RIPRESENTATO IL
DISEGNO DI LEGGE SULLA TUTELA TEMPORANEA DELLA SALUTE DELLE PERSONE
IMPOSSIBILITATE A PROVVEDERVI PERSONALMENTE
I Senatori
Antonino Caruso e Franco Mugnai hanno ripresentato in data 12 giugno 2008 al
Senato della repubblica il
disegno di legge n. 774 “Modifica al codice civile in materia di tutela
temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi
personalmente” (1). Nella relazione sono precisati i motivi
dell’iniziativa, volta ad ottenere la possibilità – negata dalle leggi in
vigore – di poter designare una persona che provveda alla difesa della nostra
salute e se del caso della nostra sopravvivenza qualora un evento anche
improvviso ci renda incapaci di provvedere alle nostre esigenze fondamentali di
vita. Come abbiamo più volte rilevato su questa rivista, mentre ognuno di noi
può incaricare una persona per la tutela del nostro patrimonio mobiliare o
immobiliare, le norme vigenti non ce lo consentono per quanto riguarda la
nostra salute.
Pertanto
tutte le organizzazioni e le persone interessate sono invitate a sollecitare
l’inizio della discussione del disegno di legge di cui riportiamo la relazione
e il testo.
RELAZIONE
DEL DISEGNO DI LEGGE
N.
774/SENATO
Onorevoli
Senatori. – L’anticipato scioglimento
delle Camere, e quindi la repentina conclusione della XV Legislatura, hanno
impedito che potesse essere completato l’iter del disegno di legge che è ora
ripresentato. Non diversamente era del resto accaduto già in precedenza, poiché
la proposta di cui ora si auspica il pronto esame risale alla legislatura
ancora precedente, cioè alla XIV Legislatura.
L’intervento normativo in questione venne allora
sollecitato da numerosi magistrati incaricati di svolgere le funzioni di
giudice tutelare, oltre che da Associazioni che si occupano dell’assistenza di
infermi, con il fine di completare l’assetto di (più moderna) protezione
legislativa che era stata in quel momento determinata con l’introduzione nel
nostro ordinamento della figura dell’amministratore di sostegno.
La relativa legge istitutiva venne introdotta nel
2004, ed ebbe l’onore di immediata, generale condivisione, oltre che di grandi
attenzioni da parte degli operatori giudiziari, che non mancarono tuttavia di
rilevare – con intento in tutta evidenza contributivo e non certo come sterile
critica – la permanenza di un rilevante vuoto di previsione: mancano infatti
nella legge disposizioni adeguate per il caso che una persona, a seguito di un
evento invalidante, diventi istantaneamente del tutto incapace di provvedere a
se stessa, sotto il profilo della immediata tutela della sua salute e delle
correlate aspettative di prestazione.
Nell’ordinamento vigente, infatti, si prevede che una
persona possa rilasciare procura ad un’altra affinché questa provveda – anche
in via transitoria, e quale conseguenza di una incapacità del rappresentato –
al compimento di atti negoziali determinati o indeterminati, ma non è ammessa
la delega al compimento di atti diversi, in particolare quelli che concernono
la salute dell’incapace, le scelte degli interventi sanitari più appropriati e
il controllo sulla qualità delle prestazioni sanitarie fornite.
L’ordinamento prevede, bensì, la nomina, secondo i
casi, di un tutore, di un curatore, di un amministratore di sostegno, o anche
di un amministratore provvisorio qualora ad esso il giudice tutelare faccia
ricorso in forza dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ma
tutte queste figure possono operare soltanto dopo che l’autorità giudiziaria ha
effettuato la relativa nomina: il che avviene solo dopo il compimento delle
rispettive procedure, e perciò, anche con la miglior volontà, in un momento
comunque largamente successivo al bisogno.
Anche il citato articolo 35 della legge n. 833 del
1978, relativo ai trattamenti sanitari obbligatori, non offre rimedio alla
situazione in esame, perché – a prescindere dalla non sovrapponibilità alla
presente delle situazioni di fatto ivi considerate – il giudice tutelare può
adottare dei provvedimenti urgenti, ma solo in quanto occorrano «per conservare e per amministrare il
patrimonio dell’infermo».
