Prospettive assistenziali,
n. 161, gennaio-marzo 2008
ALTRI PROVVEDIMENTI CONFERMANO
L’ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI DEI CONGIUNTI DEGLI
ASSISTITI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ E DEGLI ULTRASESSANTACINQUENNI
NON AUTOSUFFICIENTI
Si fa sempre più consistente il
numero dei provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria in cui viene confermato che, in base alle leggi vigenti, gli enti
pubblici non possono pretendere contributi economici dai congiunti, compresi
quelli conviventi, degli assistiti, in regime domiciliare, semiresidenziale e
residenziale, colpiti da handicap in situazione di gravità o
ultrasessantacinquenni non autosufficienti (1).
Ricordiamo, altresì, che il
Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto nei confronti dei
Comuni di Pavia (cfr. Prospettive assistenziali, n. 156, 2006),
di Bologna e di Verona segnalando che gli enti pubblici, per quanto concerne le
contribuzioni riguardanti gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti ed i
soggetti con handicap in situazione di gravità, possono acquisire informazioni
sulla «situazione economica del solo
assistito e non anche quella del nucleo familiare di appartenenza».
Sentenza del Tribunale di Lucca n. 174/08
Estremamente importante è la sentenza del
Tribunale di Lucca del 13 ottobre 2007, depositata in Cancelleria il 1°
febbraio 2008 dal giudice Giacomo
Lucente nella causa intentata dalla signora F.G.
contro il Comune di Massarosa (Lucca) che aveva
ingiunto alla stessa e al suo ex consorte il pagamento di euro 14.548,91 quale
compartecipazione alle spese di ricovero del figlio, colpito da grave handicap
invalidante, nonché le somme relative alla rivalutazione, agli interessi e alle
spese di giudizio.
Le due ingiunzioni dei pagamenti
erano state avanzate dal Comune di Massarosa ai sensi
dell’articolo 3 della legge 1580/1931.
Nella sentenza si sostiene che «fino all’entrata in vigore dei decreti
legislativi 109/1998 e 130/2000 e della legge 328/2000, quest’ultima
intitolata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, non vi era dubbio che
l’obbligo da parte dei soggetti tenuti agli alimenti, e l’azione di rivalsa
dell’ente erogatore del servizio, previsti della legge 1580/1931, non fossero
stati abrogati dalla legge 833/1978; nel caso, come quello in questione, di un
servizio socio-assistenziale reso a domanda, con anticipazione degli oneri da
parte dell’ente (Cassazione, 3629/04, citata da parte convenuta, relativa ad un
ricovero concluso nel 1995, Cassazione 481/98, Cassazione 7989/94)».
Premesso quanto sopra, il Giudice precisa che «il
quadro muta con l’articolo 25 della legge 328/2000, il quale prevede che ai
fini dell’accesso agli interventi ed ai servizi in questione la verifica della
situazione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni del decreto
legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo
130/2000» aggiungendo che «l’articolo
3 comma 2 ter del decreto legislativo 109/1998
modificato dal decreto legislativo 130/2000, dispone che per le prestazioni
sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di
natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo
diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave,
accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 104/1992, le disposizioni della
stessa legge si applicano nei limiti da stabilire con un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato “al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il
nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle
modalità di contribuzione al costo della prestazione”».
Il Giudice puntualizza inoltre
quanto segue: «Il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto non è ancora stato emanato, ma la norma è
immediatamente applicabile nella parte in cui prevede, con immediata efficacia precettiva, che in relazione alle
modalità di contribuzione al costo della prestazione potrà tenersi conto della
situazione economica del solo assistito».
Premesso quanto sopra, il Giudice
ha deciso che «l’opposizione va pertanto
accolta e le due ingiunzioni opposte vanno annullate» (2).
Sentenza del Tar della Lombardia
Il Tar
della Lombardia, con sentenza n. 291/08 del 19 dicembre 2007, depositata in
Cancelleria il 7 febbraio
Premesso che C.D. è colpito da
grave insufficienza mentale e che concorre alle spese di ricovero mediante il
versamento mensile di euro 530,00, la sentenza in
oggetto, dopo aver ricordato che nel decreto legislativo 130/2000 ha
espressamente stabilito che gli enti pubblici non possono sostituirsi al
soggetto interessato per quanto concerne la richiesta degli alimenti, ha
osservato che «nel caso di specie, il
Comune di Milano, calcolando la somma posta a carico del ricoverato e quella a
carico dei genitori, ha attribuito il carico della spesa quasi per intero sulla
famiglia del disabile, calcolando per il Comune solo una quota minore del 10%. Tale
assolutamente irragionevole forma di contributo a favore di persone in grave
situazione di difficoltà, rilevata dalla Commissione sanitaria che ha
riconosciuto la invalidità ai sensi della legge n. 104
del 1992 e dal Tribunale di Milano, che ha disposto l’Amministrazione di
sostegno, vizia il provvedimento nella parte impugnata».
