Prospettive assistenziali, n. 160, ottobre - dicembre 2007
REGOLAMENTO DEL CISAP SULLA
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ASSISTENZIALI DEI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE E
DEGLI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI *
Premessa
Con il decreto legislativo 109/1998 è stato introdotto,
in via sperimentale, un sistema unificato di valutazione – attraverso
l’utilizzo di indicatori – della situazione economica
(Ise) per la richiesta di prestazioni assistenziali
legate al reddito. Tale sistema è stato in seguito perfezionato con
modificazioni ed integrazioni che hanno condotto all’attuale configurazione.
L’Ise è dunque un valore
numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di un nucleo
familiare ed è calcolato dall’Inps, o dai Centri di assistenza fiscale (previsti dal decreto legislativo
490/1998), o dai Comuni o dalla Amministrazione alla quale è richiesta la
prestazione, in base a quanto disposto dall’articolo 4 del citato decreto.
Per la definizione dei criteri di compartecipazione
previsti dal presente regolamento sono stati utilizzati come base normativa il
decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto
legislativo 130/2000, e i relativi decreti attuativi ed in particolare il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 221/1999.
Pur non prescindendo dai principi introdotti da tali
disposizioni, le norme che seguono contemplano alcune regole ulteriormente
esplicative introdotte con la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio
2007, n. 37-6500 “Criteri per la compartecipazione degli anziani non
autosufficienti al costo della retta e criteri per l’erogazione degli incentivi
previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2-3520 del 31 luglio
La necessità di integrazione da
parte della Giunta regionale è stata dettata prioritariamente dal fatto che,
per determinare l’entità della compartecipazione, non viene rilevata la
situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo
familiare (come è invece previsto nelle modalità generali di determinazione
dell’Ise) ma solo quella dell’utente. Inoltre le
norme regionali aggiuntive determinano il superamento di alcune
incongruenze rilevate nella normativa nazionale (come ad esempio la valutazione
temporale della situazione economica).
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina la compartecipazione
delle persone con handicap permanente grave e dei soggetti
ultrasessantacinquenni, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata
accertata dalle Unità di valutazione multidisciplinari
delle Aziende sanitarie locali, al costo delle prestazioni erogate nell’ambito
di percorsi assistenziali integrati di natura
socio-sanitaria ed in particolare al costo della retta posta a carico degli
assistiti inseriti, in regime di convenzione, in struttura.
Con riferimento agli inserimenti in strutture
residenziali di anziani non autosufficienti, i criteri
di compartecipazione disciplinati nel presente regolamento si applicano alla retta socio-assistenziale come definita dalle deliberazioni
della Giunta regionale n.17-15226 del 30 marzo 2005 e
n. 2-3520 del 31 luglio 2006 praticata nelle strutture stesse e posta a carico
degli utenti la cui situazione reddituale sia tale da
non consentirne, in tutto o in parte, la copertura. In modo analogo si procede
per quanto attiene alle rette poste a carico delle persone con handicap
permanente grave
Art. 2 - Situazione economica: riferimenti soggettivi e
criteri di valutazione
Per definire l’entità della compartecipazione delle
persone con handicap permanente grave e dei soggetti ultrasessantacinquenni in
condizione di non autosufficienza psichica o fisica al costo della prestazione
posto a carico dell’assistito si valuta la situazione economica del solo
beneficiario.
Ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 «i
sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale» sono esenti dall’imposta sul reddito
delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione,
poiché per natura e per le finalità assistenziali che
perseguono sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, non
vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.
Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti
non autosufficienti al fine di consentire il soddisfacimento delle loro
esigenze di accompagnamento e di assistenza. È,
pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente
all’assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le
indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall’erogazione di
tale prestazione.
L’assistito contribuisce quindi alla copertura della
retta residenziale con l’ammontare delle indennità concesse a titolo di
minorazione (indennità di accompagnamento per
invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e
con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa
specifica.
Per definire l’entità residua della compartecipazione
sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l’entità
della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità,
si valuta la situazione economica come definita nel presente regolamento.
Per le prestazioni erogate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria diverse
dal ricovero in struttura residenziale, l’indennità di accompagnamento non
viene considerata ai fini della determinazione dell’Ise
dell’assistito ma della stessa si tiene conto nella determinazione del valore
della contribuzione economica da erogare da parte del Consorzio. Detta
contribuzione potrà pertanto venire ridotta in misura corrispondente alla reale
possibilità di pagamento diretto da parte dell’utente percettore di tale
istituto assistenziale. Se l’indennità viene già utilizzata per il pagamento di prestazioni
assistenziali l’assistito dovrà produrre autocertificazione che attesti
l’entità della spesa sostenuta al fine del computo del valore della
contribuzione economica consortile.
