provvedimento DEL TAR DI
BOLOGNA SULLA COMPETENZA RELATIVA ALLE RETTE DI RICOVERO DI UN SOGGETTO CON
INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE
Con sentenza n. 176/2008 del 20 dicembre 2007,
depositata in Segreteria il 5 febbraio 2008, il Tar dell’Emilia-Romagna, Sezione
di Bologna, ha preso in esame la richiesta avanzata dall’Istituto ospedaliero
di Sospiro nei confronti del Comune e
dell’Usl di Rimini per il pagamento della retta di A. B. dal 1° novembre 1999
al 30 settembre 2007 per un ammontare complessivo di euro 136.829,05, oltre gli
interessi legali.
In primo luogo il Tar ha osservato che «per ciò che attiene alla competenza
territoriale il criterio, uniformemente riconosciuto, è quello del collegamento
territoriale esistente al momento dell’originario ricovero a nulla rilevando
l’eventuale successivo trasferimento del malato in nosocomi ubicati in Comuni
diversi dal primo».
Circa le caratteristiche del ricovero, nella sentenza
si osserva che «esso è ordinariamente
rappresentato da prestazioni integrate, cioè, aventi una tipologia mista:
sanitaria e sociale; sicché mentre le prime sono assicurate dalle aziende
sanitarie, le seconde, vale a dire le prestazioni sociali sono, in forza del
decreto legislativo n. 502/1992, di competenza dei Comuni che provvedono al loro
finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale» e che l’articolo
2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001
dispone che «sono a carico dei Comuni le
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè attività del sistema sociale a
supporto, sia delle persone in stato di bisogno con problemi di disabilità ed
emarginazione incidenti sul loro stato di salute, sia degli adulti e degli
anziani con limitata autonomia che necessitano di ospitalità in strutture
residenziali».
Circa le condizioni di salute, viene precisato che
l’assistito A. B. «affetto fin dall’età
adolescenziale da insufficienza mentale di grado elevato, è stato, alcuni anni
dopo la nascita, avvenuta in xxxxxxx nel giugno 1943, affidato all’Istituto
istante e, successivamente, ha sempre vissuto in tale struttura di assistenza i
cui oneri, sostenuti in un primo tempo dalla Usl n. 40 Rimini Nord e poi dal
Comune di Rimini, risultano, come si è detto, non più assolti dal 1999».
Per quanto concerne le prestazioni assicurate ad A. B.
«almeno a far tempo dal 1999, e quelle
attualmente prestate hanno avuto ed hanno, prevalentemente, carattere
socio-assistenziale, come riferito dallo stesso Istituto, a seguito della
riconosciuta cessazione delle prestazioni riabilitativo-sanitario per
stabilizzazione ed irreversibilità della malattia, pur tuttavia le predette
attività devono ritenersi, comunque, rientranti nelle prestazioni di ricovero
aventi prevalente rilievo sanitario».
Al riguardo nella sentenza in oggetto viene rilevato
che «la giurisprudenza, segnatamente del
Consiglio di Stato sez. V – n. 4694/06, 4695/06, 4696/06 – si è, del resto,
ampiamente espressa, non solo riportandosi al criterio della prevalenza delle
prestazioni, nel senso di attribuire i relativi oneri economici al Servizio
sanitario nazionale oppure ai Comuni in dipendenza della rilevanza o meno delle
cure sanitarie rispetto al più contenuto elemento dell’assistenza, ma anche
chiarendo che deve considerarsi prevalente il primo aspetto nell’ipotesi di trattamenti
farmacologici finalizzati al contenimento di esiti degenerativi e invalidanti
di patologie congenite o acquisite».
Con riferimento al caso in esame, i giudici sostengono
che «non può negarsi che il problema
della disabilità e dell’emarginazione, disciplinato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, e in buona sostanza il carattere
socio assistenziale dell’attività svolta nei confronti di A. B. appare meno
significativo in rapporto al dato essenziale delle cure sanitarie, sia pure
farmacologiche, prestate a causa di una malattia mentale irreversibile,
peraltro da valutarsi tanto nel contesto attuale quanto nelle sue probabili
proiezioni».