Prospettive assistenziali, n. 160, ottobre - dicembre 2007
TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL’UNIONE
PER
Al fine di
tutelare i soggetti deboli, con particolare riguardo alle persone incapaci di autodifendersi a causa dell’età (minori privi di adeguato
sostegno familiare) o a seguito di handicap o di patologie invalidanti
(individui colpiti da handicap intellettivo grave e gravissimo, anziani cronici
non autosufficienti, malati di Alzheimer, ecc), l’Ulces
(Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) ha modificato il proprio
statuto al fine di potersi costituire parte civile nei processi riguardanti
violenze subite dai soggetti sopra indicati. Con l’attiva presenza nel corso
del procedimento, si ha la concreta possibilità di conoscere aspetti lesivi
della dignità delle persone assistite che altrimenti non sarebbero portati a
conoscenza dell’opinione pubblica, anche perché – come quasi
sempre avviene – i mezzi di informazione di massa tendono a non
trasmettere informazioni
corrette sulle carenze del settore socio-assistenzia-le
(1). Confidando che l’iniziativa dell’Ulces venga assunta anche da altre
organizzazioni di volontariato, riproduciamo l’atto di costituzione di parte
civile ex articolo 74 e seguenti del Codice di procedura penale presentato al
Tribunale di Torino per l’udienza del 24 aprile 2007.
Atto di
costituzione di parte civile
L’Ulces (Unione per la lotta
contro l’emarginazione sociale), Onlus iscritta nel
registro del volontariato della Regione Piemonte in forza del decreto del
Presidente della Giunta regionale 1° giugno 1993, n. 2075, codice fiscale
80097790010, corrente in Torino, Via Artisti
Espone i seguenti fatti:
1) l’Ulces è un’associazione di
volontariato iscritta nel Registro del volontariato
della Regione Piemonte ed eretta in ente morale con decreto ministeriale 19
settembre 1997;
2) dispone l’articolo 2 dello statuto della
Ulces, così come modificato in forza di
delibera del 21 aprile 1998, che
l’Unione si propone, tra gli altri scopi, di «1) lottare contro ogni forma di emarginazione sociale e svolgere le
attività conseguenti; 2) promuovere i diritti dei minori, degli handicappati e
degli anziani intervenendo, se necessario, anche nelle sedi giudiziarie, contro
ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento e altre violazioni
dell’integrità e della dignità delle persone, in particolare di quelle ammalate
e/o non autosufficienti»;
3) durante il periodo di vigenza della
delibera della Giunta regionale n. 70-1459 del 18 settembre 1995 e successive
modificazioni, a decorrere dal sessantunesimo giorno di ricovero presso
case di cura convenzionate,
4) nel perseguimento delle proprie finalità, e in
particolare nel perseguimento della tutela del diritto dei
soggetti anziani malati non autosufficienti alle cure sanitarie senza limiti di
durata, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, l’Ulces si attivava al fine di portare a conoscenza degli
organi istituzionali interessati e dell’opinione pubblica, la drammatica
situazione che si era venuta a creare, sollecitando una soluzione del problema
mediante interventi legislativi e/o giudiziari.
Diritto
I delitti per i quali si procede sono quelli di cui agli articoli 640 commi 1 e 2 n. 1 e 61 n. 7 del codice
penale. L’interesse alla presente costituzione di parte civile ad istanza della Ulces si sostanzia
principalmente con riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 640 n. 2)
del codice penale. Si osserva, preliminarmente, come tra le parti offese nel
procedimento in oggetto debbano necessariamente essere annoverati anche i
singoli anziani malati che hanno subìto
sulla propria persona il comportamento delittuoso sopra descritto, cui è
derivato, quale conseguenza immediata e diretta, un danno ingiusto.
Detti soggetti sono stati lo strumento attraverso il quale è stato commesso il reato contestato. Si rileva come
gli anziani malati, ricoverati nelle residenze sanitarie indicate nella
richiesta di rinvio a giudizio, abbiano subito i reiterati e continui
trasferimenti da una struttura ad un’altra, quali documentati negli atti del
dibattimento avanti il Tribunale di Torino, Sezione I, in
base all’erroneo convincimento, ingenerato dal personale delle cliniche facenti
capo all’imputato, su disposizioni di quest’ultimo,
che si trattasse di un comportamento prescritto dalla legge.
Fatte queste premesse in ordine
alla legittimazione alla costituzione di parte civile dei singoli soggetti che
sono stati ingiustamente danneggiati dalla condotta dell’imputato, integrante
gli estremi del reato di truffa, occorre ora analizzare se ricorrano gli
estremi per l’esercizio dell’azione civile nel presente processo da parte dell’Ulces, fermo restando che la stessa è già stata
espressamente indicata tra le persone offese nella richiesta di rinvio a
giudizio e, come tale, sia stata destinataria della notifica dell’avviso di
fissazione di udienza preliminare.
Codesta difesa ritiene che la risposta debba essere
affermativa. La giurisprudenza sia di legittimità che
di merito è concorde nel richiedere la sussistenza di due presupposti
legittimanti la costituzione di parte civile da parte di un’associazione che
persegua la tutela di interessi collettivi:
1) la sussistenza di un diritto leso in capo
all’associazione;
2) la sussistenza di un danno in capo
all’associazione, in rapporto di causalità con il comportamento antigiuridico
altrui.
