Prospettive assistenziali, n. 161, gennaio-marzo 2008

 

 

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE SPERIMENTALE DI ASSEGNI DI CURA A BENEFICIO DI ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI *

 

 

Art.1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Consorzio intercomunale dei servizi alla persona (Cisap) e il Distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To 3, già impegnati nella erogazione sperimentale di contributi finalizzati alla realizzazione di programmi di aiuto alla persona gestiti in forma diretta dalle famiglie, intendono, con il presente regolamento, riformulare  lo strumento degli assegni di cura nell’ambito di progetti specifici, predisposti e verificati dalle Unità di valutazione distrettuali. Tale strumento permette, ai familiari o a terzi volontari che si fanno carico di assistere un anziano o una persona non autosufficiente, la possibilità concreta di evitarne o comunque di procrastinarne il ricovero in struttura residenziale convenzionata con l’Azienda sanitaria To 3.

2. Gli assegni di cura – che integrano e non sostituiscono gli altri interventi e prestazioni sanitarie eventualmente necessari – sono pertanto alternativi soltanto al ricovero in struttura residenziale. Per tale ragione, l’adesione da parte dell’interessato e dei familiari o dei volontari, coinvolti nell’ambito di un progetto di affidamento extra familiare, al progetto – formulato dall’Unità di valutazione previa verifica delle effettive capacità di assistenza degli stessi – preclude la possibilità di formulare una contemporanea richiesta di ricovero in struttura.

3. Il Consorzio intercomunale dei servizi alla persona (Cisap) e il Distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To 3, in applicazione  della  delibera  della  giunta  regionale  n. 72-14420/2004  e  della  delibera  della  Giunta regionale n. 17-15226/2005, assicurano in ogni caso la continuità assistenziale per gli anziani o le persone non autosufficienti beneficiarie delle misure di sostegno economico oggetto del presente regolamento che vengano a trovarsi nell’impossibilità di permanere al proprio domicilio a causa del modificarsi della situazione che ha dato luogo all’attivazione del progetto assistenziale. Ove se ne rilevi la necessità si potrà pertanto procedere, a richiesta dell’interessato, ad una rivalutazione del progetto finalizzata al ricovero in struttura dell’assistito.

 

Art. 2 - Destinatari e caratteristiche delle misure

di sostegno

1. Le misure di sostegno disciplinate dal presente regolamento sono rivolte alle famiglie ed ai terzi affidatari che si fanno carico di assistere il soggetto in condizioni di non autosufficienza certificata dall’Unità di valutazione competente e che – con il consenso dello stesso – aderiscano al progetto di intervento assistenziale.

2. Il progetto di intervento assistenziale, condiviso dall’interessato e dai suoi familiari, può prevedere due tipologie di contributo.

3. I familiari ed i terzi che a titolo di affidatari si fanno carico di assistere l’anziano non autosufficiente possono beneficiare di un assegno di cura mensile di valore sino a euro 500,00 erogato a carico del Cisap e dell’Azienda sanitaria To 3. Il Con­sorzio concorre sino a euro 250,00 mensili applicando – per la valutazione della situazione economica del beneficiario – il proprio regolamento sui criteri di contribuzione al costo delle prestazioni erogate nell’ambito di percorsi socio-sanitari integrati e – per la determinazione del valore della quota consortile dell’assegno – il proprio regolamento dei servizi di assistenza domiciliare (1). Il contributo di cui sopra viene considerato come rimborso forfetario delle spese sostenute per l’accoglienza o la presenza presso l’abitazione della persona non autosufficiente – compresi gli oneri derivanti dalle sostituzioni (acquisti, commissioni, ecc.) e dalla remunerazione di prestazioni assistenziali saltuarie fornite da soggetti privati – da coloro che assumono in prima persona la responsabilità del buon andamento dell’intervento domiciliare.

