Prospettive assistenziali, n. 161, gennaio-marzo 2008

 

 

Notizie

 

 

LA REGIONE PIEMONTE AGGIUDICA I SERVIZI ASSICURATIVI CON UN RISPARMIO DI 12 MILIONI DI EURO L’ANNO che saranno stanziati per gli anziani non autosufficienti

 

A parità di condizioni, nel triennio 2008-2010 la Regione Piemonte risparmierà circa 36 milioni di euro nella gestione delle assicurazioni contro il rischio clinico delle aziende sanitarie piemontesi.

È questo l’esito della procedura di gara per l’aggiudicazione dei servizi di copertura dei sinistri in sanità – condotta per conto dell’amministrazione regionale dagli uffici dell’ospedale Molinette di Torino e conclusasi nelle scorse settimane – che è stato illustrato ai manager delle aziende sanitarie dal direttore dell’Assessorato alla tutela della salute e sanità Vittorio Demicheli.

«Prima del 2004 – ha spiegato Demichelile Aziende sanitarie spendevano complessivamente per premi di polizza circa 55 milioni all’anno. Nel triennio 2005-2007, in seguito alla  centralizzazione della gara da parte della Regione, si era riusciti a scendere a 20 milioni. Ora, grazie a un ulteriore perfezionamento del capitolato, che ha consentito l’abbassamento della base d’asta prevista a 15 milioni di euro, siamo arrivati a un affidamento che ci costerà 8 milioni di euro l’anno. Un risultato importante, grazie al quale si libereranno risorse che destineremo all’incremento degli stanziamenti per gli anziani non autosufficienti».

Due le tipologie di servizi assicurativi aggiudicati. Da un lato, la copertura contro i rischi di responsabilità civile di coloro che lavorano nel Servizio sanitario pubblico verso terzi e operatori per il triennio 2008-2010, suddivisi in due lotti:

1. «Polizza Primary» per i sinistri di valore superiore ai 500.000 euro, aggiudicato alla Faro Spa di Genova (coassicuratrice al 50% Lloyd’s Brit rappresentanza generale per l’Italia di Milano), con premio di 7.311.442,48 euro (base d’asta 13.500.000 euro);

2. «Polizza Excess» (eventi catastrofici) aggiudicato a Zurich Insurance Company SA, rappresentanza generale per l’Italia di Milano, con premio di 653.900 euro (base d’asta 1.500.000 euro).

Dall’altro, la gestione della liquidazione dei sinistri per l’anno 2008, assegnata alla Vaiano srl di Torino, che ha offerto il servizio al costo unitario di 97, 80 euro (oneri fiscali esclusi per sinistro ge­stito).

Per quanto riguarda invece gli eventi con danno di piccola o media entità, cioè da 1.500 a 500.000 mila euro, la copertura assicurativa degli operatori sanitari continuerà ad essere garantita da un apposito fondo regionale che ammonta a 20 milioni di euro l’anno.

 

 

RICHIESTO DAL CSA IL RECEPIMENTO DELLA LEGGE regionale PIEMONTEse N. 1/2004 DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DELLE ATTIVITà SOCIO-ASSISTENZIALI

 

In data 30 ottobre 2007 il Csa ha inviato una lettera agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali del Piemonte (Comuni di Asti, Novara e Torino; Consorzi fra Comunità montane) la seguente lettera che riproduciamo (1).

 

Testo della lettera del Csa

La legge regionale piemontese n. 1/2004 prevede, anche a seguito delle numerose iniziative assunte dal Csa, alcuni diritti esigibili da parte dei cittadini e dei nuclei familiari.

In particolare si sottolinea l’estrema importanza per la fascia più debole della popolazione degli articoli 22 e 23 in cui:

a) viene identificato «nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

b) è sancita la priorità di intervento a favore dei «soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro», nonché dei «soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali» e dei «minori, specie se in condizione di disagio familiare»;

c) è previsto che «la valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, finalizzato ad indicare la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento, la sua durata e i relativi costi»;

d) viene stabilita l’esigenza di «riconoscere a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dall’ente gestore istituzionale, le prestazioni di livello essenziale di cui all’articolo 18» la cui corretta e tempestiva erogazione consentirebbe il superamento di gran parte delle attuali carenze di intervento del settore socio-assistenziale;

e) consente ai cittadini la presentazione di ricorsi «contro l’eventuale motivato diniego» delle prestazioni richieste.

