RIPRESENTATO IL DISEGNO DI LEGGE SULLA TUTELA TEMPORANEA DELLA SALUTE DELLE PERSONE IMPOSSIBILITATE A PROVVEDERVI PERSONALMENTE

 

 

I Senatori Antonino Caruso e Franco Mugnai hanno ripresentato in data 12 giugno 2008 al Senato della repubblica il disegno di legge n. 774 “Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente” (1). Nella relazione sono precisati i motivi dell’iniziativa, volta ad ottenere la possibilità – negata dalle leggi in vigore – di poter designare una persona che provveda alla difesa della nostra salute e se del caso della nostra sopravvivenza qualora un evento anche improvviso ci renda incapaci di provvedere alle nostre esigenze fondamentali di vita. Come abbiamo più volte rilevato su questa rivista, mentre ognuno di noi può incaricare una persona per la tutela del nostro patrimonio mobiliare o immobiliare, le norme vigenti non ce lo consentono per quanto riguarda la nostra salute.

Pertanto tutte le organizzazioni e le persone interessate sono invitate a sollecitare l’inizio della discussione del disegno di legge di cui riportiamo la relazione e il testo.

 

 

RELAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 774/SENATO

 

Onorevoli Senatori. – L’anticipato scioglimento delle Camere, e quindi la repentina conclusione della XV Legislatura, hanno impedito che potesse essere completato l’iter del disegno di legge che è ora ripresentato. Non diversamente era del resto accaduto già in precedenza, poiché la proposta di cui ora si auspica il pronto esame risale alla legislatura ancora precedente, cioè alla XIV Legisla­tura.

L’intervento normativo in questione venne allora sollecitato da numerosi magistrati incaricati di svolgere le funzioni di giudice tutelare, oltre che da Associazioni che si occupano dell’assistenza di infermi, con il fine di completare l’assetto di (più moderna) protezione legislativa che era stata in quel momento determinata con l’introduzione nel nostro ordinamento della figura dell’amministratore di sostegno.

La relativa legge istitutiva venne introdotta nel 2004, ed ebbe l’onore di immediata, generale condivisione, oltre che di grandi attenzioni da parte degli operatori giudiziari, che non mancarono tuttavia di rilevare – con intento in tutta evidenza contributivo e non certo come sterile critica – la permanenza di un rilevante vuoto di previsione: mancano infatti nella legge disposizioni adeguate per il caso che una persona, a seguito di un evento invalidante, diventi istantaneamente del tutto incapace di provvedere a se stessa, sotto il profilo della immediata tutela della sua salute e delle correlate aspettative di prestazione.

Nell’ordinamento vigente, infatti, si prevede che una persona possa rilasciare procura ad un’altra affinché questa provveda – anche in via transitoria, e quale conseguenza di una incapacità del rappresentato – al compimento di atti negoziali determinati o indeterminati, ma non è ammessa la delega al compimento di atti diversi, in particolare quelli che concernono la salute dell’incapace, le scelte degli interventi sanitari più appropriati e il controllo sulla qualità delle prestazioni sanitarie fornite.

L’ordinamento prevede, bensì, la nomina, secondo i casi, di un tutore, di un curatore, di un amministratore di sostegno, o anche di un amministratore provvisorio qualora ad esso il giudice tutelare faccia ricorso in forza dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ma tutte queste figure possono operare soltanto dopo che l’autorità giudiziaria ha effettuato la relativa nomina: il che avviene solo dopo il compimento delle rispettive procedure, e perciò, anche con la miglior volontà, in un momento comunque largamente successivo al bisogno.

Anche il citato articolo 35 della legge n. 833 del 1978, relativo ai trattamenti sanitari obbligatori, non offre rimedio alla situazione in esame, perché – a prescindere dalla non sovrapponibilità alla presente delle situazioni di fatto ivi considerate – il giudice tutelare può adottare dei provvedimenti urgenti, ma solo in quanto occorrano «per conservare e per amministrare il patrimonio dell’infermo».

Né infine, giova l’articolo 408 del codice civile, quale introdotto dalla predetta legge n. 6 del 2004, poiché l’interessato può bensì designare un amministratore di sostegno in previsione di una sua futura eventuale situazione di incapacità, ma anche in tal caso occorre la nomina formale del medesimo da parte del giudice tutelare, e quindi il designato non ha poteri legali nel momento della necessità immediata della quale qui ci si occupa.