4. Qualora la persona colpita da patologie invalidanti e da non autosufficienza, per poter continuare ad essere curata al domicilio, richiedesse una assistenza continuativa, fornita a titolo oneroso da soggetti privati ed erogata nell’arco delle 24 ore, si prevede la possibilità che il soggetto interessato e/o coloro che provvedono all’accudimento possano presentare istanza all’Unità di valutazione distrettuale per ottenere, dal Consorzio e dal Distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To 3, un assegno di cura – alternativo al contributo di cui al precedente punto 1 ed espressamente finalizzato a coprire le spese sostenute per la regolare remunerazione degli assistenti familiari o per l’acquisto del servizio da altri soggetti abilitati a fornirlo – sino ad un valore di euro 1000,00 mensili. Anche tale contributo è costituito da due quote distinte di cui una, sino al massimo di euro 500,00 mensili, erogata dal Consorzio con i criteri di cui al punto precedente.

 

art.3 - obblighi dei beneficiari di assegno di cura

1. Il contributo erogato a titolo di assegno di cura deve essere utilizzato per le finalità descritte nel presente regolamento. In particolare, l’assegno di cura di cui all’articolo 2, punto 4, deve essere obbligatoriamente utilizzato, per almeno il 50% del suo valore complessivo, per l’acquisto delle prestazioni di assistenza alla persona dai servizi domiciliari gestiti o accreditati dal Consorzio, da agenzie private che emettano regolare fattura o mediante assunzione di personale da parte dei familiari del beneficiario o da chi, a titolo di affidatario, provvede ad accudirlo.

2. Gli assistenti familiari eventualmente impiegati vengono individuati ed assunti con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente, dalla persona non autosufficiente titolare dell’assegno di cura, dai familiari o dagli affidatari. Ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impiegato è posto a carico dei titolari del contratto di assunzione. Nessun rapporto di lavoro intercorrerà pertanto tra il Consorzio o l’Azienda sanitaria To 3 e gli assistenti familiari.

 

art. 4 - coordinamento della sperimentazione

1. Il coordinamento del programma sperimentale di erogazione degli assegni di cura è affidato al Direttore del Consorzio ed al Direttore del Distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To 3 o loro delegati.

2. È compito dei coordinatori fornire indicazioni operative e consultive per la realizzazione degli interventi all’Unità di valutazione competente ed alle strutture operative distrettuali integrate.

3. Al termine della sperimentazione, che viene fissato al 31 dicembre 2008, è altresì compito dei coordinatori predisporre una valutazione sull’iniziativa e proporre, al Consorzio e all’Azienda sanitaria, le integrazioni e le modificazioni da apportare al presente regolamento al fine di consentire la definitiva messa a regime delle misure di sostegno in oggetto.

 

art. 5 - modalità di accesso, sospensione e revoca delle misure di sostegno

1. Le Unità di valutazione distrettuale individuano i destinatari delle misure di sostegno, di cui al presente regolamento, tra i soggetti non autosufficienti per i quali sussistano le condizioni che consentono l’attivazione di progetti assistenziali che prevengano la richiesta di ricovero e che siano ad esso alternativi gestiti in forma diretta dalle famiglie o da terzi volontari. In particolare occorre che l’Unità di valutazione verifichi – con il supporto del Nucleo interdisciplinare di riferimento (Nia o Nid) – l’idoneità e la disponibilità degli affidatari a farsi carico della gestione dei progetti assistenziali da sostenere attraverso l’erogazione degli assegni di cura.

2. Gli accordi relativi ai progetti assistenziali, definiti con i congiunti o con gli affidatari, vengono formalizzati con appositi protocolli, nei quali sono indicati le modalità e i tempi di attuazione degli stessi unitamente agli impegni reciproci.

3. I contributi vengono corrisposti ai beneficiari con cadenza mensile anticipata dal Consorzio che provvede, trimestralmente, a richiedere all’Azienda sanitaria il rimborso delle somme poste a carico della stessa.

4. L’Unità di valutazione provvede – mediante il Nucleo interdisciplinare – al monitoraggio ed alla verifica dei progetti assistenziali fornendo supporto ai familiari/affidatari per quanto attiene alle problematiche connesse alla gestione delle attività di cura svolte in ambito domiciliare.

