provvedimento DEL TAR DI BOLOGNA SULLA COMPETENZA RELATIVA ALLE RETTE DI RICOVERO DI UN SOGGETTO CON INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE

 

Con sentenza n. 176/2008 del 20 dicembre 2007, depositata in Segreteria il 5 febbraio 2008, il Tar dell’Emilia-Romagna, Sezione di Bologna, ha preso in esame la richiesta avanzata dall’Istituto ospedaliero di Sospiro  nei confronti del Comune e dell’Usl di Rimini per il pagamento della retta di A. B. dal 1° novembre 1999 al 30 settembre 2007 per un ammontare complessivo di euro 136.829,05, oltre gli interessi legali.

In primo luogo il Tar ha osservato che «per ciò che attiene alla competenza territoriale il criterio, uniformemente riconosciuto, è quello del collegamento territoriale esistente al momento dell’originario ricovero a nulla rilevando l’eventuale successivo trasferimento del malato in nosocomi ubicati in Comuni diversi dal primo».

Circa le caratteristiche del ricovero, nella sentenza si osserva che «esso è ordinariamente rappresentato da prestazioni integrate, cioè, aventi una tipologia mista: sanitaria e sociale; sicché mentre le prime sono assicurate dalle aziende sanitarie, le seconde, vale a dire le prestazioni sociali sono, in forza del decreto legislativo n. 502/1992, di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale» e che l’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 dispone che «sono a carico dei Comuni le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè attività del sistema sociale a supporto, sia delle persone in stato di bisogno con problemi di disabilità ed emarginazione incidenti sul loro stato di salute, sia degli adulti e degli anziani con limitata autonomia che necessitano di ospitalità in strutture residenziali».

Circa le condizioni di salute, viene precisato che l’assistito A. B. «affetto fin dall’età adolescenziale da insufficienza mentale di grado elevato, è stato, alcuni anni dopo la nascita, avvenuta in xxxxxxx nel giugno 1943, affidato all’Istituto istante e, successivamente, ha sempre vissuto in tale struttura di assistenza i cui oneri, sostenuti in un primo tempo dalla Usl n. 40 Rimini Nord e poi dal Comune di Rimini, risultano, come si è detto, non più assolti dal 1999».

Per quanto concerne le prestazioni assicurate ad A. B. «almeno a far tempo dal 1999, e quelle attualmente prestate hanno avuto ed hanno, prevalentemente, carattere socio-assistenziale, come riferito dallo stesso Istituto, a seguito della riconosciuta cessazione delle prestazioni riabilitativo-sanitario per stabilizzazione ed irreversibilità della malattia, pur tuttavia le predette attività devono ritenersi, comunque, rientranti nelle prestazioni di ricovero aventi prevalente rilievo sanitario».

Al riguardo nella sentenza in oggetto viene rilevato che «la giurisprudenza, segnatamente del Consiglio di Stato sez. V – n. 4694/06, 4695/06, 4696/06 – si è, del resto, ampiamente espressa, non solo riportandosi al criterio della prevalenza delle prestazioni, nel senso di attribuire i relativi oneri economici al Servizio sanitario nazionale oppure ai Comuni in dipendenza della rilevanza o meno delle cure sanitarie rispetto al più contenuto elemento dell’assistenza, ma anche chiarendo che deve considerarsi prevalente il primo aspetto nell’ipotesi di trattamenti farmacologici finalizzati al contenimento di esiti degenerativi e invalidanti di patologie congenite o acquisite».

Con riferimento al caso in esame, i giudici sostengono che «non può negarsi che il problema della disabilità e dell’emarginazione, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, e in buona sostanza il carattere socio assistenziale dell’attività svolta nei confronti di A. B. appare meno significativo in rapporto al dato essenziale delle cure sanitarie, sia pure farmacologiche, prestate a causa di una malattia mentale irreversibile, peraltro da valutarsi tanto nel contesto attuale quanto nelle sue probabili proiezioni».

Ciò premesso, il Tar ha deciso quanto segue: «il ricorso va accolto e per l’effetto va riconosciuto l’obbligo dell’Azienda sanitaria locale di Rimini di corrispondere a far tempo dal 1° novembre 1999 e fino al 30 settembre 2007, le rette di spedalità per prestazioni di cure sanitarie e assistenza integrata, connesse al ricovero del Sig. A. B., ammontanti, complessivamente, a euro 136.829,05».