Né infine, giova l’articolo 408 del codice civile,
quale introdotto dalla predetta legge n. 6 del 2004, poiché l’interessato può
bensì designare un amministratore di sostegno in previsione di una sua futura
eventuale situazione di incapacità, ma anche in tal caso occorre la nomina
formale del medesimo da parte del giudice tutelare, e quindi il designato non
ha poteri legali nel momento della necessità immediata della quale qui ci si
occupa.
Poiché, invece, sono essenziali gli interventi
praticati immediatamente dopo l’insorgere della situazione invalidante, si
ritiene necessario colmare questo vuoto di rappresentanza, sia pure con
supplenza di breve durata, fino all’intervento dell’autorità giudiziaria, che
applicherà gli istituti più adeguati.
L’immediata assunzione di questa figura nella sfera
del controllo giudiziario, e l’esclusione di ogni interferenza con la sfera
patrimoniale dell’assistito, tranquillizzano in ordine a possibilità di abuso.
Il disegno di legge riproduce il testo approvato
all’unanimità dalla Commissione giustizia del Senato nella XIV legislatura (v.
atto Senato n. 3495), identico a quello approvato dalla Commissione stessa
nella XV (v. atto Senato n. 1050), in quanto comprensivo della modifica aggiunta
all’articolo 407 del codice di procedura civile, al fine di meglio chiarire una
questione dibattuta tra i giudici, non risolta univocamente e foriera di
determinare (ove stabilita in maniera opposta a quella che il disegno di legge
indica) un significativo e dannoso depotenziamento delle rilevanti opportunità
che la legge istitutiva dell’amministratore di sostegno ha consegnato a
numerosissime famiglie e persone in difficoltà.
TESTO
ARTICOLO 1
(Introduzione dell’articolo 432-bis del
codice civile
in materia di tutela temporanea della salute
dell’incapace)
1. Nel libro I, titolo XII, capo II, del codice
civile, dopo l’articolo 432 è inserito il seguente:
«Art. 432-bis. - (Tutela
temporanea della salute dell’incapace). - Ogni persona maggiore di età e
con piena capacità di agire può designare, mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata, altra persona o ente che lo rappresenti nel caso di sua
infermità fisica o psichica, che lo ponga nell’impossibilità di provvedere alla
tutela della propria salute e ai propri immediati ed indifferibili bisogni.
La designazione di cui al primo comma può essere
rifiutata da parte del designato ed è revocata dall’autore con le stesse forme.
La designazione può avere luogo anche nei confronti di
persona diversa da chi è legittimario e, in tale caso, le decisioni che il
designato dovesse assumere prevalgono su quelle di ogni altro. L’incarico è
gratuito, salva diversa espressa disposizione del designante.
Fino a quando la competente autorità giudiziaria non
ha provveduto alla nomina del tutore o del curatore o dell’amministratore di
sostegno o dell’amministratore di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, la persona designata assume il compito di garantire la salute e
il benessere psico-fisico del beneficiario, provvedendo, tra l’altro, a
richiedere con la massima sollecitudine l’intervento dei servizi necessari, ad
adottare le decisioni opportune ed a curare che gli enti e i servizi tenuti ad
intervenire effettuino le prestazioni adeguate alle esigenze psico-fisiche del
beneficiario.
Entro quarantotto ore dall’assunzione delle funzioni,
e prima di ogni altra operazione non indifferibile, il soggetto designato
avvisa il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o,
in caso di eccessiva difficoltà, il giudice tutelare del luogo in cui il
beneficiario in quel momento si trova, fornendo tutte le necessarie
indicazioni.
Il giudice tutelare, assunte le necessarie
informazioni, convalida senza formalità l’operato della persona designata,
definendone gli ambiti, ove occorra, ovvero adotta senza ritardo altri
provvedimenti del caso.
La rappresentanza di cui al primo comma non si
riferisce, salvo espressa indicazione del designante, ad atti che riguardino
gli interessi patrimoniali del medesimo».
ARTICOLO 2
(Modifica dell’articolo 407 del codice
di procedura
civile)
1. All’articolo 407 del codice di procedura civile
dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il ricorso può essere presentato
al giudice tutelare anche senza ministero di difensore e le parti possono stare
nel procedimento anche senza l’assistenza di questi. Il ricorrente e il
beneficiario possono farsi in ogni caso rappresentare da persona munita di
mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato».
ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni dell’articolo 1 della presente
legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della stessa
sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica.
2. Le disposizioni dell’articolo 2 entrano in vigore
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa».