Urgente l’approvazione della
proposta di legge sulla tutela delle gestanti e madri in gravi difficoltà e sul
diritto al segreto del parto
di fronte alle esigenze delle gestanti in gravi
condizioni di disagio socio-economico, che ovviamente si ripercuotono anche sul
nascituro, l’Assessorato alla solidarietà sociale della Provincia di Torino e
l’Associazione promozione sociale hanno organizzato il convegno nazionale “Il
diritto di tutti i bambini fin dalla nascita alla famiglia e la prevenzione
dell’abbandono”, che si è svolto a Torino il 21 ottobre 2005 e la cui sintesi
dei lavori è stata pubblicata sul n. 153 bis di Prospettive assistenziali (1).
Scopo del
convegno
Finalità del convegno è stata l’individuazione degli
atti occorrenti per garantire interventi idonei a:
- prevenire gli abbandoni che mettono in pericolo la
vita dei neonati (2);
- evitare gli infanticidi;
- fornire alle gestanti le prestazioni necessarie
perché possano assumere con la massima responsabilizzazione possibile le
decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati (3);
- garantire alle madri nonché ai minori riconosciuti o
non riconosciuti le occorrenti prestazioni sanitarie e sociali.
Le attuali
carenze di intervento
Numerose sono purtroppo le regioni che non hanno assunto alcuna iniziativa volta
all’attuazione delle norme vigenti che attribuiscono alle donne tre importanti
diritti:
- garanzia del segreto del parto;
- scelta se riconoscere o meno i loro nati (4);
- informazioni esaurienti, comprese quelle relative
alla possibilità di un periodo di riflessione successivo al parto, in merito
alla decisione concernente il riconoscimento.
Da notare che, ai sensi del 5° comma dell’articolo 8
della legge 328/2000, alle Regioni è stato attribuito il compito di disciplinare
il trasferimento ai Comuni o ad altri enti locali delle funzioni di cui alla
legge 6 dicembre 1928 n. 2838 e 18 marzo 1993 n. 67 concernenti le prestazioni
obbligatorie relative alle gestanti e madri, ai nati fuori dal matrimonio, ai
bambini non riconosciuti, nonché ai ciechi e sordi poveri rieducabili (così
definiti dal regio decreto 383/1934). Con la legge di cui sopra le Regioni
devono, inoltre, definire il passaggio ai Comuni o ad altri enti locali delle
risorse umane, finanziarie e patrimoniali occorrenti per l’esercizio delle
succitate funzioni.
Vi sono, purtroppo, non solo Regioni che non hanno
ancora legiferato in merito al sopra citato 5° comma dell’articolo 8 della
legge 328/2000 (sono trascorsi ben 8 anni!), ma ve ne sono altre le cui
disposizioni sono semplicemente assurde.
Ad esempio le legge 14 dicembre 2004, n. 34 della
Regione Lombardia ha trasferito (articolo 4) a tutti i Comuni le funzioni
svolte dalle Province in merito all’assistenza delle gestanti e madri in gravi
difficoltà psico-socio-economiche.
Pertanto, in tutti i Comuni con poche migliaia di
abitanti, è impossibile attuare la legge che garantisce il segreto del parto
alle donne che non intendono riconoscere i loro nati (5).
Poche chiare sono, altresì, le norme previste in
materia dalla legge della Regione Toscana n. 41/2005 (6).
A loro volta le recenti leggi delle Regioni
Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Puglia hanno del tutto ignorato la
questione delle gestanti e madri in gravi difficoltà (7).
Le valide
iniziative della Regione Piemonte
Encomiabile è la legge n. 16/2006 della Regione
Piemonte che ha affidato a quattro Enti gestori dei servizi socio-assistenziali
il compito, già svolto dalle otto Province piemontesi, di fornire le occorrenti
prestazioni alle gestanti e madri in condizioni di disagio
psico-socio-economico e ai loro nati.
Da notare che gli interventi «sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori
formalità, indipendentemente dallo loro residenza anagrafica», per cui ne
possono usufruire tutte le donne, comprese quelle extracomunitarie prive del
permesso di soggiorno (8).
