Prospettive assistenziali, n. 160, ottobre - dicembre 2007
Notizie
LETTERA APERTA DEL CSA AL
DIRETTORE, AI DIRIGENTI E AI GIORNALISTI DE
in data 25 ottobre 2007 un gruppo di aderenti al Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di
base, ha distribuito davanti alla sede de
è gravemente carente l’informazione sulle (quasi sempre)
allarmanti condizioni di vita delle persone totalmente incapaci di
autodifendersi (minori privi di adeguato sostegno familiare, soggetti con
handicap invalidanti, adulti e anziani malati cronici non autosufficienti,
dementi senili, ecc.)
Nonostante le ripetute richieste avanzate dal Csa e dalle
23 organizzazioni aderenti, finora
-
l’importo da fame (euro 253 al mese) che lo Stato
eroga agli invalidi totali, impossibilitati a causa delle loro minorazioni a
svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua;
-
l’assoluta insufficienza dell’ammontare dell’assegno di accompagnamento
(euro 457,66 al mese) per i soggetti che devono essere assistiti 24 ore su
- la carenza di comunità alloggio, specialmente nella Città di
Torino, per i soggetti con handicap e limitata o nulla autonomia in modo da
garantire il rispetto delle loro esigenze nei casi in cui non sia più possibile
assicurare la permanenza a casa loro.
Inoltre
- non
sono sempre rispettate le leggi che obbligano il Servizio sanitario (e non i
parenti) a garantire le necessarie prestazioni socio-sanitarie ai suddetti
malati;
- non
sono adeguatamente incentivate le cure domiciliari;
- sono estremamente carenti in tutto il Piemonte le strutture per
la riabilitazione e la lungodegenza;
- i
vecchi torinesi malati cronici vengono ricoverati
nelle case di cura private convenzionate di Arignano,
Lanzo, Pianezza, San Carlo e San Maurizio Canavese rendendo estremamente
difficoltoso e spesso impossibile il mantenimento dei rapporti con i loro
congiunti. Si tenga presente che spesso si tratta di persone aventi più di
85-90 anni;
-
mancano in Piemonte e soprattutto a Torino i posti letto
disponibili nelle Rsa (residenze sanitarie assistenziali), per cui si
verifica un preoccupante allontanamento dalla città degli anziani malati
cronici residenti a Torino, che vengono ricoverati anche nell’astigiano, nel cuneese e
nell’alessandrino e quindi lontano dai loro congiunti;
-
nonostante le leggi vigenti (la prima, la n. 692 risale addirittura al 1955)
sanciscano il loro diritto esigibile e senza limiti di durata alla cure sanitarie, in Piemonte sono circa 8 mila gli
anziani cronici non autosufficienti in attesa (in genere per ben 3 anni) di un
posto letto in Rsa per cui, nei casi in cui il ricovero sia inevitabile,
l’interessato ed i suoi congiunti sono
obbligati a sostenere oneri economici ammontanti complessivamente a 70-100 mila
euro per il pagamento della retta intera (quote alberghiera e sanitaria), in quanto le Asl non
corrispondono l’importo per le prestazioni mediche, infermieristiche e
riabilitative.
Le nostre proposte
Proviamo
nuovamente a chiedere
I
soggetti che hanno bisogno anche del Vostro intervento sono:
- i
bambini ed i fanciulli privi di adeguato sostegno
familiare che non dovrebbero più trascorrere il loro periodo evolutivo in
strutture residenziali (istituti e comunità alloggio) per cui – anche allo
scopo di evitare o almeno ridurre le nefaste conseguenze della carenza di cure
e affetti – occorrerebbero, a seconda delle esigenze, servizi di aiuto ai
nuclei familiari di origine, affidamenti familiari a scopo educativo, adozioni;
- i minori e gli
adulti con handicap invalidanti e limitata o nulla autonomia ai quali
dovrebbero essere assicurati adeguati interventi socio-economici e, nei casi in
cui non sia realizzabile la permanenza a casa loro, comunità alloggio di 8-10
posti inserite nel loro territorio di modo che possano mantenere i rapporti
familiari, amicali e sociali instaurati;
- gli adulti e gli
anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza ai quali
dovrebbe essere garantito a domicilio o in strutture residenziali il loro
diritto alle occorrenti cure sanitarie;
- i malati
psichiatrici troppo spesso abbandonati a se stessi o ai loro congiunti;
- le persone con handicap,
compresi quelli di natura intellettiva che, debitamente formate, dovrebbero
essere inserite in attività lavorative proficue sia per l’azienda che per gli
interessati.
