenze sanitarie assistenziali), per cui si verifica un preoccupante allontanamento dalla città degli anziani malati cronici residenti a Torino, che vengono ricoverati anche nell’astigiano, nel cuneese e nell’alessandrino e quindi lontano dai loro congiunti;

- nonostante le leggi vigenti (la prima, la n. 692 risale addirittura al 1955) sanciscano il loro diritto esigibile e senza limiti di durata alla cure sanitarie, in Piemonte sono circa 8 mila gli anziani cronici non autosufficienti in attesa (in genere per ben 3 anni) di un posto letto in Rsa per cui, nei casi in cui il ricovero sia inevitabile, l’interessato ed i suoi congiunti  sono obbligati a sostenere oneri economici ammontanti complessivamente a 70-100 mila euro per il pagamento della retta intera (quote alberghiera e sanitaria), in quanto le Asl non corrispondono l’importo per le prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative.

La Stampa continua ad incoraggiare l’operato del volontariato consolatorio (che spesso si limita a tentare di tappare i buchi – sovente vistosi – provocati dalle carenze degli interventi degli enti pubblici preposti alla sanità e all’assistenza) e a non fornire informazioni sulle iniziative assunte dal volontariato impegnato nella tutela dei diritti dei soggetti deboli, com’è successo, ad esempio, per i numerosi presidi organizzati davanti alla sede del Consiglio regionale dalle oltre 50 organizzazioni che hanno promosso la petizione popolare, le cui prime 15mila firme sono già state consegnate alla Presidente della Giunta della Regione Piemonte (v., ad esempio, la lettera del 21 maggio 2007 inviata dal Csa al Direttore de La Stampa).

 

Le nostre proposte

Proviamo nuovamente a chiedere la Vostra attenzione e collaborazione in merito ai problemi spesso drammatici che riguardano migliaia di cittadini non in grado di autodifendersi e tanto meno di protestare per le ingiustizie sofferte. Non si tratta degli individui in condizione di bisogno descritti nei romanzi dell’Ottocento, ma sempre di più di persone che hanno vissuto e vivono in mezzo a noi e come noi.

I soggetti che hanno bisogno anche del Vostro intervento sono:

- i bambini ed i fanciulli privi di adeguato sostegno familiare che non dovrebbero più trascorrere il loro periodo evolutivo in strutture residenziali (istituti e comunità alloggio) per cui – anche allo scopo di evitare o almeno ridurre le nefaste conseguenze della carenza di cure e affetti – occorrerebbero, a seconda delle esigenze, servizi di aiuto ai nuclei familiari di origine, affidamenti familiari a scopo educativo, adozioni;

-  i minori e gli adulti con handicap invalidanti e limitata o nulla autonomia ai quali dovrebbero essere assicurati adeguati interventi socio-economici e, nei casi in cui non sia realizzabile la permanenza a casa loro, comunità alloggio di 8-10 posti inserite nel loro territorio di modo che possano mantenere i rapporti familiari, amicali e sociali instaurati;

-  gli adulti e gli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza ai quali dovrebbe essere garantito a domicilio o in strutture residenziali il loro diritto alle occorrenti cure sanitarie;

-  i malati psichiatrici troppo spesso abbandonati a se stessi o ai loro congiunti;

-  le persone con handicap, compresi quelli di na­tura intellettiva che, debitamente formate, dovrebbero essere inserite in attività lavorative proficue sia per l’azienda che per gli interessati.

 

Per tutelare la dignità di queste persone è indispensabile un’informazione corretta e continua delle loro esigenze e delle necessità delle loro famiglie.

I relativi numerosi e gravi problemi non dovrebbero essere trattati solo in occasione dei rari casi tragici che filtrano dalle istituzioni.

Si possono vincere le ingiustizie sociali solo se non vengono ignorate.

Auspichiamo vivamente che La Stampa predisponga una rubrica fissa, se possibile bisettimanale, sulle problematiche, le necessità e le esperienze riguardanti i soggetti incapaci di autodifendersi.