Art. 3 - Reddito e patrimonio
La situazione economica è composta dal reddito
complessivo e dal valore globale del patrimonio
mobiliare ed immobiliare.
Sono da considerarsi i redditi risultanti dall’ultima
dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche
(Modello Cud, 730, Unico) – o dall’ultimo certificato
sostitutivo rilasciato da enti previdenziali – e i patrimoni posseduti al 31
dicembre dell’anno precedente alla presentazione dell’istanza
volta ad ottenere l’erogazione della prestazione.
Il reddito da valutare ai fini del presente regolamento è
costituto:
a) dal reddito (al netto dei redditi
agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata
dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva. Obbligati alla
presentazione dell’Iva) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia
di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
b) dal reddito figurativo delle
attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei
titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).
Per quanto concerne i proventi derivanti da attività
agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo
della presentazione della dichiarazione Iva, va assunta la base imponibile
(valore della produzione netta) determinata ai fini dell’Irap,
al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in
altri comparti dell’azienda e reimpiegati
nell’azienda stessa.
Qualora il reddito per l’anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal
reddito risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini dell’imposta
sui redditi delle persone fisiche (Modello Cud, 730,
Unico) – o dall’ultimo certificato sostitutivo – il beneficiario della
prestazione deve autocertificare la variazione al
Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre,
l’anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.
Il patrimonio mobiliare è costituito da:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i
quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli
interessi, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito
e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore
nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
c) azioni o quote di organismi
di investimento collettivo di risparmio (Oicr)
italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo
prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere
quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato
alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente
alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
e) partecipazioni azionarie in società non quotate in
mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali
va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla
base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato
anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva,
ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato
dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni
ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti
o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o
beni non relativi all’impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad
un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le
quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto
predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va
assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione –
per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale
ultima data – e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del
contratto, per le quali va assunto l’importo del premio versato; sono esclusi i
contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non
è esercitatile il diritto di riscatto;
h) imprese individuali per le quali va assunto il valore
del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla
precedente lettera g). Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e
gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle
consistenze è assunto per la quota di spettanza;
i)
valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). Non
si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si
considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate.
Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore –
determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa Ici – dei
singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione della prestazione.
Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:
a) il valore dei diritti reali di
godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù,
superficie, enfiteusi), con esclusione della “nuda proprietà”;
b) il valore dei beni donati nei cinque
anni precedenti la richiesta di prestazioni.
Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 dal
quella rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente, il beneficiario della
prestazione deve autocertificare la variazione
all’ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a
produrre, l’anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.
Art. 4 -
Validità della situazione economica
dichiarata
La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali
variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella
consistenza reddituale e patrimoniale – subentrate
durante la fruizione della prestazione – devono essere autocertificate
dal beneficiario della prestazione medesima al Consorzio, entro trenta giorni
dalla data delle suddette variazioni.
Art. 5 - Franchigia
Si definisce franchigia il valore da utilizzare per
determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della
situazione economica complessiva ed in particolare:
a) franchigia sul reddito: una somma non inferiore a 110
euro mensili (somma adeguata annualmente su base Istat)
deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e
spese personali;
b) franchigia sul patrimonio mobiliare: dall’ammontare
del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae – fino a concorrenza
– la franchigia di euro 15.493,71;
c) franchigia sul patrimonio immobiliare: dall’ammontare
del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae – fino a
concorrenza – la franchigia di euro 51.645,69 per la
casa adibita a prima abitazione dell’assistito o utilizzata precedentemente al
ricovero. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al
valore del capitale residuo del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione
del bene. Nel caso di ricovero dell’assistito in struttura non si conteggia la
prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in
situazioni di difficoltà economica.
Art. 6 - Determinazione della situazione
economica complessiva dell’assistito
Per la determinazione della situazione economica
complessiva vengono considerati il reddito e il
patrimonio mobiliare ed immobiliare. Le parti del patrimonio mobiliare ed
immobiliare concorrono in una misura del 20 % ad
implementare il reddito (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
maggio 1999, n. 221 attuativo del decreto legislativo n. 109/1998).
