Prospettive assistenziali, n. 162, aprile-giugno 2008
LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE SULLA
SOMMINISTRAZIONE AI MINORI DI SOSTANZE PSICOTROPE
Data la sua notevole importanza, riportiamo il testo della legge della
Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 “Norme in materia di uso
di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti”.
Art. 1. (Finalità)
1.
a) indirizzare e guidare lo
sviluppo sociale della Regione verso obbiettivi di progresso civile e
democratico;
b) promuovere e
tutelare il diritto alla salute delle persone e della comunità e organizzare
gli strumenti più efficaci per tutelare la salute;
c) tutelare, in particolare,
l’infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e adoperarsi per una
loro esistenza libera e dignitosa.
Art. 2. (Partecipazione
e adesione a principi)
1.
Art. 3. (Consenso
informato)
1. Nella Regione il trattamento
con sostanze psicotrope, e nello specifico farmaci psicostimolanti, antipsicotici, psicoanalettici,
antidepressivi e ipnotici su bambini e adolescenti fino a 18 anni può essere
praticato solo quando i genitori o tutori nominati esprimono un consenso
scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto.
2. Per le finalità di cui al
comma 1,
3.
4. L’assenso del genitore o
tutore nominato per il minore interessato è scritto ed allegato a ciascuna
prescrizione del farmaco stesso.
Art. 4. (Divieto
di somministrazione di test e questionari)
1. È vietato, all’interno delle
scuole dell’obbligo di ogni ordine e grado della
Regione, somministrare test o questionari relativi allo stato psichico ed
emozionale degli alunni se non finalizzati ad uso interno ed esclusivamente
didattico.
2. Gli interventi di cui al comma
1, volti alla valutazione dello stato psichico del minore, possono avvenire
esclusivamente all’interno di strutture sanitarie pubbliche sotto lo stretto
controllo di operatori sanitari qualificati e previo
obbligatorio consenso informato dell’avente potestà sul minore ai sensi della
normativa vigente.
Art. 5. (Monitoraggio,
sorveglianza e valutazione)
1. Tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su minori sono corredati da dati
analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici. I pazienti vengono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali
e specialistici periodici al fine di valutare l’adeguatezza e correttezza
terapeutica. A tal fine l’Assessorato regionale competente in materia di tutela
della salute mette in atto procedure di valutazione e
revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici
su minori su scala regionale attraverso una Commissione i cui membri, nominati
dalla Giunta regionale, includono rappresentanti delle associazioni di settore
professionalmente qualificati.
Art. 6. (Clausola
valutativa)
1. Trascorsi due anni
dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale,
a) procedure di valutazione e revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici
su minori attivate a livello regionale;
b) numero dei
casi di trattamento psicofarmacologico riscontrati,
suddivisi per tipologia di sostanza somministrata;
c) casistica
dell’evoluzione delle singole patologie sottoposte a trattamento psicofarmacologico e degli eventuali effetti collaterali
riscontrati;
d) numero,
tipologia ed esito di test e questionari somministrati nelle strutture
sanitarie di cui all’articolo 4, comma 2;
e) analisi
della divulgazione di terapie alternative alla somministrazione delle sostanze
psicotrope di cui all’articolo 3;
f) ricognizione
degli eventuali inadempimenti alle prescrizioni legislative da parte delle
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 1.
Art. 7. (Urgenza)
1. La presente legge regionale è
dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore
nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.