È altresì di notevole rilievo il 3° comma dell’articolo 35 della legge regionale n. 1/2004 che dispone quanto segue: «I Comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall’organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dagli enti gestori istituzio­nali».

 

Urgenza del richiesto recepimento

Tenuto conto che la legge della Regione Piemonte n. 1/2004 contiene disposizioni molto valide per i soggetti deboli e che esse sono vigenti da quasi quattro anni, questo Coordinamento chiede che gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali approvino al più presto un apposito provvedimento di recepimento dei contenuti della legge in oggetto, così come ha fatto l’Assemblea del Cisap, Consorzio dei servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco, mediante la delibera approvata in data 22 febbraio 2006.

Fatto importantissimo, nella suddetta delibera sono precisati «i criteri di individuazione dei destinatari degli interventi e dei servizi sociali consortili e di definizione dei loro diritti».

Confidiamo nell’assunzione di analoghi provvedimenti da parte di tutti gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti.

 

 

NON È SAGGIO DONARE BENI SENZA PENSARE A NOI STESSI E AI NOSTRI CONGIUNTI

 

Sono sempre più numerose le organizzazioni che invitano i cittadini a compiere donazioni immediate o a prevedere la destinazione per testamento dei loro beni o di parte di essi.

Vi è addirittura chi ha istituito un apposito “Ufficio donazioni e lasciti” con relativo numero telefonico e sito Internet.

Strumenti di diffusione delle iniziative sono gli annunci sui giornali e soprattutto le trasmissioni pubblicitarie della radio e della televisione.

Tutte le proposte finora avanzate non prevedono alcun intervento da parte dell’ente beneficiario a favore dei donatori.

Su questa rivista (2) abbiamo segnalato le nefaste (troppo spesso) conseguenze derivanti dalle situazioni di non autosufficienza che possono colpire in qualsiasi momento ciascuno di noi e dei nostri cari.

Non sarebbe quindi saggio pensare a tutelare le fondamentali esigenze nostre e dei nostri congiunti qualora non sia possibile provvedervi autonomamente a causa dell’evento invalidante (ictus, infarto, pluripatologie, ecc.).

Detta tutela riguarda non solo le cure volte alla guarigione o al raggiungimento della massima autonomia realizzabile, ma anche all’eliminazione o riduzione del dolore, degli aggravamenti e delle conseguenti limitazioni.

Occorre dunque, a nostro avviso, che le donazioni ed i lasciti, in particolare quelli di rilevante entità, siano condizionati dall’obbligo dell’intervento del beneficiario nei casi in cui il donante non sia più in grado di tutelare se stesso o i suoi congiunti colpiti da handicap gravi e non autosufficienti.

La Fondazione promozione sociale ha previsto la stipula di appositi accordi (3); iniziative analoghe possono essere predisposte da qualsiasi altro ente le cui finalità non riguardano solo il ricevere, ma anche il dare ai donatori.

 

 

DIRITTO AD INSTALLARE UN ASCENSORE IN UN CONDOMINIO

 

La terza Sezione civile del Tribunale di Torino in data 3 dicembre 2007, causa n. 18408/05, ha accertato e dichiarato «il diritto della condomina L.G. ad installare a propria cura e spese – previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e/o con­cessioni da parte della pubblica autorità e con diritto di partecipazione e conseguente utilizzo in capo a tutti gli altri condomini, previo pagamento della relativa quota, maggiorata dalla rivalutazione monetaria nel frattempo intercorsa e degli interessi al tasso legale, oltreché di tutte le spese di manutenzione nel frattempo effettuate – di un impianto di ascensore all’interno del vano scala condominiale, secondo il progetto, emerso come idoneo in base alle risultanze della relazione scritta del consulente tecnico».

Le spese processuali sono state compensate fra le parti, mentre quelle relative al consulente tecnico sono state interamente attribuite al condominio.

 

 

 

(1) La legge della Regione Piemonte n. 1/2004 è stata analizzata nell’articolo di Giuseppe D’Angelo pubblicato sul n. 147 di Prospettive assistenziali.

(2) Cfr. l’editoriale del n. 158, 2007 di Prospettive assistenziali “Se diventiamo non autosufficienti sono guai molto seri anche a causa del nostro disinteresse verso noi stessi”.

(3) Cfr. l’articolo “Precisazioni sulle possibili forme di tutela delle persone incapaci di autodifendersi”, Prospettive assistenziali, n. 156, 2006.

 

www.fondazionepromozionesociale.it