 

 

APPROVATO IN SEDE REFERENTE IL DISEGNO DI LEGGE SULLA TUTELA TEMPORANEA DELLA SALUTE DEI SOGGETTI IMPOSSIBILITATI A PROVVEDERVI PERSONALMENTE

 

Nella seduta del 23 ottobre 2007 la Commissione Giustizia del Senato ha approvato in sede referente il disegno di legge n. 1050 “Modifica al Codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente”, presentato dai Senatori Salvi e Caruso.

Come avevamo riferito sul n. 156 di Prospettive assistenziali, il disegno di legge ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini maggiorenni, la possibilità di essere rappresentati, per quanto concerne la loro salute psico-fisica, da una persona di loro fiducia dall’insorgere della non autosufficienza (ictus, infarto, infortuni di grave entità, ecc.) fino a quando l’autorità giudiziaria (magari dopo mesi) avrà provveduto alla nomina di un tutore, o curatore, o amministratore di sostegno o amministratore provvisorio.

Ricordiamo che attualmente, fino alla nomina dei soggetti di cui sopra, nemmeno i parenti più prossimi (coniugi, figli, genitori, ecc.) possono rappresentare una persona incapace per quanto concerne la tutela della sua salute. Inoltre, in base alle disposizioni vigenti, detta procura non può essere rilasciata neppure con atto notarile.

Il testo approvato dalla Commissione Giustizia è diverso da quello contenuto nel disegno di legge n. 1050, anche se restano immutate le finalità. Anzi è migliorato nella forma.

Adesso il disegno di legge deve essere approvato dall’Aula del Senato e in seguito dalla Camera dei Deputati (Commissione Giustizia e Aula).

È quindi necessario che tutti coloro che ne sono interessati assumano le necessarie iniziative per sollecitare l’iter e l’approvazione.

 

 

ANCHE LA REGIONE LAZIO RISPETTA LE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONI ECONOMICHE

 

Nello scorso numero di Prospettive assistenziali abbiamo riportato l’ottima delibera della Regione Piemonte che esenta i parenti dalla compartecipazione alle spese di ricovero degli anziani non autosufficienti.

La Regione Lazio ha affrontato la questione con la delibera della Giunta n. 98/2007, pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 12 del 30 aprile 2007, supplemento ordinario n. 6, avente per oggetto “Attuazione patto per il risanamento, lo sviluppo, il riequilibrio e la modernizzazione della Sanità del Lazio - Rimodulazione diurna giornaliera Rsa” nella quale ha stabilito che per le persone con handicap grave e per gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti «è da considerare la situazione economica equivalente del solo assistito, fermo restando la conservazione di una quota di pensione o di reddito di importo pari alla pensione sociale».

 

 

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MERITO ALL’OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN ALLOGGIO DA PARTE DI UNA PERSONA IN STATO DI NECESSITÀ

 

Condannata dal Tribunale di Roma alla pena di euro 600,00 di multa, sanzione confermata dalla Corte di Appello della stessa città, la signora A.B. ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione rilevando che nel precedente provvedimento non era stata svolta «alcuna indagine specifica in ordine alle effettive condizioni dell’imputata, alla esigenza di tutela del figlio minore, alla minaccia dell’integrità fisica degli stessi, al carattere assolutamente transitorio del ricorso ai servizi sociali».

Aveva inoltre rilevato che «lo stato di pericolo per la ricorrente e per il figlio non era imputabile ad una condotta alla stessa riferibile, non era altrimenti evitabile non avendo l’interessata alcuna possibilità di rivolgersi al mercato libero degli alloggi e che il fatto commesso era proporzionato al pericolo che lo stesso era destinato a superare».

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35580 del 26 settembre 2007 ha accolto il ricorso della signora A. B. evidenziando che «ai fini della sussistenza dell’esimente dello stato di necessità previsto dall’articolo 54 del codice penale (1) rientrano nel concetto di “danno grave alla persona” non solo la lesione della vita o dell’integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali  delle persone secondo le precisazioni contenute nell’articolo 2 della Costituzione (2) e pertanto rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrità fisica del soggetto in quanto si riferiscono alla spesa dei beni primari collegati alla personalità, fra i quali deve essere ricompreso il diritto all’abitazione in quanto l’esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona».