Sotto il primo profilo si vuole evidenziare che, come ha
lucidamente sostenuto il Tribunale di Genova (sentenza 19 maggio 2000),
l’articolo 74 codice di procedura penale consente la costituzione di parte
civile alle associazioni in quanto parti offese, a condizione che l’interesse
leso «coincida con un diritto soggettivo
del sodalizio il quale è stato, come tale, assunto
nello statuto a ragione stessa dell’esistenza dell’ente».
L’Ulces, come si evince
dall’articolo 2 dello statuto, ha quale fine primario e fondamentale, giustificante
la propria stessa esistenza, quello della promozione dei
diritti dei minori, degli handicappati e degli anziani. Essa si propone
espressamente di intervenire con ogni mezzo a
disposizione, contro ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento e
altre violazioni della dignità delle persone, «in particolare di quelle ammalate e/o non autosufficienti», con
esclusione delle sole attività assistenziali dirette.
L’Ulces ha pertanto ricevuto un
danno ad un interesse proprio, rappresentato dall’interesse
alla tutela dei diritti dei più deboli, con particolare riguardo per i diritti
delle persone ammalate non autosufficienti, e tale interesse leso coincide con
un diritto soggettivo dell’ente, come si evince dal fatto che, per scelta
statutaria, l’Ulces si propone di perseguire le
finalità di tutela dell’interesse leso.
La sussistenza della condizione di cui si discute è
peraltro confermata dall’intensa attività di informazione
e di segnalazione svolta dall’Ulces precedentemente
alla instaurazione del processo: numerose sono state le interviste ai giornali
rilasciate dal Presidente pro tempore, proprio sui
fatti in questa sede contestati, così come innumerevoli sono state le istanze
ai competenti organi locali e giudiziari, di attivarsi per risolvere la
situazione, nonché le altre iniziative di sensibilizzazione, quali la raccolta
firme, che sono state portate avanti in relazione ai fatti in oggetto. Si vuole
ancora richiamare, sul punto, quanto argomentato dal Tribunale di Milano
(sentenza 22 aprile 1997), il quale ammette la
costituzione di parte civile di un’associazione «quando venga arrecato un pregiudizio alle finalità statutarie che
esprimono l’affectio societatis,
in quanto da tale legame deriva un danno non patrimoniale per la frustrazione e
l’afflizione degli associati».
Si ribadisce pertanto che l’Ulces viene ad essere colpita dal reato anche in via
diretta, essendo esponente di interessi e valori che trascendono le persone dei
partecipanti.
Con riferimento al secondo dei presupposti legittimanti
la costituzione di parte civile dell’associazione, quello del danno subito, si rammenta che
Si evidenzia infine come la legittimazione alla costituzione
in giudizio da parte dell’Ulces sia già stata
accertata e dichiarata, sia con riferimento all’udienza preliminare che alla
fase dibattimentale, nel corso della precedente fase del procedimento, conclusasi con la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
La presente costituzione viene
effettuata al fine di ottenere, previa affermazione della sua penale responsabilità,
la condanna dell’imputato alle pene di legge ed al risarcimento dei danni non
patrimoniali conseguenti al fatto di reato, da liquidarsi in via equitativa dal Tribunale, oltre alle spese di costituzione
e di lite. La richiesta di condanna è giustificata dagli indizi di colpevolezza
esistenti e scaturenti dalle fonti di prova quali indicate
nella richiesta di rinvio a giudizio.
(1) Ad esempio i giornali, la radio e la televisione hanno quasi del tutto
ignorato di segnalare le drammatiche condizioni di vita dei minori ricoverati
nelle comunità Peter Pan e Trilly
ed hanno omesso di riferire in merito alle gravi responsabilità del Comune di
Torino. Cfr. “Agghiaccianti violenze subite dai
minori assistiti presso due comunità di Torino”, Prospettive assistenziali, n. 149, 2005 e
“Il Comune di Torino risarcisce i danni materiali e morali subiti da una
assistita”, Ibidem, n. 154, 2006.
(2) I testi degli articoli sopra citati sono i seguenti:
Articolo 81 (Concorso formale
- Reato continuato)
1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la
violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od
omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni
della medesima disposizione di legge.
2. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi
diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
3. Nei casi preveduti da quest’articolo,
la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli
articoli precedenti.
Articolo 640 (Truffa)
1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in
errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da euro
a) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
b) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa
il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere
eseguire un ordine dell’Autorità;
c) il delitto è punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o
un’altra circostanza aggravante.
Articolo 61 (Circostanze
aggravanti comuni)
1. Aggravano il reato, quando non ne sono elementi
costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze
seguenti:
a) l’avere agito per motivi abietti o futili;
b) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un
altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad
altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro
reato;
c) l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la
previsione dell’evento;
d) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà
verso le persone;
e) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o
di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
f) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo,
in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione
di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito
per un precedente reato;
g) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un
danno patrimoniale di rilevante gravità;
h) l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze
del delitto commesso;
i) l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con
violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione
o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
j) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o
una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di
ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato
estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;
k) l’avere commesso il fatto con abuso di
autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità.
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