Prospettive assistenziali, n. 162, aprile-giugno 2008
ISTITUITI IN PIEMONTE GLI UFFICI PROVINCIALI DI PUBBLICA
TUTELA: UN PRIMO TIMIDO PASSO A sostegno
DEI SOGGETTI DEBOLI
Dopo anni e anni di iniziative (articoli, incontri
con Assessori e Giudici, interventi a convegni e dibattiti, ecc.) (1)
finalmente sono stati istituiti in Piemonte gli uffici provinciali di pubblica
tutela che, ai sensi della legge della Regione Piemonte n. 1/2004, hanno «compiti di supporto a favore dei soggetti
ai quali è conferito dall’autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di
tutore». Dette funzioni, estensibili anche alle attività degli
amministratori di sostegno, risultano notevolmente
ridimensionate rispetto alle richieste presentate dal Csa
(Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base) di Torino che erano
state accolte dalla legge della Regione Piemonte 15 marzo 2001, n. 5 con
l’assegnazione alle Province della «istituzione
dell’ufficio provinciale di pubblica tutela per l’esercizio di funzioni di
tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la
consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità
stesse» (2).
Incompatibilità fra controllori e controllati
I sopra ricordati compiti assegnati agli uffici provinciali di pubblica
tutela dalla legge n. 5/2001 non sono mai stati attuati
poiché vi è stata una forte opposizione
da parte di alcuni Comuni, soprattutto quello di Torino, e di alcuni
giudici tutelari, che temevano l’insorgere di contrapposizioni fra i
controllori e cioè gli uffici di pubblica tutela ed i controllati e cioè gli
amministratori e gli operatori dei Comuni singoli e associati.
Se per le istituzioni (Comuni e Asl) e per i
giudici tutelari la coincidenza dei controllori con i controllati determina una
situazione di assoluta tranquillità, ben diverse sono
le conseguenze per le persone (minori, soggetti con gravi handicap
intellettivi, malati psichiatrici, anziani cronici non autosufficienti, dementi
senili, ecc.) nei cui confronti è stata disposta dall’autorità giudiziaria la
nomina dei tutori, dei curatori, degli amministratori di sostegno e, nei casi
di urgenza, degli amministratori provvisori (3).
Numerosi e spesso di estrema gravità sono, infatti, le situazioni di conflitto: si pensi, ad
esempio, al trasferimento di pazienti psichiatrici dal settore sanitario,
caratterizzato dalla gratuità degli interventi e dalla presenza di personale
specializzato (psichiatrici, psicologi, infermieri, ecc.), a quello
socio-assistenziale che sovente fornisce solamente prestazioni di badanza. Altri contrasti possono riguardare le richieste
illegittime di pagamento delle rette di ricovero da
parte degli enti pubblici, la tutela del patrimonio, l’utilizzo dei redditi, la
qualità delle prestazioni fornite o da richiedere (4).
Le richieste del Csa
1. Preso atto dell’attuale situazione, il Csa
richiede che sia data piena attuazione alle
disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 1/2004 e della delibera
della Giunta regionale n. 23-1988 del 16 gennaio
Con la delibera della Giunta regionale del 30 ottobre 2006 n. 47-4189 sono
state definite le questioni relative al personale e ai
finanziamenti regionali come risulta dalla tabella riportata in fondo (6).
2. Essendo ovvia l’esigenza che gli uffici provinciali di pubblica tutela dispongano di personale in possesso delle occorrenti
conoscenze socio-giuridiche, il Csa ritiene che il
primo compito della Provincia riguardi la preparazione degli addetti.