Necessità di
una legge nazionale
Tenuto conto del disinteresse di quasi tutte le
Regioni per le attuali carenze di intervento (vi sono Province che non
rispettano le norme, pur imperative, della citata legge 2838/1928!), vi è
l’urgente necessità di una legge nazionale che disciplini gli interventi che
devono essere attuati a tutela delle gestanti e madri in gravi difficoltà,
nonché dei loro nati, interventi che hanno anche la finalità di prevenire in
tutta la misura del possibile gli abbandoni dei neonati che mettono in pericolo
la loro sopravvivenza.
Decaduto, con lo scioglimento del Parlamento, il
disegno di legge n. 1754 “Riordino delle norme riguardanti il sostegno alle
gestanti e madri in condizioni di disagio socio-economico e disposizioni volte
a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i
loro nati”, presentato alla Camera dei deputati il 3 ottobre 2006 dalle On.
Zanotti e Nicchi, occorre sollecitare l’approvazione della proposta di legge n.
1266 ripresentata il 6 giugno 2008 (9) alla Camera dei Deputati dal Consiglio
regionale del Piemonte di cui riportiamo la relazione e il testo.
Relazione della proposta di legge
n. 1266/Camera dei Deputati
Onorevoli
Deputati! – Le vigenti leggi
riconoscono alle donne tre importanti diritti: il diritto alla scelta se
riconoscere come figlio il bambino procreato, il diritto alla segretezza del
parto per chi non riconosce il proprio nato, il diritto all’informazione,
compresa quella relativa alla possibilità di un periodo di riflessione
successivo al parto per decidere in merito al riconoscimento.
Laddove la gravidanza si colloca in un percorso di
grave problematicità sono pertanto necessari interventi di sostegno mirati, per
consentire alla donna stessa una maggiore serenità e per valutare la
possibilità del riconoscimento o del non riconoscimento del figlio procreato.
Per quanto riguarda il diritto alla scelta, la
sentenza n. 171 del 5 maggio 1994 della Corte costituzionale consente alla
donna partoriente, coniugata o meno, la facoltà di non voler essere nominata
nell’atto di nascita, mentre il diritto alla segretezza del parto, che deve
essere garantito da tutti i servizi sanitari e sociali coinvolti, è assicurato
dalla redazione dell’atto di nascita da parte dell’ufficiale di stato civile.
I passaggi istituzionali successivi, ossia la
dichiarazione dello stato di adottabilità, la sua eventuale sospensione per un
periodo massimo di due mesi, nonché particolari casistiche relative alle
partorienti minorenni, trovano adeguato riconoscimento normativo da parte della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
Il diritto all’informazione va infine inteso come il
diritto di ogni donna a ricevere una corretta e tempestiva conoscenza della
disciplina legislativa e degli aiuti sociali, per poter decidere liberamente
nei riguardi del riconoscimento.
L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere
adeguatamente garantito soltanto in un’ottica globale d’intervento che prenda
in esame e tenda al superamento della situazione complessiva della gestante,
fin dalle prime fasi della gravidanza o comunque dal manifestarsi dello stato
di difficoltà.
La regione
Piemonte ha già fornito, con propri provvedimenti legislativi ed
amministrativi, una compiuta regolamentazione della materia.
L’articolo 58 della legge regionale n. 1 del 2004
(Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e
servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) già affidava alla
giunta regionale il compito di
adottare, nei confronti degli enti
gestori istituzionali, linee guida per l’esercizio delle competenze relative
agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti e madri in
condizione di disagio individuale, familiare e sociale, compresi quelli volti a
garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i
figli, ivi compresi gli interventi a favore dei neonati nei primi sessanta
giorni di vita.
Al fine di rendere coerente il sistema di attribuzione
di competenze già delineato dall’articolo 5 della legge regionale n. 1 del
2004, che impone alle province il
trasferimento, in capo agli enti
gestori, dell’esercizio delle funzioni socio-assistenziali relative ai figli
minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all’abbandono, ai figli
minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà, e dall’articolo
9 della medesima legge regionale, che prevede l’esercizio in forma associata
delle attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile, è
intervenuta la legge regionale n. 16 del 2006, finalizzata ad apportare, alla
citata legge regionale n. 1 del 2004, una modifica che consente di attribuire
ai soggetti gestori individuati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e previa
concertazione con i comuni, la competenza ad esercitare le funzioni relative
agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che
necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non
riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto.