5. Il Consorzio e il Distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To 3 e provvedono inoltre – con esclusivo riferimento ai percettori degli assegni di cura di cui all’articolo 2, punto 4 – a richiedere un rendiconto contabile delle spese sostenute per la remunerazione delle prestazioni assistenziali acquistate privatamente. Il rendiconto può essere auto certificato ed in tal caso il titolare è tenuto a dichiarare ove sono depositati i documenti originali che si impegna a mettere a disposizione per eventuali controlli. I beneficiari le cui dichiarazioni autocertificate risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

6. il Consorzio e il Distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To 3 possono disporre la sospensione o la revoca delle misure di sostegno a seguito della verifica di inadempienze da parte della famiglia o degli affidatari nell’assolvere agli adempimenti previsti nei progetti o in relazione a mutamenti delle condizioni che hanno dato luogo all’attivazione degli stessi. L’erogazione dei contributi viene altresì sospesa o revocata – previa contestazione scritta ed asse­gnazione di un termine per la fornitura di giustificazioni – in caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

7. L’erogazione dei contributi viene inoltre sospesa per il periodo di ricovero di sollievo in struttura o per ricovero ospedaliero del beneficiario se di durata superiore a 15 giorni. Viene infine revocata in caso di decesso dell’utente o in caso di suo ricovero definitivo in struttura residenziale.

8. Alla conclusione del progetto assistenziale, il Consorzio e il Distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To 3 potranno richiedere ai familiari o agli affidatari di compilare un questionario di valutazione, onde poter verificare l’efficacia dell’intervento.

 

art. 6 - determinazione del budget finanziario

1. Il budget finanziario per l’erogazione sperimentale di assegni di cura nell’anno 2008 viene fissato in un massimo di euro 400.000,00 di cui il Consorzio si farà carico sino ad un massimo di euro 200.000,00.

2. L’impegno finanziario del distretto n. 1 del­l’Azienda sanitaria To 3 viene formalizzato nella determina di presa d’atto del presente regolamento.

3. Il rispettivo budget viene indicato, rispettivamente, nella Relazione previsionale e programmatica del Consorzio e nel Programma delle attività territoriali del Distretto.

4. Il Consorzio eroga contributi oggetto del presente regolamento sino alla concorrenza della spesa annualmente prevista ed indicata al precedente punto 1.

5. I massimali di erogazione di cui all’articolo 2 del presente regolamento, potranno essere rideterminati nel corso della sperimentazione – su proposta dei coordinatori e previo accordo tra il Consorzio e l’Azienda sanitaria – con appositi provvedimenti dei competenti Organi consortili ed aziendali.

 

art. 7 - rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti ed agli altri regolamenti del Consorzio e dell’Azienda sanitaria To 3 ove compatibili

2. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento per l’erogazione di contributi economici a beneficio di anziani non autosufficienti in carico all’Unità di valutazione geriatrica del Distretto n. 1 dell’Asl To 3 che viene pertanto abrogato.

 

art. 8 - pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi del Consorzio e del Distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To 3, perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

 

 

 

* Il regolamento  è stato approvato con determinazione del Direttore del Distretto 1 dell’Asl To 3 in data 24 dicembre 2007 e con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio Cisap l’11 gennaio 2008. Ricordiamo che quando il regolamento è stato approvato l’attuale Asl To 3 era denominata Asl 5.

 

(1) Per la determinazione del valore della quota consortile dell’assegno di cura si procede secondo quanto indicato nella tabella del vigente regolamento dei servizi di assistenza domiciliare:

 

Valore Isee in euro                  % di spesa posta a carico Cisap

                                                             sino ai massimali

< 9.297,99                                                       100

Da 9.298 a 10.330,99                                       95

Da 10.331 a 11.363,99                                     90

Da 11.364 a 12.395,99                                     85

Da 12.396 a 13.428,99                                     80

Da 13.429 a 14.461,99                                     75

Da 14.462 a 15.494,99                                     70

Da 15.495 a 16.527,99                                     65

Da 16.528 a 17.560,99                                     60

Da 17.561 a 19.626,99                                     50

Da 19.627 a 21.692,99                                     40

Da 21.693 a 23.758,99                                     30

Da 23.759 a 25.823,99                                     20

Da 25.824 a 27.889,99                                     10

Per valori Isee superiori a 27.890 euro annui non viene erogata a titolo di assegno di cura alcuna quota consortile, fatta salva la possibilità di beneficiare della quota sanitaria.

 

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