Prospettive assistenziali, n. 160, ottobre - dicembre 2007

 

 

REGOLAMENTO DEL CISAP SULLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ASSISTENZIALI DEI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE E DEGLI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI *

 

 

 

Premessa

Con il decreto legislativo 109/1998 è stato introdotto, in via sperimentale, un sistema unificato di valutazione – attraverso l’utilizzo di indicatori – della situazione economica (Ise) per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito. Tale sistema è stato in seguito perfezionato con modificazioni ed integrazioni che hanno condotto all’attuale configurazione.

L’Ise è dunque un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di un nucleo familiare ed è calcolato dall’Inps, o dai Centri di assistenza fiscale (previsti dal decreto legislativo 490/1998), o dai Comuni o dalla Amministrazione alla quale è richiesta la prestazione, in base a quanto disposto dall’articolo 4 del citato decreto.

Per la definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente regolamento sono stati utilizzati come base normativa il decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000, e i relativi decreti attuativi ed in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221/1999.

Pur non prescindendo dai principi introdotti da tali disposizioni, le norme che seguono contemplano alcune regole ulteriormente esplicative introdotte con la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 37-6500 “Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta e criteri per l’erogazione degli incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2-3520 del 31 luglio 2006 a favore di Comuni ed Enti gestori” (1).

La necessità di integrazione da parte della Giunta regionale è stata dettata prioritariamente dal fatto che, per determinare l’entità della compartecipazione, non viene rilevata la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare (come è invece previsto nelle modalità generali di determinazione dell’Ise) ma solo quella dell’utente. Inoltre le norme regionali aggiuntive determinano il superamento di alcune incongruenze rilevate nella normativa nazionale (come ad esempio la valutazione temporale della situazione economica).

 

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione delle persone con handicap permanente grave e dei soggetti ultrasessantacinquenni, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle Unità di valutazione multidisciplinari delle Aziende sanitarie locali, al costo delle prestazioni erogate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria ed in particolare al costo della retta posta a carico degli assistiti inseriti, in regime di convenzione, in struttura.

Con riferimento agli inserimenti in strutture residenziali di anziani non autosufficienti, i criteri di compartecipazione disciplinati nel presente regolamento si applicano alla retta socio-assistenziale come definita dalle deliberazioni della Giunta regionale n.17-15226 del 30 marzo 2005 e n. 2-3520 del 31 luglio 2006 praticata nelle strutture stesse e posta a carico degli utenti la cui situazione reddituale sia tale da non consentirne, in tutto o in parte, la copertura. In modo analogo si procede per quanto attiene alle rette poste a carico delle persone con handicap permanente grave

 

Art. 2 - Situazione economica: riferimenti soggettivi e criteri di valutazione

Per definire l’entità della compartecipazione delle persone con handicap permanente grave e dei soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza psichica o fisica al costo della prestazione posto a carico dell’assistito si valuta la situazione economica del solo beneficiario.

Ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 «i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale» sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. È, pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all’assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall’erogazione di tale prestazione.

L’assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale con l’ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l’entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l’entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita nel presente regolamento.

Per le prestazioni erogate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria diverse dal ricovero in struttura residenziale, l’indennità di accompagnamento non viene considerata ai fini della determinazione dell’Ise dell’assistito ma della stessa si tiene conto nella determinazione del valore della contribuzione economica da erogare da parte del Consorzio. Detta contribuzione potrà pertanto venire ridotta in misura corrispondente alla reale possibilità di pagamento diretto da parte dell’utente percettore di tale istituto assistenziale. Se l’indennità viene già utilizzata per il pagamento di prestazioni assistenziali l’assistito dovrà produrre autocertificazione che attesti l’entità della spesa sostenuta al fine del computo del valore della contribuzione economica consortile.

 

Art. 3 - Reddito e patrimonio

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall’ultima dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello Cud, 730, Unico) – o dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali – e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’erogazione della prestazione.

Il reddito da valutare ai fini del presente regolamento è costituto:

a) dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva. Obbligati alla presentazione dell’Iva) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;

b) dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo della presentazione della dichiarazione Iva, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell’Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell’azienda e reimpiegati nell’azienda stessa.

Qualora il reddito per l’anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello Cud, 730, Unico) – o dall’ultimo certificato sostitutivo – il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l’anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Il patrimonio mobiliare è costituito da:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione della prestazione;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione – per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data – e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l’importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitatile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g). Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;

 i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate.