Poiché nel caso in esame «è stata totalmente omessa qualsiasi indagine sia al fine di verificare le effettive condizioni dell’imputata, l’esigenza di tutela del figlio minore, la minaccia dell’integrità fisica degli stessi, sia la fine di verificare la sussistenza sotto il profilo obiettivo dei requisiti delle necessità ed inevitabilità che, unitamente agli altri elementi richiesti dall’articolo 54 del Codice penale, consentono di ritenere la sussistenza dell’esimente in parola», la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata «con rinvio per un nuovo giudizio all’altra Sezione della Corte di appello di Roma».

 

 

CONFERMATO L’OBBLIGO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI RICOVERI PREVALENTEMENTE SANITARI

 

La sentenza n. 553/2007 pronunciata il 7 giugno 2007 dalla Sezione di Brescia del Tar della Lombardia conferma che compete al Servizio sanitario nazionale l’intero pagamento delle rette dei ricoveri di natura prevalentemente sanitaria.

In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, Sezione V, con i provvedimenti n. 151, 149 e 7766 del 2004 e n. 4696 del 2006.

 

 

ANCHE IL CNEL E LA FONDAZIONE DELLA CITTà DELLA SALUTE NORD-OVEST DI FIRENZE IGNORANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MERITO AL “DOPO DI NOI”

 

È assai grave che il Cnel, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, nella ricerca “Dopo di noi: quando la famiglia non è più in grado di farsi carico di un figlio disabile: osservazioni e proposte” abbia totalmente ignorato che, ai sensi degli articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931, i Comuni sono obbligati a provvedere al ricovero delle persone inabili al lavoro e prive di mezzi necessari per il proprio mantenimento.

Non si tratta di una osservazione qualsiasi. Infatti, com’è previsto dall’articolo 99  della nostra Costitu­zione, il Cnel «è organo di consulenza delle Camere e del Governo (…). Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale (…)».

Considerata la notevole importanza del “Dopo di noi” e le rilevanti ripercussioni sui soggetti con handicap e le loro famiglie, riteniamo che il Cnel dovrebbe rivedere la ricerca di cui sopra e fornire una corretta informazione alle Camere e al Governo, provvedendo altresì a predisporre proposte che tengano conto dei diritti sanciti dalle leggi vigenti e dalle attuali esigenze dei soggetti con handicap invalidanti e limitata o nulla autonomia che, nei casi non siano praticabili misure di sostegno familiare, non devono più essere internati in strutture emarginanti.

 

La Fondazione della Società della salute Nord-Ovest di Firenze

Sull’esempio negativo del Comune di Roma, la Società della salute Nord-Ovest di Firenze ha deciso la creazione di una Fondazione che come ha dichiarato a Il Sole 24 Ore del 18-24 settembre 2007 il Presidente Simone Naldoni «intende rappresentare per il disabile un punto di riferimento costante, soprattutto per quanto riguarda i servizi residenziali o comunque sostitutivo della famiglia».

In realtà, mentre attualmente i soggetti con handicap invalidanti e limitata o nulla autonomia hanno il diritto esigibile al ricovero (3), i cittadini non possono rivendicare alcunché nei confronti delle Fonda­zioni in quanto trattasi di un organismo privato.

Su “specchio nero” del numero 158 di questa rivista concernente “L’Azienda Usl 4 di Prato si rivolge ai carabinieri per dimettere un anziano gravemente malato” avevamo rilevato che «la triste vicenda del signor A. B. mette in rilevo le carenze dell’iniziativa denominata “Casa della salute” che secondo la Regione Toscana garantisce risposte adeguate e tempestive alle esigenze dei malati».

Poiché anche la creazione della Fondazione non è certamente orientata a favore delle esigenze e dei diritti dei soggetti affetti da gravi handicap, occorrerebbe che le autorità regionali e locali della Toscana valutassero l’opportunità di modificare le finalità ed i contenuti delle attività attualmente svolte dalle case e società della salute.

 

 

COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCORRETTO PRATICATO NELL’OSPEDALE DI PARMA

 

Nella rubrica “Interrogativi” del numero 159 di questa rivista abbiamo riportato l’interrogazione presentata al Consiglio della Regione Emilia Romagna dal Consigliere Luigi Giuseppe Villano in cui venivano chiesti chiarimenti in merito alla dimissione di una donna di 82 anni, dopo poche ore dall’intervento chirurgico riguardante una delicata frattura, nonostante che vivesse da sola e la necessità di rimanere immobile.