In caso di ricovero in struttura di un assistito il cui obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito
e dal patrimonio immediatamente disponibile ed il ricoverato non disponga – di
fatto – della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta,
potranno attivarsi le seguenti fattispecie:
a) locazione degli immobili a disposizione;
b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
c) accensione di ipoteche,
contratti di recupero da parte del Consorzio ed altri strumenti previsti nei
vigenti regolamenti.
Tali fattispecie non sono alternative, ma possono
attivarsi cumulativamente.
Art. 7 -
Sostegno al coniuge o al familiare
convivente con
l’assistito che necessiti
di ricovero in struttura
In base alle disposizioni della citata deliberazione
della Giunta regionale n. 17-15226 «deve
essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a
seguito dell’ingresso di uno dei componenti in
struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire
al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente».
Tale sostegno, tenuto conto delle disposizioni di cui
agli articoli 143, 147, 433 del codice civile, viene
garantito dal Consorzio, con il concorso delle risorse regionali di cui al
Fondo regionale per le politiche sociali. Se il coniuge o gli altri familiari
conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di
un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del
canone di locazione e delle altre spese necessarie, i servizi consortili
preposti prevedono pertanto, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento,
che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.
Il reddito (e/o patrimonio) dell’utente che viene inserito in struttura deve, conseguentemente, essere
lasciato a disposizione dei soggetti sopraindicati, fino alla copertura delle
spese previste dall’apposito piano formulato dai servizi consortili. In ogni
caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità
concesse a titolo di minorazione dall’Inps.
Art. 8 - Controlli
In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 71
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) il Consorzio effettua i controlli
sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.
Art. 9 - Diritti dei cittadini richiedenti
I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire
economicamente al pagamento totale o parziale della quota del costo delle
prestazioni, erogate nell’ambito di percorsi assistenziali
integrati di natura socio-sanitaria, posto a carico dell’assistito possono –
entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dei
competenti servizi consortili – presentare ricorso scritto al Presidente del
Consorzio.
Il Presidente – esaminata la documentazione ed
eventualmente sentiti i soggetti interessati – decide,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla
corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al
ricorrente.
Art. 10 - Disposizioni aggiuntive
L’Amministrazione consortile può prevedere disposizioni
aggiuntive, se più favorevoli per l’assistito (ad esempio previsioni di ulteriori franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel
presente regolamento con apposito provvedimento del Consiglio di
amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del Consorzio.
Art. 11 - Rispetto delle norme e abrogazioni
Per quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal
decreto legislativo 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.
Sono abrogate, in quanto sostituite dal presente
regolamento, le norme regolamentari approvate con la deliberazione
dell’Assemblea consortile n. 8 del 29 maggio 1998 “Progetto handicap: criteri
per la determinazione ed il pagamento della quota non sanitaria dei centri
diurni e delle strutture residenziali da parte di persone disabili con handicap
intellettivo o pluriminorate”.
Vengono inoltre abrogati, in quanto sostituiti dalle
disposizioni contenute nel presente regolamento:
a) il primo comma, punto 1, dell’articolo 6 “Criteri per
la determinazione del buono di servizio” del “Regolamento dei servizi di assistenza domiciliare” approvato con deliberazione di
Assemblea consortile n. 16 del 27 dicembre 1999 e successivamente modificato
con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 27 marzo 2002;
b) i primi quattro commi dell’articolo 8 “Criteri per la
determinazione del valore degli assegni, rendiconto, valutazione” del
“Regolamento per l’erogazione sperimentale di assegni
di cura” approvato con deliberazione di Assemblea consortile n. 6 del 26 giugno
2000.
Art. 12 - Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, a norma
dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a
disposizione del pubblico presso le sedi del Consorzio perché se ne possa
prendere visione in ogni momento.
Art.13 - Entrata in vigore
Il presente regolamento – emanato ai sensi dell’articolo
7 del decreto legislativo n. 267 e successive modificazioni ed in ottemperanza
alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 23
luglio 2007, n. 37-6500 – entra in vigore dall’esecutività della deliberazione di approvazione. Si provvederà quindi alla successiva
ripubblicazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, dello Statuto del
Consorzio.
* Deliberazione n. 9 del 28 settembre 2007 dell’Assemblea del Cisap, Consorzio intercomunale dei servizi alla persona dei
Comuni di Collegno e Grugliasco.
(1) Il testo della
delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 37-6500 del 23 luglio 2007 è
stata integralmente pubblicata sul n. 159, 2007 di Prospettive assistenziali.
www.fondazionepromozionesociale.it