Notiziario dell’Associazione nazionale famiglie
adottive e affidatarie
INVIO
GRATUITO AI SOCI ANFAA DI DUE
NUMERI
DI PROSPETTIVE ASSISTENZIALI
Come sanno i lettori di Prospettive assistenziali questa rivista ha compiuto 40 anni: è
stata infatti fondata nel 1968 da Francesco Santanera, che nel 1962 aveva dato
vita all’Anfaa (di cui è stato presidente per 10 anni) e che ancora
attualmente, con grande competenza e impegno, ne coordina la redazione.
Prospettive
assistenziali pubblica i documenti
più significativi sui servizi sociali e sanitari e sulla formazione del
relativo personale. Riferisce sulle iniziative delle organizzazioni
dell’utenza, del volontariato, del sindacato e degli operatori: il filo rosso
che li unisce è la tutela dei diritti della fascia più debole della popolazione
che non è in grado di difendersi.
Prospettive
assistenziali ha dato voce all’azione
svolta dall’Anfaa e ai significativi cambiamenti giuridico-sociali intervenuti
nel corso degli anni nel campo dell’adozione, dell’affidamento familiare e
della promozione del diritto di ogni bambino alla famiglia.
Abbiamo pensato fosse utile e gradito ai nostri soci
festeggiare questo anniversario inviando a quanti di loro non siano già
abbonati due copie della rivista in omaggio (n. 163 e 164), confidando che,
come tanti altri soci dell’Anfaa, vogliano abbonarsi per essere non solo
costantemente aggiornati sulla situazione esistente e sulle prospettive future,
piuttosto preoccupanti, delle adozioni e degli affidamenti familiari, ma per
acquisire tutte le conoscenze necessarie per rendere ancora più incisiva
l’azione di tutti i soci.
Bisogna tenere conto che i profondi e positivi
cambiamenti di questi ultimi decenni sono intervenuti anche attraverso il forte
e costante impegno promozionale dell’Anfaa quale associazione di volontariato
di tutela dei diritti, come documentato dagli articoli e dai notiziari
dell’Anfaa, che è possibile rileggere sul sito della Fondazione Promozione
sociale (www.fondazionepromozionesociale.it ), dove sono riportati in ordine
cronologico e tematico.
L’abbonamento annuale a Prospettive assistenziali, di euro 40, è di euro 30 per i soci
Anfaa.
GRAVI
CARENZE DEL NUOVO PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE
DI ADOTTABILITÀ
Il nuovo procedimento per l’accertamento dello stato
di adottabilità dei minori, previsto dalla legge 149/2001 (con cui è stata
modificata la legge 184/1993), è entrato in vigore il 1° luglio 2007: la
proroga, tramite decreti legge per ben sei anni, era stata motivata dall’attesa
dell’emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio dei minori
nei procedimenti di adottabilità e in quelli relativi alla limitazione o
decadenza della potestà parentale (v. l’articolo 336 del Codice civile),
disciplina che però non è stata ancora finora varata.
Decisamente preoccupanti sono le conclusioni della
ricognizione condotta dall’Unione nazionale delle Camere minorili, ad un anno
dall’entrata in vigore della legge 149/2001, da cui è emersa una notevole
disomogeneità di orientamenti e prassi da parte delle Procure e dei Tribunali
per i minorenni nell’attuazione del nuovo procedimento: il comunicato stampa
del giugno 2008, di cui riportiamo ampi stralci, a firma di Fabrizia Bagnati,
presidente, e di Grazia Cesaro, responsabile del Settore civile dell’Unione stessa,
sottolinea che è «ancor più urgente ed
ormai ineludibile un intervento legislativo che possa chiarire ed uniformare un
settore del diritto che presuppone un’alta specializzazione e preparazione di
tutti i soggetti chiamati a partecipare ai procedimenti minorili poiché in
assenza di specifiche indicazioni e/o modifiche si rischia di mortificare lo
spirito della riforma».
Riteniamo urgente l’impegno su questa problematica da
parte del Parlamento e del Governo (in particolare del Ministro della giustizia).
