Prospettive assistenziali n. 164 ottobre-dicembre 2008
IL COMUNE DI BOLOGNA HA APPROVATO UN REGOLAMENTO
SUI CONTRIBUTI ECONOMICI CONFORME ALL’attuale normativa
Più volte abbiamo segnalato su questa rivista i comportamenti del Comune di Bologna in merito ai contributi economici imposti in violazione alle leggi vigenti ai parenti delle persone con handicap e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti (1).
Finalmente con delibera del Consiglio comunale del 21 luglio 2008 è stato approvato il nuovo “Regolamento generale in materia di servizi sociali” che disciplina «i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie assicurate dal Comune, nonché i criteri che guidano l’erogazione delle stesse».
Per quanto concerne la “Determinazione della condizione di bisogno” (articolo 13) è precisato che «la capacità economica delle persone si misura in base all’Isee» e che «l’isee viene utilizzata:
a) per fissare, in relazione all’accesso a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
b) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, le priorità di ammissione;
c) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell’utente».
Inoltre lo stesso articolo 13 prevede che «ai fini della valutazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni e per la relativa tariffazione, il Comune, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, si attiene alle seguenti configurazioni del nucleo di riferimento sulla base del quale calcolare l’Isee:
a) per le persone portatrici di handicap e per le persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti si considera il solo diretto interessato;
b) per le persone ultrasessantacinquenni non rientranti nella previsione di cui alla lett. A) si considera il diretto interessato più il coniuge convivente o il convivente more uxorio;
c) nei rimanenti casi si considera il nucleo anagrafico».
Ne consegue che come prevedono le leggi vigenti per i soggetti con handicap e per gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti il Comune di Bologna farà esclusivamente riferimento alle risorse economiche personali dell’assistito.
Invece per gli ultrasessantacinquenni autosufficienti in tutto o in parte il riferimento non è all’intero nucleo familiare convivente, come prevede la normativa in vigore, ma riguarda esclusivamente il soggetto interessato e il coniuge (o il convivente), ma esclusi, aspetto molto positivo, gli altri congiunti, ad esempio i figli che vivono in famiglia.
Mentre siamo lieti che, anche a seguito delle nostre iniziative, il Comune di Bologna – anche se con un ritardo di quasi otto anni (2) – abbia applicato le leggi vigenti (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000), rivolgiamo un doveroso ringraziamento a Claudio Filippi, Dirigente dell’Ufficio del Garante per la riservatezza dei dati personali che in data 4 febbraio 2008, in risposta all’istanza presentata in data 17 agosto 2007 dall’Associazione promozione sociale, aveva segnalato che «il Comune di Bologna è stato invitato ad informare questo ufficio in ordine alle iniziative assunte o che si intenda assumere per conformarsi alle indicazioni contenute» nella nota che lo stesso Garante aveva inviato all’Inps il 24 marzo 2006 per evidenziare che nei confronti degli assistiti, qualora si tratti di ultrasessantacinquenni non autosufficienti e dei soggetti con handicap in situazione di gravità, possono essere raccolte «soltanto le informazioni personali riguardanti la situazione economica dell’interessato, anziché quelle del nucleo familiare di appartenenza».
Ringraziamo inoltre i congiunti che si sono opposti alle vere e proprie vessazioni messe in atto dal Comune di Bologna che, dopo aver richiesto ad uno zio, addirittura tramite cartella esattoriale (3), la somma di euro 196,48 quale quota mensile relativa alla frequenza di un centro diurno da parte del nipote colpito da handicap intellettivo invalidante al cento per cento, non solo aveva presentato ricorso contro la sentenza del Giudice di Pace An-drea Magagnoli, ma aveva indirizzato ai congiunti dello stesso soggetto altre quattro cartelle esattoriali.
Infine non possiamo fare a meno, considerate anche le rilevanti negative ripercussioni economiche subite dai congiunti delle persone con handicap invalidanti e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti (4), di ricordare il comportamento dei Sindacati Cgil, Cisl e Uil che non hanno preteso dal Comune di Bologna (e da numerosi altri Comuni e Asl) il rispetto delle normative nazionali sulle contribuzioni economiche (5).
