Prospettive assistenziali,
n. 161, gennaio-marzo 2008
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE SPERIMENTALE DI ASSEGNI DI CURA A BENEFICIO DI
ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI *
Art.1 - Oggetto e finalità del regolamento
1. Il
Consorzio intercomunale dei servizi alla persona (Cisap)
e il Distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To 3, già
impegnati nella erogazione sperimentale di contributi
finalizzati alla realizzazione di programmi di aiuto alla persona gestiti in
forma diretta dalle famiglie, intendono, con il presente regolamento,
riformulare lo strumento degli assegni
di cura nell’ambito di progetti specifici, predisposti e verificati dalle Unità
di valutazione distrettuali. Tale strumento permette, ai familiari o a terzi
volontari che si fanno carico di assistere un anziano o una persona non
autosufficiente, la possibilità concreta di evitarne o comunque
di procrastinarne il ricovero in struttura residenziale convenzionata con
l’Azienda sanitaria To 3.
2. Gli
assegni di cura – che integrano e non sostituiscono gli altri interventi e
prestazioni sanitarie eventualmente necessari – sono pertanto alternativi
soltanto al ricovero in struttura residenziale. Per tale ragione, l’adesione da
parte dell’interessato e dei familiari o dei volontari, coinvolti nell’ambito
di un progetto di affidamento extra familiare, al
progetto – formulato dall’Unità di valutazione previa verifica delle effettive
capacità di assistenza degli stessi – preclude la possibilità di formulare una
contemporanea richiesta di ricovero in struttura.
3. Il
Consorzio intercomunale dei servizi alla persona (Cisap)
e il Distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To
Art. 2 - Destinatari e caratteristiche
delle misure
di sostegno
1. Le misure
di sostegno disciplinate dal presente regolamento sono rivolte alle famiglie ed
ai terzi affidatari che si fanno carico di assistere il soggetto in condizioni
di non autosufficienza certificata dall’Unità di valutazione competente e che –
con il consenso dello stesso – aderiscano al progetto di intervento
assistenziale.
2. Il
progetto di intervento assistenziale, condiviso
dall’interessato e dai suoi familiari, può prevedere due tipologie di
contributo.
3. I familiari
ed i terzi che a titolo di affidatari si fanno carico
di assistere l’anziano non autosufficiente possono beneficiare di un assegno di
cura mensile di valore sino a euro 500,00 erogato a carico del Cisap e dell’Azienda sanitaria To
3. Il Consorzio concorre sino a euro 250,00 mensili
applicando – per la valutazione della situazione economica
del beneficiario – il proprio regolamento sui criteri di contribuzione al costo
delle prestazioni erogate nell’ambito di percorsi socio-sanitari integrati e –
per la determinazione del valore della quota consortile dell’assegno – il
proprio regolamento dei servizi di assistenza domiciliare (1). Il contributo di
cui sopra viene considerato come rimborso forfetario
delle spese sostenute per l’accoglienza o la presenza presso l’abitazione della
persona non autosufficiente – compresi gli oneri derivanti dalle sostituzioni
(acquisti, commissioni, ecc.) e dalla remunerazione di prestazioni
assistenziali saltuarie fornite da soggetti privati – da coloro che assumono in
prima persona la responsabilità del buon andamento dell’intervento domiciliare.
4. Qualora
la persona colpita da patologie invalidanti e da non autosufficienza, per poter
continuare ad essere curata al domicilio, richiedesse
una assistenza continuativa, fornita a titolo oneroso da soggetti privati ed
erogata nell’arco delle 24 ore, si prevede la possibilità che il soggetto
interessato e/o coloro che provvedono all’accudimento
possano presentare istanza all’Unità di valutazione distrettuale per ottenere,
dal Consorzio e dal Distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To
3, un assegno di cura – alternativo al contributo di cui al precedente punto 1
ed espressamente finalizzato a coprire le spese sostenute per la regolare
remunerazione degli assistenti familiari o per l’acquisto del servizio da altri
soggetti abilitati a fornirlo – sino ad un valore di euro 1000,00 mensili. Anche
tale contributo è costituito da due quote distinte di cui una, sino al massimo di euro 500,00 mensili, erogata dal Consorzio con i criteri
di cui al punto precedente.