3. Inoltre il Csa continua a ritenere assolutamente
incompatibile nell’interesse dei soggetti deboli l’attribuzione delle funzioni
di tutore, di curatore e di amministratore di sostegno
agli Enti gestori delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Ne
deriva che in nessun caso dovrebbero essere attribuiti ai Comuni singoli o
associati e alle Asl i compiti di tutore, curatore,
amministratore di sostegno o amministratore provvisorio nei riguardi di persone
da essi assistite o curate (7). Pertanto da questo
principio il Csa ritiene che la tutela, la curatela,
l’amministrazione di sostegno, nonché i compiti degli
amministratori provvisori, dovrebbero essere attribuiti alle Province sempre
che non sia possibile o opportuno affidare detti compiti a un congiunto o ad
una persona di fiducia o a un’associazione di volontariato (8). Ovviamente, la
costituzione degli uffici provinciali di pubblica tutela esige che alle
Province siano state sottratte tutte le competenze gestionali
in materia di assistenza ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli di ignoti, ai
minori riconosciuti dalla sola madre, nonché le funzioni concernenti le
gestanti e le madri in condizione di disagio psico-sociale.
Il Csa intende perseguire questo
obiettivo non solo mediante l’approvazione di disposizioni a livello
nazionale o regionale (com’era previsto nella sopra citata legge della Regione
Piemonte n. 5/2001) o tramite la stipula di accordi fra le Province ed i Comuni
singoli o associati, ma anche promuovendo l’affidamento diretto alle Province
da parte dei giudici tutelari delle funzioni di tutore, di curatore, di
amministratore di sostegno o di amministratore provvisorio in attuazione del
secondo comma dell’articolo 344 del codice civile in base al quale «il giudice tutelare può chiedere
l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i
cui scopi corrispondono alle sue funzioni».
4. Secondo il Csa esiste un’altra incompatibilità. Riguarda
l’azione di vigilanza attualmente esercitata dai
Comuni e dalle Asl nei riguardi degli organismi
pubblici (ad esempio le Ipab - Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza) e privati ai quali gli stessi Comuni e Asl hanno affidato la gestione di case di cura, Rsa
(Residenze sanitarie assistenziali), comunità alloggio, ecc. Anche in questi
casi non soltanto ai Comuni e alle Asl non dovrebbero
essere assegnati i compiti di tutore, curatore e amministratore di sostegno nei
riguardi delle persone assistite o curate dai suddetti organismi, ma si rende
necessario che il controllo venga esercitato da un Ente,
Al riguardo ricordiamo che il Csa e le altre
organizzazioni promotrici hanno inserito fra le richieste contenute nella
petizione popolare rivolta al Presidente della Regione Piemonte, ai Sindaci, ai
Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi
socio-assistenziali, ai Direttori generali delle Asl
e delle Aso (Aziende sanitarie ospedaliere) «l’adeguamento delle norme sulla vigilanza
delle strutture di ricovero [di anziani cronici
non autosufficienti, di malati di Alzheimer e di soggetti colpiti da altre
forme di demenza senile] trasferendone le
competenze alle Province per evitare l’attuale situazione per cui le Asl ed i Comuni controllano il loro operato» (9).
Province Numero
casi Numero postazioni lavoro Risorse
postazioni lavoro Quota
di avvio Totali
Alessandria 2.207 3 unità 100.339,35 20.000,00 120.339,35
Asti 491 1 unità e 1/2 50.169,67 20.000,00 70.169,67
Biella 407 1 unità e 1/2 50.169,67 20.000,00 70.169,67
Cuneo 1.625 2 unità e 1/2 83.616,13 20.000,00 103.616,13
Novara 591 1 unità
e 1/2 50.169,67 20.000,00 70.169,67
Torino 6.599 8
unità 267.571,60 20.000,00 287.571,60
Vercelli 213 1 unità e 1/2 50.169,67 20.000,00 70.169,67
Verbania 316 1 unità e 1/2 50.169,67 20.000,00 70.169,67
Totali 12.449 21 unità 702.375,43 160.000,00 862.375,43
(1) La base delle
richieste avanzate dal Csa è costituita dall’articolo
di Francesco Santanera, “Per un ufficio unico del
pubblico tutore per minori, adulti e anziani”, Bambino incompiuto, n. 1,
(2) Una valutazione
estremamente positiva delle norme sugli uffici provinciali di pubblica tutela
era stata espressa dal Csa come è stato riferito sul
n. 137, 2002 di Prospettive
assistenziali.
