Prospettive assistenziali, n. 162, aprile-giugno 2008

 

 

INQUIETANTI LE DELIBERE DELLE GIUNTE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA SULLE NON AUTOSUFFICIENZE

 

 

La delibera della Giunta della Regione Toscana del 28 aprile 2008 “Approvazione schema d’intesa tra la Giunta regionale Toscana e le parti sociali del tavolo di concertazione regionale sulle linee di definizione della proposta di legge e del progetto per l’assistenza continuativa alla persona non autosufficiente”, ad avviso del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base), è pessima sotto molti punti di vista.

È sperabile quindi che vengano assunte iniziative volte ad evitarne sia la sua messa in atto in Toscana, sia l’utilizzo strumentale da parte del nuovo Parlamento e del Governo.

In primo luogo non c’è nella delibera alcun accenno alla definizione dei soggetti aventi diritto alle prestazioni, per cui, mancando detta definizione, i finanziamenti possono essere erogati anche a persone che non sono totalmente non autosuffi­-cienti (1).

1. Per quanto concerne i commi 1264 e 1265 dell’articolo 1 della legge 296/2006 riguardanti il Fondo per le non autosufficienze (e non il Fondo per la non autosufficienza), occorre rilevare che il legislatore ha giustamente stabilito che dovevano essere previsti stanziamenti specifici in quanto differenti sono le esigenze degli utenti non autosufficienti.

2. La delibera della Giunta della Regione Toscana non tiene conto di quanto sopra e prevede un unico Fondo «alimentato da risorse derivanti da quote del Fondo sanitario, del Fondo regionale assistenza sociale, dai trasferimenti del Fondo nazionale per la non autosufficienza, oltre che da risorse aggiuntive derivanti dal bilancio regionale (…) e, in ambito zonale, almeno dal complesso delle risorse già destinate dagli enti locali alle politiche di sostegno della non autosufficienza».

Avendo stabilito la creazione di un Fondo comprendente anche quote della sanità, la Giunta della Regione Toscana sembra essere orientata verso l’esclusione dai compiti del Servizio sanitario nazionale delle cure delle persone malate croniche non autosufficienti, scelta che potrebbe, in una ulteriore fase, indirizzare i provvedimenti in modo che le prestazioni rivolte a detti soggetti vengano fornite esclusivamente nell’ambito delle risorse disponibili, e quindi estromettendo detti pazienti dal diritto esigibile alle cure sanitarie e socio-sanitarie senza limiti di durata garantite dal Servizio sanitario nazionale.

3. Analoga è la linea perseguita dalla Regione Emilia-Romagna. Infatti nella delibera della Giunta regionale n. 509 del 16 aprile 2007 avente per oggetto “Fondo regionale per la non autosufficienza - Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009” viene precisato che «il Fondo regionale per la non autosufficienza è destinato ad interventi a favore di cittadini residenti nella Regione Emilia Romagna non autosufficienti. I destinatari degli interventi vengono definiti in un processo progressivo in base alle risorse disponibili ed al livello di conoscenza delle singole aree e delle diverse tipologie di intervento. Nel corso del 2007 il processo di definizione delle aree di intervento potrà essere sviluppato in relazione ai seguenti ulteriori ambiti:

- minori in condizione di gravissima disabilità;

- accoglienza residenziale per adulti in condizione di gravissima disabilità acquisita;

- servizi socio-riabilitativi per disabili;

- interventi socio-sanitari a bassa attività assistenziale nel rispetto di quanto previsto dai Lea per i pazienti psichiatrici».

Il Fondo per la non autosufficienza «ha contabilità separata nel bilancio dell’Ausl» (Azienda unità sanitaria locale), nonché «destinazione vincolata» (2).

Pertanto la costituzione di detto Fondo ha lo scopo di riunire soggetti con esigenze molto diverse (esempio tipico di emarginazione di soggetti deboli!), escludendo dalle competenze del Servizio sanitario nazionale non solo gli adulti e anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, ma anche i minori con disabilità gravissime e addirittura i malati psichiatrici.

