Prospettive assistenziali,
n. 161, gennaio-marzo 2008
Notizie
A parità di condizioni, nel
triennio 2008-2010
È questo l’esito della procedura
di gara per l’aggiudicazione dei servizi di copertura dei sinistri in sanità –
condotta per conto dell’amministrazione regionale dagli uffici dell’ospedale Molinette di Torino e conclusasi
nelle scorse settimane – che è stato illustrato ai manager delle aziende
sanitarie dal direttore dell’Assessorato alla tutela della salute e sanità
Vittorio Demicheli.
«Prima del 2004 – ha spiegato Demicheli – le Aziende sanitarie spendevano complessivamente per premi di polizza
circa 55 milioni all’anno. Nel triennio 2005-
Due le tipologie di servizi
assicurativi aggiudicati. Da un lato, la copertura contro i rischi di
responsabilità civile di coloro che lavorano nel
Servizio sanitario pubblico verso terzi e operatori per il triennio 2008-2010,
suddivisi in due lotti:
1. «Polizza Primary»
per i sinistri di valore superiore ai 500.000
euro, aggiudicato alla Faro Spa di Genova (coassicuratrice al 50% Lloyd’s Brit rappresentanza generale per l’Italia di Milano), con premio
di 7.311.442,48 euro (base d’asta 13.500.000 euro);
2. «Polizza Excess» (eventi catastrofici) aggiudicato
a Zurich Insurance Company SA, rappresentanza
generale per l’Italia di Milano, con premio di 653.900 euro (base d’asta
1.500.000 euro).
Dall’altro, la
gestione della liquidazione dei sinistri per l’anno 2008, assegnata alla Vaiano srl di Torino, che ha
offerto il servizio al costo unitario di 97, 80 euro (oneri fiscali esclusi per
sinistro gestito).
Per quanto riguarda invece gli
eventi con danno di piccola o media entità, cioè da
RICHIESTO DAL CSA IL RECEPIMENTO DELLA LEGGE regionale PIEMONTEse N. 1/2004 DA
PARTE DEGLI ENTI GESTORI DELLE ATTIVITà SOCIO-ASSISTENZIALI
In data 30 ottobre 2007 il Csa ha inviato una
lettera agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali del Piemonte (Comuni di Asti, Novara e Torino; Consorzi fra Comunità montane) la
seguente lettera che riproduciamo (1).
Testo della lettera del Csa
La legge regionale piemontese n. 1/2004 prevede, anche a seguito delle numerose
iniziative assunte dal Csa, alcuni diritti esigibili
da parte dei cittadini e dei nuclei familiari.
In particolare si sottolinea l’estrema importanza per la fascia più debole
della popolazione degli articoli 22 e
a) viene
identificato «nel bisogno il criterio di
accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
b) è sancita la priorità di intervento a favore dei «soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con
incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità
di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale
attiva e nel mercato del lavoro», nonché dei «soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che
rendano necessari interventi assistenziali» e dei «minori, specie se in condizione di disagio familiare»;
c) è previsto che «la valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto
personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, finalizzato ad
indicare la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento,
la sua durata e i relativi costi»;
d) viene
stabilita l’esigenza di «riconoscere a
ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dall’ente
gestore istituzionale, le prestazioni di livello essenziale di cui all’articolo
18» la cui corretta e tempestiva erogazione consentirebbe il superamento di
gran parte delle attuali carenze di intervento del settore socio-assistenziale;
e) consente ai cittadini la
presentazione di ricorsi «contro
l’eventuale motivato diniego» delle prestazioni richieste.
È altresì di notevole rilievo il 3° comma dell’articolo 35 della legge regionale n. 1/2004
che dispone quanto segue: «I Comuni che
partecipano alla gestione associata dei servizi sono
tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite
dall’organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in
termini di cassa alle scadenze previste dagli enti gestori istituzionali».