Il Tar
della Lombardia ha altresì rilevato che «dalla
documentazione allegata, Cud 2007 dei genitori di C.D., risulta che il loro reddito
imponibile sia complessivamente pari a 36 mila euro, sul quale non può certo
gravare la somma complessiva di 22 mila euro per il mantenimento di un
handicappato grave, calcolando anche la somma a carico del figlio, somma
comunque a carico dei genitori, non possedendo quest’ultimo
redditi propri».
Dopo aver ricordato che «già con parere dell’8 giugno 1999,
precedente quindi alla modifica operata con il decreto legislativo n. 130 del
2000, il Ministero dell’interno, direzione
generale dei servizi civili, aveva precisato che le pubbliche amministrazioni
non potessero imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi
socio-assistenziali, inclusi quelli tenuti agli alimenti ai sensi dell’articolo
433 del Codice civile», il Tar della Lombardia ha
stabilito che «la delibera n. 1000 del
2002 del Comune di Milano, come tutti i provvedimenti successivi, sono dunque
gravemente viziati per contraddittorietà e in contrasto con i principi
fondamentali dell’ordinamento, in quanto pongono a carico dei genitori
l’obbligo di mantenimento di persone affette da handicap grave quindi non
autosufficienti, assolutamente in contrasto con i principi che informano il
Servizio sanitario nazionale, il sistema della assistenza
sociale anche in base agli articoli 32 e 38 della Costituzione».
Ciò premesso il Tar della Lombardia ha dichiarato quanto segue: «I provvedimenti dell’Amministrazione
sono dunque illegittimi e devono essere annullati».
Una seconda ordinanza del Tar della Toscana
Su ricorso presentato da M.N., il Tar
della Toscana ha emanato il 16 gennaio 2008 l’ordinanza n. 43/2008, depositata
in Segreteria il 17 gennaio 2008, con la quale ha sospeso «la determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2007 del Comune di
Firenze, Distretto/quartiere 2» nonché «il
regolamento per l’accoglienza di anziani presso strutture residenziali emanato
con deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18 gennaio
1999 e n. 652/144 del 3 maggio 1999, modificato dalla deliberazione del
Consiglio comunale n. 553/95 del 5 giugno 2000, n. 1271 del 20 dicembre 2001 e
n. 130 del 21 dicembre 2004», in quanto il Tar da
un lato ha ritenuto che per i ricorrenti la richiesta del versamento del
contributo economico ai congiunti della ricoverata rappresentasse «un danno grave ed irreparabile» poiché «la retta per l’assistenza deve essere parametrata ai redditi dell’assistita medesima, ivi
compresa le indennità della stessa eventualmente percepite in ragione della
accertata invalidità» (3).
(1) Su Prospettive
assistenziali abbiamo segnalato i seguenti provvedimenti:
- sentenza n. 3598/06 del Giudice di
Pace di Bologna del 13 aprile 2006, depositata in Cancelleria il 12 ottobre
2006 (cfr. il
n. 156, 2006);
- sentenza n. 42/07 del 6 dicembre 2006 della
Sezione di Catania del Tar
della Sicilia, depositata in Segreteria l’11 gennaio 2007 (vedi il n. 157,
2007);
- ordinanza n. 733/07 assunta dal Tar della Toscana in data 6 settembre 2007, depositata in
Segreteria il 7 settembre (cfr. il n. 160, 2007);
- ordinanza n. 521/07 emanata dal Tar del Marche in data 18 settembre 2007 (vedi il n. 160,
2007).
(2) Le motivazioni del Giudice del Tribunale di Lucca
coincidono con le argomentazioni esposte nell’articolo “La sconcertante
applicazione della legge 1580/1931 concernente le contribuzioni economiche a
carico dei parenti degli anziani malati cronici non autosufficienti”, riportato
in questo numero.
(3) Nei riguardi della violazione delle leggi vigenti in
materia di contribuzioni economiche poste dal Comune di Firenze, si vedano i
seguenti articoli apparsi su Prospettive
assistenziali: “Contributi economici imposti agli assistiti e ai loro
congiunti: una delibera illecita e vessatoria del Comune di Firenze”, n. 124,
1998; “Un’altra delibera illegittima e persecutoria del Comune di Firenze”, n.
137, 2002; F. Santanera,
“Continua l’imposizione illegittima di contributi economici ai congiunti dei
soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non
autosufficienti”, n. 141, 2003. Si osservi che da molti anni il Sindaco di
Firenze presiede l’Anci (Associazione nazionale dei
Comuni italiani) le cui argomentazioni fuorvianti sono state utilizzate da
numerosi Comuni per imporre illegalmente contributi ai parenti dei soggetti con
handicap grave e degli anziani non autosufficienti.
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