Specchio nero
IL
COMUNE DI FIRENZE CONTINUA AD IMPORRE CONTRIBUTI ECONOMICI
ILLEGITTIMI:
PRESENTATO UN ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
In data 17 giugno 2008 il presidente dell’associazione promozione sociale ha
indirizzato al Procuratore della Repubblica di Firenze il seguente esposto: «Come risulta dalla lettera inviata dal
Garante per la riservatezza dei dati personali al Comune di Firenze, Direzione
sicurezza sociale, detto Comune era tenuto a non richiedere più alcuna
informazione circa i congiunti, compresi quelli conviventi, dei soggetti con
handicap in situazione di gravità e di ultrasessantacinquenni non
autosufficienti.
«Inoltre, al
Comune di Firenze era stato richiesto di informare il Garante entro il 15
febbraio 2008 “in ordine alle iniziative
assunte o che si intendono assumere per conformarsi alle indicazioni sopra
fornite”.
«In data 7
giugno 2008 il signor L. M., abitante in…, Via…, si è recato presso gli uffici
degli assistenti sociali del Comune di Firenze, quartiere 5, Via Bini 5 ed ha ricevuto 5 fogli da compilare
in cui sono richieste informazioni nei cui riguardi il Garante aveva segnalato
che non potevano essere acquisite.
«Si segnala
inoltre alla Sua attenzione che:
a) Il Tar
della Toscana con ordinanza n. 733/2007, depositata in Segreteria il 7
settembre 2007 ha annullato “la
determinazione dirigenziale n. 2906/07 del marzo 2007 del Comune di Firenze,
Distretto/Quartiere 4 - Servizi integrati di assistenza sociale territoriale” nonché il “Regolamento per l’accoglienza
di anziani presso strutture residenziali, emanato con deliberazione del consiglio comunale di Firenze n. 19/04
del 18.01.1999 e n. 652/144 del 3.05.1999 modificate dalla deliberazione del
Consiglio comunale n. 553/95 del 5 giugno 2000, n. 1271 del 20.12.2001 e n. 130
del 21.12.2004”;
b) lo stesso
Tar della Toscana, mediante l’ordinanza n. 43/2008, depositata in Segreteria il
16 gennaio 2008 ha precisato che “la
retta per l’assistenza debba essere parametrata ai redditi dell’assistita
medesima”, stabilendo quindi la non
validità dei regolamenti comunali di cui sopra;
c) il
Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2594/08 del 216 maggio 2008 ha respinto il
ricorso presentato dal Comune di Firenze contro la sopraccitata ordinanza n.
43/2008.
«Ciò
premesso, quale presidente dell’associazione
promozione sociale Onlus, con sfera di azione su tutto il territorio italiano,
corrente in Torino, Via Artisti 36, iscritta nei registri del volontariato
della Regione Piemonte con decreto n. 4654 del Presidente della Giunta della
stessa Regione datato 4 novembre 1994, rivolge istanza alla S. V. affinché
voglia accertare se il comportamento del Comune di Firenze non viola le leggi
vigenti.
«Poiché il
Comune di Firenze non rispetta quanto richiesto dal Garante per la riservatezza
dei dati personali, continua a pretendere dai congiunti degli anziani cronici
non autosufficienti informazioni (nominativi ed indirizzi) non dovute e quindi
viola le norme del decreto legislativo 196/2003.
«Inoltre
questa richiesta, fatto importantissimo, viene avanzata allo scopo di obbligare
detti congiunti a sottoscrivere l’impegno di versare alla struttura di ricovero
del parente malato la parte della quota alberghiera non corrisposta dal
soggetto di cui si richiede il ricovero.
«al riguardo si precisa che, se i congiunti
non sottoscrivono quanto richiesto, il ricovero viene negato all’anziano
cronico non autosufficiente che ne ha diritto ai sensi della normativa sui
Livelli essenziali di assistenza sanitaria (articolo 54 della legge 289/2002 e
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001).
«Va altresì
considerato che per le cure socio-sanitarie degli ultrassessantacinquenni non
autosufficienti (comma 2ter dell’articolo 3 del testo unificato dei decreti
legislativi 109/1998 e 130/2000) non possono essere richiesti contributi
economici ai loro congiunti conviventi o non conviventi.
«Ai sensi
dell’articolo 408, secondo comma del Codice di procedura penale, lo scrivente
chiede di essere informato circa l’eventuale archiviazione del presente esposto».
Mentre restiamo in attesa delle decisioni della
Procura di Firenze, segnaliamo che su Prospettive
assistenziali sono comparsi i seguenti articoli:
- “Contributi economici imposti agli assistiti e ai
loro congiunti: una delibera illecita e vessatoria del Comune di Firenze”, n.
124, 1999;
- “Un’altra delibera illegittima e persecutoria del
Comune di Firenze”, n. 137, 2002;
- “Comune di Firenze: lavavetri e illegittime
richieste di denaro da parte dei servizi sociali”, n. 161, 2008.