Prospettive assistenziali, n. 162, aprile-giugno 2008
INQUIETANTI LE DELIBERE DELLE GIUNTE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA SULLE NON AUTOSUFFICIENZE
La delibera della Giunta della Regione Toscana del 28 aprile 2008 “Approvazione schema d’intesa tra
È sperabile quindi che vengano
assunte iniziative volte ad evitarne sia la sua messa in atto in Toscana, sia
l’utilizzo strumentale da parte del nuovo Parlamento e del Governo.
In primo luogo non c’è nella delibera
alcun accenno alla definizione dei soggetti aventi diritto alle prestazioni, per cui, mancando detta definizione, i finanziamenti possono
essere erogati anche a persone che non sono totalmente non autosuffi-cienti
(1).
1. Per quanto
concerne i commi 1264 e 1265 dell’articolo 1 della legge 296/2006 riguardanti
il Fondo per le non autosufficienze (e non il Fondo
per la non autosufficienza), occorre rilevare che il legislatore ha giustamente
stabilito che dovevano essere previsti stanziamenti specifici in quanto
differenti sono le esigenze degli utenti non autosufficienti.
2. La delibera della Giunta della Regione Toscana non tiene
conto di quanto sopra e prevede un unico Fondo «alimentato da risorse derivanti da quote del Fondo sanitario, del Fondo regionale assistenza sociale, dai trasferimenti del
Fondo nazionale per la non autosufficienza, oltre che da risorse aggiuntive
derivanti dal bilancio regionale (…) e,
in ambito zonale, almeno dal complesso delle risorse già destinate dagli enti locali alle politiche di sostegno
della non autosufficienza».
Avendo stabilito la creazione di un
Fondo comprendente anche quote della sanità,
3. Analoga è la linea perseguita
dalla Regione Emilia-Romagna. Infatti
nella delibera della Giunta regionale n. 509 del 16 aprile 2007 avente per
oggetto “Fondo regionale per la non autosufficienza - Programma per l’avvio nel
2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-
- minori in
condizione di gravissima disabilità;
-
accoglienza residenziale per adulti in condizione di gravissima disabilità
acquisita;
- servizi
socio-riabilitativi per disabili;
-
interventi socio-sanitari a bassa attività assistenziale
nel rispetto di quanto previsto dai Lea per i pazienti psichiatrici».
Il Fondo per la non autosufficienza «ha contabilità separata nel bilancio dell’Ausl» (Azienda unità sanitaria locale), nonché «destinazione vincolata» (2).
Pertanto la costituzione di detto Fondo
ha lo scopo di riunire soggetti con esigenze molto diverse (esempio tipico di emarginazione di soggetti deboli!), escludendo dalle
competenze del Servizio sanitario nazionale non solo gli adulti e anziani
colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, ma anche i minori
con disabilità gravissime e addirittura i malati psichiatrici.
4. Molto diversa è l’impostazione della questione da parte
della Regione Piemonte, anche grazie alla continua pressione del Csa e delle altre organizzazioni (3), oltre cento, che
hanno promosso o aderito alla petizione
popolare.
Le principali caratteristiche contenute nei provvedimenti
della Regione Piemonte sono le seguenti:
- riconoscimento della condizione di malati degli anziani cronici non autosufficienti nei cui confronti
è tenuto ad intervenire il Servizio sanitario. A questo proposito va
evidenziato che vi sono Asl che gestiscono
direttamente Rsa (Residenze sanitarie assistenziali);
- i finanziamenti per la cura dei suddetti malati sono
prelevati dal Fondo sanitario;
- è stato costituito un Fondo per la non autosufficienza
esclusivamente per gli oneri socio-assistenziali a carico dei Comuni singoli o
associati;
- con la delibera n. 37-6500 del 23 luglio 2007
Dunque, in Piemonte nulla è cambiato per quanto concerne
la fondamentale questione del diritto esigibile alle cure sanitarie e
socio-sanitarie riconosciuto dalle leggi vigenti agli anziani cronici non
autosufficienti, ai malati di Alzheimer e alle persone
colpite da demenza senile.
A nostro avviso, la linea scelta della
Regione Piemonte è anche la base imprescindibile per ottenere l’eliminazione
delle attuali liste di attesa per le cure domiciliari
e residenziali per le persone non autosufficienti.
5. Nonostante la limpida chiarezza delle norme vigenti
(articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) e
le numerose sentenze dei Tribunali, le ordinanze dei Tar
e del Consiglio di Stato,
Si osservi che Betty Leone,
Segretario generale dello Spi Cgil,
nell’articolo “Il fondo disabili in sei tappe” (Sole - 24 Ore del 3-9 luglio 2007) ha affermato che «la legge [sulla non autosufficienza, n.d.r.] deve indicare
le condizioni in cui, fatti salvi i redditi più bassi, si richiede una
compartecipazione alla spesa sociale da parte del soggetto assistito e della
sua famiglia».
A questo riguardo si ricorda che la
legge fascista 1580/1931 obbligava i parenti a contribuire alle spese di
ricovero ospedaliero o manicomiale solamente nei casi in cui il malato «NON si trovi in stato di povertà» e quindi
nessuna richiesta veniva avanzata ai congiunti di
coloro che non disponevano delle risorse occorrenti per il pagamento
dell’intera retta (5).