Poiché, invece, sono essenziali gli interventi praticati immediatamente dopo l’insorgere della situazione invalidante, si ritiene necessario colmare questo vuoto di rappresentanza, sia pure con supplenza di breve durata, fino all’intervento dell’autorità giudiziaria, che applicherà gli istituti più adeguati.

L’immediata assunzione di questa figura nella sfera del controllo giudiziario, e l’esclusione di ogni interferenza con la sfera patrimoniale dell’assistito, tranquillizzano in ordine a possibilità di abuso.

Il disegno di legge riproduce il testo approvato all’unanimità dalla Commissione giustizia del Senato nella XIV legislatura (v. atto Senato n. 3495), identico a quello approvato dalla Commissione stessa nella XV (v. atto Senato n. 1050), in quanto comprensivo della modifica aggiunta all’articolo 407 del codice di procedura civile, al fine di meglio chiarire una questione dibattuta tra i giudici, non risolta univocamente e foriera di determinare (ove stabilita in maniera opposta a quella che il disegno di legge indica) un significativo e dannoso depotenziamento delle rilevanti opportunità che la legge istitutiva dell’amministratore di sostegno ha consegnato a numerosissime famiglie e persone in difficoltà.

 

 

TESTO

 

ARTICOLO 1

(Introduzione dell’articolo 432-bis del codice civile

 in materia di tutela temporanea della salute

dell’incapace)

1. Nel libro I, titolo XII, capo II, del codice civile, dopo l’articolo 432 è inserito il seguente:

«Art. 432-bis. - (Tutela temporanea della salute dell’incapace). - Ogni persona maggiore di età e con piena capacità di agire può designare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, altra persona o ente che lo rappresenti nel caso di sua infermità fisica o psichica, che lo ponga nell’impossibilità di provvedere alla tutela della propria salute e ai propri immediati ed indifferibili bisogni.

La designazione di cui al primo comma può essere rifiutata da parte del designato ed è revocata dall’autore con le stesse forme.

La designazione può avere luogo anche nei confronti di persona diversa da chi è legittimario e, in tale caso, le decisioni che il designato dovesse assumere prevalgono su quelle di ogni altro. L’incarico è gratuito, salva diversa espressa disposizione del designante.

Fino a quando la competente autorità giudiziaria non ha provveduto alla nomina del tutore o del curatore o dell’amministratore di sostegno o dell’amministratore di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la persona designata assume il compito di garantire la salute e il benessere psico-fisico del beneficiario, provvedendo, tra l’altro, a richiedere con la massima sollecitudine l’intervento dei servizi necessari, ad adottare le decisioni opportune ed a curare che gli enti e i servizi tenuti ad intervenire effettuino le prestazioni adeguate alle esigenze psico-fisiche del beneficiario.

Entro quarantotto ore dall’assunzione delle funzioni, e prima di ogni altra operazione non indifferibile, il soggetto designato avvisa il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o, in caso di eccessiva difficoltà, il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario in quel momento si trova, fornendo tutte le necessarie indicazioni.

Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, convalida senza formalità l’operato della persona designata, definendone gli ambiti, ove occorra, ovvero adotta senza ritardo altri provvedimenti del caso.

La rappresentanza di cui al primo comma non si riferisce, salvo espressa indicazione del designante, ad atti che riguardino gli interessi patrimoniali del medesimo».

 

ARTICOLO 2

(Modifica dell’articolo 407 del codice

di procedura civile)

1. All’articolo 407 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il ricorso può essere presentato al giudice tutelare anche senza ministero di difensore e le parti possono stare nel procedimento anche senza l’assistenza di questi. Il ricorrente e il beneficiario possono farsi in ogni caso rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato».

 

ARTICOLO 3

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni dell’articolo 1 della presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della stessa sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.

2. Le disposizioni dell’articolo 2 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa».

 

 

 

(1) Si vedano su Prospettive assistenziali gli articoli “Presentato al Senato un disegno di legge per la tutela temporanea della salute dei cittadini impossibilitati a provvedervi personalmente”, n. 151, 2005; “Depositato al Senato un disegno di legge sulla tutela temporanea della salute delle persone impossibilitate a provvedervi personalmente”, n. 156, 2006; “Approvato in sede referente il disegno di legge sulla tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente”, n. 160, 2007. Cfr. inoltre l’editoriale del n. 158, 2007 di Prospettive assistenziali “Se diventiamo non autosufficienti sono guai molto seri anche a causa del nostro disinteresse verso noi stessi”. Notizie utili sulle attuali possibili forme di tutela della persona non autosufficiente sono contenute nel sito web www.fondazionepromozionesociale.it.