4. Molto diversa è l’impostazione della questione da parte della Regione Piemonte, anche grazie alla continua pressione del Csa e delle altre organizzazioni (3), oltre cento, che hanno promosso o aderito alla petizione popolare.

Le principali caratteristiche contenute nei provvedimenti della Regione Piemonte sono le seguenti:

- riconoscimento della condizione di malati degli anziani cronici non autosufficienti nei cui confronti è tenuto ad intervenire il Servizio sanitario. A questo proposito va evidenziato che vi sono Asl che gestiscono direttamente Rsa (Residenze sanitarie assistenziali);

- i finanziamenti per la cura dei suddetti malati sono prelevati dal Fondo sanitario;

- è stato costituito un Fondo per la non autosufficienza esclusivamente per gli oneri socio-assistenziali a carico dei Comuni singoli o associati;

- con la delibera n. 37-6500 del 23 luglio 2007 la Giunta regionale ha stanziato 5 milioni di euro annuali, destinati ai Comuni che non pretendono contributi dai parenti, compresi quelli conviventi, degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti ricoverati presso Rsa (4).

Dunque, in Piemonte nulla è cambiato per quanto concerne la fondamentale questione del diritto esigibile alle cure sanitarie e socio-sanitarie riconosciuto dalle leggi vigenti agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e alle persone colpite da demenza senile.

A nostro avviso, la linea scelta della Regione Piemonte è anche la base imprescindibile per ottenere l’eliminazione delle attuali liste di attesa per le cure domiciliari e residenziali per le persone non autosufficienti.

5. Nonostante la limpida chiarezza delle norme vigenti (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) e le numerose sentenze dei Tribunali, le ordinanze dei Tar e del Consiglio di Stato, la Giunta della Regione Toscana (in accordo con i Sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil?) vuole imporre il pagamento di una parte della quota alberghiera ai coniugi dei soggetti non autosufficienti, nonché ai parenti in linea retta di primo grado!

Si osservi che Betty Leone, Segretario generale dello Spi Cgil, nell’articolo “Il fondo disabili in sei tappe” (Sole - 24 Ore del 3-9 luglio 2007) ha affermato che «la legge [sulla non autosufficienza, n.d.r.] deve indicare le condizioni in cui, fatti salvi i redditi più bassi, si richiede una compartecipazione alla spesa sociale da parte del soggetto assistito e della sua famiglia».

A questo riguardo si ricorda che la legge fascista 1580/1931 obbligava i parenti a contribuire alle spese di ricovero ospedaliero o manicomiale solamente nei casi in cui il malato «NON si trovi in stato di povertà» e quindi nessuna richiesta veniva avanzata ai congiunti di coloro che non disponevano delle risorse occorrenti per il pagamento dell’intera retta (5).

6. Occorre altresì tener conto delle ambiguità della legge della Regione Toscana 57/2007 in cui all’articolo 47, dopo aver correttamente previsto che «il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee)», stabilisce che «il piano integrato sociale regionale individua ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina dell’Isee con particolare riferimento alle situazioni di disabilità grave».

Al riguardo si ribadisce quanto da tempo ripetiamo su questa rivista e cioè che:

a) il decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000, stabilisce all’articolo 2, comma 1, che gli enti erogatori possono prevedere «ulteriori criteri di selezione dei beneficiari» di prestazioni sociali agevolate, per cui le Regioni, le Province autonome di Bolzano e Trento possono ridurre e non aumentare l’ambito dei soggetti tenuti al pagamento di contributi economici;

b) ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» di competenza del Parlamento e non delle Regioni;

c) com’è ovvio le competenze in materia sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale, attribuite dalla Costituzione alle Regioni a statuto ordinario e speciale e alle Province autonome di Bolzano e Trento, riguardano esclusivamente le persone che ricevono le relative prestazioni e non i loro congiunti;

d) il Garante per la protezione dei dati personali ha puntualizzato che «ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap permanente grave e di ultrasessantacinquenni non autosufficienti, l’Inps può accogliere soltanto le informazioni riguardanti la situazione economica dell’interessato e non quella del nucleo familiare di appartenenza» (Newsletter n. 276 del 12 maggio 2006);

e) detto Garante, inoltre, ha segnalato a vari Comuni (Bologna, Firenze, Parma, Verona, ecc.) l’obbligo di osservare quanto indicato nella precedente lettera d).