Non è solo necessario che le istituzioni sopra
richiamate si attivino per la corretta attuazione del nuovo procedimento per
l’accertamento dello stato di adottabilità dei minori ma è anche necessario che
siano tempestive e documentate le segnalazioni delle situazioni dei minori ai
Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni da parte degli
operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari e dei dirigenti delle
strutture residenziali (1). Bisogna fare presto e bene: i tempi dei bambini non
sono gli stessi dei tempi degli adulti!
Come è stato giustamente rilevato nel volume Storie di figli adottivi. L’adozione vista
dai protagonisti di Emilia De Rienzo, Costanza Saccoccio, Frida Tonizzo e
Giovanni Viarengo (Utet Libreria) «è
chiaro che l’adozione deve essere un provvedimento da prendere solo quando non
vi sia la possibilità di salvaguardare i legami affettivi ed educativi con la
famiglia di origine. Tuttavia, quando non ne esistono i presupposti, l’adozione
è un istituto al quale non solo è necessario ricorrere, ma bisogna farlo con
tempestività per affermare quello che prioritariamente la legge prescrive: il
diritto del bambino alla famiglia. Il procedimento previsto dalla legge
184/1983 per accertare lo stato di adottabilità di un bambino riconosciuto da
uno o entrambi i genitori è piuttosto articolato, proprio perché le situazioni
sono spesso complesse. Si verificano però ancora adesso ritardi oppure
addirittura omissioni nelle segnalazioni da parte dei responsabili degli
istituti e delle comunità di bambini che non hanno più rapporti coi loro
familiari oppure da parte di operatori sociali che, temendo le reazioni dei
genitori, non segnalano al Tribunale per i minorenni casi di maltrattamenti ed
abusi anche gravi costringendo così i bambini a vivere in condizioni di grande
sofferenza anche per anni. Non sempre le relazioni di segnalazione redatte
dagli operatori sono esaurienti e descrivono accuratamente e oggettivamente i
fatti e questo ritarda le decisioni sul futuro del bambino. La dichiarazione di
adottabilità deve essere fondata su elementi certi, non su giudizi o
supposizioni personali, in quanto l’adozione è un provvedimento molto grave che
deve essere assunto nell’interesse del bambino solo di fronte a una privazione
di cure morali e materiali documentata e non risolvibile altrimenti. Anche da
parte dei giudici dei Tribunali per i minorenni delle Corti d’Appello e di
Cassazione si verificano talvolta ritardi e rinvii non motivati, per cui dal
momento in cui si apre un procedimento di adottabilità a quello in cui diventa
definitivo lo stato di adottabilità trascorrono diversi anni. Nel frattempo i
bambini crescono in istituto o in comunità in attesa che si definisca il loro
destino senza riferimenti affettivi significativi, anzi a volte in completa
solitudine, subendo loro le conseguenze della superficialità e delle
inadempienze di quanti a livello istituzionale – operatori, amministratori e
giudici – sono tenuti ad attivarsi per la tutela dei diritti dei minori.
Bisogna invece che al più presto sia assicurato al bambino il diritto di avere
una famiglia».
Esame prassi e riflessioni ad un anno dall’entrata in
vigore della legge 149/2001 (estratto
del comunicato stampa)
L’Unione nazionale delle Camere minorili, ad un anno
dall’entrata in vigore della legge 149/2001, viste le lacune legislative sin
dall’inizio evidenziate dagli operatori ed i problemi applicativi ed
interpretativi che di conseguenza sono derivati, ha ritenuto utile predisporre
un questionario volto a rilevare le prassi e le soluzioni processuali adottate
nelle diverse sedi giudiziarie.
Hanno risposto magistrati e avvocati minorili che
operano sul territorio nazionale presso 17 Tribunali per i minorenni (…). Dalle
risposte rilevate è infatti emerso che:
Ø nell’interpretazione del novellato articolo 336 del codice civile che introduce con
formulazione assai generica la necessità di «assistenza di un difensore» sia
per i genitori che per il minore, alcuni Tribunali nominano sempre un curatore,
altri non procedono ad alcuna nomina, neppure laddove vi sia un concreto
conflitto di interessi tra i genitori ed il minore, conflitto che nella
maggioranza dei tribunali comporterebbe invece la nomina di un curatore.