art.3 - obblighi dei beneficiari di assegno di cura
1. Il
contributo erogato a titolo di assegno di cura deve
essere utilizzato per le finalità descritte nel presente regolamento. In
particolare, l’assegno di cura di cui all’articolo 2, punto 4, deve essere
obbligatoriamente utilizzato, per almeno il 50% del suo valore complessivo, per
l’acquisto delle prestazioni di assistenza alla
persona dai servizi domiciliari gestiti o accreditati dal Consorzio, da agenzie
private che emettano regolare fattura o mediante assunzione di personale da
parte dei familiari del beneficiario o da chi, a titolo di affidatario,
provvede ad accudirlo.
2. Gli
assistenti familiari eventualmente impiegati vengono
individuati ed assunti con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto
della normativa vigente, dalla persona non autosufficiente titolare
dell’assegno di cura, dai familiari o dagli affidatari. Ogni onere retributivo,
assicurativo e previdenziale riguardante il personale impiegato è posto a carico
dei titolari del contratto di assunzione. Nessun
rapporto di lavoro intercorrerà pertanto tra il Consorzio o l’Azienda sanitaria
To 3 e gli assistenti familiari.
art. 4 - coordinamento della
sperimentazione
1. Il
coordinamento del programma sperimentale di erogazione
degli assegni di cura è affidato al Direttore del Consorzio ed al Direttore del
Distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To 3 o loro
delegati.
2. È compito
dei coordinatori fornire indicazioni operative e consultive per la realizzazione degli interventi all’Unità di valutazione
competente ed alle strutture operative distrettuali integrate.
3. Al
termine della sperimentazione, che viene fissato al 31
dicembre 2008, è altresì compito dei coordinatori predisporre una valutazione
sull’iniziativa e proporre, al Consorzio e all’Azienda sanitaria, le
integrazioni e le modificazioni da apportare al presente regolamento al fine di
consentire la definitiva messa a regime delle misure di sostegno in oggetto.
art. 5 - modalità di accesso, sospensione e revoca delle misure di sostegno
1. Le Unità
di valutazione distrettuale individuano i destinatari delle misure di sostegno,
di cui al presente regolamento, tra i soggetti non autosufficienti per i quali sussistano le condizioni che consentono l’attivazione di
progetti assistenziali che prevengano la richiesta di ricovero e che siano ad
esso alternativi gestiti in forma diretta dalle famiglie o da terzi volontari. In
particolare occorre che l’Unità di valutazione verifichi – con il supporto del
Nucleo interdisciplinare di riferimento (Nia o Nid) – l’idoneità e la disponibilità degli affidatari a
farsi carico della gestione dei progetti assistenziali
da sostenere attraverso l’erogazione degli assegni di cura.
2. Gli
accordi relativi ai progetti assistenziali, definiti
con i congiunti o con gli affidatari, vengono formalizzati con appositi
protocolli, nei quali sono indicati le modalità e i tempi di attuazione degli
stessi unitamente agli impegni reciproci.
3. I
contributi vengono corrisposti ai beneficiari con cadenza
mensile anticipata dal Consorzio che provvede, trimestralmente, a richiedere
all’Azienda sanitaria il rimborso delle somme poste a carico della stessa.
4. L’Unità
di valutazione provvede – mediante il Nucleo interdisciplinare – al
monitoraggio ed alla verifica dei progetti assistenziali
fornendo supporto ai familiari/affidatari per quanto attiene alle problematiche
connesse alla gestione delle attività di cura svolte in ambito domiciliare.