Per tutelare la dignità di queste
persone è indispensabile un’informazione corretta e continua delle loro
esigenze e delle necessità delle loro famiglie.
I relativi numerosi e gravi
problemi non dovrebbero essere trattati solo in
occasione dei rari casi tragici che filtrano dalle istituzioni.
Si possono vincere le ingiustizie
sociali solo se non vengono ignorate.
Auspichiamo vivamente che
APPROVATO IN SEDE REFERENTE IL DISEGNO DI LEGGE SULLA
TUTELA TEMPORANEA DELLA SALUTE DEI SOGGETTI
IMPOSSIBILITATI A PROVVEDERVI PERSONALMENTE
Nella
seduta del 23 ottobre 2007
Come avevamo riferito sul n. 156
di Prospettive assistenziali,
il disegno di legge ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini
maggiorenni, la possibilità di essere rappresentati, per quanto concerne la
loro salute psico-fisica, da una persona di loro fiducia dall’insorgere della
non autosufficienza (ictus, infarto, infortuni di grave entità, ecc.) fino a
quando l’autorità giudiziaria (magari dopo mesi) avrà provveduto alla nomina di
un tutore, o curatore, o amministratore di sostegno o amministratore
provvisorio.
Ricordiamo che attualmente,
fino alla nomina dei soggetti di cui sopra, nemmeno i parenti più prossimi
(coniugi, figli, genitori, ecc.) possono rappresentare una persona incapace per
quanto concerne la tutela della sua salute. Inoltre, in base alle disposizioni
vigenti, detta procura non può essere rilasciata
neppure con atto notarile.
Il testo approvato dalla
Commissione Giustizia è diverso da quello contenuto
nel disegno di legge n. 1050, anche se restano immutate le finalità. Anzi è migliorato nella forma.
Adesso il disegno di legge deve
essere approvato dall’Aula del Senato e in seguito dalla Camera dei Deputati
(Commissione Giustizia e Aula).
È quindi necessario che tutti coloro che ne sono interessati assumano le necessarie
iniziative per sollecitare l’iter e l’approvazione.
ANCHE
Nello scorso numero di Prospettive assistenziali
abbiamo riportato l’ottima delibera della Regione Piemonte che esenta i
parenti dalla compartecipazione alle spese di ricovero degli anziani non
autosufficienti.
SENTENZA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE IN MERITO ALL’OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN ALLOGGIO DA PARTE DI UNA
PERSONA IN STATO DI NECESSITÀ
Condannata dal Tribunale di Roma
alla pena di euro 600,00 di multa, sanzione confermata
dalla Corte di Appello della stessa città, la signora A.B.
ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione rilevando che nel precedente
provvedimento non era stata svolta «alcuna
indagine specifica in ordine alle effettive condizioni dell’imputata, alla
esigenza di tutela del figlio minore, alla minaccia dell’integrità fisica degli
stessi, al carattere assolutamente transitorio del ricorso ai servizi sociali».
Aveva inoltre rilevato che «lo stato di pericolo per la ricorrente e
per il figlio non era imputabile ad una condotta alla stessa riferibile, non
era altrimenti evitabile non avendo l’interessata alcuna possibilità di
rivolgersi al mercato libero degli alloggi e che il fatto commesso era
proporzionato al pericolo che lo stesso era destinato a superare».