Disomogenea la procedura di nomina: in alcune sedi è il solo Pubblico ministero,
in altre si procede d’ufficio, in altre ancora è necessaria istanza di parte.
Anche le prassi rilevate in ordine alla nomina dei difensori dei genitori sono
disomogenee: in alcuni sedi si procede alla notifica del semplice avviso della
facoltà di nomina in altri, invece, si effettua la nomina d’ufficio del
difensore;
Ø nelle procedure di adottabilità se quasi ovunque viene nominato un
curatore, anche avvocato, o un difensore del minore (mai le due figure
contestualmente) le prassi divergono se c’è anche un tutore: in alcune sedi è
il tutore a rappresentare il minore e dunque a partecipare al giudizio a mezzo
di un legale, in altre viene nominato comunque anche un difensore del minore.
Ed i rapporti tutore/curatore sono tra i più problematici: si passa dal tutore
con pieno potere decisionale, alla completa delega del tutore al curatore,
passando per forme di collaborazione o completa autonomia dei soggetti o
esclusione dell’uno in presenza dell’altro (se c’è il tutore non c’è il
curatore);
Ø l’avvocato/curatore del minore ha facoltà di partecipare a tutte le
audizioni, compresa quella del minore, anche se talora si ritiene necessaria la
previa autorizzazione del giudice. Discussa invece la questione se il curatore
possa procedere alla nomina di un consulente di parte;
Ø quanto ai genitori, quasi ovunque si procede alla notifica della
comunicazione dell’apertura del procedimento anche ai sensi dell’articolo 143
del codice di procedura civile,
ma praticamente nessuno dichiara la loro contumacia in assenza di comparizione;
Ø per quanto riguarda il tema della rappresentanza processuale del
minore, la questione sembra essersi risolta procedendo alla nomina di un
curatore anche avvocato che possa dunque costituirsi in proprio;
Ø sebbene dai questionari emerga chiaramente che la scelta
dell’avvocato/curatore del minore debba essere effettuata indicando un esperto
in materia con forti motivazioni, in quasi nessuna sede sono stati approntati
elenchi specifici (alcuni Tribunali per i minorenni hanno fatto richiesta alle
associazioni forensi, altri attingono direttamente agli albi, altri ancora
nominano in base alla disponibilità dei singoli avvocati). Solo in alcuni fori si prevedono elenchi separati per
i difensori di minori e genitori, ma ciò che più colpisce è un sostanziale
smarrimento rispetto ai requisiti necessari per l’iscrizione in questi elenchi;
Ø quanto, infine, ai compensi professionali del curatore/avvocato, in
prevalenza si ritiene che l’avvocato possa chiedere l’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, in alcune sedi non è prevista alcun compenso ed in altre
viene posto a carico dei genitori.
Le evidenti differenziazioni di prassi, ancorché in
continuo divenire, risultano inevitabili laddove il dato normativo sia lacunoso
e sia lasciato alla creatività dell’interprete la soluzione dei singoli
problemi sostanziali e processuali. Non da ultimo, ciò comporta una disparità
di trattamento che risulta particolarmente inopportuna in considerazione degli
interessi da tutelare.
L’Unione nazionale delle Camere minorili auspica,
dunque, un celere intervento legislativo che, previa emanazione della legge
sulla difesa d’ufficio nei procedimenti civili minorili, individui:
1. i requisiti e le modalità per l’iscrizione negli
elenchi dei difensori, auspicando che sia disposta una distinzione per
l’avvocato e/o curatore del minore e l’avvocato dei genitori;
2. i principi ai quali il curatore e/o l’avvocato del
minore debba ispirarsi nell’assolvimento della propria funzione e la necessità
di particolare formazione, in conformità della normativa relativa al processo
penale minorile (articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272),
pur tenendo conto delle peculiarità dei procedimenti civili;
3. i criteri per stabilire i compensi professionali
del curatore del minore e dell’eventuale consulente di parte da questi
nominato.