Prospettive assistenziali, n. 161, gennaio-marzo 2008

 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI CONFERMANO L’ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI DEI CONGIUNTI DEGLI ASSISTITI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ E DEGLI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI

 

 

 

Si fa sempre più consistente il numero dei provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria in cui viene confermato che, in base alle leggi vigenti, gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai congiunti, compresi quelli conviventi, degli assistiti, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale, colpiti da handicap in situazione di gravità o ultrasessantacinquenni non autosufficienti (1).

Ricordiamo, altresì, che il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto nei confronti dei Comuni di Pavia (cfr. Prospettive assistenziali, n. 156, 2006), di Bologna e di Verona segnalando che gli enti pubblici, per quanto concerne le contribuzioni riguardanti gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti ed i soggetti con handicap in situazione di gravità, possono acquisire informazioni sulla «situazione economica del solo assistito e non anche quella del nucleo familiare di appartenenza».

 

Sentenza del Tribunale di Lucca n. 174/08

Estremamente importante è la sentenza del Tribunale di Lucca del 13 ottobre 2007, depositata in Cancelleria il 1° febbraio 2008 dal giudice Giacomo Lucente nella causa intentata dalla signora F.G. contro il Comune di Massarosa (Lucca) che aveva ingiunto alla stessa e al suo ex consorte il pagamento di euro 14.548,91 quale compartecipazione alle spese di ricovero del figlio, colpito da grave handicap invalidante, nonché le somme relative alla rivalutazione, agli interessi e alle spese di giudizio.

Le due ingiunzioni dei pagamenti erano state avanzate dal Comune di Massarosa ai sensi dell’articolo 3 della legge 1580/1931.

Nella sentenza si sostiene che «fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 e della legge 328/2000, quest’ultima intitolata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, non vi era dubbio che l’obbligo da parte dei soggetti tenuti agli alimenti, e l’azione di rivalsa dell’ente erogatore del servizio, previsti della legge 1580/1931, non fossero stati abrogati dalla legge 833/1978; nel caso, come quello in questione, di un servizio socio-assistenziale reso a domanda, con anticipazione degli oneri da parte dell’ente (Cassazione, 3629/04, citata da parte convenuta, relativa ad un ricovero concluso nel 1995, Cassazione 481/98, Cassazione 7989/94)».

Premesso quanto sopra, il Giudice precisa che «il quadro muta con l’articolo 25 della legge 328/2000, il quale prevede che ai fini dell’accesso agli interventi ed ai servizi in questione la verifica della situazione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000» aggiungendo che «l’articolo 3 comma 2 ter del decreto legislativo 109/1998 modificato dal decreto legislativo 130/2000, dispone che per le prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 104/1992, le disposizioni della stessa legge si applicano nei limiti da stabilire con un  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato “al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica  del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione”».

Il Giudice puntualizza inoltre quanto segue: «Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto non è ancora stato emanato, ma la norma è immediatamente applicabile nella parte in cui prevede, con immediata efficacia precettiva, che in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione potrà tenersi conto della situazione economica del solo assistito».

Premesso quanto sopra, il Giudice ha deciso che «l’opposizione va pertanto accolta e le due ingiunzioni opposte vanno annullate» (2).

 

Sentenza del Tar della Lombardia

Il Tar della Lombardia, con sentenza n. 291/08 del 19 dicembre 2007, depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2008 ha preso in esame il ricorso presentato dai signori A.B. contro il «provvedimento del 22 aprile 2004 del Direttore settore “Anziani e strutture residenziali” con cui è stato disposto il contributo di 1.193 euro a carico dei genitori di C.D., ricoverato presso la struttura residenziale F.».

Premesso che C.D. è colpito da grave insufficienza mentale e che concorre alle spese di ricovero mediante il versamento mensile di euro 530,00, la sentenza in oggetto, dopo aver ricordato che nel decreto legislativo 130/2000 ha espressamente stabilito che gli enti pubblici non possono sostituirsi al soggetto interessato per quanto concerne la richiesta degli alimenti, ha osservato che «nel caso di specie, il Comune di Milano, calcolando la somma posta a carico del ricoverato e quella a carico dei genitori, ha attribuito il carico della spesa quasi per intero sulla famiglia del disabile, calcolando per il Comune solo una quota minore del 10%. Tale assolutamente irragionevole forma di contributo a favore di persone in grave situazione di difficoltà, rilevata dalla Commissione sanitaria che ha riconosciuto la invalidità ai sensi della legge n. 104 del 1992 e dal Tribunale di Milano, che ha disposto l’Amministra­zione di sostegno, vizia il provvedimento nella parte impugnata».