Ne consegue che per quanto concerne gli assistiti, qualora si tratti di ultrasessantacinquenni non autosufficienti o di soggetti con handicap in situazione di gravità, le Regioni, comprese quelle a statuto speciale nonché le Province autonome di Bolzano e Trento sono obbligati (fra l’altro a partire dai 1° gennaio 2001!) ad assumere come riferimento la loro personale situazione economica, senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi.

Detta affermazione è confermata dai seguenti provvedimenti dell’autorità giudiziaria:

• sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 3598/2006 del 13 aprile 2006, depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2006;

• sentenza n. 42/2007 della Sezione di Catania del Tar della Sicilia del 6 dicembre 2006, depositata in Cancelleria l’11 gennaio 2007;

• ordinanza del Tar della Toscana n. 733/2007 del 6 settembre 2007, depositata in Segreteria il 7 settembre 2007;

• ordinanza del Tar delle Marche n. 521/2007 del 18 settembre 2007;

• sentenza del Tar della Lombardia n. 291/2008 del 5-19 dicembre 2007, depositata in Segreteria il 7 febbraio 2008;

• sentenza del Tribunale di Lucca n. 174/2008 del 13 ottobre 2007, depositata in Cancelleria il 1° febbraio 2008;

ordinanza del Tar della Sicilia, sede di Palermo, n. 372/2008 del 1° aprile 2008, depositata in Cancelleria il 2 aprile 2008;

• ordinanza del Tar della Lombardia n. 602/2008 del 16 aprile 2008, depositata in segreteria nella stessa data;

• ordinanza del Tar della Toscana n. 43/2008 del 16 gennaio 2008, depositata in Segreteria il 17 gennaio 2008. Contro questo provvedimento il Comune di Firenze ha presentato ricorso, respinto – fatto importantissimo – dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2494/2008 del 16 maggio 2008.

Nella sopra citata sentenza del Tribunale di Lucca viene altresì evidenziato che la legge 1580/1931 (che consentiva la rivalsa delle spese di spedalità o manicomiali nei confronti dei ricoverati «che NON si trovano in condizione di povertà» e dei loro eredi) non è più applicabile dopo l’entrata in vigore delle norme riguardanti l’Isee.

Da notare che per il periodo successivo all’entrata in vigore della legge 328/2000 (e cioè dal 1° gennaio 2001) tutte le sentenze confermano la piena vigenza dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000.

 

 

(1) Si veda il capoverso “Chi sono le persone non autosufficienti?” dell’articolo di questo numero “Assegnati alle Regioni e alle Province autonome di Bolzano e Trento i finanziamenti del Fondo per le non autosufficienze”.

(2) Cfr. la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1206 del 30 luglio 2007.

(3) Si vedano, in particolare, le iniziative assunte nell’ambito della raccolta delle firme per la presentazione al Presidente della Regione Piemonte, ai Sindaci, ai Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi socio-assistenziali, nonché ai Direttori generali delle Asl, della petizione popolare (il cui testo è stato allegato al n. 153, 2006 di Prospettive assistenziali) ed i cui primi risultati ottenuti sono stati illustrati sul n. 157, 2007 da Maria Grazia Breda. Finora sono state raccolte 18 mila firme

(4) Si confida che nei prossimi mesi la Giunta regionale piemontese assuma analogo provvedimento per i soggetti con handicap in situazione di gravità.

(5) Cfr. l’articolo “Sconcertante applicazione della legge 1580/1931 concernente le contribuzioni economiche a carico dei parenti degli anziani cronici non autosufficienti”, Prospettive assistenziali, n. 161, 2008.

 

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