6. Occorre altresì tener conto delle ambiguità della legge
della Regione Toscana 57/2007 in cui all’articolo 47, dopo aver correttamente
previsto che «il concorso degli utenti ai
costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della
situazione economica del richiedente, effettuata con
lo strumento dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee)», stabilisce che «il piano integrato sociale regionale individua ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina dell’Isee con particolare riferimento alle situazioni di
disabilità grave».
Al riguardo si ribadisce quanto
da tempo ripetiamo su questa rivista e cioè che:
a) il decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000,
stabilisce all’articolo 2, comma 1, che gli enti erogatori possono prevedere «ulteriori
criteri di selezione dei beneficiari» di prestazioni sociali agevolate,
per cui le Regioni, le Province autonome di Bolzano e Trento possono ridurre e non aumentare
l’ambito dei soggetti tenuti al pagamento di contributi economici;
b) ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione «nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge» di competenza del Parlamento
e non delle Regioni;
c) com’è ovvio le competenze in materia sanitaria,
socio-sanitaria e socio-assistenziale, attribuite dalla Costituzione alle
Regioni a statuto ordinario e speciale e alle Province autonome di Bolzano e
Trento, riguardano esclusivamente le persone che ricevono le relative prestazioni
e non i loro congiunti;
d) il Garante per la protezione dei dati personali ha
puntualizzato che «ai fini del
riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap
permanente grave e di ultrasessantacinquenni non
autosufficienti, l’Inps può accogliere soltanto le
informazioni riguardanti la situazione economica dell’interessato e non quella
del nucleo familiare di appartenenza» (Newsletter n. 276 del 12 maggio
2006);
e) detto Garante, inoltre, ha segnalato a vari Comuni
(Bologna, Firenze, Parma, Verona, ecc.) l’obbligo di osservare quanto indicato
nella precedente lettera d).
Ne consegue che per quanto concerne gli assistiti,
qualora si tratti di ultrasessantacinquenni non
autosufficienti o di soggetti con handicap in situazione di gravità, le
Regioni, comprese quelle a statuto speciale nonché le Province autonome di
Bolzano e Trento sono obbligati (fra l’altro a partire dai 1° gennaio 2001!) ad
assumere come riferimento la loro personale situazione economica, senza alcun
onere per i congiunti conviventi o non conviventi.
Detta affermazione è confermata dai seguenti
provvedimenti dell’autorità giudiziaria:
• sentenza del Giudice di Pace di
Bologna n. 3598/2006 del 13 aprile 2006, depositata in Cancelleria il 12
ottobre 2006;
• sentenza n. 42/2007 della Sezione di
Catania del Tar della Sicilia del 6 dicembre 2006,
depositata in Cancelleria l’11 gennaio 2007;
• ordinanza del Tar
della Toscana n. 733/2007 del 6 settembre 2007, depositata in Segreteria il 7
settembre 2007;
• ordinanza del Tar
delle Marche n. 521/2007 del 18 settembre 2007;
• sentenza del Tar
della Lombardia n. 291/2008 del 5-19 dicembre 2007, depositata in Segreteria il
7 febbraio 2008;
• sentenza del Tribunale di Lucca n.
174/2008 del 13 ottobre 2007, depositata in Cancelleria il 1° febbraio 2008;
ordinanza del Tar della Sicilia, sede di
Palermo, n. 372/2008 del 1° aprile 2008, depositata in Cancelleria il 2 aprile
2008;
• ordinanza del Tar
della Lombardia n. 602/2008 del 16 aprile 2008, depositata in segreteria nella stessa data;
• ordinanza del Tar
della Toscana n. 43/2008 del 16 gennaio 2008, depositata in Segreteria il 17
gennaio 2008. Contro
questo provvedimento il Comune di Firenze ha presentato ricorso, respinto –
fatto importantissimo – dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2494/2008 del
16 maggio 2008.
Nella sopra citata sentenza del Tribunale di Lucca viene altresì evidenziato che la legge 1580/1931 (che
consentiva la rivalsa delle spese di spedalità o manicomiali nei confronti dei
ricoverati «che NON si trovano in condizione di povertà» e dei loro eredi) non
è più applicabile dopo l’entrata in vigore delle norme riguardanti l’Isee.
Da notare che per il periodo successivo all’entrata in
vigore della legge 328/2000 (e cioè dal 1° gennaio
2001) tutte le sentenze confermano la piena vigenza dei decreti legislativi
109/1998 e 130/2000.
(1) Si veda il
capoverso “Chi sono le persone non autosufficienti?” dell’articolo di questo
numero “Assegnati alle Regioni e alle Province autonome di Bolzano e Trento i
finanziamenti del Fondo per le non autosufficienze”.
(2) Cfr. la deliberazione della Giunta
della Regione Emilia Romagna n. 1206 del 30 luglio 2007.
(3) Si vedano, in
particolare, le iniziative assunte nell’ambito della raccolta delle firme per
la presentazione al Presidente della Regione Piemonte, ai Sindaci, ai
Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi
socio-assistenziali, nonché ai Direttori generali delle Asl,
della petizione popolare (il cui
testo è stato allegato al n. 153, 2006 di Prospettive
assistenziali) ed i cui primi risultati ottenuti sono stati illustrati sul
n. 157, 2007 da Maria Grazia Breda.
Finora sono state raccolte 18 mila firme
(4) Si confida che
nei prossimi mesi
(5) Cfr. l’articolo “Sconcertante
applicazione della legge 1580/1931 concernente le contribuzioni economiche a
carico dei parenti degli anziani cronici non autosufficienti”, Prospettive assistenziali, n. 161, 2008.