Il Tar della Lombardia ha altresì rilevato che «dalla documentazione allegata, Cud 2007 dei genitori di C.D., risulta che il loro reddito imponibile sia complessivamente pari a 36 mila euro, sul quale non può certo gravare la somma complessiva di 22 mila euro per il mantenimento di un handicappato grave, calcolando anche la somma a carico del figlio, somma comunque a carico dei genitori, non possedendo quest’ultimo redditi propri».

Dopo aver ricordato che «già con parere dell’8 giugno 1999, precedente quindi alla modifica operata con il decreto legislativo n. 130 del 2000, il Ministero dell’interno, direzione generale dei servizi civili, aveva precisato che le pubbliche amministrazioni non potessero imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi socio-assistenziali, inclusi quelli tenuti agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del Codice civile», il Tar della Lombardia ha stabilito che «la delibera n. 1000 del 2002 del Comune di Milano, come tutti i provvedimenti successivi, sono dunque gravemente viziati per contraddittorietà e in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento, in quanto pongono a carico dei genitori l’obbligo di mantenimento di persone affette da handicap grave quindi non autosufficienti, assolutamente in contrasto con i principi che informano il Servizio sanitario nazionale, il sistema della assistenza sociale anche in base agli articoli 32 e 38 della Costituzione».

Ciò premesso il Tar della Lombardia ha dichiarato quanto segue: «I provvedimenti dell’Amministra­zione sono dunque illegittimi e devono essere annullati».

 

Una seconda ordinanza del Tar della Toscana

Su ricorso presentato da M.N., il Tar della Toscana ha emanato il 16 gennaio 2008 l’ordinanza n. 43/2008, depositata in Segreteria il 17 gennaio 2008, con la quale ha sospeso «la determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2007 del Comune di Firenze, Distretto/quartiere 2» nonché «il regolamento per l’accoglienza di anziani presso strutture residenziali emanato con deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18 gennaio 1999 e n. 652/144 del 3 maggio 1999, modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 553/95 del 5 giugno 2000, n. 1271 del 20 dicembre 2001 e n. 130 del 21 dicembre 2004», in quanto il Tar da un lato ha ritenuto che per i ricorrenti la richiesta del versamento del contributo economico ai congiunti della ricoverata rappresentasse «un danno grave ed irreparabile» poiché «la retta per l’assistenza deve essere parametrata ai redditi dell’assistita medesima, ivi compresa le indennità della stessa eventualmente percepite in ragione della accertata invalidità» (3).

 

 

(1) Su Prospettive assistenziali abbiamo segnalato i seguenti provvedimenti:

- sentenza n. 3598/06 del Giudice di Pace di Bologna del 13 aprile 2006, depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2006 (cfr. il n. 156, 2006);

- sentenza n. 42/07 del 6 dicembre 2006 della Sezione di Catania del Tar della Sicilia, depositata in Segreteria l’11 gennaio 2007 (vedi il n. 157, 2007);

- ordinanza n. 733/07 assunta dal Tar della Toscana in data 6 settembre 2007, depositata in Segreteria il 7 settembre (cfr. il n. 160, 2007);

- ordinanza n. 521/07 emanata dal Tar del Marche in data 18 settembre 2007 (vedi il n. 160, 2007).

 

(2) Le motivazioni del Giudice del Tribunale di Lucca coincidono con le argomentazioni esposte nell’articolo “La sconcertante applicazione della legge 1580/1931 concernente le contribuzioni economiche a carico dei parenti degli anziani malati cronici non autosufficienti”, riportato in questo numero.

 

(3) Nei riguardi della violazione delle leggi vigenti in materia di contribuzioni economiche poste dal Comune di Firenze, si vedano i seguenti articoli apparsi su Prospettive assistenziali: “Contributi economici imposti agli assistiti e ai loro congiunti: una delibera illecita e vessatoria del Comune di Firenze”, n. 124, 1998; “Un’altra delibera illegittima e persecutoria del Comune di Firenze”, n. 137, 2002; F. Santanera, “Continua l’imposizione illegittima di contributi economici ai congiunti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti”, n. 141, 2003. Si osservi che da molti anni il Sindaco di Firenze presiede l’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) le cui argomentazioni fuorvianti sono state utilizzate da numerosi Comuni per imporre illegalmente contributi ai parenti dei soggetti con handicap grave e degli anziani non autosufficienti.

 

 

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