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore – determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa Ici – dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della “nuda proprietà”;

b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 dal quella rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all’ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l’anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

 

Art. 4 - Validità della situazione economica

dichiarata

La situazione economica dichiarata ha validità an­nuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale – subentrate durante la fruizione della prestazione – devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Consorzio, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

 

Art. 5 - Franchigia

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva ed in particolare:

a) franchigia sul reddito: una somma non inferiore a 110 euro mensili (somma adeguata annualmente su base Istat) deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali;

b) franchigia sul patrimonio mobiliare: dall’ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae – fino a concorrenza – la franchigia di euro 15.493,71;

c) franchigia sul patrimonio immobiliare: dall’ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae – fino a concorrenza – la franchigia di euro 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione dell’assistito o utilizzata precedentemente al ricovero. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione del bene. Nel caso di ricovero dell’assistito in struttura non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica.

 

Art. 6 - Determinazione della situazione economica complessiva dell’assistito

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare. Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20 % ad implementare il reddito (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 attuativo del decreto legislativo n. 109/1998).

In caso di ricovero in struttura di un assistito il cui obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile ed il ricoverato non disponga – di fatto – della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fatti­specie:

a) locazione degli immobili a disposizione;

b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;

c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio ed altri strumenti previsti nei vigenti regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

 

Art. 7 - Sostegno al coniuge o al familiare

convivente con l’assistito che necessiti

di ricovero in struttura

In base alle disposizioni della citata deliberazione della Giunta regionale n. 17-15226 «deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell’ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente».

Tale sostegno, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 143, 147, 433 del codice civile, viene garantito dal Consorzio, con il concorso delle risorse regionali di cui al Fondo regionale per le politiche sociali. Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie, i servizi consortili preposti prevedono pertanto, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito (e/o patrimonio) dell’utente che viene inserito in struttura deve, conseguentemente, essere lasciato a disposizione dei soggetti sopraindicati, fino alla copertura delle spese previste dall’apposito piano formulato dai servizi consortili. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall’Inps.

 

Art. 8 - Controlli

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

 

Art. 9 - Diritti dei cittadini richiedenti

I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire economicamente al pagamento totale o parziale della quota del costo delle prestazioni, erogate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, posto a carico dell’assistito possono – entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dei competenti servizi consortili – presentare ricorso scritto al Presidente del Consorzio.

Il Presidente – esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati – decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

 

Art. 10 - Disposizioni aggiuntive

L’Amministrazione consortile può prevedere disposizioni aggiuntive, se più favorevoli per l’assistito (ad esempio previsioni di ulteriori franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel presente regolamento con apposito provvedimento del Consiglio di amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del Consorzio.

 

Art. 11 - Rispetto delle norme e abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.

Sono abrogate, in quanto sostituite dal presente regolamento, le norme regolamentari approvate con la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 8 del 29 maggio 1998 “Progetto handicap: criteri per la determinazione ed il pagamento della quota non sanitaria dei centri diurni e delle strutture residenziali da parte di persone disabili con handicap intellettivo o pluriminorate”.

Vengono inoltre abrogati, in quanto sostituiti dalle disposizioni contenute nel presente regolamento:

a) il primo comma, punto 1, dell’articolo 6 “Criteri per la determinazione del buono di servizio” del “Regolamento dei servizi di assistenza domiciliare” approvato con deliberazione di Assemblea consortile n. 16 del 27 dicembre 1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 27 marzo 2002;

b) i primi quattro commi dell’articolo 8 “Criteri per la determinazione del valore degli assegni, rendiconto, valutazione” del “Regolamento per l’erogazione sperimentale di assegni di cura” approvato con deliberazione di Assemblea consortile n. 6 del 26 giugno 2000.

 

Art. 12 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi del Consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

 

Art.13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento – emanato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 267 e successive modificazioni ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 37-6500 – entra in vigore dall’esecutività della deliberazione di approvazione. Si provvederà quindi alla successiva ripubblicazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, dello Statuto del Consorzio.

 

 

* Deliberazione n. 9 del 28 settembre 2007 dell’Assemblea del Cisap, Consorzio intercomunale dei servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco.

(1) Il testo della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 37-6500 del 23 luglio 2007 è stata integralmente pubblicata sul n. 159, 2007 di Prospettive assistenziali.

 

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