Poiché nel caso in esame «è stata totalmente omessa qualsiasi
indagine sia al fine di verificare le effettive condizioni dell’imputata,
l’esigenza di tutela del figlio minore, la minaccia dell’integrità fisica degli
stessi, sia la fine di verificare la sussistenza sotto il profilo obiettivo dei
requisiti delle necessità ed inevitabilità che, unitamente agli altri elementi
richiesti dall’articolo 54 del Codice penale, consentono di ritenere la
sussistenza dell’esimente in parola»,
CONFERMATO L’OBBLIGO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI RICOVERI PREVALENTEMENTE
SANITARI
La sentenza n. 553/2007
pronunciata il 7 giugno 2007 dalla Sezione di Brescia del Tar
della Lombardia conferma che compete al Servizio
sanitario nazionale l’intero pagamento delle rette dei ricoveri di natura
prevalentemente sanitaria.
In tal senso si è pronunciato
anche il Consiglio di Stato, Sezione V, con i provvedimenti n. 151, 149 e 7766
del 2004 e n. 4696 del 2006.
ANCHE IL CNEL E
È assai grave
che il Cnel, Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, nella ricerca “Dopo di noi: quando la famiglia non è più in grado di
farsi carico di un figlio disabile: osservazioni e proposte” abbia totalmente
ignorato che, ai sensi degli articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931, i
Comuni sono obbligati a provvedere al ricovero delle persone inabili al lavoro
e prive di mezzi necessari per il proprio mantenimento.
Non si tratta di una osservazione qualsiasi. Infatti, com’è previsto
dall’articolo 99 della
nostra Costituzione, il Cnel «è organo di consulenza delle Camere e del Governo (…). Ha iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale (…)».
Considerata la notevole
importanza del “Dopo di noi” e le rilevanti ripercussioni sui soggetti con
handicap e le loro famiglie, riteniamo che il Cnel
dovrebbe rivedere la ricerca di cui sopra e fornire una corretta informazione
alle Camere e al Governo, provvedendo altresì a predisporre proposte che
tengano conto dei diritti sanciti dalle leggi vigenti e dalle attuali esigenze dei soggetti con handicap invalidanti e limitata o nulla
autonomia che, nei casi non siano praticabili misure di sostegno familiare, non
devono più essere internati in strutture emarginanti.
Sull’esempio negativo del Comune
di Roma,
In realtà, mentre attualmente i soggetti con handicap invalidanti e limitata o
nulla autonomia hanno il diritto esigibile al ricovero (3), i cittadini non
possono rivendicare alcunché nei confronti delle Fondazioni in quanto trattasi
di un organismo privato.
Su “specchio nero” del numero 158 di questa rivista concernente
“L’Azienda Usl 4 di Prato si rivolge ai carabinieri
per dimettere un anziano gravemente malato” avevamo rilevato che «la triste vicenda del signor A. B. mette in
rilevo le carenze dell’iniziativa denominata “Casa
della salute” che secondo
Poiché anche la creazione della
Fondazione non è certamente orientata a favore delle esigenze e dei diritti dei
soggetti affetti da gravi handicap, occorrerebbe che
le autorità regionali e locali della Toscana valutassero l’opportunità di
modificare le finalità ed i contenuti delle attività attualmente svolte dalle
case e società della salute.
COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCORRETTO PRATICATO
NELL’OSPEDALE DI PARMA
Nella rubrica “Interrogativi” del
numero 159 di questa rivista abbiamo riportato l’interrogazione presentata al
Consiglio della Regione Emilia Romagna dal Consigliere Luigi Giuseppe Villano
in cui venivano chiesti chiarimenti in merito alla
dimissione di una donna di 82 anni, dopo poche ore dall’intervento chirurgico
riguardante una delicata frattura, nonostante che vivesse da sola e la
necessità di rimanere immobile.
Nell’interrogazione veniva altresì precisato che «la notte seguente alla dimissione, sarebbero stati i vicini di casa a
prestare soccorso allertati dalle urla di dolore
della paziente».