Sulla scorta di tale quadro legislativo la Giunta
regionale del Piemonte ha, con propria deliberazione, provveduto ad individuare
i soggetti gestori competenti all’esercizio di tali interventi nonché ad
erogare ai medesimi soggetti gestori i fondi necessari a coprire gli oneri
finanziari conseguenti.
Nella consapevolezza dell’opportunità di prevedere un
ventaglio normativo che garantisca su tutto il territorio nazionale gli interventi
socio-assistenziali previsti dalla regione
Piemonte, la presente proposta di legge al Parlamento, già licenziata
all’unanimità dalla IV Commissione permanente, propone che le regioni istituiscano i servizi e
assicurino le consulenze e le prestazioni socio-assistenziali necessarie per
tutelare e sostenere le gestanti e le madri che versano in condizioni di
disagio socio-economico garantendo, inoltre, il segreto del parto alle donne
che non intendono riconoscere i propri nati.
La materia, trattandosi di tutela dei dati personali e
considerate le rilevanti finalità di interesse pubblico, attiene ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti sul territorio nazionale secondo quanto disposto dall’articolo
117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
Resta ferma la potestà delle Regioni e degli enti locali, nell’ambito delle
rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
TESTO
Art. 1.
1. Le regioni
e le province autonome di Trento
e di Bolzano garantiscono gli interventi socio-assistenziali nei confronti
delle gestanti presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla loro
residenza anagrafica, che necessitano di specifici sostegni in ordine al
riconoscimento o meno dei loro nati ed al segreto del parto. Alle gestanti e ai
loro nati sono altresì garantiti gli interventi per la continuità assistenziale
e per il loro reinserimento sociale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono
livello essenziale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano individuano, ai
sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli enti
locali titolari degli interventi e le modalità di esercizio degli stessi.
(1) Sono ancora
disponibili alcune copie che verranno inviate gratuitamente a coloro che ne
faranno richiesta.
(2) I bambini
non riconosciuti alla nascita non sono abbandonati, in quanto sono consegnati
alle istituzioni affinché li inseriscano al più presto presso idonee famiglie
adottive.
(3) Ogni anno
sono circa 350 i minori non riconosciuti.
(4) La legge 6
dicembre 1928 n. 2838 stabilisce che le Amministrazioni provinciali devono
assistere i fanciulli di ignoti ed i bambini nati fuori dal matrimonio
riconosciuti dalla madre e in condizioni di disagio socio-economico. È,
altresì, previsto che «nelle Province,
nelle quali lo consiglino le condizioni locali, l’assistenza al fanciullo deve,
ove sia possibile, avere inizio all’epoca della gestazione della madre».
(5) Cfr. gli
articoli apparsi su Prospettive
assistenziali “Legge della Regione Lombardia concernente i minori: poche
luci, molte ombre”, n. 151, 2005 e “Può essere considerata valida la legge
della Regione Lombardia sui minori?”, n. 162, 2008.
(6) Cfr.
Francesco Santanera, “La legge della Regione Toscana sulla tutela dei diritti
di cittadinanza: altisonanti dichiarazioni e nessun diritto esigibile”, Ibidem, n. 154, 2006.
(7) Cfr.
Giuseppe D’Angelo, “Altre leggi regionali (Basilicata, Friuli Venezia Giulia,
Liguria e Puglia) prive di effettivi diritti per le fasce più deboli”, Ibidem, n. 160, 2007.
(8) Cfr.
“Approvata dalla Regione Piemonte una valida legge per il sostegno alle
gestanti e madri in condizioni di disagio”, Ibidem,
158, 2007. Si veda altresì la delibera della Giunta della Regione Piemonte
22-4914 del 18 dicembre 2006 “Individuazione degli Enti gestori delle funzioni
socio-assistenziali competenti in materia di gestanti ai sensi della legge regionale
n. 16/2006 e definizione dei criteri, procedure e modalità di esercizio delle
funzioni”.