Nell’interrogazione veniva altresì precisato che «la notte seguente alla dimissione, sarebbero stati i vicini di casa a prestare soccorso allertati dalle urla di dolore della paziente».

Nella risposta dell’Assessore regionale alle politiche per la salute, Giovanni Bissoni, viene riconosciuto che «se il caso è stato gestito in modo appropriato sotto il profilo clinico, si sono invece verificate carenze e incomprensioni nella relazione medico/ paziente che hanno ostacolato l’erogazione di una corretta presa in carico che avrebbe evitato disagi alla paziente». L’Assessore Brissoni dopo aver presentato «le più sentite scuse alla signora D. M.» si è impegnato a garantire «un maggior controllo sulle procedure sino ad oggi seguite affinché non abbiano più a ripetersi episodi analoghi».

Da parte nostra chiediamo all’Assessore alla sanità della Regione Emilia Romagna di emanare una circolare (di cui gradiremmo ricevere copia) per segnalare il diritto alle cure sanitarie senza limiti di durata degli adulti e degli anziani cronici non autosufficienti e per bloccare le dimissioni selvagge, disposte cioè senza garantire la prosecuzione delle prestazioni a domicilio (se i congiunti sono disposti e idonei) o presso altre strutture sanitarie o socio-sanitarie.

 

 

PROSEGUONO I RISARCIMENTI RELATIVI AI BAMBINI ABORIGENI AUSTRALIANI SOTTRATTI ALLE LORO MADRI

 

Come avevamo riferito sul n. 120, 1997 di Prospettive assistenziali, secondo un rapporto elaborato dalla Commissione australiana sui diritti umani, fra il 1910 e 1970 circa 100 mila bambini aborigeni erano stati «strappati alle loro madri anche a poche ore dalla nascita per essere affidati a istituzioni statali, famiglie e missioni cristiane».

Negli istituti la “rieducazione” non risparmiava le pu­nizioni corporali, soprattutto frustate: per le ragazze non mancava l’umiliazione della violenza sessuale.

Dopo la decisione della Tasmania di «risarcire gli aborigeni australiani della generazione ripudiata» con lo stanziamento di 3 milioni di euro (cfr. Prospettive assistenziali n, 157, pag. 54), segnaliamo la notizia apparsa su Avvenire del 4 agosto 2007 secondo cui il signor Trevorrow, 50 anni, australiano, riceverà dallo Stato 315 mila euro «come risarcimento per essere stato, da bambino, sottratto e tenuto lontano dai propri genitori aborigeni, poi affidato a un’altra famiglia di bianchi».

La storia di Bruce Trevorrow «comincia nel 1957: il bambino che allora aveva tredici anni fu ricoverato in ospedale per un malore gastrointestinale ma una volta guarito fu affidato a un’altra famiglia, bianca. I suoi genitori ne persero le tracce per dieci anni».

Bruce venne restituito ai genitori «quando la famiglia adottiva, stanca dei problemi psicologici del bambino, volle liberarsene».

Secondo il giornale Avvenire «la sentenza sicuramente ripaga solo in parte una vita disastrata ma è una vittoria rispetto ai tempi in cui gli aborigeni erano considerati selvaggi allo stato animale».

 

 

(1) L’articolo 54 del Codice penale è così redatto: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri da pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

«Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

«La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo».

(2) L’articolo 2 della Costituzione stabilisce quanto segue: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle funzioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

(3) Che si tratti di diritto esigibile è dimostrato dalla vicenda descritta nell’articolo “Come abbiamo procurato un ricovero d’emergenza a un nostro congiunto colpito da grave handicap intellettivo”, Prospettive assistenziali, n. 123, 1998. Dopo 21 giorni dalla richiesta in cui si faceva riferimento agli articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931, il Cisa, Consorzio intercomunale socio-assistenziale dei servizi alla persona dei Comuni di Candiolo, Nichelino, None e Vinovo ha disposto l’accoglienza di P. D. in una comunità alloggio dove vive tuttora.

 

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