Nella risposta dell’Assessore
regionale alle politiche per la salute, Giovanni Bissoni,
viene riconosciuto che «se il caso è stato gestito in modo appropriato sotto il profilo
clinico, si sono invece verificate carenze e incomprensioni nella relazione
medico/ paziente che hanno ostacolato l’erogazione di una corretta presa in
carico che avrebbe evitato disagi alla paziente». L’Assessore Brissoni dopo
aver presentato «le più sentite scuse alla signora D. M.» si è impegnato a garantire «un maggior controllo sulle procedure sino ad oggi seguite affinché non
abbiano più a ripetersi episodi analoghi».
Da parte nostra chiediamo
all’Assessore alla sanità della Regione Emilia Romagna di emanare una circolare
(di cui gradiremmo ricevere copia) per segnalare il diritto alle cure sanitarie
senza limiti di durata degli adulti e degli anziani cronici non autosufficienti
e per bloccare le dimissioni selvagge, disposte cioè
senza garantire la prosecuzione delle prestazioni a domicilio (se i congiunti
sono disposti e idonei) o presso altre strutture sanitarie o socio-sanitarie.
PROSEGUONO I RISARCIMENTI RELATIVI AI BAMBINI ABORIGENI
AUSTRALIANI SOTTRATTI ALLE LORO MADRI
Come avevamo riferito sul n. 120,
1997 di Prospettive assistenziali,
secondo un rapporto elaborato dalla Commissione australiana sui diritti umani,
fra il 1910 e 1970 circa 100 mila bambini aborigeni erano stati «strappati alle loro madri anche a poche ore
dalla nascita per essere affidati a istituzioni statali, famiglie e missioni
cristiane».
Negli istituti la “rieducazione”
non risparmiava le punizioni corporali, soprattutto frustate: per le ragazze
non mancava l’umiliazione della violenza sessuale.
Dopo la decisione della Tasmania
di «risarcire gli aborigeni australiani
della generazione ripudiata» con lo stanziamento di 3 milioni di euro (cfr. Prospettive assistenziali n, 157, pag.
54), segnaliamo la notizia apparsa su Avvenire
del 4 agosto 2007 secondo cui il signor Trevorrow, 50
anni, australiano, riceverà dallo Stato 315 mila euro «come risarcimento per essere stato, da bambino, sottratto e tenuto
lontano dai propri genitori aborigeni, poi affidato a un’altra famiglia di
bianchi».
La storia di Bruce
Trevorrow «comincia
nel 1957: il bambino che allora aveva tredici anni fu ricoverato in ospedale
per un malore gastrointestinale ma una volta guarito
fu affidato a un’altra famiglia, bianca. I suoi genitori ne persero le tracce
per dieci anni».
Bruce venne
restituito ai genitori «quando la
famiglia adottiva, stanca dei problemi psicologici del bambino, volle
liberarsene».
Secondo il giornale Avvenire «la sentenza sicuramente ripaga
solo in parte una vita disastrata ma è una vittoria
rispetto ai tempi in cui gli aborigeni erano considerati selvaggi allo stato
animale».
(1) L’articolo 54 del Codice penale è così redatto: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per
esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri da pericolo
attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente
causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo.
«Questa disposizione non si applica a chi ha un
particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
«La disposizione della prima
parte di questo articolo si applica anche se lo stato
di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto
commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo».
(2) L’articolo 2 della Costituzione stabilisce
quanto segue: «
(3) Che si tratti di diritto esigibile è dimostrato dalla
vicenda descritta nell’articolo “Come abbiamo procurato un ricovero d’emergenza
a un nostro congiunto colpito da grave handicap intellettivo”, Prospettive assistenziali, n. 123, 1998.
Dopo 21 giorni dalla richiesta in cui si faceva riferimento agli articoli 154 e
155 del regio decreto 773/1931, il Cisa, Consorzio
intercomunale socio-assistenziale dei servizi alla persona dei Comuni di Candiolo, Nichelino, None e Vinovo ha disposto
l’accoglienza di P. D. in una comunità alloggio dove vive tuttora.
www.fondazionepromozionesociale.it