Notiziario della Fondazione promozione sociale

 

 

 

IL SITO www.fondazionepromozionesociale.it:

UN “FAI DA TE” UTILE PER OPPORSI ALLE DIMISSIONI DI CONGIUNTI MALATI

CRONICI E NON AUTOSUFFICIENTI

 

Positiva è la recente evoluzione dell’iniziativa assunta dal Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti (1) di inserire nel sito www.fondazionepromozionesociale.it il fac-simile della lettera di opposizione alle dimissioni di adulti e anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, che ancora necessitano di cure sanitarie o socio-sanitarie e, quindi, non possono rientrare al domicilio.

Infatti, da qualche mese è in aumento il numero delle persone che, sulla base del detto fac-simile e delle relative informazioni sui comportamenti da tenere nei riguardi delle istituzioni, sono in grado di procedere autonomamente a difesa del diritto alle cure dei loro congiunti affetti da malattie inguaribili e non autosufficienza.

Alla Fondazione promozione sociale viene inviata la fotocopia della lettera di opposizione, consentendo in tal modo alla stessa Fondazione di conoscere la situazione e di fornire la consulenza eventualmente richiesta.

Dalle telefonate pervenute emerge una situazione assai allarmante.

Infatti molto spesso vi sono medici degli ospedali e delle case di cura private convenzionate con il Ser­vizio sanitario che, avuta conoscenza dell’opposizione alle dimissioni, minacciano i firmatari di ri­chiedere l’intervento dei carabinieri, di sporgere de­nuncia penale di abbandono o di porre a loro carico gli oneri relativi al prolungamento della degenza (2).

Ovviamente le persone sono alquanto preoccupate da queste intimidazioni, soprattutto perché temono ritorsioni nei confronti dei loro cari. Per questo motivo telefonano per essere rassicurati circa la correttezza giuridica della loro azione e, di volta in volta, la Fondazione suggerisce i comportamenti da adottare.

In tutti i casi finora presi in esame coloro che hanno puntualmente seguito le indicazioni della Fondazione non solo non hanno subito alcuna ritorsione, ma hanno altresì ottenuto per il loro congiunto la prosecuzione della degenza o il trasferimento, a cura e spese della sanità, in una struttura socio-sanitaria (residenza sanitaria assistenziale, casa protetta, ecc.) convenzionata, superando la lista di attesa e con il riconoscimento della quota sanitaria a carico dell’Asl.

In moltissimi casi, specialmente in località fuori del Piemonte (3), la Fondazione è intervenuta anche per impedire la richiesta illegale di contributi economici ai familiari di soggetti ricoverati presso Rsa. Infine è da segnalare che molti casi hanno riguardato soggetti con problemi psichiatrici gravi.

 

Dove siamo intervenuti

Oltre agli interventi relativi a situazioni verificatesi a Prato (4) e a Milano (5) sono state presentate, a seguito della consultazione del sito della Fonda­zione promozione sociale, opposizioni ad Alghero, Aosta, Bologna, Brescia, Cagliari, Chiavari, Cologno Monzese, Eboli, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Merano, Napoli, Padova, Pesaro, Pisa, Rimini, Rho, Roma, Salerno, Trento, Treviso, Venezia, Verona e Volterra.

 

Conclusioni

Dall’esperienza si può concludere che il sito è comunque un “fai da te” molto positivo che dovrebbe stimolare le organizzazioni di tutela dei soggetti deboli a costituire comitati di difesa analoghi a quello di Torino. La Fondazione promozione sociale è disponibile a fornire tutta la collaborazione neces­saria.

 

 

 

(1) Ricordiamo che il Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti funziona ininterrottamente dal 1978. La gestione, già curata dal Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, è assicurata dal 2003 dalla Fondazione promozione sociale Onlus.

(2) Si tenga presente che colui che rivolge minacce commette un reato. Al riguardo la Corte di Cassazione, Sezione II, con sentenza 89/182005 ha stabilito che «ai fini del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere, mediante tale intimidazione, che il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa». Al riguardo si veda l’articolo di Elena Brugnone, “Abbandono di anziani malati cronici non autosufficienti e minacce contro i familiari: profili penali”, Prospettive assistenziali, n. 124, 1999.

(3) Nella Regione Piemonte il fenomeno è stato praticamente superato con l’approvazione da parte della Giunta regionale in data 23 luglio 2007 della delibera n. 37/6500, in base alla quale è prevista l’erogazione di contributi ai Comuni singoli e associati, qualora abbiano stabilito che il pagamento della quota alberghiera di ricovero di anziani cronici non autosufficienti viene calcolata esclusivamente sulla base delle personali risorse economiche degli assistiti, senza alcun onere per i parenti, compresi quelli conviventi..

(4) Cfr. “L’azienda Usl 4 di Prato si rivolge ai carabinieri per dimettere un anziano gravemente malato”, Ibidem, n. 158, 2007.

(5) Cfr. “Pio Albergo Trivulzio: dimissioni illegittime di un anziano gravemente malato e minacce alla figlia”, Ibidem, n. 161, 2008.