(1) Cfr. i seguenti articoli riferiti al Comune di Bologna apparsi su Prospettive assistenziali: “Comportamenti contraddittori della Regione Piemonte e del Comune di Bologna in materia di contribuzioni economiche di natura assistenziale”, n. 145, 2004; “Contribuzioni economiche abusivamente imposte da Comuni e Asl ai parenti degli assistiti”, n. 153, 2006; “Contributi economici richiesti illegittimamente dagli Enti pubblici: sentenza del Giudice di Pace di Bologna, segnalazione/denuncia del Movimento consumatori di Pavia e nuovo intervento del Garante per la protezione dei dati personali”, n. 156, 2006; “Il Comune di Bologna insiste nel pretendere contributi economici illegittimi dai parenti dei soggetti con handicap gravemente invalidanti”, n. 160, 2007.
(2) Quante decine di migliaia di euro sono state sottratte illegittimamente dal Comune di Bologna ai congiunti degli assistiti?
(3) Ricordiamo nuovamente che la riscossione coatta tramite l’emissione della cartella esattoriale nei confronti di cittadini che devono versare tributi al Comune (o ad altri enti pubblici) prevista, ma non imposta dall’art. 69 del Dpr 28 gennaio 1988 n. 43, è una procedura che comporta gravissime ripercussioni per i cittadini:
1) se il pagamento non viene effettuato viene immediatamente emesso un avviso di mora con l’ulteriore addebito degli interessi e delle spese per la procedura esecutiva;
2) nell’avviso di mora è intimato il pagamento entro 5 giorni in difetto di che:
a) l’ufficiale giudiziario può procedere immediatamente al pignoramento e alla vendita dei beni, compresi i mobili;
b) il ricorso all’autorità giudiziaria non sospende le azioni di cui al punto precedente;
c) la sospensione ha luogo solo al momento dell’emissione da parte dell’autorità giudiziaria di un provvedimento ad hoc;
d) l’autorità giudiziaria emana un provvedimento definitivo dopo molto tempo (anche alcuni anni);
e) se prima dell’emissione del provvedimento di sospensiva di cui alla lettera c), l’ufficiale giudiziario ha già provveduto alla vendita dei beni, e se il cittadino ottiene un provvedimento definitivo a lui favorevole, riceve la somma incassata dalla vendita dei beni che è praticamente sempre di un importo notevolmente inferiore al valore dei beni venduti (se, ad esempio, i mobili valgono 100 milioni e la somma incassata dall’ufficiale giudiziario è di 5 milioni, il cittadino – vinta la causa – riceve 5 milioni!).
(4) Il IV rapporto del Ceis Sanità - Università di Tor Vergata di Roma, presentato il 20 dicembre 2006 segnala «la presenza nel nostro Paese di uno “zoccolo duro” di iniquità sociale, numericamente rappresentato dalle famiglie che impoveriscono e da quelle che sostengono spese “catastrofiche”. In termini assoluti si tratta di un fenomeno ragguardevole, che coinvolge complessivamente oltre 1 milione e 200 mila nuclei familiari. E l’età avanzata è un catalizzatore potente della fragilità socio-economica: sopra i 65 anni aumenta infatti del 50% la probabilità di un impoverimento causato da spese sanitarie out of pocket. In base agli ultimi dati 2004 dell’Istat, risulta che 295.572 famiglie (pari a circa l’1,3% della popolazione) sono scese al di sotto della soglia di povertà a causa delle spese sanitarie sostenute. Mentre le famiglie soggette a spese catastrofiche, sempre per ragioni sanitarie, sono 967.619 (pari al 4,2% della popolazione)».
(5) Ricordiamo che il Sindacato dei pensionati Cgil di Torino ha costituito gli “Sportelli dei diritti” che operano per la difesa del diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie degli anziani cronici non autosufficienti e per il rispetto della legge sulla compartecipazione degli utenti alle spese di ricovero presso le Rsa. Cfr. l’articolo “Importante pubblicazione dello Spi Cgil di Torino sul diritto alle cure sanitarie degli anziani non autosufficienti e dei malati di Alzheimer”, Prospettive assistenziali, n. 163, 2008.