5. Il
Consorzio e il Distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To
3 e provvedono inoltre – con esclusivo riferimento ai percettori degli assegni
di cura di cui all’articolo 2, punto 4 – a richiedere un rendiconto contabile
delle spese sostenute per la remunerazione delle prestazioni assistenziali
acquistate privatamente. Il rendiconto può essere auto certificato ed in tal
caso il titolare è tenuto a dichiarare ove sono depositati i documenti
originali che si impegna a mettere a disposizione per
eventuali controlli. I beneficiari le cui dichiarazioni autocertificate
risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni
penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme
indebitamente percepite.
6. il Consorzio e il Distretto n. 1
dell’Azienda sanitaria To 3 possono disporre la
sospensione o la revoca delle misure di sostegno a seguito della verifica di inadempienze da parte della famiglia o degli affidatari
nell’assolvere agli adempimenti previsti nei progetti o in relazione a
mutamenti delle condizioni che hanno dato luogo all’attivazione degli stessi. L’erogazione
dei contributi viene altresì sospesa o revocata –
previa contestazione scritta ed assegnazione di un termine per la fornitura di
giustificazioni – in caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dal
presente regolamento.
7.
L’erogazione dei contributi viene inoltre sospesa per
il periodo di ricovero di sollievo in struttura o per ricovero ospedaliero del
beneficiario se di durata superiore a 15 giorni. Viene
infine revocata in caso di decesso dell’utente o in caso di suo ricovero definitivo
in struttura residenziale.
8. Alla
conclusione del progetto assistenziale, il Consorzio e
il Distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To 3
potranno richiedere ai familiari o agli affidatari di compilare un questionario
di valutazione, onde poter verificare l’efficacia dell’intervento.
art. 6 - determinazione del
budget finanziario
1. Il budget
finanziario per l’erogazione sperimentale di assegni
di cura nell’anno 2008 viene fissato in un massimo di euro 400.000,00 di cui il
Consorzio si farà carico sino ad un massimo di euro 200.000,00.
2. L’impegno
finanziario del distretto n. 1 dell’Azienda sanitaria To 3 viene formalizzato nella determina di presa d’atto del
presente regolamento.
3. Il
rispettivo budget viene indicato, rispettivamente,
nella Relazione previsionale e programmatica del
Consorzio e nel Programma delle attività territoriali del Distretto.
4. Il
Consorzio eroga contributi oggetto del presente
regolamento sino alla concorrenza della spesa annualmente prevista ed indicata
al precedente punto 1.
5. I
massimali di erogazione di cui all’articolo 2 del
presente regolamento, potranno essere rideterminati
nel corso della sperimentazione – su proposta dei coordinatori e previo accordo
tra il Consorzio e l’Azienda sanitaria – con appositi provvedimenti dei
competenti Organi consortili ed aziendali.
art. 7 - rispetto delle norme
vigenti ed abrogazioni
1. Per tutto
quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle
normative vigenti ed agli altri regolamenti del Consorzio e dell’Azienda
sanitaria To 3 ove compatibili
2. Il
presente regolamento sostituisce il precedente regolamento per l’erogazione di
contributi economici a beneficio di anziani non
autosufficienti in carico all’Unità di valutazione geriatrica del Distretto n.
1 dell’Asl To 3 che viene
pertanto abrogato.
art. 8 - pubblicità del
regolamento
1. Copia del
presente regolamento, a norma dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione
del pubblico presso le sedi del Consorzio e del Distretto n. 1 dell’Azienda
sanitaria To 3, perché se ne possa prendere visione
in ogni momento.
* Il
regolamento è
stato approvato con determinazione del Direttore del Distretto 1 dell’Asl To
(1) Per la determinazione del valore della quota consortile
dell’assegno di cura si procede secondo quanto indicato nella tabella del
vigente regolamento dei servizi di assistenza domiciliare:
Valore Isee in euro % di spesa posta a carico Cisap
sino ai massimali
< 9.297,99 100
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Per
valori Isee superiori a 27.890 euro annui non viene erogata a
titolo di assegno di cura alcuna quota consortile, fatta salva la possibilità
di beneficiare della quota sanitaria.
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