(3) Gli
amministratori provvisori possono essere nominati dai giudici tutelari ai sensi
dell’articolo 35 della legge 833/1978.
(4) Si vedano gli
articoli di Mauro Perino, Direttore del Consorzio intercomunale dei servizi
alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco, “L’ambiguo compito dell’attuale pubblico
tutore”, Prospettive assistenziali,
n. 141, 2003 e “Pubblica tutela e difesa dei diritti del tutelato”, Ibidem, n. 150, 2005.
(5) Ai sensi della sopra citata delibera «le attività dell’ufficio provinciale di
pubblica tutela sono svolte, con riferimento al contenuto proprio dei compiti
di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall’Autorità
giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore, curatore e amministratore di
sostegno, e nel pieno rispetto delle competenze dell’amministrazione
giudiziaria e delle altre amministrazioni pubbliche che intervengono in
materia, in particolare quelle degli enti gestori di interventi e servizi
sociali, secondo i seguenti criteri:
a) fornire informazioni e
documentazione per quanto attiene i diversi aspetti dell’attività svolta dai
tutori, dai curatori e dagli amministratori di sostegno, anche in riferimento ai procedimenti giurisdizionali previsti
dalle disposizioni vigenti in materia, ferme restando le attività dei
competenti uffici giudiziari; in particolare, assicurare la necessaria
informazione ed il collegamento con gli ordini professionali, per le specifiche
prestazioni di consulenza professionale (giuridica, economico-finanziaria,
fiscale, previdenziale, patrimoniale, ecc.);
b) operare in collegamento con altri
soggetti pubblici e privati (Inps, comuni, enti gestori
socio-assistenziali, ecc) che erogano prestazioni ed interventi assistenziali alle persone prive di autonomia;
c) operare in collegamento con organi
ed uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia, assicurando ad essi la propria collaborazione nell’ambito dell’attività di
supporto a tutori, curatori e amministratori di sostegno;
d) attivare, nei limiti delle risorse
disponibili, interventi formativi per operatori pubblici dei comuni e delle Asl,
nonché i necessari collegamenti con soggetti che
provvedono alla formazione degli operatori privati;
e) assicurare il monitoraggio delle
attività svolte dall’ufficio realizzando, compatibilmente alle risorse
disponibili, raccolta e analisi di dati, eventuali indagini statistiche e
sociali, nonché iniziative pubbliche di divulgazione
ed approfondimento in materia (seminari, pubblicazioni, ecc.);
Le attività
di cui alle lettere a), b) e c) hanno carattere obbligatorio e costituiscono le
prestazioni essenziali di base per assicurare uno standard minimo di servizi
comuni su tutto il territorio regionale. A tal fine
(6) La citata delibera del 30 ottobre 2006 stabilisce che
l’attribuzione delle quote provinciali di cui alla tabella sopra citata è
determinata in via sperimentale per un periodo di due anni e che dal 2008 «la ripartizione delle risorse da attribuire
alle Province verrà fatta con una determinazione dirigenziale contestualmente
alla assegnazione agli enti gestori delle attività socio-assistenziali del
fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e residenziali».
(7) Si tenga presente che, ai sensi dell’articolo 402 del
codice civile, la tutela può essere affidata dal giudice tutelare non solo
all’ente di assistenza, ma addirittura all’istituto in cui la persona è
ricoverata.
(8) Una organizzazione che opera nel settore è
l’Associazione tutori volontari, con sede in Torino, Via Artisti 36. Cfr. il sito www.tutori.it.
(9) Il testo della petizione è stato allegato al n. 153,
2006 di Prospettive assistenziali e
può essere richiesto al Csa, Via Artisti 36, 10124
Torino.