Urgenza del richiesto recepimento
Tenuto conto che la legge della
Regione Piemonte n. 1/2004 contiene disposizioni molto valide per i soggetti
deboli e che esse sono vigenti da quasi quattro anni, questo Coordinamento
chiede che gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali approvino al più
presto un apposito provvedimento di recepimento dei contenuti della legge in oggetto, così come
ha fatto l’Assemblea del Cisap, Consorzio dei servizi
alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco, mediante la delibera approvata in data 22
febbraio 2006.
Fatto importantissimo, nella
suddetta delibera sono precisati «i
criteri di individuazione dei destinatari degli
interventi e dei servizi sociali consortili e di definizione dei loro diritti».
Confidiamo nell’assunzione di analoghi provvedimenti da parte di tutti gli enti gestori
dei servizi socio-assistenziali, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo
cordiali saluti.
NON È SAGGIO DONARE BENI SENZA PENSARE A NOI STESSI E AI
NOSTRI CONGIUNTI
Sono
sempre più numerose le organizzazioni che invitano i cittadini a compiere
donazioni immediate o a prevedere la destinazione per testamento dei loro beni
o di parte di essi.
Vi è
addirittura chi ha istituito un apposito “Ufficio
donazioni e lasciti” con relativo numero telefonico e sito Internet.
Strumenti
di diffusione delle iniziative sono gli annunci sui giornali e soprattutto le
trasmissioni pubblicitarie della radio e della televisione.
Tutte le
proposte finora avanzate non prevedono alcun intervento da parte dell’ente
beneficiario a favore dei donatori.
Su
questa rivista (2) abbiamo segnalato le nefaste (troppo spesso) conseguenze
derivanti dalle situazioni di non autosufficienza che possono colpire in
qualsiasi momento ciascuno di noi e dei nostri cari.
Non
sarebbe quindi saggio pensare a tutelare le fondamentali esigenze nostre e dei nostri congiunti qualora non sia possibile provvedervi
autonomamente a causa dell’evento invalidante (ictus, infarto, pluripatologie, ecc.).
Detta
tutela riguarda non solo le cure volte alla guarigione o al raggiungimento
della massima autonomia realizzabile, ma anche all’eliminazione o riduzione del
dolore, degli aggravamenti e delle conseguenti limitazioni.
Occorre
dunque, a nostro avviso, che le donazioni ed i lasciti, in particolare quelli
di rilevante entità, siano condizionati dall’obbligo
dell’intervento del beneficiario nei casi in cui il donante non sia più in
grado di tutelare se stesso o i suoi congiunti colpiti da handicap gravi e non
autosufficienti.
DIRITTO AD INSTALLARE UN ASCENSORE IN UN CONDOMINIO
La terza
Sezione civile del Tribunale di Torino in data 3 dicembre 2007, causa n.
18408/05, ha accertato e dichiarato «il
diritto della condomina L.G.
ad installare a propria cura e spese – previo ottenimento delle necessarie
autorizzazioni e/o concessioni da parte della pubblica autorità e con diritto
di partecipazione e conseguente utilizzo in capo a tutti gli altri condomini,
previo pagamento della relativa quota, maggiorata dalla rivalutazione monetaria
nel frattempo intercorsa e degli interessi al tasso legale, oltreché
di tutte le spese di manutenzione nel frattempo effettuate
– di un impianto di ascensore all’interno del vano scala condominiale, secondo
il progetto, emerso come idoneo in base alle risultanze della relazione scritta
del consulente tecnico».
Le spese
processuali sono state compensate fra le parti, mentre quelle relative al consulente tecnico sono state interamente
attribuite al condominio.
(1) La legge della Regione Piemonte n. 1/2004 è
stata analizzata nell’articolo di Giuseppe D’Angelo pubblicato sul n. 147 di Prospettive assistenziali.
(2) Cfr. l’editoriale del n. 158, 2007 di Prospettive assistenziali “Se diventiamo non autosufficienti sono guai molto seri anche a causa del nostro disinteresse verso noi stessi”.
(3) Cfr.
l’articolo “Precisazioni sulle possibili forme di
tutela delle persone incapaci di autodifendersi”, Prospettive assistenziali, n. 156, 2006.
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